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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza di promozione dell'accusa 29/30.10.2002 presentata da
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IS 1, __________ - __________, |
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contro |
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il decreto di non luogo a procedere 17.10.2002 emanato dall'allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer nell'ambito del procedimento penale dipendente da querela 26/27.2.2001 di __________, __________, nei confronti di __________ PI 1, __________, e __________ PI 2, __________ (entrambi patr. da: avv. __________ PR 2, __________), ed eventuali terzi per titolo di violazione della legge federale contro la concorrenza sleale; |
richiamate le osservazioni 11.11.2002 del magistrato inquirente, concludenti per la reiezione del gravame;
rilevato che lo scritto 21/22.11.2002 di __________ PI 1 e __________ PI 2 - chiamati ad esprimersi in merito all'istanza - è tardivo;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con esposto 26/27.2.2001 __________, __________ (ora __________, __________), ha inoltrato querela penale nei confronti di __________ PI 1, __________ PI 2 ed eventuali terzi per ripetuta concorrenza sleale a' sensi dei combinati art. 23 e 3 lit. d LCSl in relazione all'attività concorrenziale che __________, __________ - riconducibile ai querelati - avrebbe svolto nei suoi confronti commerciando amaretti, panettoni, ecc. con marchi ed imballaggi simili ai suoi;
che il 17.10.2002 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla querela penale, ritenuto che con decisione 2.8.2001 la seconda Camera civile del Tribunale d'appello aveva respinto l'istanza di provvedimenti cautelari presentata l'8.2.2001 da __________ [sottolineando che "(…) i marchi della __________ si distinguono da quelli della denunciante" e - con riferimento alla violazione delle norme di cui alla LCSl - negando che "(…) vi sia similitudine degli imballaggi delle due società, (…)" (decreto di non luogo a procedere 17.10.2002, p. 1)] e che quindi "(…), considerato che è stata esaustivamente esclusa una violazione delle norme sulla concorrenza sleale in ambito civile (ed anche una lesione dei marchi), non risultano nemmeno adempiuti i presupposti per l'apertura di un procedimento penale" (decreto di non luogo a procedere 17.10.2002, p. 2);
che con tempestiva istanza IS 1 chiede, in via principale, di promuovere l'accusa nei confronti di __________ PI 1 e __________ PI 2 per violazione della legge federale contro la concorrenza sleale, sub. della legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza e, in via subordinata, di ordinare la completazione delle informazioni preliminari;
che l'istante afferma di costituirsi parte civile "(…) nell'ambito del procedimento penale aperto nei confronti di __________ PI 1 (…) e __________ PI 2 (…), formante l'incarto __________ ", che "è noto che, secondo la giurisprudenza della CRP, per costituirsi parte civile basta una manifestazione scritta della parte lesa, da cui emerga la volontà di proseguire la condanna del colpevole" e che "è (…) sufficiente che tale volontà venga espressa con l'istanza di promozione dell'accusa" (istanza di promozione dell'accusa 29/30.10.2002, p. 2);
che inoltre "mediante convenzione del 22 febbraio 2001 (doc. B), la __________ ha acquistato da __________, tra l'altro, i marchi __________ no. __________, __________, __________, __________ e __________ (cfr. denuncia penale del 26 febbraio 2001, ad III/2, docc. E-L annessi alla denuncia)" e che "l'uso concreto dei marchi contestati (in particolare __________ no. __________ e __________, docc. O/P annessi alla denuncia penale), nonché l'uso di imballi simili o addirittura identici nel materiale e nei volumi e dimensioni a quelli in precedenza di __________ (oltre le similitudini grafiche e nel testo) e ora di __________ sono atti a creare grave pregiudizio economico a quest'ultima società" (istanza di promozione dell'accusa 29/30.10.2002, p. 2);
che in presenza di un non luogo a procedere l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato;
che la legittimazione a presentare istanza di promozione dell'accusa compete unicamente alla parte civile, cioè alla persona fisica o giuridica personalmente, direttamente ed attualmente lesa nel suo bene giuridico (art. 69 cpv. 1 CPP; L. MARAZZI, Il Giar, L'arbitro nel processo penale, Lugano 2001, p. 37 ss.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 1 ss. ad art. 69 CPP; N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, n. 502 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 38 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 1310 ss.);
che, se il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (vita e integrità personale, patrimonio, onore e libertà personale), il leso legittimato a costituirsi parte civile è colui che subisce l'illecito;
che, in caso di violazione di norme penali che proteggono interessi collettivi (per esempio reati di falso documentale e contro i doveri d'ufficio), sono da considerare danneggiati e legittimati a costituirsi parte civile coloro che sono stati effettivamente lesi nei loro diritti da tali reati, sempre che il pregiudizio patito sia conseguenza diretta dell'azione delittuosa (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 5 ad art. 69 CPP; N. SCHMID, op. cit., n. 503 ss. e 508 s.; R. HAUSER / E. SCHWERI, op. cit., § 38 n. 1; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1317);
che i creditori ed i cessionari della vittima - non essendo lesi personalmente e direttamente - non possono costituirsi parte civile [cfr., al proposito, decisione TF 1P.152/2004 del 19.5.2004 e decisioni di questa Camera 15.11.2001 in re B. (inc. 60.1999.93), 8.5.1998 in re C. (inc. 60.1996.128) e 8.5.1998 in re C. e C. (inc. 60.1996.129/130); L. MARAZZI, op. cit., p. 38; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 4 ad art. 69 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1316];
che, per quanto riguarda la costituzione di parte civile, non è necessaria una forma particolare oltre quella scritta, in particolare non occorre che la parte lesa dichiari formalmente di costituirsi parte civile: basta che tale volontà emerga con chiarezza, ad esempio attraverso un'istanza di promozione dell'accusa, una richiesta di risarcimento del danno, una presa di posizione sulla colpevolezza dell'accusato (decisione 2.6.1997 di questa Camera in re R. SA, inc. 60.1996.29, pubblicata in REP. 1997 n. 96; L. MARAZZI, op. cit., p. 40; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 ad art. 70 CPP);
che con convenzione 22.2.2001 (doc. B, allegato all'istanza di promozione dell'accusa 29/30.10.2002) la querelante __________ ha ceduto a IS 1 la titolarità dei citati marchi;
che quindi non può (più) essere ritenuta attualmente lesa a' sensi dell'art. 69 CPP;
che nondimeno IS 1 non può subentrare nel procedimento a __________, essa non essendo lesa personalmente e direttamente dai fatti di cui alla querela penale 26/27.2.2001, come attesta anche il fatto che - benché il suddetto accordo sia stato concluso pochi giorni prima della presentazione dell'esposto penale - "il trasferimento alla cessionaria della proprietà e del possesso dei beni ceduti conformemente al pto. 3 che precede avverrà il giorno 27 aprile 2001, (…)" (p. 2, doc. B, allegato all'istanza di promozione dell'accusa 29/30.10.2002; cfr. anche, con riferimento alla portata di una querela, BSK StGB I - C. RIEDO, Basilea 2003, n. 70 ad art. 28 CP e, con riferimento al tipo di reato di cui all'art. 3 lit. d LCSl, in analogia decisione TF 6S.184/2003 del 16.9.2003, parzialmente pubblicata in DTF 129 IV 305);
che del resto i presupposti richiesti dalla giurisprudenza inerenti la qualità di parte civile sono molto severi e non permettono di applicare per analogia le disposizioni che regolano la procedura civile, in particolare il fatto che una parte possa subentrare ad un'altra in corso di causa (art. 110 CPC; decisione 15.11.2001 di questa Camera in re B., inc. 60.1999.93);
che IS 1, divenuta titolare dei marchi in questione, avrebbe dovuto se del caso inoltrare quale danneggiata querela penale a' sensi dei combinati art. 23, 9 e 10 LCSl (C. BAUDENBACHER, Lauterkeitsrecht, Basilea 2001, n. 15 ss. ad art. 23 LCSl);
che l'istante non si confronta peraltro con i presupposti di cui all'art. 69 cpv. 1 CPP, limitandosi a comunicare di costituirsi parte civile nel procedimento promosso da __________ (istanza di promozione dell'accusa 29/30.10.2002, p. 2);
che il gravame è pertanto irricevibile, IS 1 non avendo qualità di parte civile;
che tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell'istante, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 69 ss. e 184 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr. 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di IS 1, __________ - __________.
3. Intimazione:
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terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria