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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Raffaele Guffi, vicepresidente, |
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segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza di promozione dell'accusa 22/26.5.2003 presentata da
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IS 1, -, |
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contro |
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il decreto di non luogo a procedere 9.5.2003 emanato dall'allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer nell'ambito del procedimento penale dipendente da sua denuncia/querela 21/24.3.2003 nei confronti di __________ PI 1, __________, e __________ PI 2, __________, per titolo di diffamazione, calunnia, ingiuria e mancata opposizione ad una pubblicazione punibile; |
richiamate le osservazioni 28/30.5.2003 del magistrato inquirente e 6/10.6.2003 di __________ PI 2, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;
rilevato che __________ PI 1 non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con esposto 21/24.3.2003 __________ IS 1 ha inoltrato denuncia/querela penale nei confronti di __________ PI 1 e __________ PI 2, redattore responsabile della rivista __________, per titolo di diffamazione, calunnia, ingiuria e mancata opposizione ad una pubblicazione punibile in relazione ad un articolo, a firma di __________ PI 1, intitolato __________ pubblicato sul numero di marzo 2003 del citato periodico, ritenendo lesivi del suo onore in particolare i passaggi "__________ era stato corrotto dal suo amico, il boss __________ IS 1 (…)", rispettivamente "la __________ ha aperto in gennaio un dossier che fra le altre cose deve stabilire se l'organizzazione mafiosa che faceva capo a __________ IS 1 ed a __________ __________ abbia utilizzato alcuni fiduciari ticinesi per riciclare denaro sporco proprio attraverso il finanziamento fittizio di squadre sportive" (doc. 2, p. 14 s.).
b. Con decisione 9.5.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia/querela penale, ritenuto che "(…) un'eventuale diffamazione (o calunnia, o ingiuria) non deve essere accertata in base ad un accertamento puntiglioso circa la portata ed il significato di un determinato termine adottato dal sedicente autore del reato", che "in casu non è certamente contestabile che __________ IS 1 sia stato condannato per complicità in corruzione passiva; tuttavia questa nozione, prettamente tecnica, può anche essere ripresa, in un contesto giornalistico, come semplice corruzione, non essendo evidentemente il pubblico avvezzo ad operare distinzioni circa la portata esatta di un titolo di reato" e che "analoghe considerazioni valgono per la nozione di "boss"; che IS 1 avesse a che fare con il contrabbando di sigarette è risaputo e non contestato; che IS 1 avesse una posizione di responsabilità in questa attività pure; in tal senso definirlo boss non può certamente essere ritenuto offensivo nei suoi confronti" (decreto di non luogo a procedere 9.5.2003, p. 1).
c. Con tempestiva istanza __________ IS 1 chiede di promuovere l'accusa nei confronti di __________ PI 1 e __________ PI 2 per i predetti titoli di reato, asserendo al proposito che il magistrato inquirente - oltre ad avere reputato a torto che qualificarlo di "boss" e "corruttore" non fosse reato - avrebbe "(…) omesso di esaminare le affermazioni che sono state il motivo scatenante della denuncia (…)": __________ non si sarebbe infatti "(…) limitata a dire che (…) è un boss e un corruttore, ma lo ha accusato di riciclaggio e di coinvolgimento nella vicenda che ha portato al fallimento del __________ " (istanza di promozione dell'accusa 22/26.5.2003, p. 2).
d. Delle osservazioni del procuratore pubblico e di __________ PI 2 si dirà, se necessario, in diritto.
in diritto
1. 1.1.
In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.
Il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.
In questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.
1.2.
Giusta l'art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla promozione dell'accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al procuratore pubblico la completazione delle informazioni preliminari.
La completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza, oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (REP. 1998 n. 110).
2. 2.1.
L’onore protetto giusta gli art. 173 CP [secondo cui è punito, a querela di parte, per diffamazione chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei o divulga una tale incolpazione o un tale sospetto (BSK StGB II - F. RIKLIN, Basilea 2003, n. 1 ss. ad art. 173 CP)], 174 CP [secondo cui è punito, a querela di parte, per calunnia chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei o, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto (BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 1 ss. ad art. 174 CP)] e 177 CP [secondo cui è punito, a querela di parte, per ingiuria chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l'onore di una persona (BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 1 ss. ad art. 177 CP)] é il diritto di ognuno di non essere considerato una persona da disprezzare (DTF 128 IV 53; BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 5 ss. ad art. 173 ss. CP). Gli art. 173 ss. CP proteggono solo l’onore personale, la reputazione ed il sentimento di essere uomo d’onore, di comportarsi secondo le regole e gli usi riconosciuti; sfuggono alla protezione penale quelle espressioni che, senza far apparire spregevole la persona attaccata, offuscano la reputazione di cui quest'ultima gode nell'ambito professionale o politico o l'opinione che essa ha di sé stessa (J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003, p. 318 ss.). Se l'allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona è una questione da decidere non secondo il senso che possono averle dato quelli che l'hanno sentita, ma secondo il senso che essa ha in base ad un'interpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle circostanze concrete, le attribuisce l'uditore o il lettore non prevenuto (BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 23 ss. ad art. 173 ss. CP).
2.2.
__________ IS 1 - con riferimento al termine "corrotto" - sostiene che "(…) le affermazioni del procuratore potrebbero forse reggere se l'articolo fosse stato pubblicato in Patagonia, ma non in un articolo pubblicato in Ticino da parte di un giornale che ha seguito attentamente la vicenda __________ -IS 1" e che "in questo caso la distinzione tra corruttore e complice nel reato di corruzione passiva non è una sottigliezza per azzeccagarbugli, ma un concetto a cui tutti i massmedia hanno dato ampio spazio, grandi titoli e lo hanno spiegato in lungo ed in largo" (istanza di promozione dell'accusa 22/26.5.2003, p. 4). A torto. Il fatto che la rivista in questione non abbia precisato che il qui istante sia stato condannato per complicità in corruzione passiva - circostanza non contestata - non appare infatti sufficiente a fondare una violazione degli art. 173 ss. CP, il pubblico - al quale l'articolo si rivolge - non percependo la differenza giuridica tra i reati di corruzione attiva e corruzione passiva, come rettamente esposto dal magistrato inquirente: in questa ottica __________ IS 1 si è reso colpevole di corruzione "tout court", reato per il quale è in effetti stato condannato. L'istante afferma peraltro che i massmedia avrebbero spiegato con dovizia di particolari la differenza tra corruzione attiva e complicità in corruzione passiva, per cui - posto come il bacino d'utenza de __________ sia sostanzialmente il medesimo - si può concludere che i lettori della suddetta rivista hanno perfettamente compreso il significato della frase incriminata.
2.3.
L'istante - con riferimento al termine "boss" - riconosce di essere stato attivo nel commercio delle sigarette, osservando nondimeno che "(…) come è stato stabilito tanto dalla Corte delle assise correzionali che dalla CCRP, non è mai stato accertato che svolgesse attività di contrabbando" (istanza di promozione dell'accusa 22/26.5.2003, p. 3); la motivazione di cui al decreto impugnato non sarebbe pertanto corretta. A torto. La Corte di cassazione e di revisione penale - nel passaggio della sentenza riprodotto nel gravame - si limita infatti a dire che "la sua attività professionale, foss'anche di contrabbando estero, non risulta di stampo mafioso né avere violato la legge svizzera, (…)" (istanza di promozione dell'accusa 22/26.5.2003, p. 3); essa non esclude tuttavia un'attività illegale secondo il diritto di altri stati: l'argomentazione del magistrato inquirente secondo cui __________ "(…) avesse a che fare con il contrabbando di sigarette è risaputo e non contestato; (…)" (decreto di non luogo a procedere 9.5.2003, p. 1) merita quindi tutela. __________ IS 1 aveva inoltre "(…) una posizione di responsabilità in questa attività (…)" (decreto di non luogo a procedere 9.5.2003, p. 1), per cui il vocabolo "boss" - capo - è atto a descrivere il ruolo del qui istante, che non viene definito - contrariamente al suo assunto - "boss mafioso". L'istante si limita del resto a sostenere al proposito che tale senso "(…) potrà comunque essere facilmente verificato approfondendo l'inchiesta" (istanza di promozione dell'accusa 22/26.5.2003, p. 3), senza indicare quali atti concreti ulteriori sostanzierebbero la sua tesi.
2.4.
Per il che, non si impone di approfondire la fattispecie a' sensi degli art. 173 ss. CP e di confrontarsi con l'art. 322bis CP [secondo cui è punito per mancata opposizione ad una pubblicazione punibile chiunque, in quanto responsabile giusta l'art. 27 cpv. 2 e 3, intenzionalmente, rispettivamente negligentemente non impedisce una pubblicazione con la quale è commesso un reato (BSK StGB II - F. ZELLER, op. cit., n. 1 ss. ad art. 322bis CP)], detta disposizione, come peraltro si evince dal tenore letterale, presupponendo che mediante la pubblicazione sia stato commesso un reato (cfr., al proposito, decisione TF 6S.403/2003 del 17.6.2004).
2.5.
Non essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (decisione TF 6P.73/2004 dell'11.10.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del giudice (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP), come nella fattispecie.
3. Come detto, l'istante rimprovera al procuratore pubblico di aver "(…) omesso di esaminare le affermazioni che sono state il motivo scatenante della denuncia e cioè: la __________ ha aperto in gennaio un dossier che fra le altre cose deve stabilire se l'organizzazione mafiosa che faceva capo a __________ IS 1 ed a __________ __________ abbia utilizzato alcuni fiduciari ticinesi per riciclare denaro sporco proprio attraverso il finanziamento fittizio di squadre sportive" (istanza di promozione dell'accusa 22/26.5.2003, p. 2). A ragione. Detta fattispecie - argomento della denuncia/querela penale 21/24.3.2003 - non è invero stata oggetto di esame e di decisione, per cui - posto come accusare qualcuno di aver commesso un reato può, secondo le circostanze, costituire una lesione dell'onore (BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 18 ad art. 173 ss. CP; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berna 2002, volume I, n. 6 ad art. 173 CP) - si impone di ordinare la completazione delle informazioni preliminari a' sensi dell'art. 186 cpv. 4 CPP, questa Camera - quale autorità di ricorso (art. 284 CPP) - non potendosi esprimere in merito. Il magistrato inquirente si confronterà quindi con tali fatti, esaminando al proposito gli art. 173 ss. CP e - se del caso - l'art. 322bis CP.
4. Il gravame è parzialmente accolto. Tassa di giustizia e spese - ridotte in considerazione del suo parziale accoglimento - sono a carico di __________ IS 1; non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 184 ss. CPP, 173 ss. e 322bis CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza è parzialmente accolta.
§ Il decreto di non luogo a procedere 9.5.2003 (NLP __________) è parzialmente annullato ai sensi dei considerandi.
§§ Il procuratore pubblico completerà le informazioni preliminari e si pronuncerà sul seguito dell'azione penale.
2. Vista la parziale soccombenza dell'istante la tassa di giustizia limitatamente a CHF 400.-- e le spese ridotte a CHF 30.--, per complessivi CHF 430.-- (quattrocentotrenta), sono poste a carico di __________ IS 1, __________ - __________.
3. Rimedio di diritto:
Il presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 272 PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss. PPF.
4. Intimazione:
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terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente La segretaria