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Incarto n.
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Lugano 25 ottobre 2004
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza di promozione dell'accusa 5/6.5.2003 presentata da
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IS 1, -, |
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contro |
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il decreto di non luogo a procedere 24.4.2003 emanato dall'allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer nell'ambito del procedimento penale dipendente da sua denuncia/querela 14/15.4.2003 nei confronti di __________ PI 1, __________ - __________ (patr. da: avv. __________ PA 2, __________), per titolo di truffa, danno patrimoniale procurato con astuzia, diffamazione, calunnia ed ingiuria; |
richiamate le osservazioni 8/9.5.2003 del magistrato inquirente, concludenti per la reiezione del gravame;
rilevato che __________ PI 1 non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con esposto 14/15.4.2003 __________ IS 1, attivo - tra l'altro - nella cura degli interessi patrimoniali in __________ di piccoli imprenditori __________, ha inoltrato denuncia/querela penale nei confronti dello zio __________ PI 1 - che lo aveva incaricato di seguire il suo conto presso __________, __________ - per titolo di truffa, danno patrimoniale procurato con astuzia, diffamazione, calunnia ed ingiuria, accusandolo di aver revocato l'ordine di trasferimento di titoli, reso con riferimento ad un'operazione di compensazione, dal suo (del denunciato/querelato) conto ad un conto di terzi appropriandosi indebitamente dell'importo di Lit. 150'000'000.-- consegnatogli l'8.8.2001 in __________ e di aver inviato a suoi clienti scritti anonimi dal contenuto asseritamente offensivo.
b. Con decisione 24.4.2003 il procuratore pubblico ha decretato - condannando il qui istante al pagamento di fr. 200.-- di spese "(…) avendo egli provocato il procedimento per negligenza grave, quantomeno in relazione alle ipotesi di reato fondate sugli art. 173, 174 e 177 CPS" (decreto di non luogo a procedere 24.4.2003, p. 2) - il non luogo a procedere in ordine alla denuncia/querela penale, ritenendo che "(...) la sedicente truffa si inserisce in un rapporto professionale in essere fra le parti, già oggetto di NLP __________ del 2 luglio 2002 e di NLP __________ del 23 ottobre 2002; allora era stato appurato che nessun reato poteva essere ragionevolmente ipotizzato; la tesi ora fatta valere da IS 1 è perlomeno intempestiva, dato che i fatti denunciati già gli erano noti nel 2002 e che, in quel periodo, mai ebbe ad invocare la sussistenza di un reato penale commesso a suo danno; su questo punto, pertanto, oltre che non suffragata da alcun assunto fattuale concreto, la denuncia deve essere ritenuta temeraria" e che - con riferimento ai reati contro l'onore - gli scritti di cui ai doc. F, G e H (allegati alla denuncia/querela penale 14/15.4.2003, AI 1) "(…) a) hanno mittenti __________ residenti in __________, b) hanno toccato destinatari __________ residenti in __________, c) hanno per oggetto cittadini __________, ragion per cui non sussistono i presupposti (competenza territoriale) per avviare un'indagine preliminare al proposito" (decreto di non luogo a procedere 24.4.2003, p. 1).
c. Con tempestiva istanza __________ IS 1 chiede, in via principale, di promuovere l'accusa nei confronti di __________ PI 1 per titolo di truffa, danno patrimoniale procurato con astuzia, diffamazione, calunnia ed ingiuria e, in via subordinata, di ordinare la completazione delle informazioni preliminari per i medesimi titoli, affermando al proposito - riproposta la fattispecie di cui alla denuncia/querela penale e contestata al magistrato inquirente la violazione dell'art. 178 CPP - che le motivazioni del decreto impugnato sarebbero - in relazione all'art. 146 CP - "(…) prive di senso" siccome, tra l'altro, "(…) nessun procuratore pubblico si è mai preso la briga di verificare se nella fattispecie venivano a realizzarsi i presupposti dell'art. 146 CP, e ciò nonostante dagli indizi offerti risultasse chiaramente che il PI 1, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, aveva ingannato con astuzia dapprima lo IS 1 e poi la __________, affermando cose false e dissimulando cose vere, inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio dell'istante" (istanza di promozione dell'accusa 5/6.5.2003, p. 9); in relazione ai reati contro l'onore, sostiene che "(…) se è vero che i destinatari, l'autore degli scritti e la vittima sono residenti all'estero, è altrettanto vero che l'infrazione contro l'onore è assorbita dal reato di truffa, che prevede una pena più grave" (istanza di promozione dell'accusa 5/6.5.2003, p. 11), che gli atti preparatori sarebbero comunque avvenuti in Svizzera e che la campagna offensiva tramite gli scritti incriminati sarebbe stata finalizzata, tra l'altro, ad indurre i suoi clienti a disdire i rapporti professionali, "ciò che costituisce il reato di danno patrimoniale procurato con astuzia" (istanza di promozione dell'accusa 5/6.5.2003, p. 11 s.). Il magistrato inquirente non avrebbe inoltre, a torto, proceduto all'assunzione delle prove proposte.
d. Delle osservazioni del procuratore pubblico si dirà, se necessario, in diritto.
in diritto
1. 1.1.
In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.
Il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.
In questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.
1.2.
Giusta l'art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla promozione dell'accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al procuratore pubblico la completazione delle informazioni preliminari.
La completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza, oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (REP. 1998 n. 110).
2. 2.1.
Come esposto, l'istante postula la promozione dell'accusa a' sensi dell'art. 146 CP, secondo cui è punito per truffa chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui (decisione TF 6S.298/2004 del 20.9.2004; BSK StGB II - G. ARZT, Basilea 2003, n. 10 ss. ad art. 146 CP).
2.2.
Il procuratore pubblico ha reputato al proposito, tra l'altro, che "(...) la tesi ora fatta valere da IS 1 è perlomeno intempestiva, dato che i fatti denunciati già gli erano noti nel 2002 e che, in quel periodo, mai ebbe ad invocare la sussistenza di un reato penale commesso a suo danno; su questo punto, pertanto, oltre che non suffragata da alcun assunto fattuale concreto, la denuncia deve essere ritenuta temeraria" (decreto di non luogo a procedere 24.4.2003, p. 1). A ragione. __________ IS 1 - nell'ambito del procedimento penale promosso il 6/8.5.2002 dal denunciato/querelato nei suoi confronti [che lo accusava, ipotizzando il reato di cui all'art. 251 CP, di aver modificato la cedola della matrice di un assegno della __________ indicando a torto l'avvenuta consegna nelle sue mani, l'8.8.2001, della somma di Lit. 135'000'000.-- in contanti -, procedimento sfociato nel decreto di non luogo a procedere 2.7.2002, cresciuto in giudicato (NLP __________)], rispettivamente nell'ambito del procedimento penale promosso l'11/12.9.2002 nei confronti di __________ PI 1 per titolo di denuncia mendace [procedimento sfociato nel decreto di non luogo a procedere 23.10.2002, annullato da questa Camera con giudizio di pari data (NLP __________, inc. 60.2002.328)] - non ha infatti mai sostenuto, o anche solo lasciato intendere, di essere stato astutamente ingannato dal qui denunciato/querelato in merito alla fattispecie, come attesta la sua deposizione 19.6.2002 resa nell'ambito del procedimento promosso da __________ PI 1 (cfr. verbale di interrogatorio 19.6.2002, p. 1 ss., AI 6, inc. NLP __________). La presentazione dell'esposto 14/15.4.2003 appare in effetti pretestuosa, come peraltro attestano le motivazioni addotte in merito al tempismo della denuncia/querela penale: l'istante sostiene infatti che "(…) prima di inoltrare la denuncia per truffa, (…) ha voluto attendere l'esito degli accertamenti ordinati sul piano civile, i quali hanno infine permesso di dimostrare che il PI 1 ha agito dolosamente e con l'intenzione manifesta di raggirare e lo IS 1 e la banca stessa" (istanza di promozione dell'accusa 5/6.5.2003, p. 10), trascurando il fatto che l'art. 178 cpv. 1 CPP, con le eccezioni di cui si dirà di seguito, impone al procuratore pubblico - quando conosce per denuncia, querela o altro modo esserci sospetto che sia stato commesso un reato - di procedere subito alle occorrenti indagini di fatto per decidere se sia il caso di promuovere l'accusa. Eventuali prove a sostegno di un'ipotetica truffa avrebbero quindi potuto essere raccolte anche in sede penale.
La conclusione del magistrato inquirente - che ha reso il decreto di non luogo a procedere impugnato in applicazione del principio secondo cui può essere emanata una decisione senza altri approfondimenti se la denuncia è palesemente infondata, ripetitiva o simile (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 8 ad art. 67 CPP) - appare quindi motivata e, come tale, merita tutela anche in relazione alla condanna al pagamento delle spese (cfr., al proposito, M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 5 ad art. 67 CPP).
2.3.
Il gravame - a prescindere dalla sua ricevibilità, posto come l'istante proponga unicamente la propria versione dei fatti, senza confrontarsi compiutamente con le condizioni oggettive e soggettive di detta disposizione - è comunque infondato nel merito: il reato in questione presuppone infatti che l'autore agisca intenzionalmente o almeno con dolo eventuale (BSK StGB II - G. ARZT, op. cit., n. 129 ss. ad art. 146 CP; G. STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6. ed., Berna 2003, § 15 n. 57; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003, p. 200; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, Berna 2002, n. 39 ad art. 146 CP).
Ora, anche seguendo la - contestata - versione dell'istante secondo la quale __________ PI 1 avrebbe ricevuto da questi l'importo di Lit. 150'000'000.-- ed avrebbe dato ordine a __________ di procedere all'addebito del suo conto a favore di un conto di terzi presso il medesimo istituto bancario (cfr. istanza di promozione dell'accusa 5/6.5.2003, p. 3 s.), dagli atti non emergono indizi attestanti che il denunciato/querelato - al momento in cui __________ IS 1 gli avrebbe consegnato detta somma - avesse già l'intenzione di disconoscere, rispettivamente di revocare la transazione in questione. In effetti, l'istante si limita a dare per acquisita questa circostanza, affermando che "il denunciato aveva sin dall'inizio intenzione di appropriarsi delle Lit. 150 milioni" e che "nella piena consapevolezza che l'Istituto di credito non deteneva più alcuna procura scritta in favore dello IS 1, il PI 1 ha finto di accettare la c. d. operazione di compensazione, salvo poi recarsi furtivamente in banca per reclamare il ristorno del titolo obbligazionario oramai trasferito sul conto __________ " (istanza di promozione dell'accusa 5/6.5.2003, p. 9), tesi che del resto contrasta con le sue stesse asserzioni. L'istante sostiene infatti, tra l'altro, che il denunciato/querelato avrebbe "(…) ordito il suo piano consapevole di poter contare sull'equivoco originato dal fatto che in banca era stata persa la procura scritta rilasciata in favore dello IS 1" (istanza di promozione dell'accusa 5/6.5.2003, p. 11), aggiungendo nondimeno che - come risulterebbe dalla deposizione 30.1.2003 di __________ __________, già dipendente di __________, davanti alla Pretura della giurisdizione di __________ (doc. B, allegato alla denuncia 14/15.4.2003, AI 1) - "lo stesso giorno, il PI 1 e l'istante hanno congiuntamente e telefonicamente dato l'ordine al funzionario della __________ di trasferire un titolo obbligazionario dal conto __________ al conto __________ (…)" (istanza di promozione dell'accusa 5/6.5.2003, p. 11). L'eventuale assenza di procura (perché andata smarrita o perché mai formalmente riconosciuta) a favore di __________ IS 1 - posto altresì come __________ PI 1 avesse autorizzato __________ ad eseguire pagamenti a debito del conto in base ad ordini telefonici (scritto 26.3.1997, AI 7, inc. NLP __________) - non avrebbe quindi potuto rivestire il ruolo determinante - ai fini della truffa - ritenuto dall'istante.
3. 3.1.
__________ IS 1 chiede inoltre la promozione dell'accusa per titolo di diffamazione (secondo cui è punito, a querela di parte, chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei, o divulga una tale incolpazione o un tale sospetto, art. 173 CP), calunnia (secondo cui è punito, a querela di parte, chiunque comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei o, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto, art. 174 CP), ingiuria (secondo cui è punito, a querela di parte, chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l'onore di una persona, art. 177 CP; cfr., al proposito di detti reati, J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 317 ss.) e danno patrimoniale procurato con astuzia (secondo cui è punito, a querela di parte, chiunque, senza fine di lucro, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio od altrui, art. 151 CP; BSK StGB II - G. ARZT, op. cit., n. 1 ss. art. 151 CP).
3.2.
Come detto, a sostegno della sua tesi accusatoria l'istante ha prodotto gli scritti di cui ai doc. F, G ed H (allegati alla denuncia/querela penale 14/15.4.2003, AI 1), missive che sostanzierebbero anche il reato di cui all'art. 151 CP (istanza di promozione dell'accusa 5/6.5.2003, p. 11 s.); al proposito, ha quindi affermato che "verso la fine del mese di dicembre 2002, alla moglie di __________ IS 1, tale __________ __________, pervenivano tre lettere anonime sotto forma di raccomandata non giunta a destinazione (…)" e che "tali scritti erano stati recapitati alla __________ in quanto il suo nome figurava sulla busta quale mittente e poiché gli indirizzi dei primitivi destinatari (____________________, __________ __________ e __________ __________, tutti clienti dello IS 1) non erano più attuali o risultavano inesistenti" (istanza di promozione dell'accusa 5/6.5.2003, p. 5 s.). Ciò posto e considerato che "(…) la cerchia delle persone a conoscenza dei nominativi della (sua) clientela (…) si può restringere, con assoluta certezza, ai funzionari della __________, allo IS 1, al PI 1 e ai rispettivi legali" (istanza di promozione dell'accusa 5/6.5.2003, p. 12) e che "(…) è evidente che solo __________ PI 1 può essere all'origine degli scritti, in quanto rappresenta l'unica persona al corrente sia del nome sia del luogo di residenza della (di lui) moglie (…)" (istanza di promozione dell'accusa 5/6.5.2003, p. 13), si può ritenere che il termine di cui all'art. 29 CP - secondo il quale il diritto di querela si estingue decorsi tre mesi dal giorno in cui l'avente diritto ha conosciuto in modo sufficientemente circostanziato il reato ed identificato in modo sufficientemente certo il suo autore (J. REHBERG / N. SCHMID, Strafrecht I, 7. ed., Zurigo 2001, p. 333) - sia decorso anteriormente all'inoltro dell'esposto 14/15.4.2003. La denuncia/querela penale inerente i reati a' sensi degli art. 173 ss. CP riconducibili ai doc. F, G ed H (allegati alla denuncia/querela penale 14/15.4.2003, AI 1) appare quindi intempestiva. L'istante sostiene invero che "all'inizio del mese di marzo (2003) alcuni (suoi) clienti (…), e più precisamente __________ __________ e __________ __________, chiedevano un incontro con lo stesso al fine di sottoporre alla sua attenzione il contenuto di alcune lettere anonime appena ricevute. Il tenore delle missive corrispondeva perfettamente a quello appena esposto" (istanza di promozione dell'accusa 5/6.5.2003, p. 6), fatto che fonderebbe la tempestività dell'esposto in relazione a dette persone (cfr. denuncia penale 14/15.4.2003, p. 8, AI 1); nondimeno, non produce al proposito gli scritti che questi avrebbero ricevuto e non indica - quali testi da interrogare ai fini del procedimento penale (cfr. denuncia penale 14/15.4.2003, p. 8 s., AI 1, ed istanza di promozione dell'accusa 5/6.5.2003, p. 14 s.) - __________ __________ e __________ __________, per cui - non sussistendo alcun elemento in relazione a detta fattispecie - non si impone di approfondire la questione.
3.3.
La giurisdizione svizzera è regolata agli art. 3 ss. CP: le autorità elvetiche sono quindi chiamate a trattare una fattispecie se il reato è commesso in Svizzera (art. 3 e 7 CP), se il reato è commesso all'estero contro lo Stato medesimo (art. 4 CP), se il reato è commesso all'estero contro un cittadino svizzero (art. 5 CP), se il reato è commesso all'estero da un cittadino svizzero (art. 6 CP) e se la Confederazione si è impegnata a reprimere in virtù di accordi internazionali un reato commesso all'estero (art. 6bis CP; cfr., al proposito di dette disposizioni, J. REHBERG / N. SCHMID, op. cit., p. 39 ss.). Per il che e ritenuto - come riconosce anche l'istante - che gli scritti di cui ai doc. F, G e H (allegati alla denuncia/querela penale 14/15.4.2003, AI 1) hanno mittenti italiani residenti in Italia, hanno interessato destinatari italiani residenti in Italia ed hanno per oggetto cittadini italiani, si deve concludere - in applicazione delle citate disposizioni - per l'assenza dei presupposti a' sensi degli art. 3 ss. CP. Gli asseriti reati contro l'onore non fondano peraltro una "(…) perpetuazione della truffa" (istanza di promozione dell'accusa 5/6.5.2003, p. 11): la circostanza che "il PI 1 ha organizzato tale campagna calunniosa con l'intento di assicurarsi il provento acquisito illegalmente, di intimorire lo IS 1, di distoglierlo dal suo proposito di adire le competenti autorità giudiziarie e di indurre la sua clientela a disdire i rapporti professionali con lo stesso (ciò che costituisce il reato di danno patrimoniale procuratore con astuzia)" (istanza di promozione dell'accusa 5/6.5.2003, p. 11) appare infatti una semplice ipotesi e quindi - come tale - di nessuna rilevanza per il giudizio. A torto l'istante tenta inoltre di fondare la competenza elvetica sul fatto che gli atti preparatori ai reati di cui agli art. 173 ss. CP sarebbero stati perpetrati in Svizzera, considerato che l'autore compie un reato a' sensi degli art. 3 e 7 CP quando oltrepassa la soglia tra la preparazione ed il tentativo (DTF 104 IV 175; BSK StGB I - P. POPP, Basilea 2003, n. 4 ad art. 7 CP) e che la presa di conoscenza degli indirizzi dei clienti di __________ IS 1, che "(…) figurano unicamente agli atti dell'incarto civile relativo alla convalida del sequestro" (istanza di promozione dell'accusa 5/6.5.2003, p. 12) presso la Pretura della giurisdizione di __________, appare - se del caso - solo un atto preparatorio, come del resto reputa l'istante.
4. Non essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (decisione TF 1P.147/2004 del 27.9.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del giudice (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP), come nella fattispecie.
Anche la completazione delle informazioni preliminari giusta l'art. 186 cpv. 4 CPP appare quindi superflua, i fatti essendo stati sufficientemente chiariti nel procedimento penale sfociato nel decreto impugnato.
5. Il gravame, per quanto ricevibile, è respinto; tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell'istante, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 184 ss. CPP, 146, 151, 173 ss. CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza, per quanto ricevibile, è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr. 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di __________ IS 1, __________ - __________.
3. Rimedio di diritto:
Il presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 272 PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss. PPF.
4. Intimazione:
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terzi implicati |
PI 1
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria