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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 31.3/1.4.2003 presentata da
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IS 1, , IS 2, , |
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contro |
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il decreto di non luogo a procedere 17.3.2003 emanato dal procuratore pubblico Antonio Perugini nell’ambito del procedimento penale dipendente da denuncia 15/16.10.2001 nei confronti di ignoti, poi identificati in __________ PI 1, __________, e __________ PI 2, __________, per titolo di lesioni colpose gravi ed omissione di soccorso; |
richiamate le osservazioni 9/10.4.2003 del magistrato inquirente, concludenti per la reiezione del gravame;
rilevato che __________ PI 1 e __________ PI 2 non hanno presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con esposto 15/16.10.2001 __________ IS 1 ha inoltrato denuncia penale nei confronti di ignoti, poi identificati in __________ PI 1 e __________ PI 2, per titolo di lesioni colpose gravi ed omissione di soccorso in relazione all’intervento – presso il suo domicilio di __________, la notte del 14/15.7.2001 – del __________, rispettivamente del __________ (__________) – garantito nell’occasione dal __________ ed in particolare da __________ PI 1 e __________ PI 2 –, interpellati per assistere la moglie __________ che – in considerazione di asseriti ritardi nei soccorsi – ha sofferto gravi danni cerebrali.
b. Con decisione 17.3.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia penale, ritenuto che – con riferimento al reato di cui all’art. 125 cpv. 2 CP – “dagli accertamenti esperiti, emerge chiaramente che non sussistono nel caso in esame concreti elementi per ritenere che i denunciati abbiano violato i doveri della prudenza, sotto il profilo oggettivo, o commesso negligenza, sotto il profilo soggettivo. Gli orari accertati sia per le richieste d’aiuto sia per gli interventi non fanno certamente trasparire un ritardo penalmente sanzionabile della pattuglia del __________. Esso rientra infatti nei termini temporali previsti per questo tipo di operazioni di soccorso. Indizi nel senso di una colpevole negligenza non emergono neppure dal certificato medico 7 gennaio 2002 dell’__________ agli atti” e che – con riferimento al reato di cui all’art. 128 CP – “nella presente fattispecie non sono dati i presupposti per ritenere che, sotto il profilo soggettivo, i denunciati abbiano avuto l’intenzione (vale a dire coscienza e volontà) di astenersi dal prestare soccorso ad una persona in imminente pericolo di morte. Al contrario, l’autista PI 2 __________ è partito immediatamente da __________ (tre minuti dopo l’allarme dato dal __________) per raggiungere PI 1 __________ a __________. I denunciati sono poi giunti all’abitazione dei coniugi IS 1, ubicata in __________ (recte: __________) a __________, impiegando solo qualche minuto per trovare il luogo esatto. Bisogna inoltre ricordare che, durante questo lasso di tempo, __________ IS 2 è sempre stata assistita dai soccorritori del __________, fino all’arrivo della pattuglia del __________” (decreto di non luogo a procedere 17.3.2003, p. 3).
c. Con tempestiva istanza __________ IS 1 – anche a nome della moglie __________ – chiede di promuovere l’accusa nei confronti di __________ PI 1 e __________ PI 2 per titolo di lesioni colpose gravi ed omissione di soccorso, rispettivamente di ordinare la completazione delle informazioni preliminari, in particolare “(…) in merito alla posizione della signora __________ __________ – intervenuta con il __________ – e di altri responsabili ancora ignoti (…)” (istanza di promozione dell’accusa 31.3/1.4.2003, p. 23), affermando al proposito – esposti i fatti di cui alla denuncia penale e rimproverato al magistrato inquirente di non aver approfondito la fattispecie (segnatamente procedendo agli accertamenti postulati) – che vi sarebbero “(…) testimonianze univoche, specie dei soccorritori, che confermano che il ritardo era eccessivo ed in presenza di molti indizi che confermano l’esistenza di un nesso causale tra il comportamento dei soccorritori e le lesioni personali (…)” (istanza di promozione dell’accusa 31.3/1.4.2003, p. 19).
Delle ulteriori motivazioni e delle osservazioni del procuratore pubblico si dirà, se necessario, in diritto.
in diritto
1. 1.1.
In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.
Il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.
In questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.
1.2.
Giusta l'art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla promozione dell'accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al procuratore pubblico la completazione delle informazioni preliminari.
La completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza, oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (REP. 1998 n. 110).
2. 2.1.
Come detto, __________ IS 1 ha inoltrato il gravame per sé e per la moglie __________, presunta vittima dei reati ipotizzati.
2.2.
Giusta l’art. 186 cpv. 1 CPP la legittimazione a presentare istanza di promozione dell'accusa compete unicamente alla parte civile, cioè alla persona fisica o giuridica personalmente, direttamente ed attualmente lesa nel suo bene giuridico (art. 69 cpv. 1 CPP; L. MARAZZI, Il Giar, L'arbitro nel processo penale, Lugano 2001, p. 37 ss.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 1 ss. ad art. 69 CPP; N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, n. 502 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 38 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 1310 ss.); ogni vittima ai sensi della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) ha nondimeno i requisiti per essere considerata parte lesa, rispettivamente parte civile (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 ad art. 84 ss. CPP), ritenuto che vittima giusta questa legge è non solo la persona direttamente lesa da un reato nella sua integrità fisica, sessuale o psichica (art. 2 cpv. 1 LAV), ma anche il coniuge, i figli e i genitori, nonché le persone a lei unite da stretti legami (art. 2 cpv. 2 LAV; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 s. ad art. 84 ss. CPP; N. SCHMID, op. cit., n. 506).
Per quanto riguarda la costituzione di parte civile, non è necessaria una forma specifica oltre quella scritta, in particolare non occorre che la parte lesa dichiari formalmente di costituirsi parte civile: basta che tale volontà emerga con chiarezza, ad esempio attraverso un'istanza di promozione dell'accusa, una richiesta di risarcimento del danno, una presa di posizione sulla colpevolezza dell'accusato (decisione 2.6.1997 di questa Camera in re R. SA, inc. 60.1996.29, pubblicata in REP. 1997 n. 96; L. MARAZZI, op. cit., p. 40; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 ad art. 70 CPP).
2.3.
__________ IS 1, coniuge dell’asserita vittima dei reati di lesioni colpose gravi ed omissione di soccorso, è quindi – in applicazione dell’art. 2 cpv. 2 LAV – legittimato a presentare l’istanza; può quindi restare irrisolta la questione a sapere se possa inoltrare il gravame anche a nome di __________ IS 2 (cfr. nondimeno B. COCCHI / F. TREZZINI, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 16 ad art. 64 CPC).
3. 3.1.
Con esposto 15/16.10.2001 __________ IS 1 ha introdotto denuncia penale nei confronti di ignoti per titolo di lesioni colpose gravi [secondo cui è punito chiunque per negligenza cagiona un grave danno al corpo o alla salute d’una persona (BSK StGB II – A. ROTH, Basilea 2003, n. 4 ss. ad art. 125 CP)] e di omissione di soccorso [secondo cui è punito chiunque omette di prestare soccorso ad una persona da lui ferita o in imminente pericolo di morte, ancorché, secondo le circostanze, lo si potesse da lui ragionevolmente esigere oppure chiunque impedisce ad un terzo di prestare soccorso o lo ostacola nell’adempimento di tale dovere (BSK StGB II – P. AEBERSOLD, op. cit., n. 7 ss. ad art. 128 CP)] in relazione a presunti ritardi nei soccorsi alla moglie __________, in particolare con riferimento all’intervento del __________.
3.2.
Dagli atti (cfr. rapporto di intervento 15.7.2001 e rapporto aggiuntivo 15.7.2001, allegati allo scritto 12/13.12.2001 dell’avv. __________ PA 1, AI 3) risulta che __________ IS 1 alle ore 02.07 del 15.7.2001 – tramite il 144 – ha richiesto l’intervento dei sanitari per un malore della moglie __________; l’equipaggio del __________ – composto da __________ __________, __________ __________ e __________ __________ –, partito alle ore 02.11, è arrivato sul posto alle ore 02.14, allertando immediatamente il __________ – assicurato quella notte dal __________ ed in particolare da __________ PI 2, autista, e da __________ PI 1, infermiere di cure intense-soccorritore specialista –, pervenuto al domicilio di __________ IS 2 alle ore 02.42, ossia 28 minuti dopo l’allarme [“Dalla centrale 144 ho ricevuto l’allarme via radio per un intervento urgente da farsi a __________. Ciò avveniva intorno alle 02.15, perlomeno credo. (…) Dovevo quindi recarmi a __________ per prelevare il soccorritore specialista __________. Partivo da __________, percorrendo poi la strada che da __________ da verso il lungolago. Raggiungevo nel minor tempo possibile __________, ove preventivamente avevo informato il già citato __________. Lo stesso si è fatto trovare in strada pronto per intervenire. Abbiamo immediatamente raggiunto il luogo ordinato perdendo pochissimo tempo per localizzare il punto esatto ove bisognava intervenire. Mi spiego meglio: quel poco tempo che abbiamo perso è stato impiegato per verificare se trovavamo gente o persone in strada che ci indirizzassero meglio oppure se vedevamo la presenza dell’ambulanza. Così non è stato. Difatti, quando eravamo fermi davanti al __________ di __________ siamo stati raggiunti dal sig. __________. __________ assieme al __________ raggiungevano immediatamente l’abitazione di quest’ultimo, mentre io provvedevo a posteggiare il mezzo meccanico” (verbale di interrogatorio 3.12.2001 di __________ PI 2, p. 1 s., cfr. anche verbale di interrogatorio 3.12.2001 di __________ __________, entrambi allegati al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 7.12.2001, AI 2)]. La paziente è quindi stata evacuata alle ore 02.45 ed è giunta all’__________ – posto come l’ambulanza avesse lasciato __________ alle ore 02.56 – alle ore 02.58.
3.3.
3.3.1.
Come detto, il procuratore pubblico – con riferimento al reato di cui all’art. 125 cpv. 2 CP, che presuppone, dal punto di vista oggettivo, una lesione corporale a’ sensi dell'art. 122 CP, una violazione dei doveri di prudenza e un rapporto di causalità naturale ed adeguata tra il comportamento dell'autore e la lesione corporale e, dal punto di vista soggettivo, una negligenza (decisione TF 6S.287/2004 del 24.9.2004; BSK StGB II – A. ROTH, op. cit., n. 1 ss. ad art. 125 CP; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume 1, Berna 2002, n. 1 ss. ad art. 125 CP) – ha ritenuto che “gli orari accertati sia per le richieste d’aiuto sia per gli interventi non fanno certamente trasparire un ritardo penalmente sanzionabile della pattuglia del __________. Esso rientra infatti nei termini temporali previsti per questo tipo di operazioni di soccorso” (decreto di non luogo a procedere 17.3.2003, p. 3).
A torto. Tale argomento presuppone infatti l’esame della fattispecie alla luce – segnatamente – dei doveri di prudenza imposti dalle circostanze [da dedurre da norme di comportamento fissate dalla legge, da analoghi regolamenti emanati da associazioni private o semiprivate o da principi generali di prudenza (cfr., al proposito, decisioni TF 6S.358/2004 del 10.11.2004 e 6S.287/2004 del 24.9.2004; DTF 129 IV 119; BSK StGB I – G. JENNY, Basilea 2003, n. 88 ad art. 18 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 4 ad art. 125 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 29 ad art. 18 CP)]: ora, il magistrato inquirente – pur adducendo che il ritardo rilevato nell’intervento del __________ rientrerebbe nei termini temporali usuali – non pare aver accertato detti doveri di prudenza (evincibili segnatamente da eventuali direttive inerenti i servizi di soccorso), per cui la conclusione al proposito appare prematura. __________ __________, soccorritrice professionale intervenuta con il __________, ha peraltro affermato – nel suo rapporto aggiuntivo 15.7.2001 (allegato allo scritto 12/13.12.2001 dell’avv. __________ PA 1, AI 3) – che “a più riprese mi sono chiesta come mai il __________ tardava tanto”, circostanza che avrebbe dovuto indurre ad approfondire la fattispecie. L’asserzione che “indizi nel senso di una colpevole negligenza non emergono neppure dal certificato medico 7 gennaio 2002 dell’Ospedale Regionale di Locarno agli atti” (decreto di non luogo a procedere 17.3.2003, p. 3) appare inoltre incomprensibile, il dr. med. __________ __________ – con scritto 7/9.1.2002 (AI 5) – avendo riferito che “(…) non sono in grado di precisare se ci sono stati ritardi e/o omissioni da parte dei soccorritori”.
3.3.2.
Si impone pertanto di ordinare la completazione delle informazioni preliminari per determinare – dapprima – i doveri di prudenza imposti ad un servizio di soccorso (in relazione ad esigenze di personale/logistiche, ai tempi corretti e/o ai margini ritenuti ancora ammissibili, ecc.), rispettivamente per esaminare – di seguito – se i militi [che avevano posizione di garante (cfr., al proposito, J. REHBERG / A. DONATSCH, Strafrecht I, 7. ed., Zurigo 2001, p. 256 ss.)] del __________ (e del __________, ritenuto che si pone la questione a sapere se essi – non giungendo i sanitari del __________ – avessero dovuto, per esempio, procedere al trasporto della paziente all’__________, a due minuti di tragitto), rispettivamente i responsabili di detti servizi hanno violato i doveri di prudenza esatti in concreto [e ciò alla luce dell’art. 18 cpv. 3 CP (secondo cui commette un crimine o un delitto per negligenza colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione e non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali cfr., al proposito, decisione TF 6S.287/2004 del 24.9.2004; DTF 129 IV 119; BSK StGB I – G. JENNY, op. cit., n. 63 ss. ad art. 18 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 8 ad art. 125 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 23 ss. ad art. 18 CP)]. Il procuratore pubblico analizzerà poi – se del caso – gli ulteriori presupposti del reato in questione, in particolare l’esistenza di un nesso di causalità naturale ed adeguata tra il comportamento degli autori e la lesione [“grave danno cerebrale (encefalopatia postanossica) dopo arresto cardiocircolatorio su edema polmonare ipertensivo” (scritto 7/9.1.2002 del dr. med. __________, AI 5; cfr., al proposito, BSK StGB II – A. ROTH, op. cit., n. 4 ad art. 125 CP e n. 1 ss. ad art. 122 CP)] sofferta da __________ IS 2 – segnatamente con l’interrogatorio del dr. med. __________ [che avrebbe riferito all’istante che “(…) la gravità dello stato di salute della moglie era da ricondurre al secondo ictus e che questo avrebbe potuto essere evitato qualora la moglie fosse stata soccorsa in tempo (…)”, istanza di promozione dell’accusa 31.3/1.4.2003, p. 11)] e del dr. med. __________, presente al momento del ricovero –, rispettivamente l’esistenza di un motivo di interruzione del nesso [considerato che nel rapporto aggiuntivo 15.7.2001 (p. 2 e 4, allegato allo scritto 12/13.12.2001 dell’avv. __________ PA 1, AI 3) __________ __________ ha indicato che “il marito ci informa che dalle ore 21.00 ca. del 14 luglio 2001, sua moglie – già in cura dal dr. med. __________ “(…) da anni per problemi al cuore” (istanza di promozione dell’accusa 31.3/1.4.2003, p. 11) – ha iniziato a lamentare problemi respiratori (dispnea), e con il passare delle ore peggioravano. Alle ore 02.07 ca. la situazione era divenuta così acuta ed ingestibile a domicilio per cui ha chiesto soccorso al 144”, ritenendo che “(…) se la paziente avesse richiesto l’intervento sanitario con un minimo anticipo o al momento dell’insorgere della difficoltà respiratoria, l’esito sarebbe stato sicuramente meno drammatico”; cfr., in merito al nesso di causalità adeguato, decisione TF 6S.287/2004 del 24.9.2004; DTF 129 IV 119; BSK StGB I – G. JENNY, op. cit., n. 71 ss. ad art. 18 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 7 ad art. 125 CP].
3.4.
3.4.1.
Il magistrato inquirente – con riferimento al reato di cui all’art. 128 CP, che presuppone, dal profilo soggettivo, che l’autore ometta intenzionalmente di prestare soccorso (BSK StGB II – P. AEBERSOLD, op. cit., n. 34 ad art. 128 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003, p. 53; B. CORBOZ, op. cit., n. 48 ss. ad art. 128 CP) – ha reputato che “nella presente fattispecie non sono dati i presupposti per ritenere che, sotto il profilo soggettivo, i denunciati abbiano avuto l’intenzione (vale a dire coscienza e volontà) di astenersi dal prestare soccorso ad una persona in imminente pericolo di morte” (decreto di non luogo a procedere 17.3.2003, p. 3).
A ragione. Dagli atti non emergono infatti seri indizi per concludere che __________ PI 2 e __________ PI 1, rispettivamente i sanitari del __________ o eventuali terzi – coscienti del pericolo di morte imminente di __________ IS 2 [“La paziente ha subito un arresto cardiocircolatorio, è quindi stata evidentemente in imminente pericolo di morte” (scritto 7/9.1.2002 del dr. med. __________ __________, AI 5)] e del fatto di poter prestare soccorso – abbiano deciso di non procedere con l’intervento; __________ IS 1 si confronta peraltro solo con gli ulteriori presupposti della disposizione in questione, sembrando quindi riconoscere – implicitamente – l’assenza di indizi al proposito (cfr. istanza di promozione dell’accusa 31.3/1.4.2003, p. 20 ss.).
Non si impone pertanto di approfondire tale reato, punibile solo se commesso intenzionalmente (art. 18 cpv. 1 CP).
3.4.2.
Non essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è inoltre superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (decisione TF 6P.139/2004 del 28.10.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, op. cit., § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del giudice (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP), come nella fattispecie.
4. Il gravame è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese; non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 184 ss. CPP, 125 e 128 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è parzialmente accolta.
§ Il decreto di non luogo a procedere 17.3.2003 (NLP __________) è parzialmente annullato ai sensi dei considerandi.
§§ Il procuratore pubblico completerà le informazioni preliminari e si pronuncerà sul seguito dell’azione penale.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese; non si assegnano ripetibili.
3. Rimedio di diritto:
Il presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 272 PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss. PPF.
4. Intimazione:
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terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria