Incarto n.
60.2003.220

 

Lugano

8 ottobre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 3/4.7.2003 presentata da

 

 

 

IS 1 ,

patr. da: PA 1 __________,

 

 

 

in relazione

 

 

 

al decreto di non luogo a procedere 23.6.2003 emanato dal procuratore generale Bruno Balestra nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla querela 17.6.2002 nei confronti di __________ PI 1, __________ (già patr. da: lic. iur. __________ __________, Studio legale __________, __________), e di ignoti, per titolo di diffamazione;

 

 

richiamate le osservazioni 16/17.7.2003 del procuratore generale e 17/18.7.2003 di __________ PI 1, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto

 

                                   a.   In data 17.6.2002 __________ IS 1 si è presentato presso il Ministero pubblico per sporgere formale querela nei confronti di __________ PI 1 ed ignoti in relazione ai fatti accaduti il 31.10.2001 sul piazzale davanti alla polizia di __________ ed al rapporto di segnalazione 31.10.2001 allestito da quest’ultimo, asserendo sostanzialmente che questo documento contiene “(…) delle gravi inesattezze che ledono il mio onore” (AI 2, verbale d’interrogatorio 17.6.2002 di __________ IS 1, p. 5).

 

 

                                   b.   Esperite le indagini preliminari, con decisione 23.6.2003 il procuratore generale ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla querela, rilevando in particolare che “(…) appare chiaro che non v’è certezza su come si siano in realtà svolti i fatti”, che “le versioni agli atti sono in parte discordanti, soprattutto quo alle circostanze riportanti la reazione del querelante in seno alla discussione avuta con la moglie”, osservando inoltre che “(…) non vi sono accertamenti ulteriori possibili da compiersi, che possano in qualche modo far luce sugli eventi, confermando una delle suddette versioni”, che “questa incertezza non può che volgere a vantaggio del querelato” e che “(…), indipendentemente dalla qualifica specifica del reato di diffamazione, per il quale non è necessaria alcuna verifica dei presupposti di legge, debbasi pronunciare formale non luogo a procedere nei confronti” del querelato (decreto di non luogo a procedere 23.6.2003, p. 4). Delle altre motivazioni si dirà, se indispensabile, in diritto.

 

 

                                   c.   Con la presente tempestiva istanza __________ IS 1 chiede di promuovere l’accusa nei confronti di __________ PI 1 per l’ipotesi di reato di diffamazione.

 

L’istante sostiene che è “(…) ovvio che le versioni del querelante e del querelato divergono, ma il magistrato inquirente non ha valutato a sufficienza le altre deposizioni agli atti, in particolare quella della moglie del querelante (…) la quale conferma sostanzialmente quanto ha affermato l’istante, contraddicendo in modo vistoso la versione del querelato (…)” (istanza di promozione dell’accusa 3/4.7.2003, p. 2). Asserisce altresì che “altrettanto importante” sarebbe “la testimonianza del Signor __________ __________, molto più vicina all’accaduto del querelato: conferma la versione del querelante (…)” (istanza di promozione dell’accusa 3/4.7.2003, p. 2). Ritiene inoltre che debbano “(…) essere sentiti il comm __________ __________, il Cap __________ __________, il ten __________ __________ ed il sgtm __________ __________, informati sui fatti quali superiori delle parti in causa e dei testi”, nonché “(…), a confronto, il querelato ed il sig. __________” (istanza di promozione dell’accusa 3/4.7.2003, p. 2). A suo giudizio l’inchiesta sarebbe “(…) lacunosa” e “(…), la valutazione dei rapporti scritti e delle testimonianze è priva della necessaria serenità (…)” (istanza di promozione dell’accusa 3/4.7.2003, p. 3). Assevera infine che “di seguito il magistrato inquirente potrà finalmente avere la convinzione che gli elementi soggettivi ed oggettivi del reato di cui all’art. 173 CPS sono adempiuti e pronunziare così una giusta condanna nei confronti del querelato, (…)” (istanza di promozione dell’accusa 3/4.7.2003, p. 3). Delle altre motivazioni, così come delle osservazioni del procuratore generale e di __________ PI 1 si dirà, laddove necessario, in seguito.

 

 

in diritto

 

                                   1.   In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.

 

                                         Il primo presupposto per l'accoglimento di un’istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994

                                         n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.

                                         In questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.

 

                                         Seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         L’onore protetto giusta gli art. 173 ss. CP é il diritto di ognuno di non essere considerato una persona da disprezzare (cfr. DTF 128 IV 53, 119 IV 44 e 117 IV 27; BSK StGB II - F. RIKLIN, Basilea 2003, n. 5 ss. ad art. 173 ss. CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Zurigo 1997, n. 1 ad art. 173 ss. CP). Gli art. 173 ss. CP proteggono solo l’onore personale, la reputazione ed il sentimento di essere uomo d’onore, di comportarsi secondo le regole e gli usi riconosciuti; sfuggono alla protezione penale quelle espressioni che, senza far apparire spregevole la persona attaccata, offuscano la reputazione di cui quest'ultima gode nell'ambito professionale o politico o l'opinione che essa ha di sé stessa (cfr. DTF 119 IV 44; REP. 1995, 9; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003 , p. 318; S. TRECHSEL, op. cit., n. 3 ad art. 173 ss. CP).

 

                                         Se l'allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona è una questione da decidere non secondo il senso che possono averle dato quelli che l'hanno sentita, ma secondo il senso che essa ha in base ad un'interpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle circostanze concrete, le attribuisce l'uditore o il lettore non prevenuto (cfr. DTF 128 IV 53, 119 IV 44; REP. 1995, 9; BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 23 ss. ad art. 173 ss. CP; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berna 2002, Volume I, n. 42 ad art. 173 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 11 ad art. 173 ss. CP); va tenuto in particolare in considerazione se le dichiarazioni sono state rese nell'ambito di una procedura, di fronte ad una cerchia ristretta di persone, perfettamente coscienti del particolare contesto in cui sono state formulate e del fatto che le stesse fossero soggette a vaglio critico, purché non si siano travalicati i limiti di quanto necessario e pertinente per l'accertamento dei fatti.

 

                                         La vittima di un reato contro l'onore può essere una persona fisica o una persona giuridica o un'altra entità giuridica avente capacità di stare in giudizio, non invece un'autorità o una collettività pubblica

                                         (cfr. BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 29 ss. ad art. 173 ss. CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 320 e 321; B. CORBOZ, op. cit., n. 20 ss. e 26 ss. ad art. 173 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 13, 15 e 16 ad art. 173 ss. CP). Per poter ammettere una lesione dell'onore occorre che l'offesa sia diretta contro una persona determinata o determinabile, in ogni caso chiaramente riconoscibile (DTF 100 IV 43); non è necessario che la persona presa di mira venga designata con esattezza, nominalmente, è sufficiente che sia possibile identificarla (cfr. S. TRECHSEL, op. cit., n. 13 ad art. 173 ss. CP).

 

                                         2.2.

                                         Giusta l'art. 173 cifra 1 CP è punito, a querela di parte, per diffamazione chi, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei, o divulga una tale incolpazione o un tale sospetto.

                                        

                                         Perché vi sia diffamazione, occorre un'allegazione di fatto, e non semplicemente un giudizio di valore (DTF 117 IV 27). La norma presuppone che l'autore si rivolga, direttamente o indirettamente, ad un "terzo", che è di principio qualsiasi persona che non coincide con l'autore o con la vittima, ad esempio quindi anche i familiari o un'autorità giudiziaria (cfr. BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 6 ad art. 173 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 32 ad art. 173 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 4 e 5 ad art. 173 CP).

 

                                         L'intenzionalità si deve riferire all'affermazione diffamante ed alla presa di conoscenza da parte del terzo; il dolo eventuale è sufficiente. Non è invece necessario un particolare "animus iniurandi", bastando che l'autore sia consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere alla reputazione della persona offesa e che ciò nonostante le abbia proferite (cfr. BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 7 e 8 ad art. 173 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 48 ss. ad art. 173 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 7 ad art. 173 CP).

 

 

                                   3.   Occorre innanzitutto evidenziare che il gravame in esame non rispetta i requisiti posti ad un’istanza di promozione dell'accusa (cfr. considerando 1), ritenuto che l’istante si limita a criticare le conclusioni cui è giunto il magistrato inquirente, senza fornire alcun elemento concreto atto a corroborare la sua tesi accusatoria. Giova inoltre rilevare che, come già esposto, secondo prassi di questa Camera l’istanza di promozione dell’accusa presuppone, tra l’altro, l’esistenza di seri indizi di commissione di reato emergenti dagli atti. Nell'istanza di promozione dell'accusa, l'istante non evidenzia seri e concreti indizi di colpevolezza a carico del querelato in relazione ai presupposti oggettivi e soggettivi del reato ipotizzato, limitandosi sostanzialmente a censurare l’operato del procuratore generale . La questione della ricevibilità del gravame può restare indecisa, siccome il decreto impugnato andrebbe confermato anche nel merito.

 

 

                                   4.   4.1.

                                         4.1.1.

                                         Dal rapporto informativo del 31.10.2001 redatto e firmato dal querelato e trasmesso al Capo Gendarmeria della polizia cantonale, cap. __________ __________, emerge che il 31.10.2001 “(…) verso le ore 0820, presso gli sportelli della Sezione Comando si presentava, una donna dichiarandosi la convivente del collega, chiedendo a che ora arrivasse. Non sapendogli (recte: sapendole) rispondere, l’abbiamo invitata ad attenderlo nell’atrio. Casualmente dalla finestra della Centrale, verso le ore 0845, vedevo la donna mettersi dinnanzi alla vettura di servizio guidata dall’IS 1 con l’intento di fermarlo. IS 1, gli (recte: le) si avvicinava in modo brusco e gli (recte: le) si appoggiava alle gambe obbligandola a scanzarsi sulla sua destra. Faceva retromarcia, lasciando la sua convivente sull’entrata del Centro. Circa 10 minuti dopo, giungeva il collega app. __________ con l’auto privata e si soffermava a chiacchierare con la donna. __________ alla guida ed IS 1 come passeggero, raggiungevano l’uscita del Centro e la donna gli si parava davanti ancora una volta, sempre con l’intenzione di fermarlo. Con movimento deciso, IS 1 scendeva dalla vettura e gli (recte: le) rifilava un ceffone di una certa violenza, tanto che la ragazza si inginocchiava (nel frattempo IS 1 era risalito in auto). Ripresasi dalla botta, si alzava e rimaneva davanti all’auto e sferrava la propria borsetta sul cofano. Visto ciò l’IS 1 scendeva nuovamente, e con durezza inaudita l’afferrava per i capelli ed il braccio sinistro e la scaraventava a terra in modo violento, quindi risaliva in auto con rapidità e si allontanava dal Centro, lasciandola a bocconi a terra. Il sottoscritto ed il collega App __________, abbiamo visto questo volgare episodio. La ragazza è rimasta per terra ca. 10 min., ancor prima di poter soccorrerla noi è stata aiutata da alcuni passanti. L’abbiamo portata presso i nostri uffici e tranquillizzata. La stessa ha espresso l’intenzione di conferire con il Sig. Comandante” (AI 5, rapporto informativo 31.10.2001, p. 1).

                                        

                                         Il querelato, nel corso del suo interrogatorio 26.9.2002 presso il Ministero pubblico, ha confermato il contenuto di questo rapporto, evidenziando che “(…), contrariamente a quanto indicato sullo stesso rapporto, copia dello stesso non è mai stata consegnata né inviata all’allora caposezione Sgt. maggiore __________ __________” (AI 14, verbale d’interrogatorio 26.9.2002, p. 1). Ha poi in particolare precisato che “mentre l’auto si avvicinava nuovamente all’uscita, la compagna di IS 1 gli si parava ancora davanti ad impedirgli di uscire. A quel punto IS 1 è sceso dall’auto e con violenza particolare le ha sferrato un sonoro ceffone. Parlo di ceffone perché intendo dire che la forza utilizzata da IS 1 ha fatto sì che la sua compagna si inginocchiasse dinanzi all’auto. IS 1 è rientrato a bordo dell’auto. Abbiamo visto questa signora rialzarsi e prendendo la borsetta l’ha scagliata sul cofano della vettura, proferendo parole improprie, ora non so dire esattamente cosa avesse detto. Immediatamente è ridisceso il collega IS 1 dall’auto e avvicinatosi alla compagna l’afferrava al suo braccio sinistro (della donna) e con l’altra mano libera l’ha presa all’altezza della nuca. Con questa presa era inevitabile la presa per i capelli. L’ha poi di peso scaraventata a terra sul lato destro della mia visuale. Devo dire che IS 1 ha usato particolare forza per prelevarla e gettarla sul lato della strada, a circa due metri da dove si trovava la stessa. Il gesto è stato deciso e non è stato un semplice spostamento. Preciso che la donna è stata scaraventata a terra” (AI 14, verbale d’interrogatorio 26.9.2002, p. 2 e 3). Ha pure dichiarato che “il capitano mi ha così chiesto di allestire un rapporto sui fatti avvenuti e di farglielo pervenire. Il rapporto l’ho consegnato brevi manu la medesima mattinata” (AI 14, verbale d’interrogatorio 26.9.2002, p. 3). Ha altresì sostenuto che “(…) __________ mi ha raggiunto mentre io stavo abbozzando il rapporto, praticamente all’inizio, ed è rimasto con me sino al termine”, rilevando pure di ricordarsi di avergli “(…) chiesto conferma di quanto avevo scritto. Evidentemente già durante l’allestimento chiedevo riscontro al mio collega. Posso dire che in sostanza il rapporto è stato fatto a due e da me sottoscritto” (AI 14, verbale d’interrogatorio 26.9.2002, p. 3 e 4). Ha inoltre affermato di non sapere che “(…) era __________ __________ alla guida dell’auto con IS 1 a bordo”, di non avere alcun “(…) motivo di inimicizia con” il querelante e di avere “(…) semplicemente riportato un episodio che ho ritenuto incivile, indipendentemente dal fatto che si è trattato di un collega che io conoscevo bene” (AI 14, verbale d’interrogatorio 26.9.2002, p. 4 e 5).

                                        

                                         4.1.2.

__________ __________, sentito in qualità di teste presso il Ministero pubblico, ha in particolare dichiarato di essere stato presente al momento in cui il querelato ha redatto il rapporto e che “(…) evidentemente ero d’accordo sul relativo contenuto” (AI 10, verbale d’interrogatorio 12.9.2002, p. 3). Ha inoltre asserito che qualche mese dopo gli è stato chiesto di redigere un rapporto informativo sui fatti accaduti e che “(…) in verità questo rapporto non riportava fedelmente quanto inserito nel rapporto di PI 1”, rilevando che “nello stesso avevo intenzionalmente tralasciato il fatto che IS 1 aveva dato uno schiaffo alla moglie e che la stessa si era subito dopo inginocchiata davanti all’auto. Ho in sostanza omesso le parti in cui IS 1 aveva usato particolare forza; oltre allo schiaffo, anche il secondo episodio, ossia di aver trascinato con una certa fermezza la moglie dal lato in cui si trovava il conducente al lato opposto, scaraventandola a terra” (AI 10, verbale d’interrogatorio 12.9.2002, p. 4; AI 13, rapporto di segnalazione 3.1.2002). Ha pure precisato che “l’unico passaggio di cui non sono sicuro è il fatto che IS 1 abbia preso per i capelli la moglie. Ricordo, come già detto, che l’ha sì trascinata da una parte all’altra della strada per un braccio, ma non so se con l’altro braccio libero, IS 1 l’abbia afferrata per i capelli, o per i vestiti, o per il bavero. Inoltre per quanto possa ricordare io, non sono sicuro che si trattasse di __________ o di __________ che guidava l’auto” (AI 10, verbale d’interrogatorio 12.9.2002, p. 5). Ha infine ribadito che “(…) la versione data dal sgt. PI 1 è fedele ai fatti così come accaduti, con l’unica riserva relativa alla presa per i capelli e al riconoscimento del conducente dell’auto, di cui ho sopra detto” (AI 10, verbale d’interrogatorio 12.9.2002, p. 5).

 

4.1.3.

__________ __________, pure sentito in qualità di teste presso il Ministero pubblico, ha dapprima dichiarato che il giorno dei fatti accaduti era “(…) in servizio presso il centro di manutenzione di __________ insieme ad altri due colleghi di lavoro, ausiliari di un’impresa che collabora con la manutenzione strade cantonale” (AI 12, verbale d’interrogatorio 18.9.2002, p. 1). Ha poi sostenuto che “al mio arrivo in servizio a bordo di un furgone, mentre entravo sul piazzale ho potuto vedere una macchina parcheggiata, forse una Golf, di fronte al cancello d’entrata con davanti alla stessa una signorina”, che “lì per lì non ci feci caso ed ho proseguito la mia strada fino a quando ho sentito urla provenienti da questo posto” e di aver “(…) fermato il furgone e girandomi con la testa ho visto l’auto sui cui c’erano due poliziotti avanzare verso la signorina”, asserendo inoltre che “a quel punto la stessa con forza ha scagliato la sua borsetta contro il cofano dell’auto e la stessa si è poi arrestata” e di aver “(…) visto uno dei passeggeri che, sceso dall’auto, ha preso la donna per un braccio e l’ha gettata a terra in malo modo” (AI 12, verbale d’interrogatorio 18.9.2002, p. 2). Ha altresì sostenuto che “(…) al mio arrivo i due stavano già litigando”, di aver “(…) visto scendere dall’auto l’agente solo una volta, quando ha preso per un braccio la donna e l’ha gettata in terra da una parte come un sacco di patate”, che non può dire cosa sia accaduto in precedenza in quanto non vi ha assistito e di poter “(…) solo riferire che dal momento in cui sono stato testimone, questo agente non ha tirato sberle o capelli a questa signora. L’unica reazione di forza è stata quella che ho riferito” e di poter “(…) dire che la discussione era comunque parecchio animata” (AI 12, verbale d’interrogatorio 18.9.2002, p. 2). Ha pure aggiunto che “(…) questo agente non ha trascinato la donna su di un lato per poi gettarla in terra; il gesto è stato abbastanza fulmineo nel senso che, subito quando è sceso dall’auto, prendendo la donna per il braccio l’ha scaraventata da una parte” e di poter affermare che “(…) la presa è stata decisa perché mi è sembrato che l’agente abbia prima storto il braccio della donna e poi l’ha gettata in terra” (AI 12, verbale d’interrogatorio 18.9.2002, p. 2).

 

4.1.4.

Il teste __________ __________, dal canto suo, ha in particolare asserito di essersi “(…) diretto verso l’uscita del piazzale e all’altezza del cancello abbiamo trovato __________ con le braccia aperte a vietarmi il passaggio”, che “ho dovuto fermarmi due o tre metri da” lei, che il querelante “(…) è sceso dall’auto ed ha tentato a parole di convincerla a spostarsi per lasciarci proseguire” e di ricordarsi che “(…) in seguito IS 1 aveva tentato di afferrarla per un braccio, senza riuscirci, in quanto la sua compagna tentava di colpirlo con una borsetta che aveva in mano e che faceva roteare dinanzi al mio collega” (AI 7, verbale d’interrogatorio 28.8.2002, p. 2). Ha poi sostenuto che il querelante “(…) ha desistito dall’avvicinarla ed è rientrato nell’abitacolo dell’auto di servizio”, che “a quel momento __________ si è scagliata con la borsetta sul cofano della nostra auto, colpendolo più di una volta”, che il querelante “(…) è così ridisceso dall’auto e l’ha afferrata per un braccio, tirandola verso di sé” e di non sapere “(…) se lei ha fatto resistenza o se ha perso l’equilibrio, sta di fatto che in seguito __________ è caduta in terra. Mi sembra che anche IS 1 ha seguito con il suo corpo la caduta. Non so se è riuscito a sorreggerla o meno. So che infine la stessa era in terra sul prato vicino al cancello, a destra rispetto alla mia posizione di guida (sic!)” (AI 7, verbale d’interrogatorio 28.8.2002, p. 2). Ha altresì asseverato che il querelante “(…) ha avuto soprattutto una discussione verbale con la moglie”, che “l’unica reazione fisica è stata quella di tirarla per un braccio verso di sé alfine di toglierla dal centro del cancello, in modo che noi potessimo passare con l’auto di servizio”, che “per quanto riguarda il “ceffone di una certa violenza”, sono sicuro che IS 1 non ha dato alcuna sberla a __________, così come la stessa non si è inginocchiata. È corretto invece che __________ ha sferrato la propria borsetta sul cofano dell’auto”, sostenendo inoltre che “non corrisponde invece a verità il fatto che IS 1 abbia afferrato la compagna per i capelli. Egli l’ha sì presa per il braccio sinistro, ma non posso dire che l’ha scaraventata a terra” e che “l’intenzione di IS 1 era quella di spostare __________ dal cancello, e, se la stessa è caduta per terra, credo sia dovuto non alla violenza del gesto di IS 1, ma piuttosto alla perdita di equilibrio della stessa” (AI 7, verbale d’interrogatorio 28.8.2002, p. 3 e 4). Ha pure affermato che “(…) __________ è rimasta a terra, visto che dopo aver oltrepassato il cancello al dare precedenza, posto a circa dieci metri dallo stesso, ho potuto vedere dallo specchietto retrovisore che la stessa non si era rialzata” e di non aver pensato che la stessa “(…) si fosse fatta male, considerato che non c’è stata violenza nei fatti suddetti” (AI 7, verbale d’interrogatorio 28.8.2002, p. 4).

 

4.1.5.

__________ __________ __________, ex moglie del querelante, si è presentata spontaneamente al Ministero pubblico per essere sentita in relazione ai fatti accaduti il 31.10.2001. Ha innanzitutto esposto di aver “(…) accompagnato personalmente mio marito” e di averlo aspettato “(…) sin quando ha terminato di parlare con il Magistrato” (AI 3, verbale d’interrogatorio 21.6.2002, p. 1). Ha dichiarato di aver lasciato definitivamente il territorio elvetico il 23.3.2002, dopo aver ottenuto il divorzio il 13.3.2001, di aver sentito, al suo rientro, “(…) delle voci che riportavano i fatti avvenuti in quella data in modo errato” e di conseguenza ha ritenuto “(…) corretto dover esprimere come in realtà si sono svolti i fatti; per me, __________, è un peccato non riportare i fatti in modo giusto, visto che ne sono stata partecipe e sono ben a conoscenza del caso” (AI 3, verbale d’interrogatorio 21.6.2002, p. 1). Ha poi sostenuto che quel giorno “(…), considerato che __________ non era rientrato a casa la sera precedente, ho tentato di mettermi in contatto con lui tramite il cellulare, senza però riuscirci” e pertanto “(…) ho deciso di recarmi sul posto di lavoro di primo mattino, alle 8.20, dove ero sicura di trovarlo” (AI 3, verbale d’interrogatorio 21.6.2002, p. 1 e 2). Sui fatti accaduti ha in particolare sostenuto che “(…) lui mi ha gettato sull’asfalto in modo energico e con particolare forza. In quel momento anche lui era particolarmente agitato e forse non si è reso conto dell’energia che ha usato nei miei confronti”, di essere “(…) caduta distesa su un fianco”, che “(…) le conseguenze fisiche sono state solamente un ematoma leggero sulla coscia”, che “(…) __________ non mi ha assolutamente presa per i capelli”, e che “(…) non mi ha dato nessuna sberla, nemmeno mi ha picchiato mai”, ribadendo che “(…) l’unica reazione fisica che ha avuto è stata quella di scansarmi con decisione dall’ingresso del posto di polizia, (…)” (AI 3, verbale d’interrogatorio 21.6.2002, p. 2 e 3).

 

4.1.6.

Il querelante, infine, nel corso del suo interrogatorio 17.6.2002 ha sostanzialmente ammesso “(…) di essere sceso nuovamente dalla macchina con un certo impeto e di avere afferrato mia moglie per un braccio energicamente nel tentativo di spostarla”, di non ricordarsi più “(…) quale braccio ho afferrato” e di essere “(…) sicuro che a seguito del mio strattone mia moglie è caduta per terra” (AI 2, verbale d’interrogatorio 17.6.2002, p. 2). Ha poi aggiunto di aver immediatamente “(…) avvisato di quanto accaduto il mio superiore Comm. __________ e l’ufficiale __________”, di essere poi stato interpellato da quest’ultimo “(…) il quale mi ha riferito di avere discusso della questione con il Cap. __________, il quale gli ha riferito, che trattandosi di questioni private e non essendo stata inoltrata alcuna denuncia/querela da parte di mia moglie, la questione rimaneva di carattere privato” (AI 2, verbale d’interrogatorio 17.6.2002, p. 3). Ha inoltre dichiarato di aver preso visione del rapporto allestito dal querelato soltanto il 14.5.2002, ove “(…) ho avuto modo di rilevare che il rapporto (…) conteneva gravi inesattezze in merito a quanto accaduto il 31.10.2001”, precisando di non aver “(…) assolutamente colpito mia moglie con un ceffone e nemmeno le ho sfiorato il viso” e che “non è nemmeno vero che mia moglie si sia inginocchiata davanti a me a seguito di un colpo” (AI 2, verbale d’interrogatorio 17.6.2002, p. 4).

 

                                          4.2.

Giova innanzitutto rilevare che le deposizioni rese dalle parti divergono e si contraddicono a tal punto che non è possibile stabilire con puntualità l’esatta dinamica dei fatti.

 

Il querelato asserisce che il querelante avrebbe dapprima dato una schiaffo alla sua ex moglie, la quale si sarebbe inginocchiata davanti all’autovettura ed egli sarebbe risalito in auto. La ex moglie avrebbe poi scaraventato la sua borsetta sul cofano dell’autovettura ed il querelante sarebbe nuovamente sceso dal veicolo, l’avrebbe afferrata per i capelli, presa al braccio sinistro e violentemente scaraventata a terra.

 

Il suo collega __________ __________ ha confermato questa versione dei fatti, evidenziando tuttavia di non essere sicuro se il querelante l’avesse afferrata per i capelli, per i vestiti o per il bavero e di non ricordarsi chi fosse alla guida dell’autovettura. __________ __________ ha visto una parte di quanto accaduto, asserendo che il querelante ha preso per un braccio la donna, gettandola a terra come un sacco di patate mediante una presa decisa.

 

L’ex moglie dell’istante, che tuttavia ha accompagnato suo marito allorquando si è presentato presso il Ministero pubblico per sporgere querela, ha sostanzialmente asserito che l’ex marito l’avrebbe buttata energicamente a terra mediante particolare forza ed essa sarebbe caduta su un fianco, procurandosi un ematoma leggero sulla coscia. Ha altresì dichiarato che il suo ex marito non le avrebbe dato alcuna sberla, che non l’ha presa per i capelli e che non è stata nemmeno da lui picchiata.

 

__________ __________, dal canto suo, ha dichiarato che il querelante ha dapprima tentato di far spostare l’ex moglie e poi ha tentato di afferrarla per un braccio, ma invano, poiché essa aveva provato a colpirlo con la borsetta. Nel momento in cui il querelante sarebbe rientrato nell’autovet-tura essa avrebbe scaraventato la sua borsetta sul cofano ed il querelante sarebbe ridisceso, l’avrebbe afferrata per un braccio ed essa è caduta a causa della perdita di equilibrio. Ha poi sostenuto di essere sicuro che il querelante non le avrebbe tirato alcuna sberla e non l’avrebbe nemmeno presa per i capelli.

 

Il querelante, infine, assevera di essere sceso con un certo impeto dall’autovettura e di aver afferato l’ex moglie: a seguito del suo strattone essa è caduta per terra.

 

Di conseguenza ci si trova, in effetti, confrontati a versioni dei fatti insanabilmente divergenti, senza elementi oggettivi e neutri che potrebbero confortare una delle contrapposte tesi, ritenuto comunque che c’è una concordanza su di un intervento energico del querelante nei confronti della ex moglie tale da farla cadere a terra. Ciò che rende certamente poco credibile (per non dire irrispettosa delle autorità inquirenti), la versione di __________ __________ del 28.8.2002 (cfr. AI 7, suo verbale d’interrogatorio 28.8.2002; cfr. considerando 4.1.4), più ancora quella del suo rapporto informativo del 31.10.2001 (cfr. AI 2, copia nota informativa 31.10.2001 allegata al verbale d’interrogatorio 17.6.2002 del querelante, [“(…). In questo frangente la donna ha perso l’equilibrio, non so se a causa della spinta o delle calzature, ed è cascata a terra” (sic!)]).

 

 

 

4.3.

L’istante sostiene che il teste __________ __________ si sarebbe “(…) accodato, con certa esitazione, alla versione del querelato, (…)” (istanza di promozione dell’accusa 3/4.7.2003, p. 2). A questo riguardo occorre ricordare, come esposto al considerando 4.1.2., che alcuni mesi dopo i fatti accaduti il medesimo, su richiesta del Comandante __________, ha redatto un rapporto informativo (cfr., al proposito, AI 13, rapporto di segnalazione 3.1.2002). Egli, nel corso del suo interrogatorio dinanzi al Ministero pubblico, ha ammesso che in quel rapporto aveva intenzionalmente tralasciato alcuni dettagli, precisando immediatamente di aver agito in quel modo, siccome “(…) in verità, considerato che l’episodio concerneva i fatti prettamente personali tra moglie e marito e che non credevo che la fattispecie continuasse fino ad oggi, ho ritenuto di riqualificare un po’ la posizione del collega IS 1. Questo non per smentire quanto scritto in precedenza dal collega PI 1, quanto, come già detto, per aiutare IS 1. Da parte mia ho cercato di evitare problemi risanando la questione” (AI 10, verbale d’interrogatorio 12.9.2002, p. 4). Ha inoltre dichiarato di non essersi “(…) reso conto dell’importanza di quanto stessi facendo, sempre con l’idea di placare gli animi e aiutare il collega IS 1 a non aver problemi in genere”, aggiungendo inoltre che “(…) in quel periodo era stata avviata un’inchiesta interna alla polizia nei miei confronti, del tutto ingiustamente, per cui, visto che ne avevo abbastanza di miei di problemi, non volevo sobbarcarmene di altri” e che “(…), col senno di poi, se avessi scritto il mio rapporto conformemente al contenuto del primo rapporto di PI 1, forse sarebbe stato meglio. Lì per lì, non volevo problemi per me e per il mio collega” (AI 10, verbale d’interrogatorio 12.9.2002, p. 4). Dalla sua deposizione appare quindi che egli ha modificato la versione dei fatti nel rapporto di segnalazione 3.1.2004 soltanto per dare una mano al collega IS 1 e per non avere ulteriori preoccupazioni.

 

4.4.

A prescindere da quanto sopra esposto, occorre in ogni caso evidenziare che dagli atti emerge che il rapporto di segnalazione 31.10.2001 è stato trasmesso al Capo Gendarmeria Sottoceneri, cap. __________ __________ ed al Comando della polizia cantonale di __________ (cfr. AI 14, verbale d’interrogatorio del querelato, p. 1; AI 5, scritto 17.7.2002).

Le persone che sono venute a conoscenza di questo rapporto non sono terze persone qualsiasi, bensì sono i superiori del querelante.

La controversia ha interessato quindi un limitato gruppo di persone, peraltro tenute al segreto d’ufficio e perfettamente coscienti del particolare contesto in cui eventuali affermazioni dispregievoli dell’onore sarebbero state proferite e del fatto che le stesse sarebbero state soggette a vaglio critico (cfr. in tal senso DTF 118 IV 251).

 

 

                                   5.   Non essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (decisione TF 6P.77/2004 dell’1.9.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del giudice (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP).

 

In concreto, il confronto tra il querelato ed il teste __________ __________ appare inutile, considerato che le parti con ogni verosimiglianza non farebbero altro che ribadire la loro versione dei fatti. Pure inutili sarebbero le audizioni del comm. __________ __________, del cap. __________ __________, del ten. __________ __________ e del sgtm. __________ __________, siccome non erano presenti al momento dei fatti accaduti e pertanto non sarebbero in grado di riferire come testimoni diretti sull’agire di __________ IS 1.

 

 

                                   6.   Visto quanto precede, il gravame, per quanto ricevibile, è pertanto integralmente respinto. Tassa di giustizia, spese e adeguate ripetibili sono poste a carico dell’istante, soccombente.

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 184 ss. CPP, 174 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L'istanza, per quanto ricevibile, è respinta.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr. 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di __________ IS 1, __________, che rifonderà a __________ PI 1, __________, fr. 250.-- (duecentocinquanta) a titolo di ripetibili di questa sede.

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Il presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione (art. 272 PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss. PPF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

                                         - 

 

 

 

terzi implicati

PI 1

patrocinato da: PA 2

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             La segretaria

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