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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Daniela Rüegg, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 27/28.2.2003 presentata da
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IS 1 ,
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in relazione |
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al decreto di non luogo a procedere 17.2.2003 emanato dal procuratore pubblico Antonio Perugini nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla querela 5/9.12.2002 nei confronti di __________, __________, per titolo di danneggiamento; |
richiamate le osservazioni 3/4.3.2003 del procuratore pubblico, concludenti per la reiezione del gravame;
rilevato che __________ PI 1 non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Il pretore del distretto di __________, con decisione 31.7.2002, regolarmente cresciuta in giudicato, ha ordinato a __________ PI 1, proprietario del fondo al mappale no. __________ RFD di __________, di ripristinare la distanza legale dal confine del fondo di __________ IS 1 di alcune piante ubicate sul suo terreno (cfr. decisione 31.7.2002, inc. __________, p. 4).
Con esposto 5/9.12.2002 __________ IS 1, ha sporto querela nei confronti di __________ PI 1 per titolo di danneggiamento, costituendosi contestualmente parte civile. Il querelante ha sostenuto che nel mese di novembre 2002 il querelato “(…), con atteggiamento a dir poco provocatorio, ha iniziato (…) a tagliare una pianta ogni tanto, gettando rami e legni nella mia proprietà”, rilevando altresì di aver “(…) tollerato la situazione fino a quando il 15 novembre 2002 (…) __________ PI 1 ha deliberatamente tagliato una pianta di mia proprietà facendola cadere sulla rete di cinta, anch’essa di mia proprietà, danneggiandola”, lasciandola sul posto, senza nemmeno avvisarlo (querela penale 5/9.12.2002, p. 2).
b. Successivamente all’audizione delle parti in sede di polizia, il procuratore pubblico in data 17.2.2003 ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla querela, evidenziando che “nel comportamento del querelato difficilmente si può certo ravvisare l’elemento soggettivo del dolo, non essendo emersi elementi tali da far ritenere che egli abbia volutamente inteso arrecare intenzionalmente un danno al querelante” e rilevando che “al querelante resta comunque riservata l’eventuale azione civile di risarcimento che potrà essere proposta dinanzi al competente Giudice civile” (decreto di non luogo a procedere 17.2.2003, p. 1).
c. Con la presente tempestiva istanza, __________ IS 1 postula la promozione dell’accusa nei confronti di __________ PI 1 per l’ipotesi di reato di danneggiamento (cfr. istanza di promozione dell’accusa 27/28.2.2003, p. 2).
Dopo aver esposto succintamente i fatti, ritiene dapprima di non aver indicato manifestamente nella querela che la pianta tagliata fosse di sua proprietà, ciò che potrebbe “(…) aver indotto in errore il Procuratore pubblico”, evidenziando inoltre che sia dal rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria del 26.1.2003 (cfr. AI 2), sia dalla fotografia agli atti (cfr. fotografia allegata alla querela penale 5/9.12.2002) emerge che la stessa sia di sua proprietà (istanza di promozione dell’accusa 27/28.2.2003, p. 2). Asserisce poi che “quindi è fuori dubbio che (…) __________ PI 1 ha agito con intenzionalità”, comprovato anche dal fatto che “(…) non mi ha avvisato, che ha lasciato la pianta sul posto e che era sicuramente irritato dal fatto di aver appena perso una causa davanti al Pretore (…)” (istanza di promozione dell’accusa 27/28.2.2003, p. 2).
d. Come esposto in entrata, il querelato non ha presentato osservazioni. Il procuratore pubblico, dal canto suo, chiede di respingere il gravame, osservando che “le argomentazioni addotte dall’istante a sostegno della sua tesi, tendono chiaramente (e comprensibilmente!) ad avvalorare l’impostazione giuridica a lui più favorevole, dimenticando che un procedimento penale può essere validamente promosso solo sulla base di confortanti indizi di reato a carico di colui, o di coloro, che appaiono essere come i possibili autori”, rimettendosi comunque al giudizio di questa Camera (osservazioni 3/4.3.2003).
1. In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.
Il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.
In questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.
2. 2.1.
Il reato di cui all'art. 144 cpv. 1 CP - secondo cui è punito per danneggiamento, a querela di parte, chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri - presuppone, tra l'altro, che l'autore agisca intenzionalmente o perlomeno con dolo eventuale (cfr. BSK StGB II - P. WEISSENBERGER, Basilea 2003, n. 27 ad art. 144 CP; J. REH-BERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 8. ed., Zurigo 2003, p. 170; G. STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6. ed., Berna 2003, § 14 n. 50; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, Berna 2002, n. 23 ad art. 144 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 5 ad art. 144 CP).
2.2.
Il querelato, interrogato il 9.1.2003 dinanzi alla polizia, ha dichiarato di non ritenersi in alcun modo “(…) responsabile del reato di danneggiamento”, avendo sempre pensato che la pianta fosse di sua proprietà, essendo la stessa stata “(…) lasciata all’esterno della rete metallica da lui (__________IS 1) impiantata”, rilevando inoltre che il querelante avrebbe “(…) sempre reciso solo i rami posti sul suo lato e la chioma era tutta dalla mia parte (AI 2, verbale d’interrogatorio 9.1.2003, p. 1). Ha altresì asserito di aver eseguito l’ordine impartitogli dal pretore di tagliare le piante, negando “(…) di aver danneggiato la sua rete metallica” e di essere “(…) convinto che se non avessi tagliato quell’albero il sig. IS 1 mi avrebbe ugualmente querelato e questo è stato solo un pretesto per litigare con me” (AI 2, verbale d’interrogatorio 9.1.2003, p. 1).
Dal contenuto della sua deposizione non si può ritenere che __________ PI 1 abbia agito intenzionalmente, ritenuto che egli ha asserito di non sapere che la pianta fosse di proprietà del querelante e di aver tagliato la pianta allo scopo di rispettare l’ordine impartitogli dal pretore. Non sembra quindi che egli abbia voluto oppure abbia preso in considerazione di danneggiare la pianta apparentemente di proprietà del querelante, tagliandola intenzionalmente. Circa la rete di cinta egli ha sostenuto di non avervi arrecato alcun danno, negando quindi ogni addebito.
2.3.
Dal rapporto di constatazione del 15.11.2002 della polizia comunale di __________ redatto dall’ausiliario __________ __________ e prodotto in sede di querela, emerge che: “il giorno 15 novembre 2002 sono stato chiamato dal Signor IS 1 per costatare i danni nella sua proprietà. Il signor __________ PI 1 ha danneggiato la rete di cinta di proprietà IS 1, tagliando una pianta” (copia rapporto di constatazione 15.11.2002 allegato alla querela penale 5/9.12.2002). Giova al proposito rilevare, come confermato dallo stesso querelante, l’ausiliario della polizia è intervenuto su sua richiesta unicamente per costatare il danno. Di conseguenza, sia questo rapporto sia la fotografia agli atti - dalla quale emerge soltanto che la rete metallica è rovinata (cfr. fotografia allegata alla querela penale 5/9.12.2002) -, non sono evidentemente idonei a comprovare che il querelato avrebbe agito intenzionalmente ai sensi dell’art. 144 CP, considerato inoltre che sia il querelante sia l’ausiliario di polizia non erano presenti al momento dei fatti accaduti.
2.4.
3. Non essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l’eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (cfr. decisione TF 1P.147/2004 del 27.9.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del giudice (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP).
4. Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell’istante, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 184 ss. CPP, 144 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr. 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di __________ IS 1, __________.
3. Rimedio di diritto:
Il presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione (art. 272 PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss. PPF.
4. Intimazione:
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terzi implicati |
PI 1
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria