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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Daniela Rüegg, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 9/11.9.2002 presentata da
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IS 1 ,
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in relazione |
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al decreto di non luogo a procedere 27.8.2002 emanato dal procuratore pubblico Maria Galliani nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla denuncia 11/14.8.2001 nei confronti di ____________________ (patr. da: avv. __________ __________, __________) e dell’avv. __________ __________ __________, __________, per titolo di falsità in documenti; |
premesso che l’istanza di promozione dell’accusa riguarda solo __________ PI 1;
richiamate le osservazioni 16.9.2002 del procuratore pubblico e 23/24.9.2002 di __________ PI 1, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;
preso atto dello scritto 27.9.2002 dell’istante quale allegato di replica, che non è stato intimato alle parti per formulare ulteriori osservazioni, ritenuto che essa contesta soltanto le argomentazioni esposte dal magistrato inquirente nelle sue osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con esposto 11/14.8.2001 la IS 1, con sede a __________ - ora in liquidazione e sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decreto della Pretura del distretto di __________ del __________ (cfr. estratto del registro di commercio del distretto di __________) -, rappresentata dal suo amministratore unico __________ __________, ha sporto denuncia penale nei confronti dell’avv. __________ __________ __________ e di __________ PI 1 per titolo di falsità in documenti, asserendo sostanzialmente che i denunciati avrebbero falsificato e utilizzato, a scopo di inganno, due vaglia cambiari emessi da __________ __________ il 3.7.1996, rispettivamente il 27.12.1996 a favore di __________ PI 1 (cfr., al proposito, AI 1, denuncia penale 11/14.8.2001).
b. Esperite le informazioni preliminari, con decisione 27.8.2002 il magistrato inquirente ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia, sostenendo in particolare che “nel caso in discussione è innegabile che i titoli sono stati modificati dal denunciato PI 1 “, rilevando contestualmente che “se tali modifiche siano o meno possibili in base al diritto delle obbligazioni non è materia in discussione in questa sede. Si tratta invece di esaminare se il fatto di avere personalmente apposto delle aggiunte sui vaglia cambiari, permetta di concludere che PI 1 si sia reso colpevole di falsità in documenti” (decreto di non luogo a procedere 27.8.2002, p. 5). Ha altresì esposto che “(…) non è possibile ritenere che, modificando i titoli in questione, PI 1 abbia intenzionalmente falsificato i documenti allo scopo di conseguire un illecito vantaggio rispettivamente profitto” e che “quanto (…) esposto vale naturalmente anche in relazione alla posizione dell’avv. __________ (…)” (decreto di non luogo a procedere 27.8.2002, p. 6). Delle altre motivazioni si dirà, laddove necessario, in diritto.
c. Con la presente tempestiva istanza la IS 1 chiede che l’istanza venga accolta e che “di conseguenza è aperto formalmente un procedimento penale contro __________ PI 1 che verrà istruito a seguito della denuncia presentata da IS 1 in data 11.08.2001, dal Procuratore Pubblico Avv……….” (istanza di promozione dell’accusa 9/11.9.2002, p. 15).
L’istante dopo aver esposto i fatti, asserisce in particolare che “(…) la sostituzione dell’emittente/debitrice operata dal denunciante sui vaglia è avvenuta senza il preventivo accordo della denunciante (…)” e che “è (…) stato dimostrato che in occasione dell’incontro del __________ l’amministratore unico della denunciante si è dovuto piegare al fatto compiuto e alle minacce di una procedura esecutiva cambiaria contro la società IS 1” (istanza di promozione dell’accusa 9/11.9.2002, p. 5). A suo giudizio, il magistrato inquirente avrebbe dovuto riconoscere che “(…) il denunciato aveva già consumato l’infrazione (…) poiché è in occasione dell’incontro del __________ che” egli “(…) ha fatto uso del documento contraffatto presentandolo alla denunciante ai sensi dell’art. 251 cpv. 1 CPS (DTF 120 IV 131)” e che “il fatto che il reato sia stato consumato, e la vittima abbia ceduto alla pressione delle paventate e minacciate conseguenze esecutive, non può essere ritenuta circostanza inibitoria della natura penale del precedente comportamento” (istanza di promozione dell’accusa 9/11.9.2002, p. 6). Ritiene altresì che lo scritto 13.5.1998 (cfr., al proposito, AI 1 - doc. C) comprova che tra “(…) il signor __________ e il denunciato non si è mai discusso della sostituzione dell’emittente/debitore dei vaglia” e che il medesimo, unitamente allo scritto 14.9.1998 (cfr., al proposito, doc. A allegato al verbale di interrogatorio 5.9.2001 di __________), “(…) smentisce il denunciato che dice di aver modificato i vaglia prima della data (__________) di scadenza (…)” (istanza di promozione dell’accusa 9/11.9.2002, p. 7 e 8). A sua mente questi scritti “(…) dimostrano che con certezza fino a pochi giorni prima dell’incontro del __________ (…) non esisteva alcun accordo in merito all’assunzione del debito da parte della IS 1”, che “(…) il denunciato ha operato la contraffazione senza l’accordo della denunciata (recte: denunciante) alla quale ha presentato i vaglia contraffatti” e che “il denunciato ha quindi fatto uso di un documento da lui stesso falsificato ai sensi dell’art. 251 CPS” (istanza di promozione dell’accusa 9/11.9.2002, p. 9). Assevera pure che “i fatti hanno dimostrato che (…) la sostituzione è avvenuta senza l’accordo della denunciante”, “(…) è stata conosciuta dal denunciante solo in occasione dell’incontro del 23.09.1998” e “(…) aveva lo scopo di migliorare la posizione economica e creditizia del denunciato, in particolare egli ha così inteso garantirsi sul patrimonio della IS 1 poiché questa presentava miglior garanzia del signor __________ personalmente (interrogatorio PI 1)” (istanza di promozione dell’accusa 9/11.9.2002, p. 10 e 11). Delle altre motivazioni, così come delle osservazioni del procuratore pubblico e di __________ PI 1, si dirà, se indispensabile, in seguito.
in diritto
1. In presenza di un non luogo a procedere, l’art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un’istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.
Il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (cfr. REP. 1994
n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.
In questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.
2. Giusta l'art. 251 CP si rende colpevole di falsità in documenti chi, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo di inganno, di un tale documento.
L'art. 251 CP non reprime solo la falsificazione di un documento (falso materiale), ma anche la redazione di un documento dal falso contenuto (falso ideologico). Nel primo caso, l'art. 251 CP esige che il documento falsificato sia un titolo a' sensi dell'art. 110 n. 5 CP, ossia uno scritto destinato ed atto a provare un fatto di portata giuridica e quindi destinato ed atto a provare il fatto falso (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume II, Berna 2002, n. 16 e ss. ad art. 251 CP). Nel secondo caso, la norma penale va applicata restrittivamente: la cosiddetta "menzogna scritta" trascende in reato solo dove, dal profilo oggettivo, il documento goda di particolare credibilità grazie al valore che la legge gli conferisce (si pensi all'art. 958 CO in materia di bilancio) o per la qualità della persona (funzionario, notaio, medico, architetto, ecc.) che lo ha redatto (cfr. decisione TF 6S.89/2003 del 5.5.2003; DTF 123 IV 132 e 123 IV 61; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Zurigo 1997, n. 8 ad art. 251 ss. CP; G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 5. ed., Berna 2000, n. 12 § 35). Si può prescindere da un'interpretazione restrittiva, qualora il documento non sia solo inveritiero, ma contraffatto, perché la falsificazione è suscettibile di ingannare terze persone non solo sul contenuto, ma anche sulla persona dell'autore, ovvero sull'origine e l'integrità del documento stesso (REP. 1995, 87). Uno scritto può essere un “documento” per certi aspetti e non per altri: una fattura ad esempio è impropria in linea di principio - ancorché munita di ricevuta - a dimostrare la veridicità di quanto attesta, ma può essere idonea a provare che le dichiarazioni ivi contenute emanano da un determinato autore. Va quindi esaminato se, secondo le circostanze, tale documento dispone, in particolare a dipendenza della persona che l’ha redatto, di un valore probatorio accresciuto (DTF 123 IV 17, 122 IV 332 e 121 IV 131).
Dal profilo soggettivo, il citato reato presuppone che l'autore abbia agito intenzionalmente, cioè con coscienza e volontà giusta l'art. 18 cpv. 2 CP, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto o di nuocere al patrimonio e/o ad altri diritti altrui; il dolo eventuale è comunque sufficiente (cfr. BSK StGB II - M. BOOG, Basilea 2003, n. 86 ss. ad art. 251 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 171 ss. ad art. 251 CP; G. STRATENWERTH, op. cit., § 36 n. 20 ss.; S. TRECHSEL, op. cit., n. 12 ss. ad art. 251 CP).
3. Dagli atti, oltre a quanto esposto, risulta in particolare che:
4. Giova preliminarmente rilevare che, come esposto, l’istante, nel petitum, postula l’accoglimento dell’istanza e che sia aperto formalmente un procedimento penale solo nei confronti di __________ PI 1. L’istanza non propone l’accusa nei confronti dell’altra persona oggetto del decreto: né il testo dell’istanza, né gli atti forniscono, allo stadio attuale dell’inchiesta, elementi di sospetti a suo carico, ritenuto peraltro come __________ PI 1 ammetta di aver operato l’alterazione del documento.
Come detto, l’istante postula l’accoglimento dell’istanza e l’apertura di un procedimento penale nei confronti di __________ PI 1, senza tuttavia chiedere di promuovergli l’accusa, e senza precisare per quale ipotesi di reato, come previsto dalla disposizione di cui all’art. 188 lit. a e lit. b CCP. Dalla lettura del gravame emerge in ogni caso che l’istante ritiene giustificata l’apertura di un procedimento a carico del denunciato per titolo di falsità in documenti (art. 251 CP).
5. Dagli atti, in particolare dai verbali d’interrogatorio del Ministero pubblico, appare pacifico che il denunciato abbia apportato delle modifiche ai due vaglia cambiari che inizialmente erano stati compilati a mano, senza alcun testo dattiloscritto e mediante i quali __________ __________ si era impegnato personalmente a versare al denunciato la somma complessiva di fr. 110'000.-- entro il __________ (cfr. verbale d’interrogatorio 11.12.2001 del denunciato, p. 2 e 3). __________ PI 1 ha modificato il contenuto dei vaglia cambiari nel senso che la IS 1 divenisse debitrice del suindicato importo in sostituzione della persona fisica __________ __________. Questa modifica sarebbe stata da lui apportata in base ad un accordo che sarebbe stato convenuto con __________ __________ in occasione di un precedente incontro a __________.
Nel corso dell’incontro tenutosi il __________ - al quale erano presenti il denunciato ed il suo allora legale avv. __________, __________ __________ unitamente al suo allora patrocinatore avv. __________ ed al figlio __________ __________ - __________ __________ ha notato questa modifica e non ha condiviso il fatto che la società divenisse debitrice di quell’importo, circostanza del resto confermata da suo figlio e dal suo allora legale avv. __________ (verbale d’interrogatorio 5.9.2001 di __________ __________, p. 4; verbale d’interrogatorio 5.9.2001 di __________ __________, p. 3 e 4; verbale d’interrogatorio 13.11.2001 dell’avv. __________ __________, p. 2 e 4).
Nonostante il loro disaccordo iniziale, __________ e __________ __________ successivamente non si sono tuttavia opposti alle modifiche apportate ai due vaglia cambiari. Avevano inoltre discusso con la controparte di allestire una convenzione poi preparata e sottoscritta dalle parti il 22.10.1998, mediante la quale la società si è, tra l’altro, dichiarata debitrice nei confronti di __________ PI 1 di fr. 100'000.--, modificata poi in data 31.7.2000 (cfr., al proposito, considerando 3). __________ __________ ha inoltre affermato di non aver più sollevato la questione al momento della sottoscrizione delle due convenzioni e di aver provveduto a saldare una parte del debito - come del resto si evince dalle stesse - approvando quindi il contenuto dei due vaglia cambiari (cfr. verbale d’interrogatorio 5.9.2001 di __________ __________, p. 4; AI 1 - doc. D e doc. E, copia convenzioni del 22.10.1998 e del 31.7.2000). Egli ha sempre contestato l’esistenza di un accordo preventivo per la modifica dei due vaglia cambiari. Ciò pare confermato da quanto esposto al considerando 3, con riferimento allo scritto 13.5.1998 dell’avv. __________, dal quale emerge la volontà del denunciato di procedere nei confronti della persona di __________ __________ e non nei confronti della IS 1. Dal contenuto del successivo scritto 14.9.1998 non si può concludere che esisteva un accordo tra le parti, secondo cui per il debito in questione doveva rispondere la società in sostituzione di __________ __________ (cfr. doc. A allegato al suo verbale di interrogatorio 5.9.2001). Questa tesi è del resto stata confermata anche dall’avv. __________ dinanzi al magistrato inquirente (cfr. verbale d’interrogatorio 13.11.2001, p. 2).
Dal contenuto di questi scritti e dagli atti si può concludere che il denunciato abbia apportato le modifiche dattiloscritte sui vaglia cambiari senza alcun consenso da parte di __________ __________. Appare inoltre che il denunciato, dal momento in cui ha apportato queste modifiche ai titoli fino all’incontro del 23.9.1998, in cui __________ __________, ha infine accettato il fatto che la società divenisse debitrice in sua vece, abbia realizzato un comportamento penalmente rilevante ai sensi dell’art. 251 CP.
Si evidenzia al proposito che secondo il Tribunale federale la falsità in documenti è un cosiddetto “abstraktes Gefährdungsdelikt”: il bene giuridico protetto dall’art. 251 CP è la fiducia manifestata nell’ambito della circolazione giuridica mediante un documento quale mezzo probatorio, rispettivamente la buona fede nell’ambito della circolazione giuridica (DTF 129 IV 58 e riferimenti; DTF 109 Ia 346 e riferimenti). Questo vale a maggior ragione per dei vaglia cambiari che sono delle cartevalori in cui l’aspetto documentale è essenziale, e per i quali una modifica formale comporta la modifica del diritto che nella cartavalore è incorporato.
Ora, nel caso in esame il denunciato ha alterato i vaglia cambiari - che sono da considerarsi quali documenti (veri) ai sensi dell’art. 110 n. 5 CP -, senza il preventivo o contestuale consenso di __________ __________, che li aveva compilati a mano e firmati, a titolo personale, il 3.7.1996, rispettivamente il 27.12.1996 (cfr. verbale d’interrogatorio 11.12.2001 di __________ PI 1, p. 2; vaglia cambiari del 3.7.1996 e del 27.12.1996, in originale, contenuti nella busta dell’inc. __________ della Pretura di __________). Egli, in tal modo, ha apportato una modifica sostanziale a questi documenti, siccome il loro contenuto non coincide più con quanto espresso originariamente da __________ __________: ha modificato il debitore dell’obbligazione incorporato nelle due cartevalori. Con le modifiche dattiloscritte risulta che la IS 1 è la debitrice dell’importo complessivo di fr. 110'000.--, ciò che però non corrisponde alla volontà iniziale di __________ __________ (cfr., al proposito, BSK StGB II - M. BOOG, op. cit., n. 25 ad art. 251 CP).
Dagli atti appare inoltre che - dal profilo soggettivo - il denunciato sapeva di creare un documento falso con le modifiche apportate. Egli ha pure agito nell’intenzionalità di procacciarsi un indebito profitto - ove, di principio, é sufficiente ogni miglioramento di posizione (“jede Besserstellung”), sia essa di natura patrimoniale o sia essa di altra natura (DTF 129 IV 58; DTF 118 IV 259; 74 IV 56; BSK StGB II - M. BOOG, op. cit., n. 93 ad art. 251 CP); l’indebito profitto, inoltre, non richiede né l’intenzionalità di danneggiare né una punibilità autonoma del conseguimento del profitto (DTF 129 IV 58 e riferimenti) -, ritenuto che era al corrente del fatto che __________ __________ aveva problemi finanziari e si era “(…) preoccupato di sapere con quale patrimonio __________ avrebbe garantito il pagamento”, informandosi pure presso un istituto bancario che gli ha “(…) comunicato che la procedura esecutiva nei confronti di una persona giuridica è più veloce di quella nei confronti di una persona fisica” e che “per questo motivo evidentemente ritenevo interessante che fosse la IS 1 a rispondere per l’emissione delle cambiali”, allo scopo di migliorare manifestamente la sua posizione finanziaria mediante la sostituzione del debitore (verbale d’interrogatorio 11.12.2001 del denunciato, p. 2 e 4).
Oltre a ciò, occorre che l’autore persegua l’indebito profitto, rispettivamente il danneggiamento, mediante l’inganno (DTF 101 IV 59). Egli deve avere l’intenzione, o perlomeno accettare l’idea, di (far) utilizzare, nell’ambito dei rapporti giuridici, il documento come autentico, rispettivamente come vero (DTF 121 IV 223; DTF 101 IV 59; DTF 95 IV 73; B. CORBOZ, op. cit., n. 172 ad art. 251 CP; BSK StGB II - M. BOOG, op. cit., n. 87 ad art. 251 CP e riferimenti). Secondo il Tribunale federale è dato uso ingannevole del documento, allorquando esso viene messo in circolazione giuridica (DTF 121 IV 223; DTF 113 IV 82; DTF 101 IV 59; cfr. anche BSK StGB II - M. BOOG, op. cit., n. 87 ad art. 251 CP e riferimenti). Non è necessario che la persona venga effettivamente indotta in inganno (DTF 121 IV 223; DTF 113 IV 82; ; BSK StGB II - M. BOOG, op. cit., n. 87 ad art. 251 CP). La consumazione della falsità in documenti non presuppone l’uso del documento falso, ma è sufficiente la messa in pericolo del bene giuridico (G. STRATENWERTH, op. cit., § 36 n. 21; DTF 95 IV 73 e 74).
Nel caso in esame pure questo presupposto appare adempiuto, avendo il denunciato evidentemente accettato l’idea di utilizzare i vaglia cambiari modificati come documenti autentici, rispettivamente veri, dal momento in cui egli li ha modificati fino alla riunione del 23.9.1998, senza aver ottenuto il consenso da parte di __________ __________.
La fattispecie merita pertanto approfondimento istruttorio, a prescindere dalla disponibilità di nuove prove da assumere o di prove già acquisite da approfondire, quale condizione cumulativa all’esistenza di seri indizi di colpevolezza. La conclusione cui è giunto il procuratore pubblico secondo cui “(…) non è possibile considerare adempiuti gli elementi soggettivi del reato di falsità in documenti a carico del denunciato PI 1” (cfr. decreto di non luogo a procedere 20.6.2003, p. 2) non è corretta, ritenuto che dagli atti emergono sufficienti indizi a carico del denunciato in relazione all’ipotesi di reato di cui all’art. 251 CP.
6. Occorre infine evidenziare che dai verbali d’interrogatorio delle parti è emerso che __________ __________ ha saldato la prima rata del debito di fr. 110'000.--, che originariamente e fino alla riunione del 23.9.1998 era un suo debito personale, prelevando l’importo di fr. 10'000.-- dalla IS 1, sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decreto 4.6.2004 della Pretura del Distretto di __________. Analogamente, concludendo le due convenzioni nelle quali la società istante risultava debitrice, in mancanza di una valida controprestazione, ha eventualmente danneggiato la società. Questi comportamenti vanno approfonditi sia nel contesto dell’art. 158 CP, sia in relazione ai reati fallimentari.
7. Non si prelevano tasse e spese di giustizia. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà all’istante congrue ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 186 CPP, 251 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta.
§ Di conseguenza:
1.1. Il decreto di non luogo a procedere 27.8.2002 è annullato nei confronti di __________ PI 1, __________.
1.2. Nei confronti di __________ PI 1, __________, è promossa l’accusa per titolo di falsità in documenti.
1.3. L’istruzione del processo ha luogo per opera di un altro procuratore.
2. Non si prelevano tasse e spese di giustizia. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà alla IS 1 in liquidazione, __________, fr. 250.-- (duecentocinquanta) a titolo di ripetibili di questa sede.
3. Intimazione:
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terzi implicati |
PI 1
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria