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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Daniela Rüegg, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 18/19.3.2004 presentata da
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IS 1 ,
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tendente ad ottenere l’autorizzazione di poter ispezionare le sentenze e le perizie psicologiche e psichiatriche relative ad atti sessuali con fanciulli;
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richiamati i preavvisi negativi 29/30.3.2004 del Tribunale penale cantonale (TPC), 5.4.2004 del Ministero pubblico e 5/6.4.2004 della Magistratura dei minorenni, di cui si dirà in seguito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con istanza 18/19.3.2004 l’avv. __________ IS 1, ammesso ad un dottorato di ricerca in diritto penale e criminologia della durata di tre anni - “Il reato di atti sessuali con fanciulli ex art. 187 CPS. Aspetti giuridici e criminologici nella realtà sociale del Cantone Ticino” - curato dall’Università di Lugano (LUDES) in collaborazione con gli atenei di __________ e __________, chiede di poter ispezionare le sentenze del TPC, della Magistratura dei minorenni e di questa Camera degli ultimi 20-25 anni e di poter accedere alle eventuali perizie psicologiche e psichiatriche (istanza 18/19.3.2004). Espone altresì che “naturalmente, le informazioni apprese saranno da me considerate come vincolate dal segreto professionale; inoltre, posso assicurare sin d’ora che nel mio lavoro di dottorato non verrà palesato alcun nominativo relativo ai casi analizzati” e postula pure “per fini pratici (…) di poter estrarre copia (cartacea e, quando possibile, su supporto magnetico) della documentazione visionata” (istanza 18/19.3.2004).
2. Come esposto in entrata, il TPC, la Magistratura dei minorenni e il Ministero pubblico hanno formulato preavviso negativo all’istanza.
Il TPC segnala, dal punto di vista pratico, di non essere “(…) in grado di garantire l’accesso ad atti che si trovano perlopiù negli archivi di Via __________ o negli archivi di Via __________ e ciò perché trattasi di lavoro laborioso che porterebbe via troppo tempo ai collaboratori della Cancelleria, in ogni caso un tempo sproporzionato rispetto alle nostre risorse” (osservazioni 29/30.3.2004). Evidenzia perplessità in relazione alla richiesta “(…) di consultare atti, come quelli psichiatrici, molto delicati, ivi compresi quelli risalenti ad anni molto lontani per i quali noi dobbiamo garantire a chi ne fu oggetto la più totale discrezione ed anche il diritto all’oblio” e che “in ogni caso l’accesso a tali atti non può essere dato con una decisione generale, bensì semmai caso per caso, con il consenso del singolo interessato” (osservazioni 29/30.3.2004).
Il Ministero pubblico rileva dapprima che “(…) l’istante sarebbe dottorando presso l’ateneo LUDES (…)” e che “non risulta che tale ateneo sia riconosciuto ed assimilabile a quelli svizzeri (…)”, evidenziando inoltre che “(…) suscita qualche perplessità che un avvocato, nell’esercizio della propria attività, quindi con mandati di diversa natura, possa accedere ad informazioni particolarmente riservate riguardante terzi, in particolare nell’ambito di perizie psichiatriche e psicologiche” (osservazioni 5.4.2004, p. 1). Sostiene altresì che “dal profilo pratico è del resto assai difficile e laborioso poter procedere ad una ricerca retroattiva di 20/25 anni su incarti peraltro non informatizzati e sepolti in diversi archivi dello Stato”, che “allo stato attuale il Ministero non può assolutamente garantire il personale necessario per una simile ricerca” e che “(…) una decisione generale di principio non può essere ammessa, mentre per quanto concerne singole consultazioni mirate, non si può comunque prescindere dal consenso di tutte le parti interessate” (osservazioni 5.4.2004, p. 1 e 2).
La Magistratura dei minorenni informa che “(…) solamente dal gennaio 2001” dispone “(…) di un supporto informatico e, a far tempo da quella data, (…) non ha emesso condanne nei confronti di minori ritenuti autori colpevoli di atti sessuali su fanciulli ai sensi dell’art. 187 CP” (osservazioni 5/6.4.2004, p. 1). Rileva altresì che “(…) per le persone inchiestate e giudicate prima del compimento della maggiore età, il legislatore ha previsto una protezione accresciuta. Di conseguenza per un eventuale accesso agli atti sarebbe necessario anche il consenso dell’interessato e, in caso di perizie psichiatriche, anche quello dei suoi genitori e/o persone conviventi al momento della stesura della perizia, ritenuto che nell’ambito minorile questi ultimi atti istruttori indagano anche sulla sfera e le relazioni famigliari” (osservazioni 5/6.4.2004, p. 1 e 2).
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83 e 95 I 108), stabilisce che “oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel caso in esame i presupposti di legge appaiono dati, posto come alla fattispecie si possa riconoscere un interesse scientifico, che questa Camera ammette quale valido motivo ai sensi dell’art. 27 CPP.
5. Per motivi organizzativi del personale ed a concreta tutela delle persone coinvolte nei singoli procedimenti penali che in questa sede per ovvi motivi non possono essere interpellate, si giustifica comunque imporre qualche limitazione.
Nella misura in cui potranno essere messe a disposizione delle sentenze o delle perizie - sotto forma cartacea -, le stesse dovranno essere caviardate, in modo che per un terzo non sia possibile risalire ai nomi delle persone coinvolte nei procedimenti penali. Nell’ipotesi in cui non sia possibile garantire un elevato grado di anonimizzazione di questi documenti, siccome le persone, nonostante l’anonimizzazione, potrebbero comunque essere identificabili, occorre evidentemente chiedere il consenso delle parti interessate e quindi presentare un’ulteriore istanza a questa Camera.
Va da sé che la documentazione raccolta non potrà essere usata per altro scopo se non quello richiesto, ossia quale documentazione per la ricerca scientifica, ed in nessun modo potranno essere divulgati nomi di persone coinvolte negli incarti e nelle sentenze.
Giova infine ricordare che l’istante, essendo avvocato, è vincolato dal segreto professionale, e dovrà astenersi da consultare atti che potrebbero creare un conflitto d’interesse o un conflitto deontologico (ad esempio incarti relativi a controparti o propri clienti).
Per questi motivi,
visti gli art. 27 e 39 lett. f CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giudizio di fr. 50.-- e le spese di fr. 20.--, per complessivi
3. Intimazione:
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terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria