Incarto n.
60.2003.46

 

Lugano

25 ottobre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Ivano Ranzanici, presidente,

Alessandro Soldini, Matteo Cassina (in sostituzione di Mauro Mini e

Raffaele Guffi, astenuti)

 

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 10/12.2.2003 presentata da

 

 

 

IS 1 ,

patr. da: PA 1 ,

 

 

 

in relazione

 

 

 

al decreto di non luogo a procedere 28.1.2003 emanato dal procuratore pubblico Arturo Garzoni nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla denuncia 19/22.7.2002 nei confronti di __________ PI 1, __________, per titolo di truffa, false indicazioni su attività commerciali e false comunicazioni alle autorità del registro di commercio;

 

 

richiamate le osservazioni 17/18.2.2003 del procuratore pubblico, concludenti per la reiezione del gravame;

 

 

rilevato che __________ PI 1 non ha presentato osservazioni;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato

 

in fatto

 

                                   a.   __________

 

                                   b.   Senza sostanzialmente acquisire informazioni preliminari, se non ottenere un parere giuridico da parte del responsabile della Sezione del registro fondiario e di commercio (cfr. AI 3), il 28.1.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere ritenendo che “(…) l’ipotesi di reato di truffa (…) non è suffragata da nessun elemento probatorio concreto”, che “non sussistono gravi e concreti indizi neppure con riferimento all’ipotesi di reato di cui agli art. 152 e 153 CPS”, e che “(…) se è vero che la __________ __________ di __________ non era in quanto tale iscritta a registro di commercio, è altrettanto vero che lo era però la ditta __________ __________, società amministrata dal denunciato e che ha quale scopo sociale proprio quello di gestire lavanderie a secco, tra le quali “__________”, come peraltro ammesso dallo stesso denunciante” ed ancora che “(…) per l’art. 48 ORC è iscrivibile a RC la cd. “insegna” o designazione speciale del locale adibito a commercio (…)” (decreto di non luogo a procedere 28.1.2003, p. 1 e 2). Per il magistrato d’accusa “con un minimo di verifiche a RC (preferibilmente prima di iniziare cause giudiziarie) sarebbe stato possibile determinare la corretta ragione sociale iscritta a RC” (decreto di non luogo a procedere 28.1.2003, p. 2). Delle altre motivazioni si dirà, laddove necessario, in diritto.

 

 

                                   c.   Con il presente tempestivo gravame __________ __________ IS 1 chiede l’accoglimento dell’istanza e che venga avviato un procedimento penale nei confronti di __________ PI 1 (cfr. istanza di promozione dell’accusa 10/12.2.2003, p. 5).

 

                                         L’istante evidenzia innanzitutto che “(…) il nome “__________” non compare a registro di commercio, come allegato erroneamente nel decreto 28 gennaio 2003, neppure nella descrizione dello scopo sociale della ditta __________ __________”, che “l’assenza di tale iscrizione viola in maniera piuttosto evidente i dettami dell’art. 47 ORC che obbligano una ditta a utilizzare il nome iscritto a registro di commercio nelle sue comunicazioni (…)” e che “la documentazione prodotta dimostra in questo senso che né lo scontrino di cassa, né le informazioni fornite dalla signora __________ (sedicente impiegata della “__________”) come anche le insegne presenti allo sportello e all’esterno della lavanderia riconducono alla società amministrata dal signor __________ PI 1” (istanza di promozione dell’accusa 10/12.2.2003, p. 3). __________  IS 1 aggiunge ancora che “oltre gli artt. 152 e 153 CPS (…) la fattispecie descritta con denuncia 17 luglio 2002 configura perfettamente anche il reato descritto all’art. 326ter CPS (…)”, sostenendo che nel caso in esame sarebbe inoltre adempiuta anche la violazione di cui all’art. 3 lit. b LCSl (istanza di promozione dell’accusa 10/12.2.2003, p. 3 e 4). L'istante rileva infine che il procuratore pubblico non lo ha sentito e non ha verbalizzato sua figlia __________, il denunciato e __________ __________ (cfr. istanza di promozione dell’accusa 10/12.2.2003, p. 4). Delle altre motivazioni, così come delle osservazioni del procuratore pubblico, si dirà, se indispensabile, in seguito.

 

 

in diritto

 

                                   1.   In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.

 

                                         Il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.

                                         In questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.

 

                                         Seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.

 

 

                                   2.   Giusta l'art. 186 cpv. 1 CPP la legittimazione a presentare istanza di promozione dell'accusa compete unicamente alla parte civile, vale a dire alla persona danneggiata moralmente o materialmente dal reato (art. 69 cpv. 1 CPP). Secondo dottrina e giurisprudenza può tuttavia costituirsi parte civile solo la persona fisica o giuridica attualmente, direttamente e personalmente lesa nel suo bene giuridico (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 1 ad art. 69 CPP e riferimenti ivi citati).

 

Se il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (vita e integrità personale, patrimonio, onore e libertà personale), il leso legittimato a costituirsi parte civile è colui che subisce l'illecito; in caso di violazione di norme penali che proteggono interessi collettivi, sono da considerare danneggiati e legittimati a costituirsi parte civile coloro che sono stati effettivamente lesi nei loro diritti da tali reati, sempre che il pregiudizio patito sia conseguenza diretta dell'azione delittuosa (DTF 119 Ia 342 e 118 Ia 14; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 e 5 ad art. 69 CPP). Se la commissione di reati che proteggono beni pubblici lede solo indirettamente interessi privati, il singolo cittadino non viene di principio considerato parte lesa, poiché i suoi interessi sono rappresentati dalla magistratura penale (N. SCHMID, Strafprozessrecht, Zurigo 2004, 4. ed., n. 509).

 

Per quanto riguarda la costituzione di parte civile, non è necessaria una forma particolare oltre quella scritta, in particolare non occorre che la parte lesa dichiari formalmente di costituirsi parte civile: basta che tale volontà emerga con chiarezza, ad esempio attraverso un'istanza di promozione dell'accusa, una richiesta di risarcimento del danno, una presa di posizione sulla colpevolezza dell'accusato (REP. 1997 n. 96; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 ad art. 70 CPP).

 

 

                                   3.   3.1.

Giova innanzitutto evidenziare come dalla documentazione agli atti appare che la parte lesa avente diritto di costituirsi parte civile in questo procedimento non è l’istante, bensì sua figlia __________ __________, la quale ha affermato con scritto 14.12.2000 di aver “(…) affidato (alla __________ __________) il lavaggio di un coprimaterasso nuovo, e che lo stesso, all’atto del suo impiego è risultato ristretto di circa 20 cm. per lato” (doc. A allegato alla denuncia penale 19/22.7.2002), e che ha personalmente avviato la procedura civile nei confronti di questa lavanderia presso la giudicatura di pace del Circolo di __________ il 29.5.2001, procedura sfociata nella sentenza 21.2.2002 della Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello, che indica come ricorrente __________ __________ (cfr. doc. B - doc. G allegati alla denuncia penale 19/22.7.2002).

__________ __________ IS 1, e non sua figlia __________, figura invece quale denunciante nell’esposto 19/22.7.2002 e conseguentemente come istante in questa sede. In denuncia l'istante ha indicato l’ipotesi di truffa. Per questo reato il bene giuridico protetto è il patrimonio individuale del leso (o di chi si pretende tale). Per questa specifica ipotesi __________ __________ IS 1 non può essere ritenuto leso individualmente non avendo neppure sostenuto che il patrimonio danneggiato con l’asserita truffa fosse il suo.

Senza che sia necessario un più approfondito esame degli art. 152 CP, e, soprattutto, 153 CP va rilevato che dette norme tendono apparentemente a proteggere interessi collettivi; in queste ipotesi vanno considerati danneggiati - e quindi legittimati a costituirsi parte civile e proporre istanze come quella in oggetto - coloro che sono “effettivamente lesi nei loro diritti da tali delitti, sempre che il pregiudizio patito sia conseguenza diretta dell’azione delittuosa (…)” (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 5 ad art. 69 CPP).

Non diversamente va trattato l’art. 326ter CP che regola le contravvenzioni alle disposizioni sulle ditte commerciali, ipotesi di reato - questa - segnalata al procuratore pubblico da parte del Caposezione del registro fondiario e di commercio nell’unico atto istruttorio compiuto (cfr. AI 3, scritto 26.7.2002) e che non ha fatto oggetto della benché minima verifica da parte dell’inquirente il quale non ha acquisito gli estratti RC relativi alla società che fa capo a __________, non ha proceduto ad audizione alcuna e ciò nonostante quanto evidenziato in sede di denuncia. Troppo facilmente il magistrato d’accusa ha ritenuto che “un minimo di verifiche a RC” prima della causa civile avrebbe permesso di determinare “(…) la corretta ragione sociale”; in effetti, l’indagine a Registro di commercio non permette tale verifica che non appare agevole in particolare per chi non è avvezzo a tali ricerche. Nonostante queste evidenze, come segnalato, nel caso fa difetto un danno diretto e personalmente patito dall’istante. In effetti unicamente __________ __________, ossia la persona che ha, se del caso, subito l’illecito, in quanto attualmente, direttamente e personalmente lesa nel suo bene giuridico, potrebbe essere riconosciuta la veste di parte lesa e quindi la facoltà di presentare l’istanza in esame. Ne discende che il presente gravame, difettando la legittimazione dell’istante, è irricevibile.

 

                                         3.2.

                                         Occorre inoltre rilevare che, come esposto, __________ IS 1 chiede - nel petitum - l’accoglimento dell’istanza con la contestuale apertura di un procedimento penale nei confronti di __________ PI 1, senza tuttavia indicare per quali ipotesi di reato. Dalla lettura del gravame appare che egli voglia promuovere l’accusa nei suoi confronti per le ipotesi di reato di cui agli art. 152, 153, 326ter CP e art. 3 lit. b LCSl (cfr. istanza di promozione dell’accusa 10/12.2.2003, p. 3 e 4). Si evidenzia al proposito che l’istante, oltre a non indicare seri e concreti indizi di colpevolezza a carico del denunciato per corroborare la sua tesi accusatoria, non si confronta sufficientemente con i presupposti oggettivi e soggettivi dei reati ipotizzati. Anche per questi motivi il gravame deve essere dichiarato irricevibile, non rispettando il primo requisito posto ad un’istanza di promozione dell’accusa (cfr. considerando 1). Ne consegue che, non essendo data la prima condizione di ammissibilità dell’istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l’eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.

 

3.3.

Va infine evidenziato che le ipotesi di reato di cui agli art. 326ter CP e 3 lit. b LCSl sostenute dall’istante in questa sede non sono state oggetto dell’inchiesta e quindi di decisione da parte del procuratore pubblico. Di conseguenza questa Camera, quale autorità di ricorso (art. 284 CPP), non può esprimersi in merito. Si osserva in ogni caso che la contravvenzione di cui all’art. 326ter CP e l’ipotesi di reato di cui all’art. 3 lit. b LCSl in relazione all’art. 23 LCSl, perseguibile a querela, appaiono prescritti.

 

 

                                   4.   Alla luce di quanto esposto l’istanza in esame deve essere dichiarata irricevibile senza esame del merito.

 

Vista la particolarità del caso si prescinde dalla percezione di tassa di giustizia e spese.

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 186 CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

                                   1.   L’istanza è irricevibile.

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

                                   3.   Intimazione:

                                         - 

 

 

 

terzi implicati

PI 1

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             La segretaria