Incarto n.
60.2003.338

 

Lugano

18 ottobre 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire sull’istanza 16/17.10.2003 presentata da

 

 

 

IS 1

patr. da: PA 1

 

 

 

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere 15.11.2002 emanato dal procuratore pubblico Rosa Item (inc. NLP __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;

 

 

 

richiamate le osservazioni 3.11.2003 del procuratore pubblico, che sottolinea in particolare come la formale decisione di non luogo a procedere sia intervenuta meno di un mese dopo la segnalazione in polizia, rimettendosi infine al giudizio di questa Camera;

 

 

rilevato inoltre che con osservazioni 27/28.10.2003 PI 2 si oppone ad un eventuale regresso dello Stato nei suoi confronti ex art. 322 CPP, contestando inoltre l’indennità per torto morale rivendicata dall’istante;

 

 

preso atto degli scritti 24/25.11.2003, 12/13.1.2004, 24/25.6.2004, 25/28.6.2004, 29/30.3.2005, 18/19.4.2005, 10/11.5.2005 e 20/23.5.2005 di IS 1;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che con decisione 15.11.2002 il magistrato inquirente ha decretato il non luogo a procedere nei confronti di IS 1, __________, in relazione a presunte molestie sessuali commesse nei confronti di alcune allieve di una __________ elementare delle scuole __________ di __________, rilevando sostanzialmente che “(…) proprio gli allievi indicati quali vittime delle molestie, hanno escluso una valenza sessuale nel gesto del maestro e che nessun altro è stato come loro testimone diretto delle ore di __________ trascorse con il docente di tale disciplina, collocando pertanto le ‘pacche’ sul sedere nel contesto di una lezione di __________, in difetto di ulteriori e contrari riscontri, non può essere attribuito a tale gesto una connotazione sessuale quantunque lo stesso, benché ritenuto dal docente ‘cameratesco’ e di prassi nello __________, appaia comunque inopportuno” (NLP __________);

 

 

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli la somma di CHF 11'916.95, di cui CHF 1'916.95 per spese legali e CHF 10'000.-- a titolo di torto morale, oltre interessi al 5% dal 15.11.2002;

 

 

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

 

 

                                         che, come detto, il diritto di cui agli art. 317 ss. CPP compete all’“accusato prosciolto”;

 

 

                                         che accusato è chiunque nei confronti del quale il magistrato inquirente ha promosso l’accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);

 

 

                                         che l’inchiesta è rimasta allo stadio delle informazioni preliminari, concludendosi – dopo meno di un mese – con il decreto di non luogo a procedere 15.11.2002 (NLP __________);

 

 

                                         che lo scopo delle informazioni preliminari é quello di verificare se una notizia di reato é sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e avviare l’istruzione formale, o se decretare un non luogo a procedere (art. 184 cpv. 1 e 2 CPP);

 

 

                                         che in questa fase preliminare, l’interessato non ha veste di accusato e pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;

 

 

                                         che la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione dell'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP) e da quel momento l’accusato beneficia di determinati diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);

 

 

                                         che la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di “accusato”, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell'accusa (cfr. sentenza GIAR 15.7.1994 in re P. F.);

 

 

                                         che è quindi da considerare “accusata” ogni persona sospettata di aver commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);

 

 

                                         che la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando il caso non è senza importanza e presenta difficoltà di fatto e diritto che superano le capacità dell'accusato;

 

 

                                         che in ambito penale, ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (DTF 120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 e 19 ad art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1253 ss.);

 

 

                                         che nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura);

 

 

                                         che nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito patrocinio (cfr. DTF 129 I 281, 128 I 225, 126 I 194, 124 I 304, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 vCPP; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, op. cit., Zurigo 2000, n. 1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);

 

 

                                         che le informazioni preliminari hanno comportato sostanzialmente l’interrogatorio dell’istante, delle presunte vittime, dei loro genitori, della __________ e della direttrice delle __________ (AI 10, rapporto informativo intermedio 7.11.2002);

 

 

                                         che la fattispecie particolare – segnatamente con riferimento alla posizione occupata dall’istante quale __________ – imponeva comunque la presenza di un legale fin da subito;

 

 

                                         che pertanto va ritenuto “accusato” a’ sensi dell’art. 317 CPP;

 

 

                                         che, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

 

 

                                         che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

 

 

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

 

 

                                         che – per i patrocini di fiducia – il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

 

 

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

 

 

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

 

 

                                         che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

 

 

                                         che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PA 1, di complessivi CHF 1'916.95 [di cui CHF 1'570.-- a titolo di onorario (6 ore e 17 minuti circa a CHF 250.--/ora), CHF 215.50 di spese e CHF 131.45 di IVA (doc. 1)];

 

 

                                         che la tariffa applicata, pari a CHF 250.--/ora (cfr. istanza 16/17.10.2003, p. 5), è conforme ai predetti principi, rientrando nei parametri indicati;

 

 

                                         che la nota professionale 16.10.2003 (doc. 1) comprende pure le prestazioni dipendenti dalla misura amministrativa di sospensione cautelativa presa dal Municipio di __________ in data 17.10.2002 e quelle dipendenti dalla denuncia penale 7.1.2003 sporta dal qui istante di sua libera scelta contro PI 2 – all’origine della segnalazione in polizia – per titolo di diffamazione, calunnia, ingiuria, minaccia e denuncia mendace (inc. MP __________);

 

 

                                         che il Municipio di __________ ha deciso autonomamente la sospensione cautelativa dell’istante, a mente dell’istante medesimo prima ancora che fosse effettuata la segnalazione in polizia (cfr. istanza 16/17.10.2003, p. 2) ed in ogni caso prima ancora che venissero sentiti gli allievi direttamente interessati (AI 10, rapporto informativo intermedio 7.11.2002);

 

 

                                         che pertanto dette spese – in mancanza di un nesso di causalità adeguato con il procedimento penale (cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004) – non possono essere risarcite a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;

 

 

                                         che nemmeno le prestazioni dipendenti dalla denuncia penale 7.1.2003 da lui sporta contro PI 2 possono essere prese in considerazione;

 

 

                                         che in quel procedimento l’istante aveva veste di denunciante e non di accusato, come invece presuppongono le suddette disposizioni;

 

 

                                         che d’altronde questi ha sporto denuncia quando il procedimento penale aperto nei suoi confronti era già terminato (il decreto di non luogo a procedere 15.11.2002 è regolarmente cresciuto in giudicato), per cui non può nemmeno invocare una strategia processuale difensiva;

 

 

                                         che conseguentemente viene ammesso un dispendio orario di 3 ore e 30 minuti a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 875.--, di cui 120 minuti inerenti i colloqui con l’istante (e moglie) di data 18.10.2002 e 23.10.2002, 15 minuti inerenti gli scritti di data 18.10.2002 (AI 10) e 18.11.2002 (lettera al cliente), 15 minuti inerenti l’esame del decreto di non luogo a procedere e 60 minuti inerenti la presente istanza di indennità;

 

 

                                         che a detta somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 85.70, stralciate in particolare – come sopra esposto – quelle inerenti la procedura amministrativa e la denuncia penale 7.1.2003;

 

 

                                         che l’IVA ammonta a CHF 73.10;

 

 

                                         che all’istante va quindi riconosciuto, a titolo di spese legali, l’importo di CHF 1'033.80;

 

 

                                         che l'indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;

 

 

                                         che la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

 

 

che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

 

 

                                         che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

 

 

che l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della sua personalità;

 

 

                                         che l’istante domanda al proposito la somma di CHF 10'000.--, sostenendo in particolare che “(…) l’offesa fisica e psichica subita (…) è enorme”, che “la sua reputazione è stata letteralmente fatta a pezzi, tenuto conto che delle accuse è venuto a conoscenza tutto il Ticino” e che “a seguito del procedimento, egli è rimasto inabile al lavoro sino al 5 maggio 2003 (…) e dovrà seguire per parecchio tempo ancora cure di sostegno” (istanza 16/17.10.2003, p. 5 e 6);

 

 

                                         che successivamente all’inoltro della presente istanza, IS 1 è stato nuovamente riconosciuto inabile al lavoro nella misura del 100% a partire dal 24.11.2003;

 

 

                                         che al proposito ha prodotto agli atti – tra gli altri – tre certificati medici del dott. med. __________ __________, che attesta di averlo in cura “(…) per disturbi dovuti alla sospensione seguita da procedimento penale del mese di __________” (certificato medico del 23.6.2004) nonché la decisione 13.5.2003 dell’Ufficio assicurazione invalidità, che gli ha attribuito una rendita intera d’invalidità a partire dall’1.11.2004;

 

 

                                         che in effetti l’accusa era oggettivamente grave, segnatamente con riferimento alla posizione occupata dall’istante quale __________;

 

 

                                         che certo ha arrecato pregiudizio alla sua reputazione, ritenuto nondimeno che l’attenzione della stampa – che a dire dell’istante medesimo è venuta a conoscenza del caso grazie ad una fuga di notizie “(…) da parte di chi aveva partecipato alla riunione mattutina nel corso della quale era stata decisa la sospensione” (istanza 16/17.10.2003, p. 2) – si è in particolare focalizzata sulla misura di sospensione dal lavoro decisa dal Municipio di __________, evidenziando nel contempo l’incondizionato appoggio e solidarietà espressa al docente dal Comitato dell’Assemblea dei __________ delle __________ __________;

 

 

                                         che del resto l’inchiesta è stata esperita velocemente, tanto è vero che il decreto di non luogo a procedere è stato emanato il 15.11.2002, ovvero meno di un mese dopo la segnalazione in polizia;

 

 

                                         che come emerge dalle risposte rilasciate dal dott. med. __________ __________ – specialista FMH in psichiatria e psicoterapia – ad una serie di domande peritali disposte dall’Ufficio dell’assicurazione invalidità, IS 1 soffriva già di disturbi (portatore di disfunzione vegetativa somatoforme) che sono “(…) peggiorati dopo le false accuse e ciò non è sorprendente, in quanto questa ‘debolezza’ costituzionale, peggiora in momenti di stress” (scritto 28.4.2005 del dott. med. __________ __________), ciò che prova una certa “predisposizione costituzionale” dell’istante, ovvero una certa tendenza a reazioni gravi ed anormali in presenza di un danneggiamento (R. WALLIMANN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 154 e riferimenti);

 

 

                                         che va infine considerato che il Municipio di __________ ha deciso la sua immediata sospensione __________ senza attendere l’esito della procedura penale, addirittura prima ancora che venissero sentiti gli __________ interessati;

 

 

                                         che si giustifica di conseguenza ammettere, a titolo di riparazione del torto morale, l’importo di CHF 500.--;

 

 

                                         che questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dal decreto di non luogo a procedere 15.11.2002 del procuratore pubblico Rosa Item e dalla presente decisione;

 

 

                                         che a IS 1 va pertanto rifuso l’importo complessivo di CHF 1'533.80, di cui CHF 1'033.80 per spese legali e CHF 500.-- per torto morale;

 

 

                                         che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 16.10.2003 della presente istanza;

 

 

                                         che giusta l'art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte l'indennità allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o negligenza grave;

 

 

                                         che il procedimento penale ha preso avvio dalla segnalazione di PI 2, che ha riferito, oltre che di un trattamento di sfavore di cui sarebbe stata oggetto sua figlia, di palpeggiamenti nei confronti di altre __________ (cfr. AI 10, rapporto informativo intermedio 7.11.2002);

 

 

                                         che questi ha riferito ciò di cui era venuto a conoscenza direttamente da sua figlia, rivolgendosi dapprima alla Direzione della __________ e solo successivamente ad un agente di polizia di sua conoscenza, il sgt __________. __________, che ha a sua volta informato del caso il Commissariato di __________ (cfr. AI 10, lettera 18.10.2002 della Direzione __________ di __________);

 

 

                                         che il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere rilevando sostanzialmente che alle pacche sul sedere – che IS 1 ha ammesso di dare a volte ai propri __________ – non poteva essere attribuita “(…) una connotazione sessuale”, qualificando tuttavia tale gesto di “inopportuno” (NLP __________, p. 8);

 

 

                                         che nella fattispecie non sono quindi dati i presupposti di cui all’art. 322 CPP, il procedimento penale non apparendo del tutto ingiustificato, per cui si prescinde dall’applicazione di detta disposizione;

 

 

                                         che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

 

 

 

 

 

 

pronuncia

 

                                   1.   L'istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al decreto di non luogo a procedere 15.11.2002 emanato dal procuratore pubblico Rosa Item (NLP __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 1'533.80 oltre interessi al 5% dal 16.10.2003.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

 

                                         per conoscenza:

                                     -   Dipartimento delle Istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona.

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             Il segretario