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Incarto n. NLP 890/2003
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Daniela Rüegg, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 20/21.3.2003 presentata da
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IS 1 ,
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in relazione |
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al decreto di non luogo a procedere 10.3.2003 emanato dal procuratore pubblico Arturo Garzoni nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla querela 11.4.2002 nei confronti di __________ PI 2, __________ (patr. da: avv. __________ __________, __________), per titolo di calunnia, ingiuria e molestie sessuali; |
premesso che con il presente gravame l’istante ha impugnato due decreti di non luogo a procedere entrambi datati 10.3.2003, ma emanati nei confronti di due persone distinte, questa Camera, per maggiore comprensibilità e in ogni caso per tutelare gli interessi dei querelati, ha deciso di disgiungere le due procedure, come del resto aveva già attuato il Ministero pubblico aprendo un incarto per ciascun querelato (cfr. NLP __________ e NLP __________);
richiamate le osservazioni 26/27.3.2003 del procuratore pubblico e 2/3.4.2003 di __________ PI 2, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;
preso atto dello scritto 11/14.4.2003 del patrocinatore dell’istante, in cui precisa in particolare che “se è vero che per la parte civile l’articolo 186 CPP parla di istanza di promozione dell’accusa alla CRP, è anche vero che ai rimedi di diritto è fatto espressa menzione della dizione di ricorso contro i decreti di non luogo a procedere (articolo 284 cpv. 1 CPP)” e che la sua assistita “(…) ha fornito il chiaro intento di adire alla CRP per contestare la decisione del procuratore pubblico”;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con esposto 11.4.2002 __________ IS 1 ha, tra l’altro, sporto querela penale nei confronti di __________ PI 2 per titolo di calunnia, ingiuria e molestie sessuali, asserendo sostanzialmente che “in data 30 gennaio 2002, (…) __________ __________ riportava alla querelante quanto riferitole direttamente dal signor __________ PI 2 in merito alla vicenda delle sottrazioni di denaro”, segnatamente che “a detta del signor PI 2 (detto __________), la colpa degli ammanchi di cassa era interamente da attribuire alla signora IS 1 e di tale convinzione, peraltro non suffragata da alcuna prova, aveva fatto partecipe la signora PI 1, allorquando la informò sull’increscioso episodio” (querela penale 11.4.2002, p. 3). La querelante ha pure affermato che il querelato, unitamente a __________ PI 1, avrebbe “(…) ripetutamente proferito delle pesanti accuse nei” suoi “confronti (…) senza tuttavia disporre di prove concrete ed inconfutabili della di lei colpevolezza” (querela penale 11.4.2002, p. 3 e 4). Ha altresì aggiunto che “(…) mentre mi trovavo a lavorare nel bar, non ricordo esattamente la data, PI 2 mi ha toccato il sedere senza che io fossi d’accordo. Questo episodio si è ripetuto in due circostanze” (AI 5, verbale d’interrogatorio 4.5.2002, p. 2). Essa si è infine costituita parte civile chiedendo parimenti “(…) che venga fatto obbligo di ritrattare per iscritto quanto (…) affermato circa la di lei responsabilità degli indebiti prelevamenti effettuati dalla cassa nel mese di agosto 2001” (querela penale 11.4.2002, p. 4).
b. Esperite le informazioni preliminari, con decisione 10.3.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla querela, affermando che per quanto concerne le ipotesi di reato di calunnia e di diffamazione “(…) dall’inchiesta è emerso che le versioni rese dalle parti nell’ambito delle informazioni preliminari risultano essere contrastanti” e che “in assenza di sufficienti prove, il querelato va quindi mandato esente da pena riguardo tale aspetto della querela” (decreto di non luogo a procedere 10.3.2003, p. 2). In relazione all’ipotesi di reato di molestie sessuali ha rilevato la tardività della querela e che, a titolo abbondanziale, “(…) dalle risultanze delle informazioni preliminari non sono emersi concreti elementi tali da far ritenere che il reato fosse (…) stato commesso (…)” (decreto di non luogo a procedere 10.3.2003, p. 2). Delle altre motivazioni si dirà, se indispensabile, in diritto.
Giova rilevare che il medesimo giorno il magistrato inquirente ha emanato un ulteriore decreto di non luogo a procedere nei confronti di __________ PI 1, pure indicata quale querelata nell’esposto 11.4.2002 (cfr., al proposito, decreto di non luogo a procedere 10.3.2003, NLP __________).
c. Con la presente tempestiva istanza __________ PI 2 chiede che il “ricorso” venga accolto e che pertanto venga, tra l’altro, annullato e ritornato al Ministero pubblico il decreto di non luogo a procedere __________ (istanza di promozione dell’accusa 20/21.3.2003, p. 10).
Dopo aver esposto i fatti, rileva innanzitutto che “le conclusioni di intempestività per la querela relativa alle molestie sessuali non vengono censurate” (istanza di promozione dell’accusa 20/21.3.2003, p. 6).
Per quanto concerne le altre ipotesi di reato sostiene che “(…) la decisione manca di una sufficiente motivazione: infatti non è dato a sapere il motivo della mancanza di sufficienti prove” e che “(…) la decisione è silente nel dire se la testimone non sia tuttavia stata in grado di riferire analoghe dizioni con altre parole e sempre degne di essere punite” (istanza di promozione dell’accusa 20/21.3.2003, p. 7). Ritiene inoltre che “(…) se il querelato effettivamente non avesse mai ingiuriato o calunniato la querelante non avrebbe avuto alcun motivo per scusarsi ufficialmente” e che “(…) con le scuse ufficiali il querelato ha ammesso di avere offeso l’onore della querelata” (istanza di promozione dell’accusa 20/21.3.2003, p. 7). Assevera pure che “(…) la decisione pecca non da ultimo per la totale mancanza di qualsiasi allusione quo alla costituzione di parte civile” e lamenta il fatto che le rispettive norme non sono state menzionate nel decreto impugnato, il quale, a suo giudizio, “(…) manca di sufficiente motivazione e tange il diniego di giustizia” (istanza di promozione dell’accusa 20/21.3.2003, p. 8 e 9). Delle altre motivazioni così come delle osservazioni del procuratore pubblico e di __________ PI 2 si dirà, laddove necessario, in seguito.
1. In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, in seguito CRP, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.
Il primo presupposto per l'accoglimento di un’istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994
n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.
In questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.
2. 2.1.
L’onore protetto giusta gli art. 173 ss. CP é il diritto di ognuno di non essere considerato una persona da disprezzare (cfr. DTF 128 IV 53, 119 IV 44 e 117 IV 27; BSK StGB II - F. RIKLIN, Basilea 2003, n. 5 ss. ad art. 173 ss. CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Zurigo 1997, n. 1 ad art. 173 ss. CP). Gli art. 173 ss. CP proteggono solo l’onore personale, la reputazione ed il sentimento di essere uomo d’onore, di comportarsi secondo le regole e gli usi riconosciuti; sfuggono alla protezione penale quelle espressioni che, senza far apparire spregevole la persona attaccata, offuscano la reputazione di cui quest'ultima gode nell'ambito professionale o politico o l'opinione che essa ha di sé stessa (cfr. DTF 119 IV 44; REP. 1995, 9; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003 , p. 318; S. TRECHSEL, op. cit., n. 3 ad art. 173 ss. CP).
Se l'allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona è una questione da decidere non secondo il senso che possono averle dato quelli che l'hanno sentita, ma secondo il senso che essa ha in base ad un'interpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle circostanze concrete, le attribuisce l'uditore o il lettore non prevenuto (cfr. DTF 128 IV 53, 119 IV 44; REP. 1995, 9; BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 23 ss. ad art. 173 ss. CP; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berna 2002, Volume I, n. 42 ad art. 173 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 11 ad art. 173 ss. CP); va tenuto in particolare in considerazione se le dichiarazioni sono state rese nell'ambito di una procedura, di fronte ad una cerchia ristretta di persone, perfettamente coscienti del particolare contesto in cui sono state formulate e del fatto che le stesse fossero soggette a vaglio critico, purché non si siano travalicati i limiti di quanto necessario e pertinente per l'accertamento dei fatti.
La vittima di un reato contro l'onore può essere una persona fisica o una persona giuridica o un'altra entità giuridica avente capacità di stare in giudizio, non invece un'autorità o una collettività pubblica
(cfr. BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 29 ss. ad art. 173 ss. CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 320 e 321; B. CORBOZ, op. cit., n. 20 ss. e 26 ss. ad art. 173 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 13, 15 e 16 ad art. 173 ss. CP). Per poter ammettere una lesione dell'onore occorre che l'offesa sia diretta contro una persona determinata o determinabile, in ogni caso chiaramente riconoscibile (DTF 100 IV 43); non è necessario che la persona presa di mira venga designata con esattezza, nominalmente, è sufficiente che sia possibile identificarla (cfr. S. TRECHSEL, op. cit., n. 13 ad art. 173 ss. CP).
2.2.
2.2.1.
Giusta l'art. 177 cpv. 1 CP è punito per ingiuria chi offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l'onore di una persona. Se l'ingiuria è stata provocata direttamente dall'ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole (art. 177 cpv. 2 CP). Se all'ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di fatto, il giudice può mandar esenti da pena le parti o una di esse (art. 177 cpv. 3 CP).
La norma trova applicazione quando l'espressione lesiva dell'onore non costituisce diffamazione giusta l'art. 173 CP o calunnia giusta l'art. 174 CP, perché l'autore che si rivolge a terzi non incolpa la vittima di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla reputazione di lei (cioè non fa riferimento a fatti specifici), ma si limita ad esprimere un giudizio di valore puro e semplice ("Werturteil"), o perché l'autore si rivolge (direttamente) soltanto nei confronti della vittima, nel qual caso è indifferente se egli fa riferimento a fatti lesivi dell'onore ("Tatsachenbehauptungen") o si limita ad esprimere un mero giudizio di valore (S. TRECHSEL, op. cit., n. 1 e 2 ad art. 177 CP).
2.2.2.
Giusta l’art. 174 cifra 1 CP è punito, a querela di parte, per calunnia chi, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei o, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto.
Il reato di calunnia giusta l’art. 174 CP si configura come una diffamazione qualificata da un ulteriore elemento soggettivo, consistente nel fatto che l'autore sa di dire cosa non vera (cfr. BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 4 ad art. 173 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 324 e 325; B. CORBOZ, op. cit., n. 1 ad art. 174 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 3 ad art. 174 CP).
3. 3.1.
Giova innanzitutto rilevare che con il presente gravame erroneamente intitolato “ricorso”, l’istante postula l'annullamento del decreto di non luogo a procedere 10.3.2003. Il gravame in esame non rispetta i requisiti posti ad un’istanza di promozione dell’accusa (cfr. considerando 1), siccome l’istante, nel petitum, non chiede di promuovere l’accusa nei confronti del querelato e nemmeno indica per quale ipotesi di reato come previsto dalla disposizione di cui all’art. 188 lit. a e b CPP. L’istante inoltre non evidenzia seri e concreti indizi di colpevolezza a carico del querelato in relazione ai presupposti oggettivi e soggettivi dei reati ipotizzati, limitandosi a contestare le conclusioni cui è giunto il magistrato inquirente, senza fornire alcun elemento concreto atto a corroborare la sua tesi accusatoria, senza neppure confrontarsi con il secondo requisito posto da un’istanza di promozione dell’accusa, e meglio non indica nuove prove da assumere o prove già acquisite da approfondire.
Ciò non è sufficiente per promuovere l’accusa, ritenuto del resto che non compete a questa Camera procedere ad un riesame del fondamento della querela.
3.2.
A prescindere dall’irricevibilità del gravame, il decreto impugnato andrebbe confermato anche nel merito.
3.2.1.
Si ricorda, come esposto, che l’istante non contesta il fatto che in relazione all’ipotesi di reato di molestie sessuali la querela fosse stata presentata in maniera tardiva (cfr. istanza di promozione dell’accusa 20/21.3.2003, p. 6).
3.2.2.
Per quanto concerne le ipotesi di reato di calunnia e di ingiuria va rilevato quanto segue.
La querelante nel corso del suo interrogatorio 4.5.2002 tenutosi dinanzi alla polizia ha sostenuto che il querelato avrebbe riferito a __________ __________ “(…) e probabilmente ad altri clienti, che mi aveva licenziato perché gli mancavano soldi in cassa facendo intendere chiaramente che ero io a rubarglieli. Chiaramente questa affermazione non è vera, è però vero che è molto lesiva nei confronti della mia moralità e della mia persona”, asserendo altresì di essere “(…) venuta a conoscenza di questo fatto appunto dalla signora __________ che è pronta a testimoniarlo” (AI 5, verbale d’interrogatorio 4.5.2002, p. 1 e 2).
Il querelato, per contro, ha in particolare dichiarato che “da parte mia posso dire che stimavo la signora IS 1, e cercavo di collaborare con lei per il bene del bar”, evidenziando inoltre di non aver “(…) mai detto a nessuno che” la querelante “(…) fosse una ladra e che avesse sottratto dei soldi dalla cassa” (AI 5, verbale d’interrogatorio 17.5.2002, p. 2). Ha pure affermato che a seguito della richiesta formulata dalla querelante “pur non avendo accusato nessuno sono disposto a sottoscrivere delle scuse alla signora IS 1. Questo al fine di terminare questa ripicca” (AI 5, verbale d’interrogatorio 17.5.2002, p. 2). Con scritto 30.8.2002 il querelato, unitamente a __________ PI 1, si è in effetti scusato ufficialmente nei confronti della querelante “(…) per le incomprensioni e le divergenze avute durante il suo periodo di lavoro, quale gerente, presso il Bar __________” (AI 5, copia scritto 30.8.2002). Tuttavia dalla lettura di questa lettera, contrariamente a quanto sostiene l’istante, non emerge in alcun modo che il querelato abbia ammesso i fatti contestatigli.
La teste __________ __________, dal canto suo, ha sostenuto che “in quel periodo ero un’assidua frequentatrice del bar __________ di __________ e in varie occasioni ho avuto modo di sentire i signori PI 1 e PI 2 lamentarsi sul modo di lavorare della IS 1, ho pure sentito uno dei due, ma non ricordo chi, dire che quando lavorava la querelata l’incasso non quadrava”, rilevando comunque di non ricordarsi “(…) le parole esatte e neppure chi le ha pronunciate, quindi non posso dichiarare che uno dei due abbia detto che la IS 1 rubava” (AI 9, verbale d’interrogatorio 22.1.2003, p. 1). Inoltre a domanda della polizia: “è vero che il signor PI 2 le ha detto che ha licenziato la IS 1 perché mancavano dei soldi in cassa facendo intendere chiaramente che li aveva rubati?”, la teste ha risposto di non ricordarsi “(…) bene come sono andati i fatti, è possibile che il signor PI 2 mi abbia detto una cosa simile, ma non ricordo le parole esatte. Quindi non mi sento di confermare tale affermazione” (AI 9, verbale d’interrogatorio 22.1.2003, p. 1).
Si osserva innanzitutto che le deposizioni rese dalle parti divergono e si contraddicono a tal punto che non è possibile stabilire con puntualità l’esatta dinamica dei fatti. Nemmeno la testimonianza resa da __________ __________ permette di giungere a conclusioni certe. Di conseguenza ci si trova in effetti confrontati a versioni dei fatti insanabilmente divergenti, senza elementi di giudizio oggettivi e neutri che potrebbero confortare una delle contrapposte tesi. Del resto dagli atti non emergono seri e concreti indizi di colpevolezza a carico del querelato e l’istante nemmeno li indica. Per il che, il decreto di non luogo a procedere non può che essere confermato.
4. Nemmeno la circostanza sollevata dall’istante secondo cui il decreto impugnato non sarebbe sufficientemente motivato, ritenuto che essa si è costituita parte civile in sede di querela e che il procuratore pubblico “(…) avrebbe comunque dovuto esprimersi sulle spese a favore della parte che ha dovuto sobbarcarsi il rischio di una causa e le relative spese connesse (…)” (istanza di promozione dell’accusa 20/21.3.2003, p. 9 e doc. D ivi allegato), non permette di concludere nel senso da lei desiderato. Se è vero che il magistrato inquirente nel decreto di non luogo a procedere non ha menzionato il fatto che la querelante si fosse costituita parte civile in sede di querela, è altrettanto vero che va da sé che, in considerazione dell’esito della procedura, la stessa non ha evidentemente alcun diritto alla rifusione delle spese di patrocinio. La questione non merita pertanto ulteriore approfondimento.
5. L’istanza è pertanto da dichiararsi irricevibile. Tassa di giustizia, spese e congrue ripetibili sono poste a carico dell’istante, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 186 CPP, 174, 177, 198 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 350.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr. 400.-- (quattrocento), sono poste a carico di __________ IS 1, __________, che rifonderà a __________ PI 2, __________, fr. 150.--(centocinquanta) a titolo di ripetibili di questa sede.
3. Intimazione:
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terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria