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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Daniela Rüegg, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 8/10.9.2003 presentata da
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IS 1 , IS 2 ,
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in relazione |
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al decreto di non luogo a procedere 27.8.2003 emanato dal procuratore pubblico Fiorenza Bergomi nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla querela 27/28.6.2002 nei confronti di __________ __________ PI 1, __________, per titolo di calunnia contro un defunto o uno scomparso e diffamazione contro un defunto o uno scomparso; |
richiamate le osservazioni 22.9.2003 del procuratore pubblico, concludenti per la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti;
rilevato che __________ __________ PI 1 non ha presentato osservazioni;
considerato
in fatto
a. Con esposto 27/28.6.2002 __________ IS 1 e __________ IS 2, figli del defunto __________ __________ scomparso in un tragico incidente a __________, hanno, tra l’altro, sporto querela penale nei confronti di __________ __________ PI 1 (ndr: detta __________, cfr. AI 2, rapporto di complemento 27.6.2002, p. 1), per titolo di calunnia contro un defunto e diffamazione contro un defunto in relazione ad un articolo apparso sul settimanale “____________________” e ad alcune interviste da lei rilasciate, siccome, a loro giudizio, sarebbero affermazioni lesive dell’onore del defunto padre (cfr. querela penale 27/28.6.2002).
b. Esperite le informazioni preliminari, con decisione 27.8.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla querela, rilevando che in relazione all’espressione “megalomane” l’ipotesi di reato di cui all’art. 175 cpv. 1 CP non è applicabile, essendo questo termine “(…) un giudizio di valore offensivo sussumibile all’art. 177 CP” (decreto di non luogo a procedere 27.8.2003, p. 2). Ha altresì esposto che “(…) riportare che un individuo nel corso di un viaggio in macchina di __________ anni prima aveva dichiarato che semmai avesse avuto dei problemi si sarebbe suicidato ____________________ non lo fa apparire, di fronte al lettore medio non prevenuto, una persona da disprezzare, trattandosi di un’esternazione priva di intenti criminosi se non quello di togliersi la vita”, rilevando, tra l’altro, che “in occasione del suo interrogatorio ella ha poi confermato quanto dichiarato ai media, soggiungendo trattarsi della verità ciò che depone ulteriormente a favore dell’assenza di dolo” (decreto di non luogo a procedere 27.8.2003, p. 2 e 3). Delle altre motivazioni si dirà, se indispensabile, in diritto.
c. Con la presente tempestiva istanza __________ IS 1 e __________ IS 2 chiedono, in via principale, l’annullamento del decreto di non luogo a procedere 27.8.2003 e che venga promossa l’accusa nei confronti di __________ __________ PI 1 per titolo di calunnia contro un defunto o uno scomparso, subordinatamente diffamazione contro un defunto o uno scomparso; in via subordinata, l’annullamento del decreto impugnato e che venga ordinata la completazione delle informazioni preliminari, esponendo contestualmente i mezzi di prova da assumere (cfr. istanza di promozione dell’accusa 8/10.9.2003, p. 6 e 7).
Gli istanti dopo aver esposto i fatti, contestano le conclusioni cui è giunto il magistrato inquirente, asseverando sostanzialmente che “con le sue dichiarazioni alla stampa, ed in particolare con” le sue deposizioni rese in sede di polizia e dinanzi al procuratore pubblico, la querelata “(…) fa deliberatamente apparire il defunto come una persona senza scrupoli, che avrebbe scientemente ucciso delle persone innocenti non curandosene minimamente in quanto la sola cosa che gli importava era far parlare di sé” (istanza di promozione dell’accusa 8/10.9.2003, p. 3). Asseriscono pure che “(…) vi sono inoltre nell’incarto sufficienti elementi per promuovere l’accusa per il reato di calunnia contro un defunto (…)” (istanza di promozione dell’accusa 8/10.9.2003, p. 5). A loro giudizio “ritenere, come vuol far credere” la querelata che “(…) __________ __________ avrebbe autonomamente elaborato una simile macchinazione già nel __________ non è credibile”, siccome “oltre che con la logica e il buon senso, ciò è in contrasto con l’esito delle inchieste svolte dalle autorità __________, le quali notoriamente hanno evidenziato (posteriormente alle dichiarazioni di __________ PI 1) che __________ è stato causato non da un atto volontario, ma da una fatalità”, rilevando altresì che “risulta infine incredibile che __________ __________ in un’epoca in cui non aveva problemi (…) avesse già progettato il proprio suicidio schiantandosi su un __________ secondo modalità clamorose e, soprattutto, mai viste prima __________ __________” (istanza di promozione dell’accusa 8/10.9.2003, p. 5). Sostengono pure che la querelata “(…) non solo ha scientemente proferito affermazioni lesive dell’onore del defunto, ma le ha inventate di tutto punto e le ha proferito sapendo di dire il falso” (istanza di promozione dell’accusa 8/10.9.2003, p. 5). Espongono infine che “nella denegata ipotesi in cui questa Corte ritenga prematura la promozione dell’accusa, i qui istanti chiedono che al Procuratore pubblico venga ordinata la completazione delle informazioni preliminari (…) mediante l’acquisizione” di alcune prove (istanza di promozione dell’accusa 8/10.9.2003, p. 6). Delle altre motivazioni così come delle osservazioni del magistrato inquirente si dirà, laddove necessario, in seguito.
1. 1.1.
In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.
Il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.
In questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.
1.2.
Giusta l’art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla promozione dell’accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al procuratore pubblico la completazione delle informazioni preliminari.
La completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza, oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (cfr. REP. 1998 n. 110).
2. 2.1.
L’onore protetto giusta gli art. 173 ss. CP é il diritto di ognuno di non essere considerato una persona da disprezzare (cfr. DTF 128 IV 53, 119 IV 44 e 117 IV 27; BSK StGB II - F. RIKLIN, Basilea 2003, n. 5 ss. ad art. 173 ss. CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Zurigo 1997, n. 1 ad art. 173 ss. CP). Gli art. 173 ss. CP proteggono solo l’onore personale, la reputazione ed il sentimento di essere uomo d’onore, di comportarsi secondo le regole e gli usi riconosciuti; sfuggono alla protezione penale quelle espressioni che, senza far apparire spregevole la persona attaccata, offuscano la reputazione di cui quest'ultima gode nell'ambito professionale o politico o l'opinione che essa ha di sé stessa (cfr. DTF 119 IV 44; REP. 1995, 9; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003 , p. 318; S. TRECHSEL, op. cit., n. 3 ad art. 173 ss. CP).
Se l'allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona è una questione da decidere non secondo il senso che possono averle dato quelli che l'hanno sentita, ma secondo il senso che essa ha in base ad un'interpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle circostanze concrete, le attribuisce l'uditore o il lettore non prevenuto (cfr. DTF 128 IV 53, 119 IV 44; REP. 1995, 9; BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 23 ss. ad art. 173 ss. CP; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, Berna 2002, n. 42 ad art. 173 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 11 ad art. 173 ss. CP); va tenuto in particolare in considerazione se le dichiarazioni sono state rese nell'ambito di una procedura, di fronte ad una cerchia ristretta di persone, perfettamente coscienti del particolare contesto in cui sono state formulate e del fatto che le stesse fossero soggette a vaglio critico, purché non si siano travalicati i limiti di quanto necessario e pertinente per l'accertamento dei fatti.
La vittima di un reato contro l'onore può essere una persona fisica o una persona giuridica o un'altra entità giuridica avente capacità di stare in giudizio, non invece un'autorità o una collettività pubblica
(cfr. BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 29 ss. ad art. 173 ss. CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 320 e 321; B. CORBOZ, op. cit., n. 20 ss. e 26 ss. ad art. 173 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 13, 15 e 16 ad art. 173 ss. CP). Per poter ammettere una lesione dell'onore occorre che l'offesa sia diretta contro una persona determinata o determinabile, in ogni caso chiaramente riconoscibile (DTF 100 IV 43); non è necessario che la persona presa di mira venga designata con esattezza, nominalmente, è sufficiente che sia possibile identificarla (cfr. S. TRECHSEL, op. cit., n. 13 ad art. 173 ss. CP).
2.2.
Giusta l'art. 173 cifra 1 CP è punito, a querela di parte, per diffamazione chi, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei, o divulga una tale incolpazione o un tale sospetto.
Perché vi sia diffamazione, occorre un’allegazione di fatto, e non semplicemente un giudizio di valore (DTF 117 IV 27). La norma presuppone che l'autore si rivolga, direttamente o indirettamente, ad un "terzo", che è di principio qualsiasi persona che non coincide con l'autore o con la vittima, ad esempio quindi anche i familiari o un’autorità giudiziaria (cfr. BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 6 ad art. 173 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 32 ad art. 173 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 4 e 5 ad art. 173 CP).
L'intenzionalità si deve riferire all'affermazione diffamante ed alla presa di conoscenza da parte del terzo; il dolo eventuale è sufficiente. Non è invece necessario un particolare "animus iniurandi", bastando che l'autore sia consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere alla reputazione della persona offesa e che ciò nonostante le abbia proferite (cfr. BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 7 e 8 ad art. 173 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 48 ss. ad art. 173 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 7 ad art. 173 CP).
2.3.
Giusta l’art. 174 cifra 1 CP è punito, a querela di parte, per calunnia chi, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei o, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto.
Il reato di calunnia giusta l’art. 174 CP si configura come una diffamazione qualificata da un ulteriore elemento soggettivo, consistente nel fatto che l'autore sa di dire cosa non vera (cfr. BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 4 ad art. 173 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 324 e 325; B. CORBOZ, op. cit., n. 1 ad art. 174 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 3 ad art. 174 CP).
2.4.
Giusta l’art. 175 cpv. 1 CP quando la diffamazione o la calunnia sia diretta contro una persona defunta o dichiarata scomparsa, il diritto alla querela spetta ai congiunti di questa persona. Non sarà pronunciata pena, se al momento del fatto sono trascorsi più di trent’anni dalla morte o dalla dichiarazione di scomparsa (art. 175 cpv. 2 CP).
L’azione presuppone diffamazione oppure calunnia, mentre l’ingiuria non è inglobata da questa disposizione (cfr. DTF 118 IV 159; BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 7 ad art. 175 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 1 ad art. 175 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 1 ad art. 175 CP). Hanno il diritto di presentare querela i congiunti ai sensi dell’art. 110 cifra 2 CP (BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 9 ad art. 175 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 3 ad art. 175 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 1 ad art. 175 CP).
3. 3.1.
Gli istanti sostengono che il seguente passaggio apparso sul settimanale “__________”, - ossia:
"Erano molto legati, insomma __________ e __________. Tanto legati che, __________ anni fa, quando il marito di lei si suicidò, la donna raccontò all’amico del suo dramma. “Fu in quell’occasione che mi parlò del __________. Disse proprio che se avesse avuto problemi tali da spingerlo a un gesto estremo, avrebbe ____________________. Io gli dissi che era pazzo. ‘Uccideresti altre persone’, sottolineai. ‘Sì - mi rispo-
se - ma almeno così il mondo parlerebbe di me’. Perché proprio il __________? Non l’ho mai capito”. __________ PI 1 interpretò quelle parole come una battuta megalomane e non ci pensò più. Fino al __________. “Quando ho saputo dell’incidente, mi sono tornate in mente. Non ci potevo credere - racconta fra le lacrime -. Mi dispiace per lui, certo, ma ha fatto la sua scelta. A farmi star male è stata soprattutto la morte di quelle __________ che non c’entravano nulla”" (articolo apparso su “__________” del mese di __________, p. 2; istanza di promozione dell’accusa 8/10.9.2003, p. 2 e 3), il cui contenuto è stato confermato da __________ PI 1 il 27.6.2002 dinanzi alla polizia e nel corso del suo interrogatorio tenutosi il 17.10.2002 presso il Ministero pubblico (AI 2, verbale d’interrogatorio 27.6.2002, p. 4; e AI 6, verbale d’interrogatorio 17.10.2002) -, ricadrebbe nell’ambito di applicazione della disposizione di cui all’art. 175 CP.
3.2.
L’asserzione degli istanti secondo cui la querelata mediante queste affermazioni abbia voluto riferire che “una persona che da almeno __________ anni premedita a sangue freddo un attentato per far parlare di sé, ben sapendo che in esso periranno degli esseri umani, e poi passa all’atto uccidendo due persone e ferendone altre non è una persona meritevole di rispetto” (istanza di promozione dell’accusa 8/10.9.2003, p. 4), è un’argomentazione di parte che non trova alcun riscontro oggettivo negli atti. Dalla lettura di questi passaggi e dalle dichiarazioni rese dalla querelata in sede di polizia e presso il Ministero pubblico non emerge che quest’ultima abbia affermato che il defunto __________ __________ avrebbe premeditato da almeno __________ anni __________ per far parlare di sé. Essa, in relazione al contenuto dell’articolo incriminato, ha innanzitutto dichiarato che “nel corso della primavera __________, mentre stavo accompagnando __________ __________ a __________ per riprendere il suo __________, si parlava di suicidio”, evidenziando che “(…), dapprima il discorso era rivolto a quanto successo al mio ex consorte, e poi rivolto a lui medesimo” (AI 2, verbale d’interrogatorio 27.6.2002, p. 2). Ha poi sostenuto di ricordarsi “(…) chiaramente quanto mi disse __________ __________ in quella occasione, ossia che se un giorno avesse avuto delle difficoltà insormontabili, si sarebbe suicidato anche lui, ma con delle modalità diverse”, rilevando inoltre che “mi disse chiaramente che in caso di suicidio si sarebbe messo __________” (AI 2, verbale d’interrogatorio 27.6.2002, p. 2 e 3). Ha altresì asserito che “da parte mia quella sua affermazione l’ho presa come un discorso serio e non come uno scherzo, comunque vedendo che a quel tempo lui non aveva problemi, a quella sua affermazione, non davo nessuna importanza”, di essere “(…) propensa a pensare al suicidio di __________ __________” e che “in supporto a quanto dettomi dallo stesso __________ anni fa, posso dire che quanto è successo è contro la più basilare regola di __________, ossia che quando si ha un problema __________ si deve __________”, evidenziando infine che “(…) l’incidente è avvenuto in una zona __________” (AI 2, verbale d’interrogatorio 27.6.2002, p. 3 e 4). La querelata, nel corso del suo interrogatorio 17.10.2002 dinanzi al magistrato inquirente, ha inoltre evidenziato che “(…) le dichiarazioni che ho fatto agli organi di stampa corrispondono alla verità”, che “fu lui a dirmi che se avesse avuto dei problemi si sarebbe __________”, di aver “(…) detto che __________ __________ era un megalomane poiché (…) era una persona che voleva che tutti parlassero di lui” e che “(…) le dichiarazioni da me rilasciate nelle varie interviste le ho fatte sulla base di quanto dettomi da __________ __________” (AI 6, verbale d’interrogatorio 17.10.2002, p. 2).
La querelata - contrariamente a quanto asseriscono gli istanti - non ha quindi affermato che si sarebbe trattata di un’azione premeditata a sangue freddo, rispettivamente di un attentato.
Essa non ha nemmeno riferito che egli non sarebbe una persona degna di rispetto per il fatto che siano rimaste __________. Dagli atti appare invero che la querelata abbia espresso il suo punto di vista con riferimento a quanto apparentemente riferitole __________ anni fa da __________ __________ e a quanto accadutogli successivamente il __________. Essa assevera sostanzialmente che si sarebbe trattato di suicidio e non di un semplice incidente, dichiarando contestualmente che in ogni caso le dispiaceva di quanto gli era accaduto, ma che però è stata una sua scelta, e di essere stata male soprattutto per il __________ che non c’entravano nulla.
3.3.
Gli istanti evidenziano inoltre che “le affermazioni di __________ PI 1 fanno apparire il defunto come una persona senza scrupoli, pronta a uccidere scientemente delle persone con un atto clamoroso da lungo tempo premeditato, pur di far parlare di sé”, sostenendo pure che “fanno inoltre apparire __________ non come un atto di disperazione nato da un impulso improvviso (come a priori era in un primo tempo possibile ipotizzare), ma come un atto premeditato a sangue freddo da lungo tempo e poi posto in essere malgrado implicasse la morte di numerose persone” (istanza di promozione dell’accusa 8/10.9.2004, p. 4).
Giova a questo riguardo ricordare che un testo va letto secondo il senso generale che da esso traspare. Dalla lettura dell’articolo incriminato non appare che il suo contenuto sia atto a pregiudicare la reputazione del defunto __________ __________ e non suscita l’impressione tantomeno il sospetto che egli non sarebbe una persona degna di rispetto. Se da un lato è vero che il fatto che la querelata si sia rivolta ad una giornalista, anziché informare i familiari del defunto su quanto lui le avrebbe riferito __________ anni fa, può essere considerato un gesto molto discutibile, è altrettanto vero che, la circostanza secondo cui __________ __________ l’avrebbe apparentemente informata che nell’ipotesi in cui egli avesse avuto dei problemi tali da indurlo ad un gesto estremo, si sarebbe tolto la vita __________, induce il lettore non prevenuto soltanto a pensare che egli abbia agito in tal modo per porre fine alla sua vita, senza tuttavia farlo apparire una persona spregevole o un terrorista, come asseriscono gli istanti. Il fatto poi che la querelata gli abbia fatto notare che con il suo agire avrebbe ucciso altre persone e che quest’ultima avrebbe inoltre informato la giornalista che il decesso delle __________ che non c’entravano nulla l’hanno fatta star male, non fanno apparire __________ __________ come un criminale che avrebbe premeditato senza scrupoli __________ per far parlare di sé, uccidendo consapevolmente altre persone. Dalle dichiarazioni della querelata appare piuttosto che egli avrebbe agito in tal modo come unica via d’uscita a seguito di problemi ai suoi occhi insormontabili, nonché per esprimere il suo stato d’animo alla società: questo è anche il senso che un lettore non prevenuto poteva attribuire all’articolo incriminato. Per il che, l’art. 173 CP in relazione all’art. 174 CP non appare applicabile al caso in esame ed il decreto impugnato merita conferma in relazione a quest’ipotesi di reato.
3.4.
La circostanza poi che la querelata abbia asserito che le sue dichiarazioni corrispondono alla verità, esclude l’applicabilità della disposizione di cui all’art. 174 CP in relazione all’art. 175 CP, non essendo in casu adempiuto il presupposto soggettivo del dolo diretto. Difatti, a prescindere dal fatto che non è possibile stabilire oggettivamente se quanto riferito da __________ __________ alla querelata __________ anni fa corrisponda effettivamente al vero - avendo quest’ultima, tra l’altro, dichiarato che "non c’è nessun’altra persona che può aver sentito tali dichiarazioni, intendo che quando lui si è confidato con me eravamo soltanto lui ed io" (AI 6, verbale d’interrogatorio 17.10.2002., p. 2) e inoltre che "di quel discorso non ne avevo mai parlato con nessuno. (…). O meglio, la prima volta che ne ho parlato, è stato __________ con la giornalista del __________”" (AI 2, verbale d’interrogatorio 27.6.2002, p. 3) -, gli istanti non hanno apportato alcuna prova concreta atta a corroborare che essa sapeva che queste dichiarazioni non corrispondessero al vero (cfr., al proposito, BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n 5 ad art. 174 CP e riferimenti). Le argomentazioni addotte dagli istanti, secondo cui non sarebbe credibile che il loro padre “(…) avrebbe autonomamente elaborato una simile macchinazione già nel __________ (…)”, che le autorità __________ “(…) hanno evidenziato (posteriormente alle dichiarazioni di __________ PI 1) che l’impatto è stato causato non da un atto volontario, ma da una fatalità” e che, a loro mente, appare incredibile che egli abbia espresso di togliersi la vita in tal modo in un momento in cui non aveva problemi (istanza di promozione dell’accusa 8/10.9.2003, p. 5), non sono evidentemente indizi sufficienti per comprovare che la querelata sapeva di dire cosa non vera.
4. Non essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l’eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (cfr. decisione TF 6P.77/2004 dell’1.9.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del giudice (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP).
Visto quanto precede il decreto impugnato deve essere confermato e non sono evidentemente date le condizioni di applicazione dell’art. 186 cpv. 4 CPP.
5. Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste, in solido, a carico degli istanti, soccombenti.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 184 ss. CPP, 175 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr. 500.-- (cinquecento), sono poste, in solido, a carico di __________ IS 1, __________, e di __________ IS 2, __________.
3. Rimedio di diritto:
Il presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione (art. 272 PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss. PPF.
4. Intimazione:
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terzi implicati |
PI 1
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria