Incarto n.
60.2003.246

 

Lugano

23 agosto 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 28/29.7.2003 presentata da

 

 

 

IS 1, ,

già patr. da: lic. iur. PA 1, , ,

 

 

tendente ad ottenere, in relazione all'esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 5.6.2003 del giudice della Pretura penale (inc. __________), un'indennità a' sensi degli art. 317 ss. CPP;

 

 

 

 

richiamato lo scritto 5/7.8.2003 del procuratore pubblico Marco Villa, che si rimette al giudizio di questa Camera;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che con decreto di accusa 4.3.2003 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti alla Pretura penale __________ IS 1 e ha proposto la sua condanna alla multa di fr. 600.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di contravvenzione alla legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri "(…) per avere, a __________, nel periodo 22 febbraio / 11 marzo 2002, quale amministratore unico della __________, avente come scopo la gestione e l'amministrazione di esercizi pubblici, nonché quale cogerente dell'__________, impiegato un imprecisato numero di cittadine straniere tutte dedite alla prostituzione, tra cui __________ __________, __________ __________ e __________ __________, che non erano autorizzate a svolgere attività lucrativa in quanto sprovviste del richiesto permesso della Polizia degli stranieri" (DA __________);

 

 

                                         che con sentenza 5.6.2003 il suddetto giudice ha assolto l'istante dall'imputazione;

 

 

                                         che con l'istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320 cpv. 1 CPP - __________ IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l'importo di fr. 3'270.-- per spese di patrocinio;

 

 

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

 

 

                                         che nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

 

 

                                         che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia fr. 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, fr. 3'000.-- per i processi davanti al pretore, fr. 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e fr. 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

 

 

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

 

 

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

 

 

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

 

 

                                         che con decisione 20.3.2003 il giudice dell'istruzione e dell'arresto Franco Lardelli ha nominato la lic. iur. __________ PA 1 difensore d'ufficio dell'istante (AI 6);

 

 

                                         che questi postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di complessivi fr. 3'270.-- [di cui fr. 2'675.-- (26 ore e 45 minuti a fr. 100.--/ora) a titolo di onorario, fr. 538.10 di spese, fr. 16.-- di esborsi e fr. 40.90 di IVA (calcolata su fr. 538.10), doc. A];

 

 

                                         che fino all’anno 2001 il Consiglio di moderazione riconosceva in difese affidate ai praticanti compensi non superiori a fr. 100.--/ora, rilevando parimenti che nulla ostava tuttavia ad un lieve adeguamento, anche per tenere conto del costo della vita negli ultimi anni e per conformarsi al lieve aumento delle retribuzioni orarie concesse ad avvocati che patrocinavano clienti in regime di assistenza giudiziaria (cfr. sentenza 22.10.2002 del Consiglio di moderazione in re P. R. Z., inc. 19.2002.21 e riferimenti);

 

 

                                         che al proposito questa Camera ammette - per difese assunte a partire dal 2002 - una tariffa di fr. 110.--/ora (cfr. sentenza 23.3.2004 in re S. A., inc. 60.2003.219);

 

 

                                         che la tariffa oraria adottata appare conforme ai suddetti principi, rientrando nei parametri indicati;

 

 

                                         che il dispendio orario esposto - pur considerato che per la retribuzione di un praticante non valgono gli stessi criteri applicati ad avvocati patentati, poiché non ha le loro medesime conoscenze e pertanto, ai fini della rimunerazione, si deve tenere conto del fatto che, per inesperienza, può dedicare all’esame della pratica ed alle ricerche un tempo mediamente più lungo (cfr. sentenza 22.10.2002 del Consiglio di moderazione in re P. R. Z., inc. 19.2002.21) - appare invece eccessivo, la fattispecie non presentando difficoltà particolari di fatto o di diritto, circostanza che peraltro l'istante non sostiene;

 

 

                                         che il patrocinio si è in sostanza limitato alla preparazione del dibattimento ed al dibattimento;

 

 

                                         che vanno quindi riconosciute 9 ore a fr. 100.--/ora - come richiesto - per complessivi fr. 900.--, ridotto ad 1 ora il tempo inerente gli scritti, ad 1 ora quello inerente i colloqui con l'istante ed a 3 ore quello inerente l'esame degli atti e la preparazione del dibattimento;

 

 

                                         che a questa somma vanno aggiunte le spese - pari a fr. 554.10 (di cui fr. 16.-- riferiti ad esborsi) - e l'IVA - pari a fr. 40.90 (chiesta in relazione all'importo di fr. 538.10) -, entrambe ammesse come esposte;

 

 

                                         che a __________ IS 1 va pertanto risarcita la somma di fr. 1'495.--;

 

 

                                         che interessi di mora e ripetibili non sono pretesi;

 

 

                                         che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

 

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L'istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla sentenza 5.6.2003 del giudice della Pretura penale (inc. __________), rifonderà a __________ IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art. 317 CPP, l'importo di fr. 1'495.--.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

                                         per conoscenza:

                                     -   Dipartimento delle Istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona.

 

 

 

terzi implicati

PI 1

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             La segretaria