|
|
|
|
|
||
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
|
segretaria: |
Daniela Rüegg, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 15/16.7.2003 presentata da
|
|
IS 1 ,
|
|
|
|
in relazione |
|
|
|
al decreto di non luogo a procedere 8.7.2003 emanato dal procuratore pubblico Claudia Solcà nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla denuncia/querela 27/28.12.2001 (cfr. busta d’intimazione agli atti) nei confronti di __________ PI 1, __________, c/o __________ __________, __________, per titolo di denuncia mendace e calunnia; |
richiamate le osservazioni 28.7.2003 del procuratore pubblico e 18/20.8.2003 di __________ PI 1, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. In data 19.9/4.10.2001 __________ PI 1 ha, tra l’altro, sporto denuncia penale nei confronti dell’avv. __________ IS 1, per titolo di truffa e furto, asserendo sostanzialmente che, nell’ambito di una compravendita di un fondo sul quale essa ha un diritto d’abitazione parziale, non sarebbero stati rispettati i suoi diritti: a suo giudizio, infatti, essa sarebbe stata privata del diritto di uso e di godimento del solaio di cui beneficiava, sostenendo inoltre che da questo locale le sarebbero stati sottratti alcuni suoi effetti personali (denuncia penale 19.9/4.10.2001, p. 3).
b. Con decisione non motivata dell’8.10.2001 il magistrato inquirente ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia. A seguito della richiesta formulata dalla denunciante di motivare detto decreto, con decisione motivata del 15.10.2001 il procuratore pubblico ha confermato il non luogo a procedere, rilevando che “dagli atti emerge chiaramente che gli oggetti, non meglio specificati, che a mente della denunciante sarebbero stati conservati nel solaio, sono stati spostati dai nuovi proprietari del fondo non con l’intento di appropriarsene per conseguire un indebito profitto, ma semplicemente per liberare i locali;” che “per quanto riguarda poi la perdita del diritto di uso e godimento del solaio la stessa parrebbe avvenuta non di certo tramite inganno astuto, elemento oggettivo necessario per l’esistenza del reato di truffa, tanto più che nemmeno questi diritti erano stati iscritti, non si sa per quale motivo, a RF” e che “(…) la questione della vertenza è puramente civile e da evadere nella competente sede giudiziaria” (motivazione del decreto di non luogo a procedere 15.10.2001).
c. Con decisione 28.6.2004 questa Camera ha dichiarato irricevibile l’istanza di promozione dell’accusa 4/5.12.2001 presentata da __________ PI 1 in relazione al suindicato decreto di non luogo a procedere, nell’ambito della quale essa ha, tra l’altro, chiesto di promuovere l’accusa nei confronti dell’avv. __________ IS 1 per le ipotesi di reato di truffa e di furto (cfr., al proposito, decisione CRP 28.6.2004, inc. __________).
d. Con esposto 27/28.12.2001 l’avv. __________ IS 1 ha, a sua volta, sporto denuncia/querela penale nei confronti di __________ PI 1 per titolo di denuncia mendace e, in subordine, calunnia, asserendo in particolare che “il perfezionamento” di questi reati “(…) è tuttavia già da considerarsi adempiuto con la presentazione della querela (recte: denuncia) di data 19 settembre 2001” (denuncia/querela penale 27/28.12.2001, p. 4). Egli ha inoltre affermato che __________ PI 1 “(…) deve sapere e probabilmente sa che il qui querelante non ha commesso alcun reato. O, per la precisione, non ha alcun elemento per ipotizzare neppure lontanamente che chi scrive abbia commesso un reato patrimoniale a suo danno” e che la di lei decisione “(…) di presentare una querela penale (recte: denuncia penale) nei confronti del sottoscritto, per i titoli di truffa e di furto, muove non da un legittimo desiderio di vedere sanzionato un comportamento penalmente rilevante ai suoi danni, ma solo dalla volontà di infastidire chi, ai suoi occhi, sarebbe stato all’origine di un disagio di cui lei stessa e il suo legale sono gli unici responsabili” (denuncia/querela penale 27/28.12.2001, p. 5).
e. Con decisione 8.7.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia/querela 27/28.12.2001.
Circa l’ipotesi di reato di denuncia mendace ha rilevato che “(…) la qui querelata ha presentato a suo tempo al Ministero pubblico una denuncia facendo sì riferimento a dei reati penali, ma illustrando una fattispecie che ha permesso (…) di decretare immediatamente un non luogo a procedere, addirittura con motivazione sommaria, a favore delle persone denunciate: pacifico quindi che l’intento della qui querelata non fosse tanto quello di infastidire o perseguire ingiustamente le persone menzionate nella sua denuncia - (…) - ma quello di sottoporre al vaglio di un magistrato dei fatti da lei ritenuti, a torto, sanzionabili dal profilo penale; si potrebbe pensare a questo punto all’esistenza di un reato impossibile o di un errore di diritto, sennonché il comportamento della qui querelata depone indiscutibilmente a favore di un’assenza di dolo” (decreto di non luogo a procedere 8.7.2003, p. 1 e 2).
Ha inoltre esposto che la denuncia penale sporta il 19.9/4.10.2001 “(…) non configura una diffamazione ai sensi dell’art. 173 CP, e di conseguenza neppure una calunnia ai sensi dell’art. 174 CP, poiché la stessa è stata formulata nell’ambito di una procedura giudiziaria e al cospetto di una cerchia ristretta di persone peraltro legate al segreto d’ufficio (…)” (decreto di non luogo a procedere 8.7.2003, p. 2). Delle altre motivazioni si dirà, laddove necessario, in diritto.
f. Con il presente tempestivo gravame l’avv. __________ IS 1 chiede di promuovere l’accusa nei confronti di __________ PI 1 per i titoli di reato di denuncia mendace e calunnia (cfr. istanza di promozione dell’accusa 15/16.7.2003).
L’istante, dopo aver esposto i fatti, asserisce che “contrariamente a quanto affermato dal procuratore pubblico (…), l’intento della querelata non era quello di sottoporre all’esame del Magistrato dei fatti da lei ritenuti sanzionabili dal profilo penale: se tale fosse stato il caso, avrebbe accettato la decisione del Ministero pubblico di non procedere nei confronti del sottoscritto e degli altri querelati (recte: denunciati) e non avrebbe compiuto un ulteriore atto, quale la promozione dell’accusa, nell’ambito della quale ha, una volta ancora, affermato delle falsità” (istanza di promozione dell’accusa 15/16.7.2003, p. 3 e 4). Sostiene altresì che __________ PI 1 “(…) ha scelto di mentire per ben due volte: dapprima all’atto della presentazione della querela penale (recte: denuncia penale), e avendo constatato lo scarso seguito dedicatole, nella presentazione dell’istanza di promozione dell’accusa”, asseverando pure che “non vi è stata in lei nessuna resipiscienza, al contrario la ferma intenzione di portare a termine il suo intento delittuoso” (istanza di promozione dell’accusa 15/16.7.2003, p. 5). Afferma infine che “la scelta del procuratore pubblico di premiare la scarsa intelligenza della querelata, che non ha saputo costruire una querela penale (recte: denuncia penale) degna di essere creduta, non merita protezione”, rilevando che “ciò che conta è infatti l’esistenza di un’intenzione, anche nella forma minore del dolo eventuale, di provocare ai danni del querelato un procedimento penale”, citando contestualmente Trechsel (istanza di promozione dell’accusa 15/16.7.2003, p. 5). Delle altre motivazioni si dirà, se indispensabile, in seguito.
g. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico postula la reiezione del gravame, rinviando alle motivazioni esposte nel decreto impugnato. __________ PI 1 chiede di respingere l’istanza, senza addurre alcuna osservazione.
in diritto
1. In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.
Il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.
In questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.
2. Occorre preliminarmente rilevare che con l’istanza in esame l’avv. __________ IS 1 si limita a contestare le conclusioni cui è giunto il magistrato inquirente, omettendo di indicare seri e concreti indizi di colpevolezza a carico della denunciata/querelata in relazione ai reati ipotizzati e di confrontarsi sufficientemente con i presupposti oggettivi e soggettivi degli art. 174 e 303 CP. L’istante inoltre ha tralasciato di confrontarsi con la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondire quelle già acquisite.
La questione della ricevibilità del gravame può in ogni caso restare irrisolta, ritenuto che il decreto impugnato va confermato nel merito.
3. 3.1.
Il reato di cui all’art. 174 cifra 1 CP - secondo cui è punito, a querela di parte, per calunnia chi, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei o, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto - si configura come una diffamazione qualificata da un ulteriore elemento soggettivo, consistente nel fatto che l'autore sa di dire cosa non vera (cfr. BSK StGB II - F. RIKLIN, Basilea 2003, n. 4 ad art. 173 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003, p. 324 e 325; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berna 2002, Volume I, n. 1 ad art. 174 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 3 ad art. 174 CP; decisione TF 6S.261/2004 del 27.9.2004). Il dolo eventuale non è sufficiente (cfr. decisione TF 6S.261/2004 del 27.9.2004 e riferimenti).
3.2.
Anzitutto si ricorda che l’istante in sede di denuncia/querela ha dichiarato che __________ PI 1 “(…) deve sapere e probabilmente sa che il qui querelante non ha commesso alcun reato” (denuncia/querela penale 27/28.12.2001, p. 5).
Ciò esclude l’applicabilità della disposizione di cui all’art. 174 CP, che dal profilo soggettivo presuppone dolo diretto da parte dell’autore, avendo l’istante stesso ammesso di non essere certo che la denunciata/querelata sapeva di dire cosa non vera.
A prescindere da ciò occorre rilevare che per determinare il carattere lesivo di un’allegazione non si può non considerare il contesto nel quale è stata proferita. Nel caso in esame, gli esposti incriminati, sui quali l’istante si basa per corroborare la sua tesi accusatoria, sono stati inoltrati dalla qui denunciata/querelata al Ministero pubblico, rispettivamente alla Camera dei ricorsi penali. Le sue argomentazioni non devono pertanto essere valutate separatamente, ma devono essere messe in relazione a questo particolare contesto; questo è anche il senso che un lettore non prevenuto poteva attribuire all’allegato in questione.
Dalla lettura degli allegati incriminati non appare che il loro contenuto sia atto a pregiudicare la reputazione dell’istante e non suscita l’impressione tantomeno il sospetto che egli manchi di quelle qualità di carattere che lo fanno apparire degno di rispetto.
Va infine evidenziato che la qui denunciata/querelata non si è rivolta ad un “terzo” qualsiasi, bensì a delle autorità giudiziarie, coinvolgendo in tal modo i collaboratori della giustizia. L’istante, al proposito, asserisce che “(…) le accuse promosse dalla PI 1 al sottoscritto, sono divenute di dominio pubblico per effetto dell’acquisizione dell’incarto della CRP a quello della causa civile, (…)” (istanza di promozione dell’accusa 15/16.7.2003, p. 6 e doc. D ivi allegato). Ora, per il fatto che l’incarto di questa Camera sia stato richiamato in sede civile, le accuse mosse dalla denunciata/querelata nei suoi confronti non sono affatto divenute di dominio pubblico, interessando la controversia un limitato gruppo di persone - il pretore ed eventualmente i suoi collaboratori - peraltro tenute al segreto d’ufficio e perfettamente coscienti del particolare contesto in cui eventuali affermazioni dispregievoli dell’onore sarebbero state proferite e del fatto che le stesse sarebbero state soggette a vaglio critico (cfr. in tal senso DTF 118 IV 251).
Si rileva inoltre che il qui istante, in sede civile, si è in ogni modo associato alla richiesta di prove indicate dall’avv. __________ - tra cui il richiamo dell’inc. __________ di questa Camera - “(…), precisando che il richiamo penale assume particolare rilevanza con riferimento ad un’ammissione contenuta in un memoriale 04.12.2001 (istanza di promozione dell’accusa, punto 1, 2° paragrafo) allestito in tale ambito dalla sig.a PI 1, ammissione che consente di chiarire meglio la dinamica che ha portato alla mancata iscrizione a registro fondiario di taluni asseriti suoi diritti” (verbale IIa udienza preliminare del 13.6.2002, inc. __________, p. 2). Per questi motivi, la disposizione di cui all’art. 174 CP non è applicabile al caso di specie. Di conseguenza il decreto impugnato merita conferma in relazione a quest’ipotesi di reato.
4. 4.1.
L’art. 303 CP - secondo cui commette denuncia mendace, chiunque denuncia all’autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di lei un procedimento penale, oppure chiunque in altro modo ordisce mene subdole per provocare un procedimento penale contro una persona che egli sa innocente - è un reato intenzionale che esige consapevolezza e volontà di far perseguire penalmente chi si sa innocente; intenzionalità che non ammette il dolo eventuale (cfr. BSK StGB II - V. DELNON / A. RÜDY, op. cit., n. 26 ad art. 303 CP; A. DONATSCH / W. WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3. ed., Zurigo 2004, p. 370 e 371; B. CORBOZ, op. cit., Volume II, n. 17 ad art. 303 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 7 e 8 ad art. 303 CP). L’autore deve quindi sapere, come in caso di calunnia (art. 174 CP), di accusare una persona innocente e non è quindi sufficiente che egli la ritenga possibilmente innocente.
4.2.
Dalla lettura della denuncia penale 19.9/4.10.2001 e della susseguente istanza di promozione dell’accusa 4/5.12.2001 non emerge che __________ PI 1 abbia presentato questi allegati alle competenti autorità sapendo dell’innocenza dell’avv. __________ IS 1 in relazione alle ipotesi di reato da lei invocati, con lo scopo di provocare intenzionalmente l’apertura di un procedimento penale nei suoi confronti.
In particolare dal contenuto degli stessi - contrariamente a quanto asserisce l’istante - non appare che la qui denunciata/querelata sapeva che le sue affermazioni fossero possibilmente false, tant’è che __________ PI 1, non rendendosi apparentemente conto, nonostante la decisione del procuratore pubblico, che le questioni da lei sollevate non rivestono alcuna rilevanza penale, ha impugnato tempestivamente il decreto di non luogo a procedere 15.10.2001.
5. Non essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l’eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (cfr. decisione TF 1P.147/2004 del 27.9.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del giudice (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP).
6. Il gravame, per quanto ricevibile, è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell’istante, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 184 ss. CPP, 174 CP, 303 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza, per quanto ricevibile, è respinta.
2. La tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.-- (cinquecento), sono poste a carico dell’avv. __________ IS 1, __________.
3. Rimedi di diritto:
Il presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione (art. 272 PPF). La legittimazione e le modalità del ricorso sono rette dagli art. 268 ss. PPF.
4. Intimazione:
-
|
terzi implicati |
PI 1
|
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria