Incarto n.
60.2003.145

 

Lugano

27 settembre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul ricorso 7/8.5.2003 presentato da

 

 

 

RI 1 ,

patr. da: PA 1 __________,

 

 

 

contro

 

 

 

la decisione di chiusura 8.4.2003 emanata dall’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer in materia di assistenza giudiziaria internazionale penale;

 

 

preso atto delle osservazioni 12/13.5.2003 dell’allora procuratore pubblico, che chiede di respingere integralmente il gravame;

 

 

preso atto delle osservazioni 19/21.5.2003 dell’Ufficio federale di giustizia, che pure chiede la reiezione del ricorso;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                   1.   In data 5.2.2002 "__________ t __________ ", __________, ha presentato una richiesta d’assistenza giudiziaria alle autorità svizzere, in relazione ad un procedimento a carico dei coniugi __________ per sospetta frode fiscale. L’Ufficio federale di giustizia ha trasmesso in data 3.5.2002 l’incarto al Ministero pubblico del Canton Ticino.

 

 

                                   2.   Con decisione 17.5.2002, l’allora procuratore pubblico ha deciso l’entrata in materia, ammettendo il principio della doppia punibilità con riferimento all’art. 14 DPA. Contestualmente ordinava ad un istituto bancario la trasmissione dei documenti d’apertura e di taluni giustificativi (a partire dall'1.1.1995) di una relazione bancaria intestata alla qui ricorrente. Ricevuti i documenti in data 2.7.2002, l’allora procuratore pubblico procedeva alla decisione di chiusura (parziale) ed alla trasmissione alle autorità roganti dei documenti bancari attestanti delle operazioni, per il periodo 1996-2001, riguardanti le consegne di assegni da parte dei coniugi __________ accreditati sulla relazione bancaria aperta presso l’istituto bancario __________. In assenza di ricorso, la decisione di chiusura (parziale) cresceva in giudicato ed i documenti erano trasmessi all’autorità estera.

 

 

                                   3.   Con richiesta complementare del 17/24.3.2003, le autorità roganti estere chiedevano anche la trasmissione dei documenti d’apertura della relazione bancaria presso l’istituto bancario __________. La richiesta si fonda non solo sull’inchiesta in corso in __________ e sulla documentazione già trasmessa dalla __________, ma anche su ulteriori accertamenti operati presso le autorità __________ e __________ in relazione agli assegni oggetto dell’inchiesta e sospettati di essere all’origine della frode fiscale. Le autorità roganti, ipotizzando che il titolare o l’avente diritto del conto possano essere uomini di paglia degli indagati __________, chiedono gli ulteriori documenti già acquisti dall’allora procuratore pubblico, per vagliare ulteriormente l’ipotesi di reato prospettata.

 

 

                                   4.   Con decisione di entrata in materia e di contestuale chiusura dell'8.4.2003, l’allora procuratore pubblico ammetteva la richiesta e decideva la trasmissione dei documenti d’apertura della relazione bancaria presso l’istituto bancario __________.

 

 

                                   5.   Contro quest’ultima decisione insorgeva la qui ricorrente, con tempestivo gravame. Dopo aver esposto gli argomenti a sostegno della propria legittimazione, la ricorrente censura la decisione impugnata in relazione al principio della proporzionalità, con riferimento all’utilità o meno dei documenti che il procuratore pubblico intende trasmettere rispetto all’inchiesta nello Stato richiedente. Con riferimento ad uno scritto 11.7.2002 dell’istituto bancario __________ presso il quale è aperta la relazione (AI 12, che attesta come i coniugi __________ o la loro impresa non sono né titolari, né aventi diritto economici, né procuratori della relazione bancaria), la ricorrente sostiene che le autorità roganti non hanno giustificato la rogatoria complementare (del 17/24.3.2003) ma si sono limitati a ribadire quanto già esposto nella prima richiesta d’assistenza del 5.2.2002. La ricorrente chiede di annullare la decisione anche perché non si è in presenza di una frode fiscale, ma di una semplice sottrazione fiscale, per la quale l’assistenza dev’essere negata. Ciò a maggior ragione in quanto le autorità d’esecuzione non avrebbero interpellato l’amministrazione federale delle contribuzioni.

 

 

                                   6.   Con le proprie osservazioni, l’allora procuratore pubblico sottolinea come l'autorità rogante, nella propria richiesta complementare d’assistenza, abbia valutato con attenzione quanto precedentemente trasmesso dalle autorità __________, tanto da postulare l’invio della documentazione (di apertura conto) in un primo momento trattenuta in __________.

                                         L’Ufficio federare di giustizia si limita a richiedere la reiezione del ricorso.

 

 

                                   7.   Preliminarmente si deve ammettere la legittimazione a ricorrere della ricorrente, essendo titolare del conto bancario __________ presso la __________. In quanto destinataria di una decisione coercitiva quale la perquisizione, il sequestro e l’ordine di trasmissione dei documenti all’autorità estera, la ricorrente è certamente toccata personalmente e direttamente dalla decisione impugnata (art. 80h lett. b AIMP, decisione TF 1A.64/2004 del 27.4.2004).

 

 

                                   8.   Per l'art. 2 lett. a CEAG, l’assistenza giudiziaria potrà essere rifiutata se la domanda si riferisce a reati considerati dalla parte richiesta come reati politici o come reati connessi con reati politici o come reati fiscali. Nello stesso senso, per l'art. 3 cpv. 3 AIMP, la domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. Tuttavia, si può dar seguito a una domanda d'assistenza secondo la parte terza dell'AIMP, se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale.

                                         L'art. 24 dell'Ordinanza sull'assistenza giudiziaria in materia penale (OAIMP) precisa che, se implica l’applicazione della coercizione processuale, l’assistenza di cui all’articolo 3 capoverso 3 della legge è concessa ove trattisi di reati configurabili come truffa in materia di tasse a tenore dell’articolo 14 capoverso 2 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA). La domanda non può essere respinta per il solo motivo che il diritto svizzero non prevede lo stesso genere di tasse o disposizioni dello stesso tipo in materia di tasse. Se sussistono dubbi quanto alle caratteristiche delle tasse menzionate nella domanda, l’Ufficio federale o l’autorità esecutiva cantonale interpella per parere l’Amministrazione federale delle contribuzioni.

                                         Per interpretare la nozione di truffa in materia fiscale di cui all'art. 3 cpv. 3 seconda frase AIMP, occorre riferirsi alla disposizione dell'art. 14 cpv. 2 DPA e pertanto, secondo la costante giurisprudenza, alla definizione della truffa stabilita nell'art. 146 CP e nella relativa giurisprudenza del Tribunale federale (decisioni TF 6S.507/2002 del 3.2.2004, 6S.415/2003 del 19.12.2003 e 6S.47/2003 del 30.10.2003). Di conseguenza, perché possa essere concessa assistenza giudiziaria ad uno Stato richiedente, non occorre che la decurtazione dell’imposta sia avvenuta mediante l’uso di documenti falsi o alterati, essendo al contrario sufficienti altri inganni astuti ai danni del fisco, come ad esempio macchinazioni fraudolente, raffinati raggiri e castelli di bugie.

 

 

                                   9.   Il ricorrente contesta la concessione dell’assistenza in base alla qualifica di frode fiscale operata dal procuratore pubblico, nella sua decisione, senza motivarla. In particolare il procuratore pubblico non avrebbe motivato perché non si tratterebbe di una semplice sottrazione fiscale, e in cosa consiste il castello di bugie richiesto dal riferimento all’art. 14 DPA. Rimprovera al procuratore pubblico la violazione dell’art. 24 cpv. 3 OAIMP per non aver interpellato l’Amministrazione federale delle contribuzioni. Se la motivazione del procuratore pubblico è invero succinta, e per certi versi non ossequiosa dell’esigenza di maggior attenzione da prestare in caso di richiesta d’assistenza per frode fiscale, ciò non di meno il risultato cui giunge è corretto e merita tutela.

 

 

                                 10.   Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’Amministrazione federale delle contribuzioni è stata tempestivamente interpellata dall’Ufficio federale di giustizia, prima ancora di trasmettere l’incarto alle autorità d’esecuzione ticinesi. Non c’è quindi stata una violazione dell’art. 24 cpv. 3 OAIMP. Nel proprio preavviso del 30.4.2002, con riferimento alle ipotesi di reato formulate dalle autorità roganti, l’Amministrazione federale delle contribuzioni ammette l’esistenza di una fattispecie qualificabile di frode fiscale ai sensi del diritto svizzero, realizzata mediante l’uso di documenti falsi, ovvero delle fatture per prestazioni non adempiute nel contesto di una contabilità commerciale. Questa Camera non trova motivi per discostarsi dalle conclusioni cui è giunta l’Amministrazione federale delle contribuzioni, la quale ammette pure l’utilità per l’inchiesta (e per l’ipotesi di reato) dei documenti relativi il conto bancario a __________. Accertato che ci si trova in presenza di una fattispecie sussumibile alla truffa fiscale ai sensi del DPA, si deve concludere che l’assistenza può essere prestata ai sensi dell’art. 3 cpv. 3 AIMP. In particolare l’utilizzo di fatture per prestazioni non adempiute nel contesto di una contabilità commerciale configurano certamente un comportamento penalmente punibile ai sensi dell’art. 14 DPA ed anche ai sensi dell’art. 251 CP (DTF 129 IV 130). La succinta motivazione del procuratore pubblico nella decisione impugnata è certamente abbondantemente supplita dall’esistenza del preavviso 30.4.2002 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni.

 

 

                                 11.   Resta da esaminare la censura di violazione del principio della proporzionalità con riferimento all’utilità o meno dei documenti per l'autorità rogante, in relazione anche ad un’asserita mancata motivazione della richiesta complementare di assistenza da parte delle autorità tedesche.

 

 

                                 12.   Il Tribunale federale ha statuito, con particolare riferimento al principio di proporzionalità, che l’assistenza dev’essere accordata nella misura in cui sia necessaria per la scoperta della verità sui fatti indagati dall’autorità rogante. La questione a sapere se delle informazioni richieste siano necessarie o semplicemente utili alla procedura penale condotta nello Stato richiedente è di principio lasciata all’apprezza-mento delle autorità inquirenti. La rilevanza delle informazioni per il procedimento straniero è infatti questione che concerne in primo luogo il magistrato straniero, poiché soltanto questi conosce dettagliatamente il caso ed è quindi meglio in grado d’apprezzare la pertinenza di una prova. Il magistrato svizzero non può quindi sostituirsi al collega straniero nel valutare l’opportunità di un determinato mezzo di prova. La cooperazione internazionale può essere rifiutata solo se gli atti richiesti non sono in rapporto con l’infrazione perseguita e sono manifestamente impropri a far progredire l’inchiesta, a tal punto che la richiesta d’assistenza appare come il pretesto ad una ricerca indiscriminata di mezzi di prova. Il principio della proporzionalità impedisce inoltre alle autorità svizzere di concedere l’assistenza oltre quanto richiesto e di concedere più di quanto è stato richiesto dallo Stato rogante. Incombe alla persona toccata dall'assistenza di dimostrare in modo chiaro e preciso in cosa i documenti e le informazioni trasmessi eccedano il quadro della richiesta d’assistenza e non presentino alcun interesse per la procedura penale pendente all’estero (decisione TF 1A.98/2004 del 15.6.2004 e riferimenti).

 

 

                                 13.   Nel presente caso, e contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la richiesta ulteriore d’assistenza del 17/24.3.2004 si differenzia da quella iniziale del 5.2.2002. Nella seconda domanda d’assistenza l'autorità rogante chiarisce, anche alla luce di quanto precedentemente pervenuto dalla __________ e da ulteriori accertamenti in __________ ed in __________, i motivi per cui richiede anche la trasmissione della documentazione inizialmente trattenuta, ed il nesso con l’ipotesi di truffa fiscale. In particolare l’autorità rogante vuole verificare in che misura il titolare del conto, rispettivamente l’avente diritto del medesimo, non siano uomini di paglia cui hanno fatto capo i coniugi sottoposti ad inchiesta in __________. Con questo, l’autorità rogante ha certamente giustificato la richiesta e chiarito l’utilità dei documenti richiesti rispetto all’inchiesta. La domanda, per questi motivi, è certamente rispettosa del principio della proporzionalità.

 

 

                                 14.   Da quanto precede risulta che il gravame dev’essere respinto. Tassa di giudizio e spese seguono la soccombenza.

 

 

 

Per tutti questi motivi,

visti gli articoli di legge citati, così come ogni altra norma applicabile, nonché sulle tasse e spese di giudizio gli art. 1 e ss. e 39 lett. f LTG, 2 LALAIMP e 9-18 CPP,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giudizio di fr. 1'000.-- (mille) e le spese di fr. 200.-- (duecento), per complessivi fr. 1'200.-- (milleduecento), sono poste a carico della RI 1, __________.

 

 

 

 

 

                                   3.   Rimedi di diritto:

                                         Il presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale entro 30 giorni dall’intimazione (art. 98, 98a OG, 5 PA).

 

 

                                   4.   Intimazione:

 

 

 

 

 

terzi implicati

PI 1

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             La segretaria