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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza di promozione dell'accusa 19/20.11.2002 presentata da
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IS 1, -, |
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contro |
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il decreto di non luogo a procedere 8.11.2002 emanato dal procuratore pubblico __________ __________ nell'ambito del procedimento penale dipendente da sua querela 25/28.10.2002 nei confronti di __________ PI 1, __________ - __________ (patr. da: avv. __________ PA 1, __________), per titolo di registrazione clandestina di conversazioni; |
richiamate le osservazioni 29.11/2.12.2002 del magistrato inquirente, concludenti per la reiezione del gravame;
rilevato che __________ PI 1 non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con esposto 25/28.10.2002 __________ IS 1 ha inoltrato querela penale nei confronti del nipote __________ PI 1 per titolo di registrazione clandestina di conversazioni in relazione alla produzione - nell'ambito di cause civili promosse davanti al pretore della giurisdizione di __________ - di una cassetta con la registrazione di una conversazione avvenuta tra le parti, alla presenza di terzi, a __________ nel corso del mese di giugno/luglio 2002.
b. Con decisione 8.11.2002 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla querela, considerando che "(…) ritenuto come per il Codice penale italiano non commette reato colui che registra una conversazione cui prende parte, non è possibile ritenere adempiuti i presupposti oggettivi del reato di cui all'art. 179ter CP, ritenuto che in casu, a differenza dell'art. 305bis CP, non vi è l'espressa menzione della punibilità estesa al reato commesso all'estero, (…)" (decreto di non luogo a procedere 8.11.2002, p. 3).
c. Con tempestiva istanza __________ IS 1 chiede, in via preliminare, di trasmettere l'incarto ad altro magistrato inquirente affinché abbia a pronunciarsi sulla querela penale, in via principale, di promuovere l'accusa nei confronti di __________ PI 1 per titolo di registrazione clandestina di conversazioni e, in via subordinata, di ordinare la completazione delle informazioni preliminari per il medesimo titolo, affermando al proposito - sollevata preliminarmente la nullità del decreto impugnato in applicazione dell'art. 40 lit. d) CPP, il marito del procuratore pubblico essendo cugino del patrocinatore del querelato - che le considerazioni sul diritto penale italiano non sarebbero pertinenti, posto come determinante sarebbe "(…) il fatto che il denunciato ha fatto uso della cassetta in Svizzera nel corso dell'udienza dello scorso 24 ottobre 2002 in pretura a __________ " (istanza di promozione dell'accusa 19/20.11.2002, p. 4), circostanza - quest'ultima - che fonderebbe anche la tempestività della querela.
d. Delle osservazioni del magistrato inquirente si dirà, se necessario, in diritto.
in diritto
1. 1.1.
Ogni giudice, procuratore pubblico, segretario o assessore-giurato è escluso per legge dall'esercitare il suo ufficio quando sia parente o affine in linea retta, parente fino al quarto grado in linea collaterale o affine fino al secondo grado nella stessa linea con la parte lesa, con l'accusato, con un avvocato che partecipa al processo o con un avvocato collega di studio del patrocinatore di una parte [art. 40 lit. c) e d) CPP]. Ogni magistrato o funzionario, dal momento in cui viene a conoscenza di una causa che lo esclude, deve astenersi da qualsiasi atto giudiziario, pena la nullità degli atti giudiziari ulteriormente compiuti (art. 41 CPP).
1.2.
Come detto, l'istante asserisce che "risulta che la PP __________ __________ abbia un legame di parentela con l'avv. __________ PA 1, patrocinatore del denunciato __________ PI 1, in quanto il marito della PP __________, l'avv. __________ __________, risulta essere cugino dell'avv. __________ PA 1" (istanza di promozione dell'accusa 19/20.11.2002, p. 2); il magistrato inquirente avrebbe quindi dovuto escludersi a' sensi dell'art. 40 lit. d) CPP.
1.3.
Ora, l'avv. __________ PA 1 - figlio del fratello del padre del marito del procuratore pubblico (cfr. scritto 6/9.12.2002 del procuratore pubblico __________ __________ a questa Camera) - è parente di quarto grado in linea collaterale con l'avv. __________ __________ (art. 20 CC), per cui in applicazione dell'art. 21 cpv. 1 CC - secondo il quale chi è parente di una persona è affine nella stessa linea e nello stesso grado con il coniuge di questa - il legale di __________ PI 1 è affine di quarto grado in linea collaterale con il magistrato inquirente, circostanza che non fonda un motivo di esclusione giusta l'art. 40 lit. d) CPP.
La censura appare quindi ingiustificata.
2. 2.1.
In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.
Il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.
In questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.
2.2.
Giusta l'art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla promozione dell'accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al procuratore pubblico la completazione delle informazioni preliminari.
La completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza, oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (REP. 1998 n. 110).
3. 3.1.
Come esposto, l'istante chiede di promuovere l'accusa nei confronti del querelato, rispettivamente di ordinare la completazione delle informazioni preliminari giusta l'art. 179ter CP, secondo cui è punito, a querela di parte, chiunque, senza l'assenso degli altri interlocutori, registra su un supporto del suono una conversazione non pubblica cui partecipi oppure chiunque conserva, sfrutta o rende accessibile a un terzo una registrazione che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il primo capoverso (BSK StGB II - P. VON INS / P.R. WYDER, Basilea 2003, n. 2 ss. ad art. 179ter CP; G. STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6. ed., Berna 2003, § 12 n. 42 ss.; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003, p. 348 s.; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, Berna 2002, n. 1 ss. ad art. 179ter CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 1 ss. ad art. 179ter CP).
3.2.
Il gravame appare tuttavia irricevibile al proposito: infatti, l'istante - che tralascia anche di indicare nuove prove da assumere, rispettivamente prove già assunte da approfondire, come imposto dalla giurisprudenza di questa Camera in merito alle condizioni di ammissibilità dell'impugnativa - omette di confrontarsi con i presupposti di detta ipotesi accusatoria, rispettivamente con la motivazione di cui al decreto impugnato, limitandosi a sostenere, senza ulteriormente spiegarne le ragioni, che - ai fini del giudizio - sarebbe decisivo "(…) il fatto che il denunciato ha fatto uso della cassetta in Svizzera nel corso dell'udienza dello scorso 24 ottobre 2002 in pretura a __________ " (istanza di promozione dell'accusa 19/20.11.2002, p. 4), e ciò in palese inosservanza del principio secondo cui un'istanza di promozione dell'accusa comporta, oltre alla precisa indicazione dei reati per i quali è postulata (come prevede l'art. 188 lit. b CPP), la puntuale descrizione di seri indizi di colpevolezza in relazione alle condizioni oggettive e soggettive dei reati ipotizzati.
Questa Camera - quale autorità di ricorso (art. 284 ss. CPP) - non è inoltre competente a disporre il sequestro giusta gli art. 161 ss. CPP: la domanda "(…) che il CD in questione, in quanto corpo del reato, venga posto sotto sequestro ex art. 161 CPPT" (istanza di promozione dell'accusa 19/20.11.2002, p. 5) non è quindi proponibile in questa sede.
3.3.
L'istanza - a prescindere dalla sua irricevibilità - appare peraltro infondata nel merito. __________ IS 1 rimprovera al querelato di aver prodotto la cassetta incriminata nell'ambito di procedure civili svizzere, rendendo quindi accessibile a terzi la registrazione in questione: ora, tale condotta è punita a' sensi della suddetta disposizione solo se la registrazione è stata eseguita commettendo un reato, ciò che non è avvenuto nella fattispecie. L'illegittimità della registrazione giusta l'art. 615bis CPI - secondo cui è punito per interferenze illecite nella vita privata chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'art. 614 (violazione di domicilio) o diffonde mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo - presuppone infatti che le interferenze illecite provengano da terzi rimasti estranei alla conversazione oggetto di registrazione (F. STELLA / G. ZUCCALÀ, Commentario breve al Codice penale, Padova 1990, ad art. 615bis CPI, p. 853; cfr. anche BSK StGB II - P. VON INS / P.R. WYDER, op. cit., n. 3 ad art. 179 CP e FF 2001 2328). __________ PI 1, quale destinatario della discussione, non poteva quindi adempiere il reato a' sensi dell'art. 615bis CPI, per cui il fatto di aver prodotto in causa in Svizzera la cassetta contenente una conversazione registrata legittimamente in Italia non fonda seri indizi di colpevolezza a' sensi dell'art. 179ter CP.
4. Non essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite (che peraltro l'istante non ha indicato; cfr. considerando 3.2.), tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (decisione TF 1P.147/2004 del 27.9.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del giudice (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP).
Le ragioni a fondamento della presente decisione rendono superflua anche la completazione delle informazioni preliminari giusta l'art. 186 cpv. 4 CPP, fattispecie che pertanto non si impone di approfondire.
5. Il gravame, per quanto ricevibile, è respinto; può quindi restare irrisolta la questione inerente la tempestività della querela penale.
Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell'istante, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 184 ss. CPP, 179ter CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza, per quanto ricevibile, è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr. 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di __________ IS 1, __________ - __________.
3. Rimedio di diritto:
Il presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 272 PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss. PPF.
4. Intimazione:
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terzi implicati |
PI 1
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria