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Incarto n.
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Lugano 25 ottobre 2004
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza di promozione dell'accusa 7.2.2003 presentata da
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IS 1, , |
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contro |
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il decreto di non luogo a procedere 28.1.2003 emanato dall'allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer nell'ambito del procedimento penale dipendente da sua denuncia 2.8.2002 nei confronti di __________ PI 1, __________ - __________ (patr. da: avv. __________ PA 1, __________), per titolo di appropriazione indebita e soppressioni di documento; |
richiamate le osservazioni 13/14.2.2003 del magistrato inquirente e 5/6.3.2003 di __________ PI 1, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con esposto 2.8.2002 IS 1 - attiva nel settore del trasporto internazionale di merci - ha inoltrato denuncia penale nei confronti di __________ PI 1 - già dipendente di detta società, che l'ha licenziata per i fatti di cui al procedimento penale, quale "acquisitrice di traffico internazionale in esclusiva per la IS 1 " (doc. 1, allegato alla denuncia penale 2.8.2002, AI 1; cfr. anche verbale di interrogatorio PP 28.1.2003 di __________ PI 1, p. 1, AI 16) - per titolo di appropriazione indebita e soppressioni di documento in relazione al mancato riversamento di due importi di complessivi fr. 2'800.-- rimessile il 22.6.2001 ed il 19.9.2001 da __________, __________, a copertura di due fatture emesse da IS 1 ed al fatto che "(…) nell'ambito della vertenza che ha visto coinvolte la IS 1 e la __________ alla denunciata venne consegnata dell'importante documentazione contabile ad amministrativa che la stessa, al fine di occultare le prove dell'appropriazione indebita e per danneggiare volutamente la ex datrice di lavoro, ha sottratto e/o distrutto" (denuncia penale 2.8.2002, p. 3, AI 1).
b. Con decisione 28.1.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia penale, ritenuto che nulla era emerso in merito all'ipotesi accusatoria di cui all'art. 254 CP, che "in relazione all'importo di frs. 400.-- si può senz'altro ammettere che la denunciata l'abbia ricevuto. Asserisce di averlo consegnato alla IS 1, la quale contesta questa versione. Sembra tuttavia appurato che la contabilità della IS 1 fosse organizzata in modo tale che dazioni di denaro come quella contestata non erano oggetto di ricevuta; le conseguenze di questa carenza devono essere sopportate dalla denunciante e non dalla denunciata, ragion per cui nulla può essere concluso a carico di quest'ultima dal punto di vista penale" e che "per quanto attiene all'importo di frs. 2'400.--, invece, la ricevuta agli atti attesta di una consegna di denaro nella mani di __________ PI 1; non risulta tuttavia firmata da quest'ultima, ciò che conferisce credibilità alla sua versione ed inficia le dichiarazioni - solo scritte - della __________ " (decreto di non luogo a procedere 28.1.2003, p. 2).
c. Con tempestiva istanza IS 1 chiede, in via principale, di promuovere l'accusa nei confronti di __________ PI 1 per titolo di appropriazione indebita e soppressioni di documento e, in via subordinata, di ordinare la completazione delle informazioni preliminari, affermando al proposito - riassunta la fattispecie di cui alla denuncia penale - che la conclusione di cui al decreto impugnato, in contraddizione con la documentazione agli atti e con la deposizione del suo direttore __________ __________, non sarebbe suffragata da alcun riscontro istruttorio; a torto il magistrato inquirente non avrebbe inoltre proceduto agli interrogatori dell'allora suo contabile, __________ __________, rispettivamente dell'allora direttore di __________, __________ __________, e non si sarebbe confrontato con il reato di soppressioni di documento.
d. Delle osservazioni del procuratore pubblico e di __________ PI 1 si dirà, se necessario, in diritto.
in diritto
1. 1.1.
In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.
Il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.
In questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.
1.2.
Giusta l'art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla promozione dell'accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al procuratore pubblico la completazione delle informazioni preliminari.
La completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza, oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (REP. 1998 n. 110).
2. 2.1.
Giusta l'art. 138 cifra 1 CP è punito per appropriazione indebita chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria di una cosa mobile altrui che gli è stata affidata o indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli (decisione TF 6P.46/2004 dell'11.8.2004; BSK StGB II - M. A. NIGGLI / C. RIEDO, Basilea 2003, n. 9 ss. ad art. 138 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003, p. 97 ss.; G. STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6. ed., Berna 2003, § 13 n. 46 ss.; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, Berna 2002, n. 2 ss. ad art. 138 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Zurigo 1997, n. 1 ss. ad art. 138 CP).
2.2.
__________ PI 1 - interrogata in merito alla fattispecie - ha affermato che "in generale io, presso diversi clienti, ho ritirato spesso soldi versati a titolo di pagamento per la IS 1. Sempre io consegnavo questi soldi al sig. __________ della IS 1. Non ho mai trattenuto nulla per me. In questo contesto confermo di aver ricevuto LIT 500'000.-- dalla IS 1 (recte: __________) come da ricevuta 19.09.2001 allegata in denuncia. Preciso che tra l'altro questa ricevuta era riferita ad un versamento fatto a saldo di una fattura emessa dalla __________ che è la società italiana della __________. (…) Questo importo è stato da me poi consegnato al sig __________, come tutti gli altri. (…) Per quanto attiene all'importo menzionato nella ricevuta del 22.06.2001 non so di cosa si tratta e non l'ho mai ricevuto" (verbale di interrogatorio PP 28.1.2003, p. 1 e 2, AI 16; cfr. anche verbale di interrogatorio 12.11.2002, p. 2, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 25.11.2002, AI 9), aggiungendo di seguito - con riferimento alla dichiarazione di __________ __________ di data 15.1.2003 ["(…) dichiaro di non aver mai ricevuto l'importo di Frs. 400.-- da parte della sig.ra __________ PI 1 né il 19.09, né prima, né dopo tale data. Tutti gli eventuali incassi per contanti o relativi pagamenti erano documentati con la rispettiva ricevuta firmata da entrambe le parti" (doc. A, allegato al verbale di interrogatorio PP 28.1.2003, AI 16)] - che "confermo di aver sempre consegnato al sig. __________ quanto ricevuto. Quando facevo una consegna a __________ non mi veniva rilasciata ricevuta. Preciso che abbiamo sempre proceduto in questo modo. A __________ consegnavo anche importi dell'ordine di 7'000.-- o 8'000.-- CHF. Tutti erano al corrente di questa prassi" (verbale di interrogatorio PP 28.1.2003, p. 2, AI 16).
2.3.
Il procuratore pubblico - considerando contraddittorie le prove a sostegno delle ipotesi accusatorie ["da un lato vi sono le dichiarazioni della denunciata; dall'altro vi sono asserzioni della denunciante; infine vi è una presa di posizione della __________; nessuna di queste versioni presenta un sostegno documentale soddisfacente. Si aggiunga che i rapporti fra le parti (PI 1, IS 1, __________) sono attualmente tesi, se non conflittuali e che nessuna di esse depone in modo disinteressato" (decreto di non luogo a procedere 28.1.2003, p. 1)] - ha emanato il decreto impugnato dando "(…) preferenza a quanto emerge dalla documentazione in atti" (decreto di non luogo a procedere 28.1.2003, p. 1). Ha quindi reputato che la denunciata avesse effettivamente ricevuto da __________ l'importo di fr. 400.-- (cfr. ricevuta di data 19.9.2001 di cui al doc. 6, allegato alla denuncia penale 2.8.2002, AI 1), ritenendo che - posto come a dire di __________ PI 1 per prassi IS 1 non le avrebbe rilasciato ricevuta alcuna per i suoi riversamenti - tale carenza dovesse ricadere sull'istante medesima e che - con riferimento alla somma di fr. 2'400.-- - lo scritto agli atti indicante la consegna alla denunciata di Lit. 3'000'000.-- (pari a fr. 2'400.--; doc. 5, allegato alla denuncia penale 2.8.2002, AI 1) non fondasse indizi di colpevolezza a carico di quest'ultima siccome non firmato.
2.4.
Ora, tali conclusioni appaiono premature. Come detto, __________ __________ - con dichiarazione 15.1.2003 - ha infatti attestato che "tutti gli eventuali incassi per contanti o relativi pagamenti erano documentati con la rispettiva ricevuta firmata da entrambe le parti" (doc. A, allegato al verbale di interrogatorio PP 28.1.2003 di __________ PI 1, AI 16), affermazione in contraddizione con la versione della denunciata (verbale di interrogatorio PP 28.1.2003, p. 2, AI 16), la cui deposizione - non ulteriormente approfondita - pare aver fondato il decreto impugnato ("Sembra tuttavia appurato che la contabilità della IS 1 fosse organizzata in modo tale che dazioni di denaro come quella contestata non erano oggetto di ricevuta; le conseguenze di questa carenza devono essere sopportate dalla denunciante e non dalla denunciata, ragion per cui nulla può essere concluso a carico di quest'ultima dal punto di vista penale", decreto di non luogo a procedere 28.1.2003, p. 2): l'interrogatorio di __________ __________ - che potrà spiegare, eventualmente documentando, come avvenivano i riversamenti da parte della denunciata - appare allora necessario per chiarire l'organizzazione di IS 1 in materia contabile e quindi per definire il destino della somma di fr. 400.--. La fattispecie pretende un approfondimento anche in relazione all'importo di fr. 2'400.--: dagli atti sembrerebbe infatti che __________ __________, dipendente di __________, __________ (società che si occuperebbe della contabilità di __________), avrebbe personalmente rimesso ad __________ PI 1 il suddetto importo (cfr. allegato allo scritto 9/10.12.2002 di __________ al Ministero pubblico, AI 11), circostanza che potrà essere ulteriormente chiarita con l'interrogatorio della collaboratrice di detto ufficio contabile.
Per il che, si impone di ordinare la completazione delle informazioni preliminari a' sensi dell'art. 138 CP per determinare se la denunciata, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si sia appropriata, rispettivamente abbia indebitamente impiegato a profitto proprio o di un terzo la somma di fr. 2'800.--, importo affidatole a' sensi dell'art. 138 CP (cfr., in merito, considerando 2.1.).
3. Come esposto, l'istante postula la promozione dell'accusa, subordinatamente la completazione delle informazioni preliminari anche con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 254 CP; il gravame appare nondimeno irricevibile al proposito, ritenuto che IS 1 - invece di confrontarsi con la conclusione, pur succinta, del magistrato inquirente, secondo cui "(…) nulla è per contro emerso in relazione all'ipotesi di soppressioni di documento" (decreto di non luogo a procedere 28.1.2003, p. 1) - si limita ad osservare che "il decreto impugnato dovrà essere annullato anche in relazione alla totale mancanza di motivazione inerente il secondo titolo di reato esposto in denuncia, (…)" e che "infatti al punto 3 di denuncia (…) espone una fattispecie che configura, in diritto, il citato titolo di reato" (istanza di promozione dell'accusa 7.2.2003, p. 5 e 6), ciò che - di tutta evidenza - non adempie alle condizioni in materia di istanza di promozione dell'accusa poste da questa Camera, che non può peraltro sostituirsi all'istante nell'indicazione di seri indizi di colpevolezza, rispettivamente di prove da assumere o da approfondire. L'istanza appare inoltre irricevibile in relazione all'asserita violazione della legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri (cfr. istanza di promozione dell'accusa 7.2.2003, p. 4 e 5), il procuratore pubblico non essendosi confrontato con tale fattispecie e questa Camera - quale autorità di ricorso giusta gli art. 284 ss. CPP - non potendo pertanto esprimersi in merito.
4. Il gravame, per quanto ricevibile, è parzialmente accolto: il magistrato inquirente procederà quindi all'approfondimento del caso ai sensi dei considerandi precedenti e con ogni altro atto che riterrà opportuno e si pronuncerà di seguito sull'esito dell'azione penale.
Tassa di giustizia e spese - ridotte in seguito al parziale accoglimento del gravame - sono poste a carico dell'istante, compensate le ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 184 ss. CPP, 138 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza, per quanto ricevibile, è parzialmente accolta.
§ Il decreto di non luogo a procedere 28.1.2003 (NLP __________) è parzialmente annullato ai sensi dei considerandi.
§§ Il procuratore pubblico completerà le informazioni preliminari e si pronuncerà sul seguito dell'azione penale.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr. 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
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terzi implicati |
PI 1
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria