Incarto n.
60.2002.315

 

Lugano

21 settembre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 25/28.10.2002 presentata da

 

 

 

IS 1, ,

patr. da: PR 1, ,

 

 

contro

 

 

 

il decreto di non luogo a procedere 18.10.2002 emanato dal procuratore pubblico Claudia Solcà nell'ambito del procedimento penale dipendente da sua denuncia 15/16.10.2002 nei confronti di __________ PI 3, già in __________, e __________ PI 2, __________, per titolo di truffa e falsità in documenti;

 

 

richiamate le osservazioni 6/7.11.2002 di __________ PI 3 e __________ PI 2 e 11.11.2002 del magistrato inquirente, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto

 

                                   a.   Con esposto 15/16.10.2002 IS 1 ha inoltrato denuncia penale nei confronti della ora fallita __________, già in __________, e per essa dei soci __________ PI 3 e __________ PI 2, per titolo di truffa e falsità in documenti in relazione al mancato pagamento dell'importo di fr. 14'980.-- di cui al contratto di data 7.3.2002 inerente l'acquisto e l'installazione di condizionatori ed alla dichiarazione di cui alle condizioni generali di contratto inerente la situazione patrimoniale di detta società (doc. 2 e 3, allegati alla denuncia penale 15/16.10.2002, AI 1).

 

 

                                   b.   Con decisione 18.10.2002 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia penale, ritenuto che "le condizioni poste dal reato di truffa nella presente fattispecie non possono essere considerate concretizzate per l'assenza dell'elemento oggettivo dell'inganno astuto, e meglio considerato come la denunciante avrebbe potuto procedere preventivamente e facilmente ad una verifica relativa alla veridicità delle affermazioni sullo stato economico dell'acquirente, controllo che ha effettuato solo in un secondo tempo", che "non sussistono nemmeno gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di falsità in documenti, (…)" e che "la vertenza è di carattere puramente civile e conseguentemente deve essere evasa nella competente sede giudiziaria" (decreto di non luogo a procedere 18.10.2002, p. 1 e 2).

 

 

                                   c.   Con tempestiva istanza IS 1 chiede di promuovere l'accusa nei confronti di __________ PI 3 e __________ PI 2 per titolo di truffa e falsità in documenti, sostenendo - censurato l'operato del magistrato inquirente, che non avrebbe approfondito la fattispecie - che "(…) siamo di fronte ad un caso di falsità in documenti in quanto è stato affermato per scritto il falso su circostanze di fatto e di natura legale rilevanti per la conclusione di un contratto e l'adempimento dello stesso" e che "(…) siamo anche in presenza di una truffa essendoci sia l'inganno astuto che tutte le altre premesse del reato sia nella forma di "Begehungsdelikt" per coloro che hanno attivamente agito, sia nella forma del reato d'omissione per coloro che, pur avendo una posizione di responsabilità, non sono intervenuti per evitare l'insorgere dell'evento" (istanza di promozione dell'accusa 25/28.10.2002, p. 4).

 

                                         Delle ulteriori motivazioni e delle osservazioni del procuratore pubblico e di __________ PI 3 e __________ PI 2 si dirà, se necessario, in diritto.

 

 

in diritto

 

                                   1.   In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.

 

                                         Il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.

                                         In questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.

 

                                         Seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Il reato di cui all'art. 251 cifra 1 CP - secondo cui è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo di inganno, di un tale documento - presuppone tra l'altro, con riferimento al caso di falso ideologico, che il documento di cui si contesta la veridicità del contenuto goda di particolare credibilità sia per il valore che la legge gli conferisce (si pensi all'art. 958 CO in materia di bilancio) sia per la qualità della persona (funzionario, notaio, medico, architetto, ecc.) che lo ha redatto (decisione TF 6S.114/2004 del 15.7.2004; A. DONATSCH / W. WOHLERS, Strafrecht IV, 3. ed., Zurigo 2004, p. 146 ss.; BSK StGB II - M. BOOG, Basilea 2003, n. 36 ss. ad art. 251 CP; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume II, Berna 2002, n. 114 ss. ad art. 251 CP; G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 5. ed., Berna 2000, § 36 n. 26 ss.).

 

                                         2.2.

                                         L'istante rimprovera ai denunciati di aver taciuto - al momento della conclusione del contratto di data 7.3.2002 - la critica situazione economica di __________ (doc. 6, allegato alla denuncia penale 15/16.10.2002, AI 1), dichiarando per scritto - contrariamente al vero - che "il Cliente conferma che è in grado di pagare nei termini contrattuali e conferma che al momento dell'acquisto/ordinazione non ha esecuzioni pendenti. In particolare il Cliente dichiara di non avere precetti esecutivi, di non avere ricevuto avvisi di pignoramento o subito pignoramenti, di non aver ricevuto comminatorie e/o istanze di fallimento, decreti di sequestro, attestati di carenza di beni o dato egli avvio a procedure concordatarie. Il Cliente prende atto che IS 1 si impegna contrattualmente col Cliente, fornisce i prodotti acquistati rispettivamente li trasporterà nel luogo pattuito e/o li monterà, esclusivamente a seguito della dichiarazione di cui sopra" (doc. 2 e 3, allegati alla denuncia penale 15/16.10.2002, AI 1). A torto. La "dichiarazione" in questione - contenuta nelle "condizioni generali di contratto" riportate sul retro dello stesso - costituisce una semplice menzogna scritta che non realizza i presupposti di falso ideologico: dette condizioni - prestampate - sono infatti affermazioni di parte, inidonee a provare i fatti enunciati. Esse - che non godono di una credibilità particolare conferita loro dalla legge o da chi le ha redatte, circostanza che peraltro l'istante non sostiene - non hanno pertanto un valore probatorio accresciuto, come esatto dalla giurisprudenza (decisione TF 6S.114/2004 del 15.7.2004). Un contratto scritto non attesta che le dichiarazioni ivi contenute corrispondono alla vera e concorde volontà dei contraenti; per l'esattezza del suo contenuto è invero necessario che la parte che sottoscrive il contratto si trovi nei confronti della vittima in una posizione di "quasi garante", ossia che possieda particolare credibilità (cfr., al proposito, decisione TF 6S.114/2004 del 15.7.2004; cfr. anche DTF 123 IV 61 e 120 IV 25; B. CORBOZ, op. cit., n. 153 ad art. 251 CP). Ciò non è tuttavia il caso in concreto: __________, e per essa i denunciati, è infatti una semplice controparte dell'istante, per cui la fattispecie non riveste carattere penale. E' quindi superfluo approfondire il reato in questione.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Il reato di cui all'art. 146 CP - secondo cui è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui - presuppone, tra l'altro, un inganno astuto: questo è il caso se l'autore ordisce un tessuto di menzogne o mette in atto particolari manovre fraudolente o artifici o rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte o impedisce alla controparte di verificare o prevede che questa rinuncerà a verificare in virtù di un rapporto di fiducia particolare, considerato nondimeno che l'astuzia è esclusa quando la vittima non ha osservato le misure fondamentali di prudenza (decisione TF 6S.209/2004 del 28.7.2004; BSK StGB II - G. ARZT, op. cit., n. 50 ss. ad art. 146 CP; G. STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6. ed., Berna 2003, § 15 n. 16 ss.; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003, p. 183 ss.; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, Berna 2002, n. 16 ss. ad art. 146 CP).

 

                                         3.2.

                                         Come esposto, la fattispecie adempirebbe anche il reato di truffa, l'istante avendo concluso il citato contratto di compravendita sulla base delle predette asserzioni inveritiere dei denunciati. A torto. Il Tribunale federale ha infatti precisato - con riferimento all'inganno messo in atto dichiarando, contrariamente al vero, volontà e capacità di adempiere un determinato contratto - che l'inganno non è in ogni caso astuto, segnatamente quando tale volontà può essere dedotta dalle circostanze o controllata indirettamente, assumendo informazioni in particolare sulla solvibilità dell'autore (decisione TF 6P.28/2004 del 26.4.2004): ora, l'istante - che afferma che "poiché nonostante i diversi richiami la fattura 26.04.2002 non veniva onorata e giravano voci poco allegre circa la situazione esecutiva, la solvibilità ecc. della __________, (…) ha preso informazioni presso l'Ufficio esecuzione del distretto di __________ " (istanza di promozione dell'accusa 25/28.10.2002, p. 2) - avrebbe dovuto e potuto approfondire la situazione economica della società in questione, per esempio domandando informazioni presso l'Ufficio esecuzione e fallimenti. Un accertamento in questo senso - che avrebbe svelato l'asserito inganno - non appariva infatti impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile, tanto è vero che è stato effettuato - senza particolari difficoltà - in seguito. IS 1 non sostiene del resto che i denunciati - che peraltro non avrebbero ricevuto le "condizioni generali di contratto" (cfr. osservazioni 6/7.11.2002) - abbiano messo in atto particolari manovre fraudolente per impedire un tale controllo, che abbiano ordito un tessuto di menzogne o agito con manovre fraudolente o artifici o che tra le parti ci fosse un rapporto di fiducia tale da poter prevedere, per i denunciati, che avrebbe tralasciato qualsiasi indagine.

 

                                         In assenza di un inganno astuto, si può prescindere dall'esame degli altri presupposti di cui all'art. 146 CP.

 

 

                                    4.   Non essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (decisione TF 6P.17/2004 del 4.8.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del giudice (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP), come nella fattispecie (per cui appaiono infondati i rimproveri mossi al magistrato inquirente al proposito).

 

 

                                   5.   Il gravame è respinto; può quindi restare irrisolta la questione inerente la sua ricevibilità, l'istante limitandosi sostanzialmente a contestare il decreto di non luogo a procedere, senza confrontarsi con i presupposti oggettivi e soggettivi dei reati ipotizzati, come comporta un'istanza di promozione dell'accusa.

 

                                         Tassa di giustizia e spese sono poste a carico di IS 1, soccombente.

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 184 ss. CPP, 146 e 251 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L'istanza, per quanto ricevibile, è respinta.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr. 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di IS 1, __________.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Il presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 272 PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss. PPF.

 

 

 

                                   4.   Intimazione:

                                     

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

3. PI 3

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             La segretaria