Incarto n.
60.2003.377

 

Lugano

7 novembre 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire sull’istanza 13/14.11.2003 presentata da

 

 

 

IS 1

patr. da: PA 1

 

 

 

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 29.9.2003 del giudice della Pretura penale (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;

 

 

 

 

richiamato lo scritto 24/25.11.2003 del procuratore pubblico Rosa Item, che rinuncia a presentare osservazioni dettagliate in merito all’istanza, rimettendosi al giudizio di questa Camera;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che con decreto 7.4.2003 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla pena di sei giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuta colpevole di complicità in furto “per avere, a __________, il __________, in danno del negozio __________ __________ __________, trasportandola nella griglia portaoggetti del passeggino del bambino passando poi la cassa senza quindi pagarla, aiutato il marito __________ __________ __________ e tale non meglio identificato ‘__________a sottrarre una videocamera __________ del valore di fr. 1'299.--” (DA __________);

 

 

                                         che con decisione 29.9.2003 il giudice della Pretura penale ha assolto l’istante dall’imputazione;

 

 

                                         che con l'istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle l'importo di CHF 1'686.-- per spese di patrocinio;

 

 

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto –ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

 

 

                                         che nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

 

 

                                         che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

 

 

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

 

 

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

 

 

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

 

 

                                         che con decisione 22.4.2003 il giudice dell'istruzione e dell'arresto Ursula Züblin ha nominato la lic. iur. __________ __________ – dello Studio legale PA 1 – difensore d'ufficio dell'istante, con il beneficio del gratuito patrocinio;

 

 

                                         che – essendo stata prosciolta dall’accusa – questa ha nondimeno diritto di chiedere un’indennità per ingiusto procedimento;

 

 

                                         che al proposito postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di complessivi CHF 1'686.-- [di cui CHF 1’375.-- a titolo di onorario (13 ore e 45 minuti a CHF 100.--/ora), CHF 191.90 di spese e CHF 119.10 di IVA];

 

 

                                         che fino all’anno 2001 il Consiglio di moderazione riconosceva in difese affidate ai praticanti compensi non superiori a CHF 100.--/ora, rilevando parimenti che nulla ostava tuttavia ad un lieve adeguamento, anche per tenere conto del costo della vita negli ultimi anni e per conformarsi al lieve aumento delle retribuzioni orarie concesse ad avvocati che patrocinavano clienti in regime di assistenza giudiziaria (cfr. sentenza 22.10.2002 del Consiglio di moderazione in re P. R. Z., inc. 19.2002.21 e riferimenti);

 

 

                                         che questa Camera ammette – per difese assunte a partire dal 2002 – una tariffa di CHF 110.--/ora (cfr. sentenza 23.3.2004 in re S. A., inc. 60.2003.219);

 

 

                                         che la tariffa applicata, pari a CHF 100.--/ora (cfr. istanza 13/14.11.2003, p. 3), appare conforme ai predetti principi, rientrando nei parametri indicati;

 

 

                                         che il dispendio orario esposto – pur considerato che per la retribuzione di un praticante non valgono gli stessi criteri applicati ad avvocati patentati, poiché non ha le loro medesime conoscenze e pertanto, ai fini della rimunerazione, si deve tenere conto del fatto che, per inesperienza, può dedicare all’esame della pratica ed alle ricerche un tempo mediamente più lungo (cfr. sentenza 22.10.2002 del Consiglio di moderazione in re P. R. Z., inc. 19.2002.21) – appare invece eccessivo, segnatamente con riferimento all’esame dell’incarto (costituito unicamente dal rapporto di polizia giudiziaria del 27.2.2003, cfr. AI 1), ai colloqui con l’istante (eccessivi in relazione alla fattispecie) ed al dibattimento (che si è protratto dalle ore 9.30 alle ore 10.00 circa);

 

 

                                         che del resto la pratica ha richiesto un impegno relativamente ridotto e non ha comportato difficoltà di fatto o di diritto particolari, circostanza che peraltro l’istante non sostiene;

 

 

                                         che conseguentemente viene ammesso un onorario pari a 8 ore e 20 minuti a CHF 100.--/ora, per complessivi CHF 834.--, di cui 60 minuti inerenti i colloqui telefonici (in media 5 minuti/telefonata), 20 minuti inerenti gli scritti di data 22.4.2003 e 16.10.2003, 20 minuti inerenti l’esame della corrispondenza di data 22.4.2003 e 16.7.2003, 60 minuti inerenti i colloqui con l’istante, 180 minuti inerenti l’esame dell’incarto e la preparazione del dibattimento, 90 minuti inerenti la trasferta ed il dibattimento di data 29.9.2003, 10 minuti inerenti l’esame della sentenza e 60 minuti inerenti la stesura della presente istanza, stralciate in particolare le prestazioni di data 7.5.2003 “c/o MP x cons. incarto” e di data 8.5.2003 “c/o MP x ritiro incarto”, tali operazioni potendo essere effettuate dal segretariato, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro;

 

 

                                         che a detta somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 170.80, ridotte a CHF 9.75 quelle telefoniche (CHF 0.15/minuti, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B. P., inc. 19.2004.6) ed a CHF 6.80 quelle postali (CHF 5.--/raccomandata e CHF 0.90/lettera semplice);

 

 

                                         che l’IVA ammonta a CHF 76.40;

 

 

                                         che interessi di mora non sono pretesi;

 

 

                                         che a IS 1 va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo complessivo di CHF 1'081.20;

 

 

                                         che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

 

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

 

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L'istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla sentenza 29.9.2003 del giudice della Pretura penale (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 1'081.20.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

 

                                         per conoscenza:

                                     -   Dipartimento delle Istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona;

                                     -   Pretura penale, Bellinzona (con l’inc. __________ di ritorno).

 

 

 

 

terzi implicati

PI 1

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             Il segretario