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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Daniela Rüegg, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 21/24.3.2003 presentata da
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IS 1 __________,
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in relazione |
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al decreto di non luogo a procedere 10.3.2003 emanato dal procuratore pubblico Arturo Garzoni nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla denuncia 30.1/1.2.2001 nei confronti di __________ PI 1, Croglio, e __________ PI 2, __________, per titolo di truffa; |
richiamate le osservazioni 26/27.3.2003 del procuratore pubblico, concludenti per la reiezione del gravame;
rilevato che __________ PI 1 e __________ PI 2 non hanno presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Il 17.12.1999 __________ IS 1 ha acquistato presso la __________, __________, l’autofurgone __________ __________, numero di matricola __________, con l’indicazione sul contachilometri di km 64'800, al prezzo di CHF 9'800.-- (cfr. doc. A allegato alla denuncia penale 30.1/1.2.2001). L’autovettura aveva superato il collaudo il 6.12.1999: dal relativo rapporto risulta che la stessa aveva percorso km 64'443 (cfr. doc. B allegato alla denuncia penale 30.1/1.2.2001).
Nel corso dei mesi di maggio e di giugno 2000 __________ IS 1 ha dovuto far eseguire diverse riparazioni all’autofurgone (cfr., al proposito, doc. C e D allegati alla denuncia penale 30.1/1.2.2001).
Con scritto 27.7.2000 egli ha notificato i difetti alla venditrice, chiedendo contestualmente il risarcimento del danno subito, senza tuttavia ottenere alcunché (cfr. doc. E, F e G allegati alla denuncia penale 30.1/1.2.2001).
__________ IS 1 ha quindi deciso di esaminare attentamente la documentazione che __________ PI 2 - socio e gerente __________ (cfr. estratto del registro di commercio del distretto di __________) - gli aveva consegnato unitamente all’autofurgone ed ha scoperto che il veicolo “(…) aveva percorso molti chilometri in più rispetto a quelli indicati sul contatore” (denuncia penale 30.1/1.2.2001, p. 2).
b. Con esposto 30.1/1.2.2001 __________ IS 1 ha sporto denuncia penale contro ignoti “(…) da identificare verosimilmente nelle persone che sono entrate in possesso” dell’autofurgone in questione “(…) dopo il 16 ottobre 1997 (…)”, per titolo di truffa, asserendo - tra l’altro - di essere “(…) stato tratto in inganno in merito allo stato del veicolo e in particolare al suo chilometraggio effettivo (…)” (denuncia penale 30.1/1.2.2001, p. 1 e 3).
c. Esperite le informazioni preliminari, con decisione 10.3.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia, affermando in particolare che “nella fattispecie in esame, gli atti istruttori e le allegazioni del denunciante non hanno permesso di concludere all’esistenza di un inganno astuto da parte di __________ PI 2, di __________ PI 1 o di altri”, evidenziando inoltre che dalla documentazione da lui prodotta risulta che il contachilometri dell’autofurgone è stato effettivamente manomesso, ma che “(…) l’inchiesta non ha permesso di identificare il responsabile di tale manomissione (…)” (decreto di non luogo a procedere 10.3.2003, p. 2). Ha poi esposto che “il fatto che i denunciati nei loro interrogatori affermino che, da una lettura attenta dei documenti in questione, __________ IS 1 avrebbe potuto appurare il reale chilometraggio, non porta certamente a concludere che essi stessero commettendo un illecito” e che “(…) la mancata diligenza del denunciante (presunta vittima) esclude definitivamente l’esistenza dell’inganno astuto, elemento costitutivo fondamentale del reato di truffa” (decreto di non luogo a procedere 10.3.2003, p. 3). Delle altre motivazioni si dirà, laddove necessario, in seguito.
d. Con il presente tempestivo gravame __________ IS 1 postula, in via principale, l’accoglimento dell’istanza di promozione dell’accusa e la trasmissione dell’incarto ad un altro procuratore pubblico per l’istruttoria, con il conseguente annullamento del decreto impugnato; in via subordinata, che il decreto impugnato venga annullato e che venga ordinata al Ministero pubblico la completazione delle informazioni preliminari, protestando spese e ripetibili (cfr. istanza di promozione dell’accusa 21/24.3.2003, p. 10).
L’istante dopo aver esposto i fatti, ritiene che le conclusioni cui è giunto il magistrato inquirente sarebbero arbitrarie e insostenibili, asserendo, tra l’altro, che "la manipolazione del contachilometri - rispettivamente la dissimulazione di questo fatto - da parte del commerciante professionale di veicoli d’occasione (in casu PI 2) costituisce mezzo idoneo ad ingannare il possibile acquirente, sprovveduto in materia, sullo stato e il valore del veicolo" (istanza di promozione dell’accusa 21/24.3.2003, p. 7). A sua mente il fatto che gli sia stato rimproverato "(…) di non avere compulsato immediatamente la copiosa documentazione che gli sarebbe stata messa a disposizione con la firma del contratto (fatture e certificato di scarico) prima di sottoscriverlo è pretestuoso" poiché "significherebbe introdurre un concetto di diffidenza estraneo alle abitudini e doveri commerciali", sostenendo inoltre che non gli si può nemmeno rimproverare "(…) di essersi comportato con leggerezza per avere verificato solo a distanza di tempo i dati relativi ai controlli dei gas di scarico (scoprendo che __________ non lo aveva effettuato) e quelli riportati sulle fatture relative ai lavori eseguiti che gli avrebbero consentito - se letti con scrupolosa attenzione - di appurare che il chilometraggio indicato negli atti relativi alla compravendita non corrispondeva a quello effettivo" (istanza di promozione dell’accusa 21/24.3.2003, p. 7 e 8). Postula altresì un ulteriore complemento istruttorio, elencando le sue richieste (cfr. istanza di promozione dell’accusa 21/24.3.2003, p. 9). Delle altre motivazioni così come delle osservazioni del procuratore pubblico si dirà, se indispensabile, in seguito.
1. 1.1.
In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.
Il primo presupposto per l'accoglimento di un’istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994
n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.
In questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.
1.2.
Giusta l’art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla promozione dell’accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al procuratore pubblico la completazione delle informazioni preliminari.
La completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza, oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (cfr. REP. 1998 n. 110).
2. Giova innanzitutto evidenziare che l’istante - nel petitum - chiede, tra l’altro, di accogliere l’istanza di promozione dell’accusa senza indicare per quale ipotesi di reato e senza nemmeno indicare nei confronti di quale/i persona/e, come previsto dalla disposizione di cui all’art. 188 lit. a e lit. b. Dalla lettura del gravame emerge tuttavia che egli postula di promuovere l’accusa nei confronti di __________ PI 1 e di __________ PI 2 per l’ipotesi di reato di truffa.
3. 3.1.
Il reato di cui all'art. 146 CP - secondo cui è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui - presuppone, tra l’altro, un inganno astuto: questo è il caso se l’autore ordisce un tessuto di menzogne o mette in atto particolari manovre fraudolente o artifici o rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte o impedisce alla controparte di verificare o prevede che questa rinuncerà a verificare in virtù di un rapporto di fiducia particolare, considerato nondimeno che l’astuzia è esclusa quando la vittima non ha osservato le misure fondamentali di prudenza (cfr. decisione TF 6P.60/2004 - 6S.144/2004 del 20.9.2004; BSK StGB II - G. ARZT, Basilea 2003, n. 50 ss. ad art. 146 CP; G. STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6. ed., Berna 2003, § 15 n. 16 ss.; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003, p. 183 ss.; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, Berna 2002, n. 16 ss. ad art. 146 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 7 ss. ad art. 146 CP).
3.2.
Dalla documentazione prodotta dall’istante in sede di denuncia emerge che il contachilometri dell’autofurgone in questione è stato effettivamente manomesso, come rettamente rilevato dal magistrato inquirente (cfr. doc. A, doc. B, doc. H, doc. I, doc. L, doc. O e doc. P allegati alla denuncia penale 30.1/1.2.2001; decreto di non luogo a procedere 10.3.2003, p. 2). Giova al proposito rilevare che __________ nella fattura rilasciata a __________ IS 1 il 17.12.1999 ha indicato “km al contatore 64’800.--“ (doc. A allegato alla denuncia penale 30.1/1.2.2001; cfr. pure AI 7 - doc. 8, copia contratto di compravendita per veicoli d’occasione, in cui risulta “km percorsi 60’000”), mentre l’Ufficio tecnico della Sezione della circolazione di Camorino con fax di data 5.10.2000 ha informato il patrocinatore dell’istante che il veicolo è stato collaudato il 23.9.1993 con km 10'345, il 28.2.1994 con km 83’319 ed il 6.12.1999 con km 64'443 (doc. H allegato alla denuncia penale 30.1/1.2.2001).
Ora, se è vero che è pacifico che il contachilometri dell’autofurgone venduto all’istante sia stato manomesso da qualcuno e che la venditrice nella fattura abbia indicato il chilometraggio non corrispondente ai chilometri effettivamente percorsi dalla vettura, è altrettanto vero che l’istante nel corso del suo interrogatorio tenutosi il 5.9.2001 dinanzi alla polizia ha confermato di aver ricevuto, al momento della consegna del veicolo, “(…) tutta la documentazione del garage __________ ed il certificato gas di scarico”, evidenziando comunque di non essersi preoccupato “(…) di controllare tutti i chilometraggi” e precisando di aver esaminato questo certificato “(…) solamente ieri (il 4.9.2001), quando l’agt. verbalizzante mi” ha telefonato per chiedermi “(…) di portarlo oggi in polizia” (AI 7, verbale di interrogatorio 5.9.2001 di __________ IS 1, p. 1).
Dalle fatture 23.6.1997, 16.10.1997 e 7.6.1994 rilasciate dal Garage __________ e consegnate all’istante unitamente all’autofurgone, risulta che questo veicolo il 26.5.1997 aveva percorso km 120'063, il 14.10.1997 km 124'817, il 24.1.1994 km 83'224 ed il 27.1.1994 km 83'224 (cfr. doc. I, copia fattura no. 0978309 del 23.6.1997; doc. L, copia fattura no. 0978554 del 16.10.1997; doc. O, copia fattura no. 948342 del 7.6.1994; doc. P, copia fattura no. 948343 del 7.6.1994 allegati alla denuncia penale 30.1/1.2.2001). Dalla copia del documento sulla manutenzione relativa ai gas di scarico, pure consegnato in originale all’istante unitamente all’oggetto di compravendita, sono indicati i chilometri effettuati dal 13.7.1988 fino al 26.2.2001 (cfr. AI 7 - doc. 5 e 6). Si può in particolare notare che il 22.8.1997 l’autofurgone aveva percorso km 122'544, mentre al successivo controllo risultano soltanto km 84'245 (cfr. AI 7 - doc. 5 e 6). Questi valori sono visibilmente superiori rispetto a quanto indicato sul contratto di compravendita, sulla fattura rilasciata all’istante dalla venditrice e su quanto era indicato sul contachilometri.
Ciò posto e ritenuto che dal contenuto di questi documenti - in possesso di __________ IS 1 dalla consegna dell’autofurgone avvenuta il 17.12.1999 - emergono in maniera incontrovertibile i chilometri percorsi da quest’ultimo dal 1988 al 2001, che confrontando questi documenti con i chilometri indicati sul contachilometri al momento della sua presa in consegna risulta palesemente che l’autofurgone aveva in realtà percorso molti chilometri in più rispetto a quelli indicati, ne discende che si poteva esigere dall’istante di procedere alla loro compulsazione immediata. Ciò che egli ha omesso di fare, essendosi accorto soltanto diversi mesi più tardi di questa differenza [cfr. doc. N, scritto 27.10.2000 della __________ all’avv. PA 1, da cui risulta che la società ha formulato la sua presa di posizione sul contenuto dello scritto del patrocinatore di data “27 c.m. (quindi del 27.10.2000) e, tra l’altro, sul “contachilometri camuffato” (doc. N, scritto 27.10.2000)]. L’istante avrebbe quindi potuto e dovuto accorgersi, con la dovuta attenzione, della differenza di chilometri mediante la compulsazione dei documenti messigli a disposizione dalla venditrice, ciò che non era impossibile ed era ragionevolmente da lui esigibile, trattandosi inoltre di documenti di facile decifrazione anche per colui che non è un esperto di autovetture. Non avendo l’istante ottemperato a questa misura fondamentale di prudenza, nel caso in esame è da escludere un inganno astuto da parte dei denunciati.
3.3.
Si evidenzia altresì che l’asserzione dell’istante secondo cui "l’inganno è astuto perché nella compravendita di veicoli d’occasione di scarso o medio valore è consuetudine che l’acquirente comune (privato) faccia affidamento sulle indicazioni del venditore, più o meno facilmente verificabili (Ursula Cassani, in RPS 1999 pag. 158, lett.b): così come la garanzia del venditore che il veicolo è “non accidentato”, non consentendo una verifica immediata da parte del profano, ne determina la responsabilità penale, altrettanto deve valere per l’indurre in errore l’acquirente lasciandogli credere che i chilometri indicati sul contatore siano effettivi in quanto per il profano non è affatto evidente che la manipolazione sia cosa agevole da effettuare rispettivamente da scoprire" (istanza di promozione dell’accusa 21/24.3.2003, p. 7), appare infondata.
La parte dell’articolo di Cassani sul quale l’istante si basa per corroborare la sua tesi recita:
“Arglistig ist die Täuschung auch, wenn die Überprüfung besonders schwierig, unzumutbar oder handelsunüblich ist. (…). Die Unzumutbarkeit einer an sich möglichen Kontrolle kann sowohl aus den subjektiven Opfereigenschaften, wie auch aus den objektiven Umständen des Geschäftes, insbesondere aus wirtschaftlichen Betrachtungen, hervorgehen. So zum Beispiel, wenn eine Privatperson sich beim Kauf eines Gebrauchtwagens auf die Versicherung des Autohändlers verlässt, dieser sei unfallfrei”, riferendosi contestualmente alla decisione del Tribunale federale DTF 96 IV 145 consid. 2, in cui ha sostanzialmente considerato che non si può esigere da una persona privata l’allestimento di una perizia da parte di un esperto per stabilire se l’autovettura d’occasione non abbia effettivamente subito incidenti.
In casu la situazione è completamente diversa, ritenuto che era sufficiente consultare la documentazione ricevuta dalla venditrice per accorgersi dei chilometri effettivi percorsi dal veicolo. Questa verifica non appare difficile e tantomeno impossibile per un comune cittadino, non essendo nemmeno necessario l’ausilio da parte di un esperto del settore automobilistico per comprenderne il contenuto, ma sembra inoltre ragionevolmente esigibile soprattutto in caso di acquisto di un’autovettura d’occasione.
3.4.
A prescindere da quanto sopra esposto, si rileva in ogni modo che dagli atti non emerge l’esistenza di sufficienti indizi di reato a carico dei denunciati, segnatamente in relazione al presupposto oggettivo dell’inganno astuto.
Occorre innanzitutto rilevare che i denunciati negano ogni addebito in relazione alla manomissione del contachilometri (cfr. AI 7, verbale d’interrogatorio 19.7.2001 di __________ PI 1, p. 3; verbale d’interrogatorio 4.9.2001 di __________ PI 1, p. 1 e 2; verbale d’interrogatorio 20.8.2001 di __________ PI 2, p. 2; verbale d’interrogatorio 10.9.2001 di __________ PI 2, p. 1 e 2; AI 15, verbale d’interrogatorio 14.11.2002 di __________ PI 2 e di __________ PI 1, p. 2).
Dalla documentazione agli atti, in particolare dal rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria dell’8.10.2001 (cfr. AI 7) e dal rapporto di complemento 17.11.2002 (cfr. AI 15), non emerge che i denunciati avrebbero ingannato con astuzia l’istante rilasciando false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile, inducendolo in errore sul effettivo chilometraggio dell’autofurgone, essendogli stata consegnata la documentazione contenente le cifre dei chilometri realmente percorsi.
La circostanza poi che a mente dell’istante __________ PI 2 avrebbe “speculato sul fatto che IS 1 non effettuasse nessuna verifica al momento di concludere il contratto” (istanza di promozione dell’accusa 21/24.3.2003, p. 8), è un’argomentazione di parte che non trova alcun riscontro oggettivo negli atti.
3.5.
Alla luce di quanto sopra esposto e considerato che l’istante non ha ottemperato alle misure fondamentali della prudenza, nel caso qui posto a giudizio è da escludere un inganno astuto da parte dei denunciati. In assenza di inganno astuto si può prescindere dall’esame degli altri presupposti di cui all’art. 146 CP. La questione non merita pertanto ulteriore approfondimento ed il decreto impugnato non può che essere confermato.
La fattispecie riveste invero una connotazione di natura civilistica e va, se del caso, risolta in quella sede.
4. Non essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l’eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (cfr. decisione TF 1P.147/2004 del 27.9.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del giudice (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP).
Visto quanto precede, il decreto impugnato deve essere confermato e non sono evidentemente date le condizioni di applicazione dell’art. 186 cpv. 4 CPP.
5. Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell’istante, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 184 ss. CPP, 146 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di __________ IS 1, Curio.
3. Rimedio di diritto:
Il presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione (art. 272 PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss. PPF.
4. Intimazione:
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terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria