Incarto n.
60.2003.60

 

Lugano

3 novembre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Raffaele Guffi, vicepresidente

Ivano Ranzanici, Matteo Cassina (in sostituzione di Mauro Mini, astenuto)

 

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 24/25.2.2003 presentata da

 

 

 

IS 1 ,

 

 

 

in relazione

 

 

 

al decreto di non luogo a procedere 14.2.2003 emanato dal procuratore pubblico Claudia Solcà nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla denuncia 23/24.10.2002 nei confronti di __________ __________ PI 1, __________, e di __________ PI 2, __________, per titolo di diminuzione dell’attivo in danno dei creditori e distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale;

 

 

premesso che l’istanza di promozione dell’accusa concerne soltanto l’ipotesi di reato di distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale;

 

richiamate le osservazioni 4/5.3.2003 del procuratore pubblico, che chiede la reiezione del gravame, confermando integralmente il contenuto del decreto impugnato e ribadendo inoltre che dalla denuncia non emergono elementi che fanno supporre il compimento da parte dei denunciati del reato invocato dall’istante;

 

rilevato che __________ __________ PI 1 e __________ PI 2 non hanno presentato osservazioni;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto

 

                                   a.   Con esposto 23/24.10.2002 __________ __________ IS 1 ha sporto denuncia penale nei confronti di __________ __________ PI 1 e di __________ PI 2 per titolo di diminuzione dell’attivo in danno dei creditori e distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale, asserendo sostanzialmente che i denunciati avrebbero utilizzato le __________, rispettivamente __________ __________, sottoposte a sequestro nell’ambito di una procedura di esecuzione presso l’UE di __________.

 

Con scritto 16.1.2003 il denunciante ha inoltre informato il Ministero pubblico che “(…) sia sul luogo del sequestro, poi confermato (…) presso il luogo del deposito provvisorio, si è constatato (…)” che “(…) l’impianto batteria è stato fortemente manomesso”; da questa manomissione (…), ne è derivato il danneggiamento del cofano motore; (…) l’impianto di illuminazione stradale è stato fortemente manomesso, avendo tra l’altro proprio il Signor __________ (UE __________) trovato sotto la vettura, parte anteriore, parte di esso”, rilevando in particolare che “(…), non si può che riconfermare il fatto che, al momento del sequestro la vettura era abilitata alla circolazione e pertanto non è ammissibile sostenere una tesi, per la quale si possa asserire che la vettura posta sotto sequestro, era già in tali condizioni, al momento del sequestro medesimo” (AI 2, scritto 16.1.2003).

 

 

                                   b.   Con decisione 14.2.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia, ritenendo che “dalle indicazioni e dalla documentazione addotta non sorgono elementi tali da ipotizzare il compimento dei menzionati reati da parte dei denunciati” e che “dagli atti non emergono indizi di ulteriori reati”, evidenziando parimenti che “la questione riveste pertanto carattere puramente civile e conseguentemente dev’essere evasa nella competente sede giudiziaria” (decreto di non luogo a procedere 14.2.2003, p. 1).

 

 

                                   c.   Con la presente tempestiva istanza __________ __________ IS 1 postula la promozione dell’accusa nei confronti di __________ __________ PI 1 e di __________ PI 2 limitatamente all’ipotesi di reato di cui all’art. 169 CP (cfr. istanza di promozione dell’accusa 24/25.2.2003, p. 3).

 

                                         L’istante, dopo aver succintamente esposto i fatti, contesta le conclusioni cui è giunto il procuratore pubblico, ritenendo sostanzialmente che “(…) vi siano elementi a sufficienza per poter ipotizzare il compimento del” suindicato “reato (…)” (istanza di promozione dell’accusa 24/25.2.2003, p. 3).

Delle altre motivazioni si dirà, laddove necessario, in seguito.

 

 

                                   d.   Come esposto in entrata, il magistrato inquirente chiede la reiezione del gravame, mentre i denunciati non hanno presentato osservazioni.

 

 

in diritto

 

                                   1.   In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.

 

                                         Il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.

                                         In questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.

 

                                         Seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.

 

 

                                   2.   Occorre innanzitutto rilevare che il gravame in esame non rispetta i requisiti posti ad un’istanza di promozione dell'accusa (cfr. considerando 1), limitandosi l’istante a criticare le conclusioni cui è giunto il magistrato inquirente, senza fornire alcun elemento concreto atto a corroborare la sua tesi accusatoria. Giova inoltre rilevare che, come esposto, secondo prassi di questa Camera l’istanza di promozione dell’accusa presuppone, tra l’altro, l’esistenza di seri indizi di commissione di reato emergenti dagli atti. L'istante, nel suo gravame, non evidenzia seri e concreti indizi di colpevolezza a carico dei denunciati, esponendo solamente le proprie argomentazioni di parte senza apportare alcuna prova concreta ed oggettiva attestante un loro comportamento penalmente rilevante. Egli, infine, non si confronta con i presupposti oggettivi e soggettivi del reato ipotizzato e non indica nemmeno la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondire quelle già acquisite. Ciò non è evidentemente sufficiente per promuovere l'accusa. Ne consegue che l’istanza è da dichiararsi irricevibile.

 

 

                                   3.   A prescindere dall’irricevibilità del gravame, dagli atti non emergono seri e concreti indizi di colpevolezza a carico dei denunciati.

 

                                         3.1.

Il reato di cui all'art. 169 CP - secondo cui è punito per distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale chiunque arbitrariamente dispone in danno dei creditori di valori patrimoniali pignorati o sequestrati, compresi in un inventario della procedura di esecuzione in via di pignoramento o in via di fallimento, ovvero della procedura di ritenzione, appartenenti al patrimonio ceduto mediante un concordato con abbandono dell'attivo, oppure deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibili tali valori patrimoniali - presuppone, dal profilo soggettivo, intenzionalità da parte dell’autore; il dolo eventuale è comunque sufficiente (decisione TF 6S.103/2003 - 6P.141/2003 del 2.4.2004 e riferimenti; BSK StGB II - A. BRUNNER, Basilea 2003, n. 24 ad art. 169 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Zurigo 1997, n. 10 ad art. 169 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, Zurigo 2003, p. 315; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, Berna 2002, n. 20 ad art. 169 CP).

 

                                         3.2.

                                         L’istante asserisce innanzitutto che “al momento del sequestro della vettura __________ __________, quest'ultima (…) era nelle condizioni di poter circolare sulle strade e conseguentemente il suo stato corrispondeva all’attuale legislazione, senza limitazione alcuna e questo lo si rileva proprio dal verbale di sequestro, nel quale non è indicato in alcun modo [da parte della querelata (recte: denunciata)] la presenza di difetti all’oggetto di sequestro e quanto meno delle usure anomale (…)”, rilevando contestualmente che nemmeno “(…) il funzionario dell’UE __________, che ha proceduto al sequestro, ha annotato difetti o altro” (istanza di promozione dell’accusa 24/25.2.2003, p. 2). Indica poi che il 17.10.2002 __________ __________ PI 1 ha comunicato che “(…), una delle due vetture in questione (…) __________ __________, era (stata) chiamata al collaudo tecnico e giacché questa non era in condizioni di passare il collaudo, essa veniva stargata. Inoltre non avendo posto disponibile presso il proprio domicilio invitava l’UE __________ a prenderne possesso (…)” (istanza di promozione dell’accusa 24/25.2.2003, p. 2; cfr. pure scritto 17/18.10.2002 dell’avv. __________ __________ trasmesso all’UE __________ e scritto 25.10.2002 dell’UE __________ inviato al qui istante, inc. UE, esecuzione no. __________). A sua mente queste due differenti situazioni “(…) forniscono elementi concreti tali da ipotizzare il compimento del menzionato reato, in quanto non è ammissibile asserire che, dopo solo pochi mesi (2) una vettura (…) conforme alle norme vigenti, improvvisamente diviene totalmente inutilizzabile, tanto da non consentire di passare il collaudo tecnico” (istanza di promozione dell’accusa 24/25.2.2003, p. 2).

 

Ora, dagli atti emerge, tra l’altro, che il 27.8.2002 l’UE di __________ “(…) ha eseguito un complemento istruttorio sequestrando anche l’autovettura __________ __________, lasciata in custodia dell’escussa (ndr: __________ __________ PI 1)” (decisione CEF 13.12.2002, inc. __________, p. 2). Dal verbale di sequestro del 27.8.2002 risulta, in effetti, che l’autovettura __________ __________, targata __________, __________, collaudata nel 1998, “(…) attualmente si trova in custodia del Sig. PI 2 __________, convivente dell’escussa, (…), il quale la usa a scopo professionale ed è pertanto nel cantiere a __________”, che “l’autovettura citata ha percorso circa km 194’000”, che la stessa “(…) viene dichiarata di proprietà della debitrice e si procede al suo sequestro lasciando l’oggetto in custodia dell’escussa così come __________, già precedentemente sequestrata) sotto sua responsabilità a norma di legge (art. 164 CP)” e infine che “con lettera 8 agosto 2002 il Signor IS 1 rinuncia alla perizia della __________ come da dispositivo C.E.F. al punto 4c” (verbale del sequestro 27.8.2002 dell’inc. UE, esecuzione no. __________).

 

Giova anzitutto rilevare che l’istante non ha apportato alcuna documentazione attestante lo stato dell’autovettura __________ __________ al momento del suo sequestro avvenuto il 27.8.2002 e lasciata in custodia di __________ __________ PI 1, e il suo stato nel corso del mese di ottobre 2002, allorquando quest’ultima era stata chiamata per effettuare il suo collaudo (cfr. scritto 17.10.2002 dell’avv. __________, inc. UE, esecuzione no. __________). Il fatto poi che con scritto 17/18.10.2002 la denunciata, per il tramite del suo patrocinatore, abbia informato l’UE di __________ che la vettura in questione non fosse in grado di superare il collaudo, non è atto a comprovare che __________ __________ PI 1, rispettivamente il suo convivente __________ PI 2, avrebbero assunto un comportamento penalmente rilevante, segnatamente che l’avrebbero intenzionalmente resa inservibile. È doveroso ricordare che la __________ __________ al momento del sequestro aveva comunque già percorso 194'000.00 km, che, ad oggi, ha circa dieci anni di vita e che il suo valore di stima ammonta a soli CHF 1'800.-- (cfr. verbale del sequestro 27.8.2002 dell’inc. UE, esecuzione no. __________).

 

3.3.

                                         L’istante sostiene altresì che in data 15.1.2003 l'UE di __________ ha preso in custodia la __________ __________ e che in quel momento “(…) si sono inoltre riscontrati svariate manipolazioni, manomissioni e danneggiamenti della vettura, fatti prontamente comunicati al (…) Ministero pubblico (…)” (istanza di promozione dell’accusa 24/25.2.2003, p. 2 e 3), senza tuttavia apportare delle prove concrete attestanti questi difetti. Dagli atti risulta soltanto che con scritto 16.1.2003 l’istante ha informato il Ministero pubblico che i denunciati avrebbero volontariamente ed intenzionalmente “(…) deteriorato, svalutato, parzialmente reso inservibile e/o distrutto parte del mezzo posto a sequestro (…)”, elencando i presunti difetti riscontrati alla __________ __________, senza sostanziare in alcun modo la sua tesi accusatoria (cfr., al proposito, AI 2, scritto 16.1.2003). Si rileva del resto che l’istante non ha comprovato che i denunciati avrebbero, se del caso, agito intenzionalmente. Le asserzioni dell’istante sono quindi da considerarsi di parte, non trovando alcun riscontro oggettivo negli atti. Ciò posto e ritenuto che dagli atti non emergono seri e concreti indizi di commissione di reato da parte dei denunciati, il decreto impugnato non può che essere confermato.

 

 

                                   4.   Non essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l’eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (cfr. decisione TF 1P.147/2004 del 27.9.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del giudice (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP).

 

 

                                   5.   Alla luce di quanto sopra esposto, il gravame è da dichiararsi irricevibile. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell’istante, soccombente.

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 184 ss. CPP, 169 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L'istanza è irricevibile.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di __________ __________ IS 1, __________.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

                                         

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il vicepresidente                                                      La segretaria