Incarto n.
60.2004.134

 

Lugano

16 novembre 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 5/6.4.2004 presentata da

 

 

 

IS 1

patr. da: PA 1

 

 

 

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 24.11.2003 emanato dal procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti (ABB __________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;

 

 

 

richiamate le osservazioni 22.4.2004 del procuratore pubblico di cui si dirà, laddove necessario, in seguito;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che con decisione 24.11.2003 il procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti ha decretato l’abbandono del procedimento penale promosso nei confronti di IS 1, in detenzione preventiva dall’8.5.2002 al 22.5.2002, nell’ambito delle indagini preliminari aperte d’ufficio contro ignoti per titolo di corruzione attiva, rispettivamente passiva, a seguito di voci facenti stato di irregolarità commesse in relazione a pratiche di rilascio di permessi di dimora a favore di cittadini stranieri, pratiche segnatamente curate da __________ __________, già funzionario presso la Sezione __________ __________ (ora Sezione __________), per titolo di truffa e corruzione attiva, in quanto “(...) non essendosi confermati i sospetti iniziali né essendo altrimenti emersi altri indizi concreti di reato va ritenuto che fanno difetto (le prove attestanti) gli elementi costitutivi dei reati in esame” (decreto di abbandono 24.11.2003 ABB __________, p. 4);

 

 

                                         che con l’istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP - IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l’importo di CHF 27'688.45 [di cui CHF 3'554.05 per spese di patrocinio, CHF 2'034.40 a titolo di risarcimento di danni materiali (spese mediche) e CHF 22'100.-- a titolo di torto morale, oltre interessi al 5% dal 24.11.2003] e CHF 1'460.15 per la rifusione di ripetibili di questa sede;

 

 

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

 

 

                                         che, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

 

 

                                         che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

 

 

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

 

 

                                         che - per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

 

 

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

 

 

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

 

 

                                         che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

 

 

che l’istante postula la rifusione della nota professionale dei suoi patrocinatori di fiducia lic. iur. __________ __________ e avv. __________ __________ di complessivi CHF 3'554.05, di cui CHF 3'151.50 a titolo di onorario (769 minuti - pari a 12 ore e 49 minuti - a CHF 110.--/ora e 418 minuti - pari a 6 ore e 58 minuti - a CHF 250.--/ora), CHF 151.50 di spese e CHF 251.05 di IVA (cfr. dettaglio nota professionale);

 

 

                                         che fino all’anno 2001 il Consiglio di moderazione riconosceva in difese affidate ai praticanti compensi non superiori a CHF 100.--/ora, rilevando parimenti che nulla ostava tuttavia ad un lieve adeguamento, anche per tenere conto del costo della vita negli ultimi anni e per conformarsi al lieve aumento delle retribuzioni orarie concesse ad avvocati che patrocinavano clienti in regime di assistenza giudiziaria (cfr. sentenza 22.10.2002 del Consiglio di moderazione in re P. R. Z., inc. 19.2002.21 e riferimenti);

 

 

                                         che questa Camera ammette - per difese assunte a partire dal 2002 - una tariffa di CHF 110.--/ora (cfr. sentenza 23.3.2004 in re S. A., inc. 60.2003.219);

 

 

                                         che la tariffa applicata - pari a CHF 110.--/ora per le prestazioni fornite dal lic. iur. __________ __________ - appare conforme ai predetti principi, rientrando nei parametri indicati;

 

 

                                         che il dispendio orario esposto - pur considerato che per la retribuzione di un praticante non valgono gli stessi criteri applicati ad avvocati patentati, poiché non ha le loro medesime conoscenze e pertanto, ai fini della rimunerazione, si deve tenere conto del fatto che, per inesperienza, può dedicare all’esame della pratica ed alle ricerche un tempo mediamente più lungo (cfr. sentenza 22.10.2002 del Consiglio di moderazione in re P. R. Z., inc. 19.2002.21) - appare invece eccessivo;

 

 

                                         che del resto la pratica ha richiesto un impegno relativamente ridotto e non ha comportato difficoltà di fatto o di diritto particolari, circostanza che peraltro l’istante non sostiene;

 

 

che conseguentemente all’istante va riconosciuto l’importo limitatamente a CHF 1'189.85 (649 minuti) a titolo di onorario in relazione al patrocinio del lic. iur. __________ __________, di cui 160 minuti inerenti ai due interrogatori del suo assistito tenutisi l’8.5.2002 [ritenuto che il legale ha assistito soltanto parzialmente il suo cliente durante l’interrogatorio tenutosi la mattina dell’8.5.2002 (cfr. AI 14, verbale d’interrogatorio 8.5.2002, p. 4) e che il secondo interrogatorio è iniziato alle ore 14.30 ed è terminato alle ore 16.30 (cfr. AI 15 verbale d’interrogatorio 8.5.2002)], 150 minuti inerenti all’interrogatorio 22.5.2002 (AI 44) come postulato, 30 minuti inerenti agli scritti a MP (10 minuti/scritto, trattandosi di lettere di poche righe), 69 minuti inerenti alle varie conferenze telefoniche con la famiglia del cliente, il Ministero pubblico, la polizia (come postulato), 45 minuti inerenti all’esame degli atti (come postulato), 150 minuti inerenti all’accesso alle carceri pretoriali, __________ (come postulato) e 45 minuti di conferenza con il cliente (come postulato);

 

                                         che la tariffa applicata - pari a CHF 250.--/ora per le prestazioni fornite dall’avv. __________ __________ - appare anche conforme ai suddetti principi, rientrando nei parametri indicati;

 

 

che per il patrocinio prestato dall’avv. __________ __________ viene ammesso un dispendio orario limitatamente a CHF 1'241.65 (298 minuti), di cui 63 minuti inerenti alle varie conferenze telefoniche (come postulato), 60 minuti inerenti alle lettere al cliente (15 minuti per scritto, essendo - in base alle spese - ciascuna di una pagina) e 15 minuti inerente alla lettera al PP (AI 98, essendo di poche righe), 100 minuti inerenti all’esame degli atti (come postulato), 60 minuti inerenti alle conferenze con il cliente (la durata indicata apparendo eccessiva);

 

 

che a detta somma vanno aggiunte le spese riconosciute in CHF 137.80, ridotte a CHF 11.70 quelle inerenti alle telefonate (CHF 0.15/minuto, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B. P., inc. 19.2004.6) e stralciati CHF 2.-- inerente alla “Conf. tel a MP” del 21.5.2005, non essendo stata indicata la durata del colloquio telefonico;

 

 

che l’IVA - al 7.6% su CHF 2'569.30 - ammonta a CHF 195.25;

 

 

che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 5.4.2004 della presente istanza;

 

                                        

                                         che a IS 1 va pertanto rifuso - a titolo di spese legali - l’importo complessivo di CHF 2'764.55, di cui CHF 1'189.85 per le prestazioni del lic. iur. __________ __________ e CHF 1'241.65 per quelle dell’avv. __________ __________, CHF 137.80 di spese e CHF 195.25 di IVA, oltre interessi al 5% dal 5.4.2004;

 

 

                                         che - con riferimento al risarcimento dei danni materiali - secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che "tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione" (cfr. REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al "danno patrimoniale, materiale" e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (cfr. REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);

 

 

                                         che l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione;

 

 

                                         che per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI, K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

 

 

                                         che l'istante chiede il risarcimento dell’importo complessivo di CHF 2'034.40 “(...) per i costi medici sostenuti a seguito della depressione psichica causatagli dal procedimento penale, (...)”, allegando parimenti la polizza d’assicurazione della sua cassa malati, un certificato medico e tre certificati di degenza con la relativa fattura (istanza 5/6.4.2004, p. 4 e doc. C - G ivi allegati);

 

 

che dal contenuto del certificato medico rilasciato il 26.1.2004 dal dr. med. __________ __________ (cfr. doc. D, certificato medico 26.1.2004 allegato all’istanza 5.6.4.2004) vi è evidentemente un nesso di causalità adeguato (cfr., al proposito TF 1P.602/2003 del 23.2.2004) tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e detta pretesa;

 

 

che si giustifica di riconoscere l’importo di CHF 2'034.40 per “spese ospedaliere psichiatria” (cfr., al proposito, doc. E, fattura no. 18458 8.7.2002 e polizza di versamento), oltre interessi al 5% dal 24.11.2003, come postulato;

 

 

                                         che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;

 

 

                                         che la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

 

 

                                         che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

 

 

                                         che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.373/2004 del 15.6.2005 e 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

 

 

                                         che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (cfr. DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

 

 

                                         che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (cfr. HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

 

 

                                         che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;

 

 

                                         che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (cfr. REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

 

 

                                         che la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (cfr. decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (cfr. decisione 25.4.2002 in re S. R., inc. n. 60.2001.111);

 

                                         che nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;

 

 

                                         che benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica;

 

 

che l’istante domanda al proposito l’importo di CHF 22'100.--, di cui CHF 2'100.-- per il periodo di ingiusta incarcerazione e CHF 20'000.-- “per tutto il procedimento penale condotto nei” suoi “confronti (...) per le gravi ripercussioni che (...) ha avuto sulla sua salute, (...)” a titolo di torto morale (istanza 5/6.4.2004, p. 6 e 7);

 

 

che è stato detenuto dal 8.5.2002 al 22.5.2002 (cfr. decreto di abbandono 24.11.2003);

 

 

che pertanto il carcere preventivo ingiustamente sofferto ammonta a quindici giorni;

 

 

che all’istante va risarcita la somma di CHF 2'100.-- per il periodo di ingiusta incarcerazione, oltre interessi al 5% dal 24.11.2003, come postulato;

 

 

                                         che occorre ora verificare se nel caso di specie sussistono gli estremi per ammettere una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un aumento di quest’importo;

 

 

che l’istante sostiene, in sintesi, che “le conseguenze dell’intero procedimento e di tutte le misure istruttorie nei” suoi “confronti (...), in particolare la carcerazione ingiusta, risultano indelebili nella” sua “persona”, rilevando inoltre di aver “(...) avuto un grave trauma psichico che si è inserito, amplificato, in un contesto medico-psichiatrico già deteriorato dall’improvvisa perdita di due figli” (istanza 5/6.4.2004, p. 7);

 

 

che evidenzia in particolare la sua situazione personale e familiare “(...) funestata dalla scomparsa, a seguito di due distinti incidenti automobilistici, nel 2000 del figlio __________ (__________) e nel 2001 della figlia __________ (__________)”, sostenendo inoltre che “subito dopo questi dolorosi episodi, già causa di scompensi psichici, (...) ha dovuto subire il noto procedimento penale e un periodo di ingiusta carcerazione, che hanno influito in modo negativo sulla sua salute residua”, rinviando al contenuto dei certificati medici agli atti e che “il procedimento, con tutti i suoi risvolti negativi, ha gravato pesantemente sulla” sua “già martoriata psiche (...), con il conseguente peggioramento della sua vita familiare e sociale” (istanza 5/6.4.2004, p. 5 e 6);

 

 

che il procedimento penale aperto nei suoi confronti e le sue conseguenze, evincibili in particolare dal certificato medico 16.1.2004, lo hanno indubbiamente segnato in maniera profonda sia a livello fisico sia a livello psicologico;

 

 

che ciononostante - nella commisurazione dell’indennità a titolo di torto morale - in relazione allo stato di salute dell’istante occorre ricordare la cosiddetta teoria della “predisposizione costituzionale” - ossia una particolare predisposizione del danneggiato per danni corporali emergente dallo stato del corpo umano oppure la tendenza di quest’ultimo a reazioni gravi e anormali in relazione a danneggiamenti - quale motivo di riduzione e che assume rilevanza pure in caso di responsabilità causale (R. WALLIMANN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 154 e riferimenti);

 

 

che nel caso in esame non si può escludere a priori la possibilità che altri fattori concomitanti abbiano contribuito al peggioramento del suo stato di salute, essendo “(...) a più riprese (...) stato ricoverato per la psicopatologia di base per la quale egli risulta in terapia psichiatrica, (...)” (doc. D, certificato medico 26.1.2004), verosimilmente a seguito dell’incidente della circolazione avvenuto il __________ e al successivo incidente occorso in data __________ ed avendo dichiarato nel corso del suo interrogatorio, tenutosi in sede di Ministero pubblico l’8.5.2002, di essere invalido al 100% (AI 14, verbale d’interrogatorio 8.5.2002, p. 1 e 2);

 

 

che assevera altresì che “l’evento giudiziario, noto come __________, ha avuto un forte eco a livello cantonale a causa del grande interesse mediatico suscitato (...)”, che la procedura a suo carico sarebbe “(...) stata conosciuta da un’importante parte della popolazione che non ne avrebbe avuto informazione se si fosse trattato di una normale inchiesta non veicolata da giornali o da televisione”, che “l’opinione pubblica é stata minuziosamente informata” di questa vicenda, “(...) delle persone coinvolte, segnatamente del” suo “coinvolgimento (...)” e che “considerando poi la regione dove vive (...), a __________ in __________, l’effetto di pubblicità è stato amplificato dal fatto che la popolazione ha una più ampia conoscenza reciproca” (istanza 5/6.4.2004, p. 6);

 

 

che al proposito va rilevato che all’inchiesta “____________________” è stato dato sì ampio risalto sui quotidiani ticinesi e dai mass media, suscitando senza dubbio scalpore tra la popolazione, ma l’attenzione pubblica si è comunque focalizzata su altre persone, essendo l’inchiesta “(...) durata circa un anno e mezzo ed é segnatamente sfociata in tre decreti di accusa nei confronti di altrettanti coaccusati dell’istante, contro i quali è stata interposta opposizione” e che per quanto attiene al qui istante “(...) l’inchiesta si è di fatto sviluppata sull’arco del solo mese di maggio 2002 o poco di più, dopo di che egli non è praticamente stato più soggetto di atti d’inchiesta”, che “(...) è invece proseguita a carico di altre persone, segnatamente di __________ __________, ed ha avuto un’importante periodo di stallo dovuto a questioni probatorie - che non hanno potuto infine essere risolte per problemi tecnici - estranee alla posizione dell’istante” (osservazioni 22.4.2004, p. 2);

 

 

che l’istante del resto non comprova che il suo nominativo sarebbe in qualche modo trapelato dai quotidiani ticinesi o da altri mass media e non dimostra nemmeno quali sarebbero stati gli effetti di questa vicenda sul suo rapporto personale/familiare con la popolazione __________;

 

 

che tenuto conto di quanto sopra esposto questa Camera ritiene di poter equamente quantificare il risarcimento del torto morale in complessivi CHF 4'000.--;

 

 

che l’importo qui riconosciuto, tiene conto sia della sofferenza fisica e psichica per l’istante, causata dall’arresto, dalla durata della detenzione preventiva, sia della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come avvalorato nel decreto di abbandono __________ e nella presente decisione;

 

che sul totale riconosciuto vanno inoltre versati gli interessi al 5% dal 24.11.2003, come postulato;

 

 

                                         che l’istante protesta inoltre la rifusione delle ripetibili di questa sede (senza interessi di mora);

 

 

                                         che nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

 

 

                                         che la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

 

 

                                         che va quindi riconosciuto - tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza - un importo di CHF 200.--, comprendente onorario, spese e IVA;

 

 

                                         che l’indennità complessiva ammonta a CHF 8'998.95, di cui CHF 2'764.55 per spese di patrocinio oltre interessi al 5% dal 5.4.2004, CHF 2'034.40 per danni materiali oltre interessi al 5% dal 24.11.2003, CHF 4'000.-- per torto morale oltre interessi al 5% dal 24.11.2003 e CHF 200.-- per ripetibili di questa sede;

 

 

che l’istante postula l’allestimento di una perizia psichiatrica sulla sua persona (cfr. istanza 5/6.4.2004, p. 4 e 8);

 

 

che giova al proposito ricordare che l’istante ha a disposizione un anno dalla sentenza di assoluzione o dall’abbandono del procedimento per presentare la domanda d’indennità e per raccogliere la documentazione e gli elementi necessari al fine di quantificare la propria pretesa;

 

 

che del resto non precisa per quale motivo sarebbe necessaria una siffatta perizia;

 

 

che pertanto detta richiesta non può essere accolta;

 

 

                                         che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

                                   1.   L'istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al decreto di abbandono __________ del procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 8'998.95, oltre interessi al 5% su CHF 2'764.55 dal 5.4.2004 e su CHF 6'034.40 dal 24.11.2003.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

                                         per conoscenza:

                                    

 

 

 

terzi implicati

PI 1

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             La segretaria