Incarto n.
60.2002.314

 

Lugano

28 settembre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza di promozione dell'accusa 25/28.10.2002 presentata da

 

 

 

IS 1, ,

patr. da: PR 1, ,

 

 

contro

 

 

 

il decreto di non luogo a procedere 14.10.2002 emanato dall'allora procuratore pubblico Franco Lardelli nell'ambito del procedimento penale dipendente da sua denuncia/querela 16/19.8.2002 nei confronti di __________ PI 1, __________, per titolo di furto, truffa e falsità in documenti;

 

 

richiamate le osservazioni 2/4.11.2002 di __________ PI 1 e 6/7.11.2002 del magistrato inquirente, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto

 

                                   a.   Con esposto 16/19.8.2002 __________ IS 1 ha inoltrato denuncia/querela penale nei confronti di __________ PI 1 per titolo di furto, truffa e falsità in documenti in relazione alla sottrazione il 22.6.2002 della licenza di circolazione ed il 24.6.2002 del veicolo VW Golf, autovettura che il denunciato/querelato le avrebbe venduto il 31.5.2002 per fr. 3'000.-- (oltre alla consegna della sua Opel Corsa; cfr. denuncia/querela penale 16/19.8.2002, p. 2).

 

 

                                   b.   Con decisione 14.10.2002 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia/querela penale, ritenuto che "le versioni fornite dalle parti sono contrastanti e non vi sono elementi che possano provare la veridicità di una o l'altra versione" e che "il contenzioso è comunque di natura civile, per cui le parti dovranno - se del caso - sottoporre la vertenza al competente giudice civile" (decreto di non luogo a procedere 14.10.2002, p. 1).

 

 

                                   c.   Con tempestiva istanza __________ IS 1 chiede di promuovere l'accusa, subordinatamente di ordinare la completazione delle informazioni preliminari nei confronti di __________ PI 1 per titolo di furto, truffa e falsità in documenti, censurando l'inchiesta di polizia sfociata nel rapporto 25.9.2002 (AI 2) e sostenendo che il magistrato inquirente si sarebbe "(…) limitato ad esaminare la fattispecie basandosi esclusivamente sulle affermazioni del signor PI 1, affermazioni non supportate, (…), da alcuna prova tangibile e inoltre non ha nemmeno rilevato la valenza penale scaturente dalle ammissioni del denunciato (furto della licenza di circolazione e dell'autovettura di (sua) proprietà …)" (istanza di promozione dell'accusa 25/28.10.2002, p. 5).

 

                                         Delle ulteriori motivazioni e delle osservazioni del procuratore pubblico e di __________ PI 1 si dirà, se necessario, in diritto.

 

 

in diritto

 

                                   1.   1.1.

                                         In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.

 

                                         Il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.

                                         In questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.

 

                                         Seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.

 

                                         1.2.

                                         Giusta l'art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla promozione dell'accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al procuratore pubblico la completazione delle informazioni preliminari.

 

                                         La completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza, oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (REP. 1998 n. 110).

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Il reato di cui all'art. 139 cifra 1 CP - secondo cui chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione - presuppone tra l'altro, come si evince dal tenore letterale della disposizione, che l'autore agisca per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto (BSK StGB II - M. A. NIGGLI / C. RIEDO, Basilea 2003, n. 70 ss. ad art. 139 CP; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, Berna 2002, n. 11 ad art. 139 CP).

 

                                         2.2.

                                         Il denunciato/querelato ha affermato che "nel corso del mese di maggio 2002 lei (la qui istante) mi ha chiesto se potevo procurarle una vettura che costava poco, se conoscevo un garagista. Le ho detto che presso il Garage __________ di __________ vi era una VW Golf che costava fr. 3'000.--. Dopo averla vista, mi ha detto che la vettura le piaceva e mi ha chiesto di anticipare i soldi che in seguito mi avrebbe pagato. Io ho accettato, mi sono fidato, e verso la fine di maggio ho provveduto al collaudo e alla immatricolazione del veicolo a Camorino. In seguito, in data 5 giugno 2002 mi sono recato al Garage __________ di __________ e ho versato la somma di fr. 3'000.-- per il pagamento della vettura, ricevendo una regolare fattura/contratto che consegno all'agente interrogante. Dopo di questo ho cominciato logicamente a chiedere che i soldi mi fossero rimborsati, ma ho visto che vi erano delle difficoltà, non riuscivo a trovare la IS 1, mi dava sempre delle scuse, mi diceva che prima o poi mi avrebbe pagato. Ad un certo punto, erano passate più di due settimane, le ho detto che se non mi pagava le portavo via la macchina. Per farle vedere le mie intenzioni, in data 22 giugno le ho preso dalla vettura la licenza di circolazione, per aprire la vettura avevo una chiave di riserva. Lei, invece di comportarsi bene, è venuta in polizia a fare la denuncia del furto della licenza, pur sapendo che ero stato io a portargliela via. Visto che il mio avvertimento non era servito a nulla, il lunedì 24 giugno 2002 alla mattina, le ho preso la vettura che si trovava a __________ vicino alla chiesa. Anche in questa occasione, pur sapendo che ero io che le avevo portato via la vettura, è venuta in polizia per denunciare il furto" (verbale di interrogatorio 25.9.2002, p. 1 s., allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 25.9.2002, AI 2).

 

                                         2.3.

                                         Ciò posto e ritenuto che la quietanza di data 5.6.2002 (allegata al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 25.9.2002, AI 2; cfr. anche doc. 1, allegato alla denuncia/querela penale 16/19.8.2002, AI 1) attesta che il denunciato/querelato ha corrisposto al Garage __________ (e per esso a __________ __________) fr. 3'000.-- per "(…) VW Golf azzurra '91. Km 143000. Collaudata. Come vista e provata" - come da accordo con l'istante ("Verso l'inizio di maggio di quest'anno ho incaricato il signor PI 1 __________ di comperarmi una vettura d'occasione che avevo visto al Garage __________ di __________. Era una vettura VW Golf blu ed il signor PI 1 si era offerto di fare da intermediario per l'acquisto della vettura, siccome conosceva bene il proprietario del garage. Sapevo che il costo della vettura ammontava a fr. 3'000.--. Non so come sia avvenuto il contratto, le modalità di pagamento, tra il signor PI 1 ed il signor __________, comunque io in quel momento non gli avevo dato i soldi, ci saremmo poi arrangiati in seguito", verbale di interrogatorio 24.9.2002, p. 1, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 25.9.2002, AI 2) -, si deve concludere, in mancanza di documenti provanti il versamento di fr. 3'000.-- a favore del denunciato/querelato [__________IS 1 limitandosi a dire che "la somma di fr. 3'000.-- è stata versata (da lei) nelle mani del signor PI 1, senza che questi abbia rilasciato alcuna ricevuta, (…)" (denuncia/querela penale 16/19.8.2002, p. 2)], per l'assenza di seri indizi di colpevolezza in relazione all'accusa di furto: infatti, se l'autore intendeva coprire una sua pretesa, il profitto di cui all'art. 139 cifra 1 CP non è indebito (BSK StGB II - M. A. NIGGLI, op. cit., n. 76 ad art. 137 ss. CP; G. STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 6. ed., Berna 2003, § 13 n. 36; B. CORBOZ, op. cit., n. 15 s. ad art. 138 CP).

 

                                         2.4.

                                         Tale fattispecie sarebbe nondimeno sanzionata giusta l'art. 137 cifra 2 cpv. 2 CP (secondo cui è punibile con la detenzione o con la multa, a querela di parte, per appropriazione semplice chiunque si appropria di una cosa mobile altrui senza fine di lucro; BSK StGB II - M. A. NIGGLI, op. cit., n. 54 ss. ad art. 137 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003, p. 96; G. STRATENWERTH / G. JENNY, op. cit., § 13 n. 42; B. CORBOZ, op. cit., n. 16 ad art. 137 CP), come evidenzia anche l'istante: "(…) se per denegata ipotesi si ammettesse l'esistenza di un credito a favore dello PI 1, questi, rubando la carta grigia ed in seguito la (sua) auto (…), ha comunque posto in essere un comportamento delittuoso, più precisamente egli si è macchiato di un atto di giustizia propria illecito, comportamento sanzionato dal nostro Codice penale all'art. 137 cifra 2 CPS" (istanza di promozione dell'accusa 25/28.10.2002, p. 5). Sennonché, questa ipotesi accusatoria è irrilevante in concreto: __________ IS 1, assistita da un legale, postula infatti la promozione dell'accusa nei confronti del denunciato/querelato "(…) per i reati di cui agli art. 139 CPS, 146 CPS e 251 e ss. CPS" (istanza di promozione dell'accusa 25/28.10.2002, p. 2), per cui - posto come non spetti a questa Camera fissare, in vece dell'istante, il tema del gravame a' sensi dell'art. 186 CPP - non si impone di confrontarsi con detto reato e con i suoi presupposti (segnatamente in relazione all'esistenza di una "cosa mobile altrui" e quindi alla natura giuridica del rapporto contrattuale tra le parti concernente l'autovettura in questione) o di ritornare gli atti al procuratore pubblico in applicazione dell'art. 186 cpv. 4 CPP (e questo a prescindere da un eventuale obbligo del magistrato inquirente di indagare d'ufficio in merito alla fattispecie).

 

 

                                   3.   Come esposto, l'istante chiede la promozione dell'accusa anche per titolo di truffa (secondo cui è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui; decisione TF 6S.209/2004 del 28.7.2004; BSK StGB II - G. ARZT, op. cit., n. 10 ss. ad art. 146 CP) e falsità in documenti (secondo cui è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo di inganno, di un tale documento; decisione TF 6S.114/2004 del 15.7.2004; BSK StGB II - M. BOOG, op. cit., n. 1 ss. ad art. 251 CP).

 

                                         Il gravame appare tuttavia irricevibile al proposito: infatti, l'istante - in palese inosservanza del principio secondo cui un'istanza di promozione dell'accusa comporta, oltre alla precisa indicazione dei reati per i quali è postulata (come prevede l'art. 188 lit. b CPP), la puntuale descrizione di seri indizi di colpevolezza in relazione ai presupposti oggettivi e soggettivi dei reati ipotizzati - omette di definire con chiarezza le fattispecie che adempirebbero tali reati e di confrontarsi con i presupposti di dette ipotesi accusatorie.

 

 

                                    4.   Non essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (decisione TF 6P.17/2004 del 4.8.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del giudice (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP), come nella fattispecie [in particolare con riferimento alle "denunce/querele" di data 22.6.2002 e 24.6.2002 (cfr., al proposito, rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 25.9.2002, p. 1 ss., AI 2) ed al deposito delle targhe dell'istante presso la Sezione della circolazione, che - alla luce di quanto esposto ai considerandi precedenti - non sostanzierebbero comunque la sua tesi].

 

 

                                   5.   Il gravame, per quanto ricevibile, è respinto; tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell'istante, soccombente.

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 184 ss. CPP, 139, 146 e 251 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L'istanza, per quanto ricevibile, è respinta.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr. 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di __________ IS 1, __________.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Il presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 272 PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss. PPF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

                                     

 

 

 

terzi implicati

PI 1

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             La segretaria