Incarto n.
60.2003.205

 

Lugano

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 23/24.6.2003 presentata dalla

 

 

 

IS 1 ,

patr. da: lic. iur. __________ __________, __________,

 

 

 

in relazione

 

 

 

al decreto di non luogo a procedere 11.6.2003 emanato dal procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla denuncia 7.6.2002 nei confronti di __________ PI 1, __________ (patr. da: avv. __________ __________, __________), __________ PI 2, __________ e __________ PI 3, __________ (entrambi patr. da: avv. __________ __________, __________), per titolo di amministrazione infedele e violazione della Legge federale contro la concorrenza sleale;

 

 

richiamate le osservazioni 7.7.2003 del procuratore pubblico, 7/8.7.2003 di __________ PI 3, 7/8.7.2003 di __________ PI 2 e 16/17.7.2003 di __________ PI 1, tutte concludenti per la reiezione del gravame;

 

rilevato che con scritto 9/10.9.2003 l’istante ha ritirato l’istanza di promozione dell’accusa nei confronti di __________ PI 2 e di __________ PI 3, confermandola contestualmente nei confronti di __________ PI 1;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto

 

a.La IS 1, già con sede a __________, ora con sede a __________, società operativa nell’ambito dei trasporti di tutti i tipi, delle formalità di sdoganamento e della logistica, aveva dal mese di gennaio 1996 fino al mese di ottobre 1997 una succursale nel Cantone Ticino ubicata dapprima a __________ ed in seguito a __________ (cfr. estratto del registro di commercio del Cantone di __________). Il 1°.1.1997 è stato assunto __________ PI 1 in qualità di direttore di questa succursale (cfr. doc. 1, copia contratto di lavoro, allegato alla denuncia/querela 7.6.2002).

 

Con scritto 20.12.2001 la IS 1 ha rescisso, con effetto immediato, il rapporto di lavoro con __________ PI 1 (cfr., al proposito, doc. C, copia scritto 20.12.2001 allegato alle osservazioni 16/17.7.2003 di __________ PI 1).

 

 

                                   b.   Con esposto 7.6.2002 la IS 1, per il tramite del suo patrocinatore avv. __________ __________, ha sporto denuncia/querela penale nei confronti di __________ PI 1, __________ PI 2, __________ PI 3 e di altri terzi ignoti, per titolo di violazione della Legge federale contro la concorrenza sleale (art. 23 LCSl) e amministrazione infedele, asserendo in particolare che nei mesi successivi al licenziamento di __________ PI 1, essa avrebbe “(…) riscontrato l’inspiegabile perdita di alcuni grossi clienti ed ha ricevuto le dimissioni di due ulteriori impiegati, __________ PI 2 (…) e __________ __________, i quali si è saputo in seguito essere passati alle dipendenze della società concorrente __________, di __________” (denuncia/querela penale 7.6.2002, p. 2). Ha inoltre sostenuto di aver avuto “(…) un primo sentore di possibili attività illecite di collusione tra alcuni collaboratori di IS 1 __________ e dirigenti della società concorrente __________ __________, in occasione di alcuni fatti riferiti il 15 febbraio 2002 da due testimoni, __________ __________, dipendente della società __________ di __________, e __________ __________, dipendente di IS 1 __________”, affermando parimenti che “i sospetti di collusione tra la deposta direzione della succursale (…) della IS 1 __________ e alcuni dirigenti di __________ __________ hanno in seguito trovato ampia conferma” (denuncia/querela penale 7.6.2002, p. 2 ss.). Ha infine ritenuto che nel caso di specie sarebbero adempiute le ipotesi di reato di cui all’art. 23 LCSl in relazione agli art. 3 lit. b, 4 lit. b e lit. c, 5 e 6 LCSl, nonché di amministrazione infedele, chiedendo “(…) la perquisizione presso __________ __________ di tutta la documentazione riferibile in qualche modo all’illecito dirottamento di clientela”, la constatazione della presenza di __________ PI 1 presso questa società, di assumere alcuni testimoni e di procedere all’interrogatorio dei denunciati/querelati, costituendosi parimenti parte civile (denuncia/querela penale 7.6.2002, p. 5 ss.).

 

 

                                   c.   A seguito degli interrogatori di alcuni testi tenutisi presso la polizia cantonale (cfr., al proposito, AI 7, rapporto d’esecuzione 1/5.3.2003), in data 11.6.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia/querela, rilevando che la querela concernente le ipotesi di reato di violazione della Legge federale contro la concorrenza sleale è stata presentata in maniera manifestamente tardiva, mentre che per l’ipotesi di reato di amministrazione infedele la denunciante ha omesso di indicare “(…) in quali fatti ravvede la violazione dell’art. 158 CP, ritenuto che le circostanze esposte nel memoriale sono sicuramente insufficienti per sostenere questa ipotesi di reato e che nemmeno le risultanze istruttorie offrono spunti sufficienti per concludere circa la realizzazione dei requisiti oggettivi del reato invocato” (decreto di non luogo a procedere 11.6.2003, p. 3 e 4). Delle altre motivazioni si dirà, laddove necessario, in diritto.

 

 

d.      Con la presente tempestiva istanza la IS 1 chiede - in considerazione, come esposto in entrata, dello scritto 9/10.9.2003 -, in via principale, di promuovere l’accusa limitatamente nei confronti di __________ PI 1 per titolo di infrazione alla Legge federale contro la concorrenza sleale (art. 23 LCSl) e di amministrazione fedele, postulando parimenti l’annullamento del decreto impugnato e di ordinare l’assunzione delle prove indicate sia in sede di Ministero pubblico, sia in questa sede; in via subordinata, di ordinare la completazione delle informazioni preliminari ai sensi dell’art. 184 cpv. 4 CPP, protestando tasse, spese e ripetibili (cfr. istanza di promozione dell’accusa 23/24.6.2003, p. 15 e 16).

 

                                         L’istante, dopo aver esposto i fatti ed i principi giurisprudenziali posti ad un’istanza di promozione dell’accusa, ritiene che la querela sarebbe stata presentata in maniera tempestiva, asseverando inoltre che in casu sarebbero adempiute le fattispecie di cui all’art. 23 LCSl in relazione agli art. 3 lit. b e lit. d, 4 lit. b e lit. c, 6 LCSl (cfr. istanza di promozione dell’accusa 23/24.6.2003, p. 2 e ss.). Per quanto concerne l’ipotesi di reato di cui all’art. 158 CP sostiene in particolare che il denunciato avrebbe “(…) deliberatamente deviato la clientela verso la __________”, provocando “(…) un pregiudizio per la vittima o ne ha perlomeno messo in pericolo la continuazione dell’attività” (istanza di promozione dell’accusa 23/24.6.2003, p. 13). Delle ulteriori motivazioni così come delle osservazioni del procuratore pubblico e di __________ PI 1 si dirà, se indispensabile, in seguito.

 

in diritto

 

                                   1.   1.1.

                                         In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.

 

                                         Il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.

                                         In questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.

 

                                         Seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.

 

                                         1.2.

                                         Giusta l'art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla promozione dell'accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al procuratore pubblico la completazione delle informazioni preliminari.

 

                                         La completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza, oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (REP. 1998 n. 110).

 

2.2.1.

Circa l’ipotesi di reato di cui all’art. 23 LCSl - secondo cui è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa fino a CHF

100'000.-- chiunque, intenzionalmente, si rende colpevole di concorrenza sleale ai sensi degli articoli 3, 4, 5 o 6 - l’istante invoca erroneamente il principio generale della disposizione di cui all’art. 2 LCSl (cfr. istanza di promozione dell’accusa 23/24.6.2003, p. 9 e 10), da cui scaturiscono tuttavia soltanto pretese civili e da cui vengono escluse sanzioni penali, non essendo questa norma inglobata nell’art. 23 LCSl (cfr. C. BAUDENBACHER, Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG), Basel / Genf / München 2001, n. 12 e nota a piè di pagina 22 ad art. 23 ss. LCSl).

                                        

                                         2.2.

L’istante assevera inoltre che i querelati, tra cui anche __________ PI 1, avrebbero “(…) cercato di creare confusione (art. 3d LCSl, recte: art. 3 lit. d LCSl), avrebbero “(…) dato indicazioni inesatte e fallaci ai sensi dell’art. 3b LCSl (recte: art. 3 lit. b LCSl), favorendo in questo modo indebitamente la concorrente __________” e avrebbero “(…) inoltre pregiudicato la libertà di decisione della clientela usando metodi di vendita sleali”, commettendo “(…) i reati specifici di cui all’art. 4b e c LCSl (recte: art. 4 lit. b e lit. c LCSl)” (istanza di promozione dell’accusa 23/24.6.2003, p. 10). Sostiene pure che “come se non bastasse, i querelati hanno violato importanti segreti di affari, a cui erano viceversa tenuti per contratto e per legge (art. 6 LCSl)” (cfr. istanza di promozione dell’accusa 23/24.6.2003, p. 10), senza tuttavia indicare seri e concreti indizi di colpevolezza a carico del querelato, senza confrontarsi con i presupposti oggettivi e soggettivi dei reati ipotizzati e senza fornire alcun elemento concreto atto a corroborare la sua tesi accusatoria. Ciò non è evidentemente sufficiente per promuovere l’accusa. Per questo motivo l’istanza è da dichiararsi irricevibile, senza esame del merito. Ne consegue che il decreto impugnato non può che essere tutelato in merito a queste ipotesi di reato.

 

La questione della tempestività della querela sollevata dall’istante può quindi restare indecisa (cfr. istanza di promozione dell’accusa 23/24.6.2003, p. 6 ss.).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Il reato di cui all'art. 158 CP - secondo cui è punito per amministrazione infedele chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga - presuppone, tra l'altro, che l'autore agisca intenzionalmente o con dolo eventuale (cfr. decisione TF 6S.205/2004 del 16.8.2004 e rif.; BSK StGB II - M. A. NIGGLI, Basilea 2003, n. 115 e 116 ad art. 158 CP; G. STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6. ed., Berna 2003, § 19 n. 18; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003, p. 257; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, Berna 2002, n. 13 ad art. 158 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 14 ad art. 158 CP).

 

L’istante a questo riguardo asserisce che “nel caso concreto questa condizione non ha nemmeno bisogno di essere discussa in quanto è di cristallina evidenza la volontà del sig. PI 1 di arrecare danno all’attività economica della vittima”, asserendo contestualmente che “le sue dichiarazioni durante la riunione avvenuta il medesimo giorno del licenziamento da IS 1 e la conseguente premeditazione nell’organizzare lo spostamento della clientela, non lasciano alcun dubbio riguardo alla intenzionalità del comportamento dell’autore” e che “la consapevolezza di arrecare un danno economico era sicuramente presente, a tal punto, da esserne l’obbiettivo principale” (istanza di promozione dell’accusa 23/24.6.2003, p. 13 e 14).

A torto.

 

3.2.

Dagli atti risulta che __________ __________ __________, sentito in qualità di teste dinanzi alla polizia il 22.10.2002 ed operativo presso la IS 1 nella succursale del Cantone Ticino come impiegato dal 1996, ha asserito che il medesimo giorno in cui è stato licenziato __________ PI 1 sarebbe stato da lui convocato, unitamente ad altri colleghi, presso la __________, dove il denunciato avrebbe trovato un posto di lavoro (cfr. AI 7, verbale d’interrogatorio 22.10.2002, p. 1 e 2). Ha poi in particolare asserito che “davanti a PI 1 e al direttore PI 3 ci veniva fatta una proposta di lavoro. Entrambi ci chiedevano di lasciare la IS 1 per lavorare alle dipendenze della __________”, che “anche quella sera PI 1 aveva espresso chiaramente il suo modo di agire nei confronti della IS 1, nel senso che avrebbe portato via il suo pacco clienti per utilizzarlo presso la __________”, di aver “(…) fatto un indagine sui nostri clienti e mi ero reso conto che non tutti sarebbero stati disposti ad abbandonarci per andare alla __________”, che “è vero che da quando PI 1 lavora presso la __________, la IS 1 ha risentito della sua partenza” e che “malgrado ciò la succursale lavora bene lo stesso” (AI 7, verbale d’interrogatorio 22.10.2002, p. 2 e 3).

 

__________ __________, che ha lavorato alle dipendenze della IS 1 come dichiarante dal mese di luglio 1999 fino al 30.8.2002 e pure sentito come teste dinanzi alla polizia, ha affermato di essere stato convocato alcuni giorni dopo il licenziamento del qui denunciato “(…), tramite __________, (…) con i colleghi __________, __________, PI 2 e __________ presso la __________”, ove erano presenti il direttore PI 3 e __________ PI 1 (AI 7, verbale d’interrogatorio 22.10.2002, p. 1 e 2). Ha inoltre asserito che “in quell’occasione ho saputo che PI 1 sarebbe andato a lavorare dalla __________ e che voleva allargare il team di lavoro chiedendoci se eravamo disposti a lavorare con lui”, che “alcuni mesi dopo si sono licenziati dalla IS 1 sia PI 2 __________ che __________” e che “entrambi sono andati a lavorare con PI 1 presso la __________” (AI 7, verbale d’interrogatorio 22.10.2002, p. 2). Ha pure sostenuto che la IS 1 “(…) ha sempre lavorato tanto”, che “è vero che da quando PI 1 ha lasciato la ditta, il lavoro è calato notevolmente” e che “dalle telefonate che i miei colleghi effettuavano o ricevevano dai clienti si capiva che tanti di questi si erano rivolti alla __________, poiché i prezzi erano più favorevoli oppure perché si fidavano del signor PI 1” (AI 7, verbale d’interrogatorio 22.10.2002, p. 2).

 

__________ __________ ha affermato di esercitare la sua attività presso la IS 1 come impiegato-dichiarante dall’1.6.2001 ed ha precisato di essere stato convocato presso la __________ unitamente ad altri colleghi, sostenendo che __________ PI 1 aveva chiesto loro di venire a lavorare presso questa società e inoltre che “il suo scopo era quello di riprendersi i suoi clienti e di portarli nella nuova ditta” (cfr. AI 7, verbale d’interrogatorio 25.10.2002, p. 1 e 2). Ha poi asserito che “dopo la partenza di PI 1 abbiamo tutti notato un calo di lavoro, nel senso che pian piano diversi clienti ci hanno abbandonato. Penso che questi abbiano trovato più convenienza presso la __________”, rilevando parimenti che “anche alla __________ era successo la stessa cosa, nel senso che diversi clienti avevano seguito PI 1 alla IS 1” (AI 7, verbale d’interrogatorio 25.10.2002, p. 3).

 

__________ __________ ha dichiarato di esercitare la sua attività lavorativa presso la IS 1 dal mese di gennaio 1998 e che “(…) PI 2 aveva fornito alla sorella di PI 1 informazioni sui clienti che in passato erano stati nostri” e di poter “(…) dire che da quando PI 1 era stato licenziato (…), il lavoro presso la IS 1 era comunque calato. Nel senso che alcuni clienti non sono più venuti da noi ed io suppongo che abbiano seguito PI 1” (AI 7, verbale d’interrogatorio 29.1.2003, p. 1 e 2). Ha poi sostenuto che la IS 1 avrebbe perso due grossi clienti, ma di non aver “(…) parlato con i clienti che hanno cambiato per passare alla __________ (…)” (AI 7, verbale d’interrogatorio 29.1.2003, p. 3).

 

__________ __________, pure interrogato come testimone dinanzi alla polizia, ha precisato che era “(…) al corrente della situazione che stava vivendo in quel momento la IS 1, poiché si sentiva quotidianamente parlare dei problemi e del fatto che il direttore PI 1 aveva intenzione di andarsene e di conseguenza portare con sé del personale e dei clienti (di) IS 1” (AI 7, verbale d’interrogatorio 3.2.2003, p. 1). Ha poi asserito di aver sentito PI 2 che “(…) stava parlando con __________ PI 1 (…), al quale forniva i traffici di clienti che passavano dalla IS 1” e ha precisato che dal momento in cui il denunciato “(…) aveva lasciato la IS 1 si era notato un calo di clienti” (AI 7, verbale d’interrogatorio 3.2.2003, p. 2). Ha pure dichiarato che la IS 1 ha perso due clienti grossi e “(…) altri clienti minori”, ma di non aver mai parlato con i clienti dell’istante (AI 7, verbale d’interrogatorio 3.2.2003, p. 2 e 3).

 

3.3.

Ora, dal contenuto di queste dichiarazioni e dalla documentazione agli atti, non appare che il denunciato abbia voluto o abbia preso in considerazione di arrecare un danno all’istante, violando in tal modo i propri doveri. Il fatto che il denunciato abbia convocato diversi collaboratori della IS 1 per offrire loro un posto di lavoro presso la __________ e il fatto che apparentemente alcuni clienti si sono rivolti a quest’ultima società, non comprova che egli abbia agito intenzionalmente per cagionare un nocumento all’istante.

Giova inoltre rilevare che l’istante non ha concretamente comprovato di aver subito un pregiudizio proprio a causa dell’agire del denunciato. L’asserzione poi della IS 1 secondo cui il denunciato avrebbe “(…) deliberamente deviato la clientela verso la __________” e che ciò avrebbe “(…) provocato un pregiudizio per la vittima o ne ha perlomeno messo in pericolo la continuazione dell’attività”, è da considerarsi una mera affermazione di parte che non trova alcun riscontro oggettivo negli atti. In assenza di un agire intenzionale da parte del denunciato, si può prescindere dall’esame degli altri presupposti di cui all’art. 158 CP.

 

 

4.Non essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (decisione TF 6P.139/2004 del 28.10.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del giudice (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP), come nella fattispecie.

 

A questo riguardo occorre rilevare che l’istante postula l’interrogatorio di __________ PI 1, __________ PI 2 e __________ PI 3 (cfr. istanza di promozione dell’accusa 23/24.6.2003, p. 14): una loro audizione sarebbe comunque da considerarsi superflua, in quanto gli stessi non farebbero altro che confermare quanto esposto nelle loro osservazioni formulate in questa sede.

 

Visto quanto precede il decreto impugnato deve essere confermato e non sono evidentemente date le condizioni di applicazione dell’art. 186 cpv. 4 CPP.

 

 

5.Occorre infine evidenziare che dall’estratto del registro di commercio del Canton __________ risulta quanto segue:

Auflösung der Gesellschaft durch Beschluss der Generalversammlung vom 11.06.2004 infolge Fusion mit der __________ __________ __________ __________H, in __________. Aktiven und Passiven der Gesellschaft gehen gemäss Fusionsbilanz per 31.12.2003 durch Universalsukzession auf die __________ __________ __________ über“ (estratto del registro di commercio del Canton __________). Considerato l’esito del gravame può pure restare irrisolta la questione della legittimazione dell’istante, essendo stata apparentemente sciolta a seguito della fusione con la suindicata società.

 

 

                                   6.   Il gravame, per quanto ricevibile, è respinto. Tassa di giustizia, spese e congrue ripetibili sono poste a carico dell’istante, soccombente.

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 184 ss. CPP, 23 LCSl, 158 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

 

 

pronuncia

 

                                   1.   L’istanza, per quanto ricevibile, è respinta.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di IS 1, __________, che rifonderà a __________ PI 1, __________, CHF 500.-- (cinquecento), nonché a __________ PI 2, __________, ed a __________ PI 3, __________, ciascuno, CHF 250.--(duecentocinquanta) a titolo di ripetibili di questa sede.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Il presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione (art. 272 PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss. PPF.

 

 

4.Intimazione:

 

terzi implicati

1. PI 1

1 patrocinato da: PA 2

2. PI 2

3. PI 3

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             La segretaria