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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretario: |
Rocco Filippini, vicecancelliere |
sedente per statuire sull’istanza 30/31.3.2004 presentata da
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IS 1
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tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 16.4.2003 emanato dal procuratore generale Bruno Balestra (ABB __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP; |
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richiamate le osservazioni 13.4.2003 del magistrato inquirente, che si rimette al giudizio di questa Camera, rilevando nondimeno – con riferimento all’indennità per torto morale – che nel vagliare la documentazione prodotta dall’istante e relativa al suo stato di salute ed alla conseguente inabilità al lavoro occorre verificare in che misura la stessa sia da ricondurre direttamente all’apertura del procedimento penale ed all’incarcerazione;
rilevato che PI 2 non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che PI 2 – interrogata nell’ambito di un procedimento penale aperto a suo carico per vari titoli di reato – ammetteva fra l’altro di avere messo in scena un furto di due pellicce (denunciato in data __________ presso la Polizia cantonale di __________), rilevando altresì che detta simulazione ed il conseguente annuncio come sinistro alle rispettive assicurazioni __________ e __________ __________ sarebbero stati parte di un piano ideato da IS 1, che – saputo delle sue difficoltà finanziarie – le avrebbe proposto di acquistare a credito le pellicce da lui detenute e successivamente denunciarne il furto alle assicurazioni (cfr. AI 3, verbale di interrogatorio 13.11.2001 di PI 2, p. 6);
che questi è stato quindi arrestato la mattina del 14.11.2001 (AI 9, rapporto d’arresto 14.11.2001) ed è rimasto in detenzione preventiva sino al 20.11.2001 (AI 11, ordine di scarcerazione);
che con decisione 22.3.2005 il magistrato inquirente ha decretato l’abbandono del procedimento penale promosso nei suoi confronti, essendo la chiamata di correo di PI 2 insufficientemente vestita in relazione al reato di truffa e non emergendo sufficienti indizi a suo carico “(…) atti a stabilire che egli abbia ricevuto parte del provento del reato commesso ai danni delle assicurazioni __________ e __________ __________” con riferimento al reato di riciclaggio di denaro (ABB __________);
che con l'istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l'importo di CHF 12'554.80, di cui CHF 2'554.80 per spese di patrocinio e CHF 10'000.-- per torto morale;
che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che – per i patrocini di fiducia – il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;
che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che con decisione 16.11.2001 l’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto ha nominato l’avv. __________ __________ difensore d’ufficio dell’istante (AI 10);
che questi in data 23.11.2001 ha conferito il mandato ad un difensore di fiducia, l’avv. PA 1 (AI 13), che è pertanto subentrato all’avv. __________ __________ (AI 14);
che IS 1 postula in questa sede la rifusione delle note professionali del difensore d’ufficio (doc. D) e del suo difensore di fiducia (doc. E e F), di complessivi CHF 2'554.80;
che la nota professionale 4.12.2001 dell’avv. __________ __________ – che ha assistito l’istante per poco più di una settimana – ammonta a CHF 1'394.80 [di cui CHF 1'187.50 a titolo di onorario (4 ore e 45 minuti a 250.--/ora), CHF 108.80 di spese e CHF 98.50 di IVA];
che la tariffa applicata appare conforme ai predetti principi, rientrando nei parametri indicati;
che il dispendio orario esposto appare invece oggettivamente eccessivo, ritenuto che il patrocinio si è in sostanza limitato ad un colloquio con l’istante presso le carceri pretoriali di __________, ad alcuni colloqui telefonici ed alla stesura di alcuni scritti;
che non si giustifica riconoscere la prestazione di data 19.11.2001 “istanza di ammissione al gratuito patrocinio”, la stessa essendo stata immediatamente ritirata al momento in cui l’avv. PA 1 ha assunto il mandato (AI 14);
che viene ammesso un onorario pari a 2 ore a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 500.--, di cui 60 minuti inerenti il colloquio con l’istante di data 19.11.2001, 30 minuti inerenti i vari colloqui telefonici, 15 minuti inerenti lo scritto al procuratore generale di data 19.11.2001 e 15 minuti inerenti gli scritti all’istante di data 21 e 26.11.2001;
che le spese vengono riconosciute in CHF 88.80, stralciate quelle inerenti l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, mentre l’IVA ammonta a CHF 44.75;
che la nota professionale 13.5.2003 del patrocinatore di fiducia avv. PA 1 ammonta a CHF 1'000.-- [di cui CHF 700.-- a titolo di onorario, CHF 140.-- di spese (di cui CHF 50.-- per l’apertura dell’incarto) e CHF 160.-- di esborsi (doc. E)];
che va preliminarmente rilevato che nel caso in cui un accusato conferisce il proprio mandato a più patrocinatori – sia congiuntamente sia in caso di avvicendamento – vengono risarcite soltanto quelle spese che sarebbero sorte per un unico patrocinio (R. WALLIMANN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 106);
che del resto l’istante non ha addotto alcuna giustificazione oggettiva al cambio del proprio patrocinatore in corso di procedura, per cui i costi supplementari che ne derivano non possono essere riconosciuti;
che dall’onorario (che peraltro non viene precisato in relazione ad ogni singola prestazione) si giustifica pertanto dedurre il tempo dedicato ai colloqui con il cliente ed alla presa di contatto con il procuratore generale (cfr. AI 13);
che, per quanto ricostruibile dagli atti, viene conseguentemente ammesso un onorario pari a 2 ore a CHF 250.--/ora (la tariffa oraria, che non viene indicata, va stabilita in CHF 250.--/ora conformemente ai suddetti principi), per complessivi CHF 500.--, di cui 60 minuti inerenti l’esame degli atti depositati dal procuratore generale (AI 17), 30 minuti inerenti la stesura dell’istanza di complemento di inchiesta di data 17.2.2003 (AI 18), 10 minuti inerenti l’esame dell’ordinanza 21.2.2003 del magistrato inquirente (AI 19), 10 minuti inerenti l’esame del decreto di abbandono e 10 minuti inerenti lo scritto di data 3.4.2003;
che le spese vengono ridotte a CHF 16.80, stralciate in particolare quelle conseguenti al cambio di patrocinatore (spese per l’apertura dell’incarto, telefoniche e di corrispondenza con il cliente ed il procuratore generale);
che gli esborsi vengono ammessi in CHF 160.--, così come postulato (doc. E), mentre l’IVA non è pretesa;
che a IS 1 va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo complessivo di CHF 1'310.35, di cui CHF 633.55 per le prestazioni dell’avv. __________ __________ e CHF 676.80 per quelle dell’avv. PA 1;
che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;
che la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;
che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (cfr. DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (cfr. HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;
che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (cfr. REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (cfr. decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (cfr. decisione 25.4.2002 in re S. R., inc. n. 60.2001.111);
che nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;
che benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica;
che l’istante postula la rifusione di CHF 10'000.--, rilevando che “l’accusa penale, il carcere preventivo e il protrarsi del procedimento penale in suo odio hanno contribuito in larga misura a creare uno stato ansiolitico e depressivo nell’istante che col tempo è stato dichiarato inabile al lavoro come macchinista presso le __________ (doc. G) e soffre di gravi problemi psichici” (istanza di indennità 30/31.3.2004, p. 1 e 2);
che al proposito rinvia sostanzialmente allo scritto 16.2.2004 delle __________ (doc. G), al rapporto medico 11.11.2003 del dott. __________ __________. __________ (doc. H) e chiede l’audizione come teste del medico psichiatra dott. __________ __________ __________;
che – come sopra esposto – IS 1 è stato arrestato la mattina del 14.11.2001 (AI 9, rapporto d’arresto 14.11.2001);
che l’arresto è stato confermato il giorno successivo, considerata l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico, segnatamente i bisogni dell’istruzione, per pericolo di collusione (AI 7, verbale di notifica di arresto e di decisione 15.11.2001);
che è stato scarcerato il 20.11.2001 (AI 11);
che – in applicazione della prassi in materia – per i sette giorni di detenzione preventiva ingiustamente sofferta viene assegnato all’istante l’importo base di CHF 1'400.-- (CHF 200.--/giorno);
che occorre ora verificare se nel caso di specie sussistono gli estremi per ammettere una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un aumento di quest’importo;
che la documentazione prodotta agli atti (doc. G e H) non dimostra che le asserite sofferenze fisiche e psichiche ed i successivi pregiudizi in ambito professionale sono la conseguenza diretta del procedimento penale;
che il rapporto medico 11.11.2003 del dott. __________ __________ __________ sembra anzi rinviare ad un “(…) accident subi dans le cadre de son travail (machiniste __________) en __________ __________” (doc. H);
che l’audizione del medico psichiatra dott. __________ __________ __________ non può invece essere accolta, ritenuto che l’istante – a cui spetta l’onere della prova – non può limitarsi a citare un testimone senza apportare ulteriori precisazioni (DTF 113 IV 93), ma deve fondare la sua richiesta su fatti precisi e documentare le sue pretese (decisione TF 1P.373/2004 del 15.6.2005);
che in concreto non si giustifica pertanto un aumento dell’importo base di CHF 1'400.--;
che detta somma tiene conto del resto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale, l’arresto ed il carcere preventivo erano ingiustificati, come avvalorato dal decreto di abbandono 16.4.2003 e da questo stesso giudizio;
che l’istante protesta inoltre la rifusione delle ripetibili di questa sede;
che nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;
che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;
che va quindi riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza – un importo di CHF 100.-- a titolo di indennità dipendente dal presente procedimento;
che, alla luce di quanto sopra esposto, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 2'810.35, di cui CHF 1'310.35 per spese di patrocinio, CHF 1'400.-- per torto morale e CHF 100.-- per ripetibili di questa sede;
che interessi di mora non sono pretesi;
che giusta l'art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte l'indennità allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o negligenza grave;
che il procedimento penale ha preso avvio dalle dichiarazioni di PI 2 (cfr. AI 3, verbale di interrogatorio 13.11.2001 di PI 2, p. 6);
che il procuratore generale ha decretato l’abbandono del procedimento, essendo la chiamata di correo insufficientemente vestita con riferimento al reato di truffa e per insufficienza di prove in relazione al reato di riciclaggio di denaro (cfr. osservazioni 13.4.2004 del procuratore generale, p. 2);
che nella fattispecie non sono quindi dati i presupposti di cui all’art. 322 CPP, il procedimento penale non apparendo del tutto ingiustificato, per cui si prescinde dall’applicazione di detta disposizione;
che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al decreto di abbandono 16.4.2003 emanato dal procuratore generale Bruno Balestra (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 2'810.35.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
per conoscenza:
- Dipartimento delle Istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona.
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terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il segretario