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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Daniela Rüegg, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 28/29.7.2003 presentata da
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IS 1 ,
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in relazione |
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al decreto di non luogo a procedere 15.7.2003 emanato dall’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla querela 23.6.2003 (recte: 26/27.6.2003) nei confronti di __________ PI 1, __________ (patr. da: avv. __________ __________, __________), per titolo di diffamazione e calunnia; |
richiamate le osservazioni 3/4.8.2003 dell’allora procuratore pubblico e 11/12.8.2003 di __________ PI 1, entrambe concludenti per la reiezione del gravame, di cui si dirà, laddove necessario, in seguito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a.Con esposto 26/27.6.2003 __________ __________ IS 1 ha presentato querela penale nei confronti di __________ PI 1 per le ipotesi di reato di diffamazione e calunnia, in relazione ad una dichiarazione da lui resa in qualità di teste nel corso dell’interrogatorio tenutosi il 9.4.2003 dinanzi all’allora magistrato inquirente Emanuele Stauffer nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto MP. __________, ossia che un tale “__________era l’amante della signora IS 1”, ritenendola lesiva del suo onore (cfr. querela penale 26/27.6.2003).
b. Con decisione 15.7.2003 l’allora procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla querela, rilevando che la dichiarazione resa dal querelato non è stata annotata a verbale ed è stata resa dinanzi al magistrato inquirente ed ai legali delle parti presenti, che egli “(…) sicuramente (…) non ha riferito di questa circostanza per fare maldicenza, ma con l’intento di circostanziare alcune iniziative di __________ __________ IS 1 assunte in campo commerciale e/o finanziario” (decreto di non luogo a procedere 15.7.2003, p. 1). Ha inoltre evidenziato che “(…) una buona parte delle malversazioni denunciate da __________ __________ IS 1 e dal suo coniuge, all’origine del procedimento penale nell’ambito del quale PI 1 è stato sentito quale testimone, si sono verificate a seguito di iniziative messe in atto dalla qui denunciante;
iniziative poco avvedute dettate da rapporti di fiducia sussistenti fra quest’ultima da una parte e __________ __________ e __________ __________ __________ d’altra parte”, esponendo inoltre che “ritenere a questo punto - come ha fatto PI 1 - che vi fosse stata una relazione sentimentale fra
__________ e IS 1 era conclusione forse poco elegante ma sostenibile considerati tutti i fatti verificatisi sotto gli occhi di PI 1” (decreto di non luogo a procedere 15.7.2003, p. 1). Delle altre motivazioni si dirà, se indispensabile, in diritto.
c.Con il presente tempestivo gravame __________ __________ IS 1 chiede di promuovere l’accusa nei confronti di __________ PI 1 per titolo di diffamazione e calunnia e che l’istruzione del processo abbia luogo per opera di un altro procuratore pubblico, protestando tassa di giustizia, spese e ripetibili (cfr. istanza di promozione dell’accusa 28/29.7.2003, p. 7 e 8).
Dopo aver ribadito i fatti esposti in sede di querela, l’istante contesta le conclusioni cui è giunto l’allora magistrato inquirente, asseverando in sostanza che “l’affermazione del PI 1, secondo” cui essa “(…) sarebbe stata l’amante del signor __________ __________, oltre ad essere assolutamente inveritiera quanto infondata, è tale da adempiere i presupposti di cui agli articoli 173 rispettivamente 174 CPS”, esponendo poi le sue spiegazioni in merito (istanza di promozione dell’accusa 28/29.7.2003, p. 4 ss.). Delle altre motivazioni si dirà, se indispensabile, in seguito.
1. 1.1.
In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.
Il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.
In questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.
2. 2.1.
Giusta l'art. 173 cifra 1 CP è punito, a querela di parte, per diffamazione chi, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei, o divulga una tale incolpazione o un tale sospetto.
Perché vi sia diffamazione, occorre un’allegazione di fatto, e non semplicemente un giudizio di valore (DTF 117 IV 27). La norma presuppone che l'autore si rivolga, direttamente o indirettamente, ad un "terzo", che è di principio qualsiasi persona che non coincide con l'autore o con la vittima, ad esempio quindi anche i familiari o un’autorità giudiziaria (cfr. BSK StGB II - F. RIKLIN, Basilea 2003, n. 6 ad art. 173 CP; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, Berna 2002, n. 32 ad art. 173 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 4 e 5 ad art. 173 CP).
L'intenzionalità si deve riferire all'affermazione diffamante ed alla presa di conoscenza da parte del terzo; il dolo eventuale è sufficiente. Non è invece necessario un particolare "animus iniurandi", bastando che l'autore sia consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere alla reputazione della persona offesa e che ciò nonostante le abbia proferite (cfr. BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 7 e 8 ad art. 173 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 48 ss. ad art. 173 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 7 ad art. 173 CP).
2.2.
Giusta l’art. 174 cifra 1 CP è punito, a querela di parte, per calunnia chi, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei o, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto.
Il reato di calunnia giusta l’art. 174 CP si configura come una diffamazione qualificata da un ulteriore elemento soggettivo, consistente nel fatto che l'autore sa di dire cosa non vera (cfr. BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 4 ad art. 173 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003, p. 324 e 325; B. CORBOZ, op. cit., n. 1 ad art. 174 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 3 ad art. 174 CP).
2.3.
Dagli atti risulta che in data 9.4.2003 __________ PI 1 è stato sentito come teste dinanzi all’allora procuratore pubblico nell’ambito del procedimento penale di cui all’inc. __________ (cfr. AI A2). Dal suo verbale d’interrogatorio appare che erano presenti, oltre a quest’ultimo e al magistrato inquirente, l’avv. __________ __________, patrocinatore di __________ PI 1, e l’avv. __________ PA 1, patrocinatore della parte civile, ossia dei coniugi __________ __________ e __________ __________ IS 1 (cfr. AI A2, verbale d’interrogatorio 9.4.2003, p. 1). Dalla lettura del verbale non emerge tuttavia che il querelato abbia dichiarato che la qui istante fosse l’amante di tale __________ __________: l’allora magistrato inquirente ha comunque confermato nella sua decisione 15.7.2003 che egli avrebbe proferito queste parole nel corso della sua deposizione (cfr. decreto di non luogo a procedere 15.7.2003, p. 1).
Giova a questo proposito rilevare che per determinare il carattere lesivo di un’allegazione non si può prescindere dal contesto nel quale è stata proferita. In casu, le parole sono state proferite dal querelato dinanzi al Ministero pubblico: quest’ultimo ha apparentemente espresso la sua opinione in relazione ai rapporti personali che si sono instaurati tra __________ __________ IS 1 e __________ __________. Ora, se è vero che la sua dichiarazione può essere molto discutibile, è altrettanto vero che la stessa non deve essere valutata separatamente, ma deve essere messa in relazione al particolare contesto in cui è stata proferita; questo è anche il senso che una persona prevenuta poteva attribuire alla frase incriminata. L’allora magistrato inquirente ha, infatti, ritenuto nella sua decisione 15.7.2003 che la conclusione cui è giunto il querelato appare sostenibile, in considerazione di quanto accaduto sotto i suoi occhi. Si rileva inoltre che la frase da lui proferita non è stata messa a verbale: ciò significa che sia i patrocinatori presenti, sia l’allora procuratore pubblico non l’hanno neppure presa in considerazione.
Non appare nemmeno che il contenuto della frase incriminata sia atto a pregiudicare la reputazione dell’istante e non suscita l’impressione tantomeno il sospetto che essa manchi di quelle qualità di carattere che la fanno apparire degna di rispetto. L’istante per corroborare la sua tesi accusatoria si basa sulla decisione non recente del Tribunale federale (datata 14.7.1972), il quale ha ritenuto che l’accusa di adulterio compromette la reputazione della persona a cui è riferita ed è pertanto lesiva del suo onore (DTF 98 IV 86 ss.). Questa giurisprudenza risulta indubbiamente al giorno d’oggi obsoleta, confermato anche dal fatto che il 26.6.1998 è, tra l’altro, stato modificato il titolo quarto del Codice civile concernente il divorzio e la separazione, tra cui anche la disposizione di cui all’art. 137 vCC (che prevedeva l’adulterio quale motivo particolare di divorzio, che però non aveva più alcuna rilevanza nella prassi) e che l’art. 214 vCP concernente il reato di adulterio è stato abrogato dalla Legge federale del 23.6.1989 (cfr. RU 1998 1118; RU 1989 2449; C. HEGNAUER / P. BREITSCHMID, Grundriss des Eherechts, 3. ed., Berna 1993, n. 9.15 ss.).
Occorre infine ricordare che il qui denunciato/querelato non si è rivolto ad un “terzo” qualsiasi, bensì ad un’autorità giudiziaria, coinvolgendo in tal modo i collaboratori della giustizia ed i patrocinatori delle parti. La controversia ha interessato quindi un limitato gruppo di persone, peraltro tenute al segreto d’ufficio/professionale e perfettamente coscienti del particolare contesto in cui eventuali affermazioni dispregievoli dell’onore sarebbero state proferite e del fatto che le stesse sarebbero state soggette a vaglio critico (cfr. in tal senso DTF 118 IV 251).
Per il che, gli art. 173 e 174 CP non sono applicabili al caso di specie ed il decreto impugnato non può che essere tutelato.
3. Non essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (decisione TF 6P.73/2004 dell'11.10.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del giudice (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP).
4. Il gravame è respinto. Tassa di giustizia, spese e congrue ripetibili sono poste a carico dell’istante, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 184 ss. CPP, 173 e 174 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è respinta.
2.La tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di __________ __________ IS 1, __________, che rifonderà a __________ PI 1, __________,
CHF 400.-- (quattrocento) a titolo di ripetibili di questa sede.
3. Rimedio di diritto:
Il presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione (art. 272 PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss. PPF.
4.Intimazione:
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terzi implicati |
PI 1
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria