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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Daniela Rüegg, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 25/28.7.2003 presentata dalla
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IS 1 ,
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in relazione |
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al decreto di non luogo a procedere 14.7.2003 emanato dal procuratore pubblico Mario Branda nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla querela 13/16.6.2003 nei confronti di __________ PI 1, __________ (patr. da: avv. __________ PA 1, __________), per titolo di denuncia mendace; |
richiamate le osservazioni 5/6.8.2003 del procuratore pubblico e 8/11.8.2003 di __________ PI 1, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Il 24.3.2003 la Pretura della Giurisdizione di __________ ha trasmesso al Ministero pubblico l’incarto __________ riguardante la causa civile promossa dalla IS 1, con sede a __________, contro la __________, con sede a __________, avendo le parti eccepito la falsità di alcuni documenti prodotti nel corso dello scambio degli allegati (cfr. decreto di non luogo a procedere 27.3.2003, p. 1, NLP __________).
Con decisione 27.3.2003 il procuratore pubblico Giuseppe Muschietti ha decretato il non luogo a procedere, ritenendo sostanzialmente che nel caso in esame “(…), non sono dati gli estremi per ipotizzare il reato di falsità in documenti, così come invece previsto dall’art. 251 CPS” (decreto di non luogo a procedere 27.3.2003, p. 3, NLP __________).
b. Con esposto 13/16.6.2003 la IS 1 ha sporto querela penale nei confronti di __________ PI 1 - socia e gerente della __________ (cfr. estratto del registro di commercio del distretto di __________) - per titolo di denuncia mendace, asseverando che la querelata “(…) era a conoscenza dell’autenticità delle firme, apposte ai documenti prodotti, e riconosciute come autentiche dal Procuratore pubblico, essendo state da lei personalmente apposte” e che “ne consegue che nella misura in cui ha mantenuto l’eccezione di falso ed ha indicato quale autore del reato di falsità in documenti qualcuno all’interno della IS 1, ha agito solo ed esclusivamente al fine di provocare un procedimento penale, nonostante fosse a conoscenza dell’autenticità delle proprie firme” (querela penale 13/16.6.2003, p. 4). Ha inoltre asserito che “il reato di denuncia mendace si è configurato anche in merito all’eccezione di falso relativa alle firme apposte dal Signor __________”, essendo egli marito della querelata e pertanto quest’ultima “(…), era perfettamente a conoscenza dell’autenticità delle firme del marito, oltre che per il legame esistente tra gli stessi, anche per il fatto che le firme sono state apposte” (querela penale 13/16.6.2003, p. 4).
c. Con decisione 14.7.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla suddetta querela penale, evidenziando che “(…) il fatto che la (…) Pretura (…) di ____________________ abbia presentato una segnalazione contro ignoti relativa all’incarto civile che opponeva la IS 1 alla __________ __________ __________, non comprova ancora che __________ PI 1, eccependo in sede civile la falsità di alcuni documenti, abbia ordito mene subdole per provocare un procedimento penale contro la sua controparte” e che nel caso in esame non è adempiuto il presupposto soggettivo del dolo diretto, siccome “dagli accertamenti esperiti, non emergono sufficienti elementi per concludere che __________ PI 1 avesse coscienza e volontà di incolpare persone innocenti” (decreto di non luogo a procedere 14.7.2003, p. 2). Delle altre motivazioni si dirà, laddove necessario, in diritto.
d. Con il presente tempestivo gravame la IS 1 chiede di promuovere l’accusa nei confronti di __________ PI 1 per titolo di denuncia mendace e che l’incarto venga trasmesso ad altro procuratore pubblico, protestando tasse, spese e ripetibili (cfr. istanza di promozione dell’accusa 25/28.7.2003, p. 5).
L’istante, dopo aver precisato i fatti esposti in sede di querela, ritiene che nel caso in esame sia adempiuta la fattispecie di denuncia mendace (cfr. istanza di promozione dell’accusa 25/28.7.2003, p. 3).
Sostiene in particolare che “(…) mantenendo l’eccezione di falso, la querelata aveva quale scopo quello di avviare un procedimento penale nei confronti di una persona che, seppure non meglio indicata, rientrava in una cerchia alquanto ristretta, ossia un dipendente della IS 1, il quale poteva avere accesso ai documenti” (istanza di promozione dell’accusa 25/28.7.2003, p. 3 e 4). Contesta inoltre le conclusioni cui è giunto il magistrato inquirente per quanto attiene al profilo soggettivo del reato ipotizzato, poiché la querelata “(…) nella misura in cui (…) ha confermato la propria eccezione di falso in merito ai documenti ed alle firme, la stessa era perfettamente consapevole che tale eccezione era priva di ogni fondamento”, evidenziando, tra l’altro, che “non è verosimile che la Signora non fosse in grado di riconoscere la calligrafia del marito” e che “il fatto che” essa “(…) fosse consapevole dell’infondatezza delle proprie accuse è evidente avendo la stessa concluso il contratto in oggetto” (istanza di promozione dell’accusa 25/28.7.2003, p. 4). Delle altre motivazioni così come delle osservazioni del procuratore pubblico e di __________ PI 1 si dirà, se indispensabile, in seguito.
1. In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.
Il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.
In questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.
2. Giusta l'art. 186 cpv. 1 CPP la legittimazione a presentare istanza di promozione dell'accusa compete unicamente alla parte civile, vale a dire alla persona danneggiata moralmente o materialmente dal reato (art. 69 cpv. 1 CPP). Secondo dottrina e giurisprudenza può tuttavia costituirsi parte civile solo la persona fisica o giuridica attualmente, direttamente e personalmente lesa nel suo bene giuridico (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 1 ad art. 69 CPP e riferimenti ivi citati).
Se il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (vita e integrità personale, patrimonio, onore e libertà personale), il leso legittimato a costituirsi parte civile è colui che subisce l'illecito; in caso di violazione di norme penali che proteggono interessi collettivi, sono da considerare danneggiati e legittimati a costituirsi parte civile coloro che sono stati effettivamente lesi nei loro diritti da tali reati, sempre che il pregiudizio patito sia conseguenza diretta dell'azione delittuosa (DTF 119 Ia 342 e 118 Ia 14; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 e 5 ad art. 69 CPP). Se la commissione di reati che proteggono beni pubblici lede solo indirettamente interessi privati, il singolo cittadino non viene di principio considerato parte lesa, poiché i suoi interessi sono rappresentati dalla magistratura penale (N. SCHMID, Strafprozessrecht, Zurigo 2004, 4. ed., n. 509).
Per quanto concerne la disposizione di cui all’art. 303 CP - secondo cui commette denuncia mendace, chiunque denuncia all’autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di lei un procedimento penale, oppure chiunque in altro modo ordisce mene subdole per provocare un procedimento penale contro una persona che egli sa innocente - va rilevato che solo una persona fisica identificata o identificabile, che non ha commesso un determinato reato, può essere oggetto di una denuncia mendace (cfr. A. DONATSCH / W. WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3. ed., Zurigo 2004, p. 366 e 367; BSK StGB II - V. DELNON / B. RÜDY, Basilea 2003, n. 9 ad art. 303 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 2 ad art. 303 CP; DTF 85 IV 83; decisione CRP 14.3.2002, inc. 60.1999.48;).
Ne consegue che la IS 1, essendo una persona giuridica, non è legittimata a presentare l’istanza in esame, ritenuto che non può aver subito alcun danno diretto, attuale e personale.
3.L’istanza è pertanto da dichiararsi irricevibile, senza esame del merito.
Tassa di giustizia, spese ed adeguate ripetibili sono a carico dell’istante, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 184 ss. CPP, 303 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.-- (cinquecento), sono poste a carico della IS 1, __________, che rifonderà a __________ PI 1, __________ __________, CHF 250.-- (duecentocinquanta) a titolo di ripetibili di questa sede.
3. Intimazione:
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terzi implicati |
PI 1
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria