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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretario: |
Rocco Filippini, vicecancelliere |
sedente per statuire sull’istanza 29/30.4.2004 presentata da
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IS 1
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tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 8.3.2004 del giudice della Pretura penale (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP; |
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richiamate le osservazioni 11.5.2004 del sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier, che chiede – sempre che la richiesta di risarcimento sia accolta – una riduzione della nota professionale esposta dall’avv. PA 1;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto 27.11.2003 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti alla Pretura penale IS 1 ed ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 600.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di ingiuria “per avere (…) offeso l’onore di __________ __________ tacciandolo di ‘__________da merda’” e di minaccia “per avere (…) incusso spavento a __________ __________ minacciandolo con le seguenti parole ‘ci rivedremo, stai tranquillo che ci rivedremo’ dopo avergli chiesto di ‘farla fuori tra noi due’”, fatti avvenuti ad __________ in data __________ (DA __________);
che con decisione 8.3.2004 il giudice della Pretura penale ha assolto l’istante dalle citate imputazioni;
che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l’importo di CHF 3'271.65, di cui CHF 3'095.65 per spese di patrocinio e CHF 176.-- per danni materiali;
che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che - per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;
che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PA 1, di complessivi CHF 3'095.65 [di cui CHF 2'565.-- (9 ore a CHF 285.--/ora) a titolo di onorario, CHF 312.-- di spese e CHF 218.65 di IVA al 7.6%];
che la tariffa oraria applicata, pari a CHF 285.--/ora, non è conforme alla prassi e va pertanto ridotta a CHF 250.--/ora;
che il dispendio orario appare inoltre oggettivamente sproporzionato alla fattispecie che – per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – ha richiesto un impegno relativamente ridotto e non ha comportato difficoltà particolari, circostanza che difatti l’istante non sostiene;
che il patrocinio si è in sostanza limitato alla preparazione del dibattimento ed al dibattimento;
che di conseguenza viene ammesso un onorario pari a 4 ore e 10 minuti, di cui 60 minuti inerenti i colloqui – anche telefonici – con il cliente (sufficienti in considerazione della semplicità del caso), 70 minuti inerenti i vari scritti (in media 10 minuti/scritto), 60 minuti inerenti la preparazione al dibattimento e 60 minuti inerenti il dibattimento, stralciate in particolare – in quanto non motivate (cfr. N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”) – le prestazioni inerenti le diverse lettere inviate al Municipio di __________, la “lettera di opposizione inviata alla Pretura penale” di data 2.12.2003, il colloquio telefonico con l’avv. __________ ed il relativo scritto di data 21.1.2004, i tre colloqui telefonici con __________ -__________ di data 5.3.2004 ed il colloquio telefonico con l’UEF di data 9.3.2004;
che all’istante va quindi riconosciuta la somma di CHF 642.-- a titolo di onorario (4 ore e 10 minuti a CHF 250.--/ora, già dedotto l’importo di CHF 400.-- assegnato dal giudice della Pretura penale a titolo di ripetibili con sentenza 8.3.2004);
che le spese vengono invece ammesse in CHF 193.60, di cui CHF 50.-- per la formazione dell’incarto, CHF 43.60 per gli scritti (CHF 10.--/raccomandata e CHF 5.90/lettera semplice, compresa la copia per l’incarto, art. 3 lit. b TOA), CHF 50.-- per la trasferta __________ -__________, CHF 50.-- per le fotocopie (l’importo esposto dall’istante appare eccessivo con riguardo alla fattispecie, ritenuto inoltre che il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria del 2.9.2003 conta unicamente 16 pagine, AI 2), stralciate in particolare le ulteriori spese di “cancelleria, telefonici, telefax, ...”, in quanto non meglio specificate;
che l’IVA ammonta a CHF 63.55;
che a IS 1 va pertanto rifuso, a titolo di spese di patrocinio, l’importo di CHF 899.15;
che – con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (cfr. REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (cfr. REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);
che l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione;
che per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l'istante chiede il rimborso di CHF 176.--, ovvero “(…) delle spese sostenute per recarsi all’interrogatorio di polizia (__________-__________-__________pari a 26 km), al dibattimento penale (__________-__________-__________pari a 94 km) e a due appuntamenti con lo scrivente legale (__________-__________-__________pari a 56 km)” (istanza 29/30.4.2004, p. 1);
che vi è evidentemente un nesso di causalità adeguato (cfr., al proposito, decisione TF 23.2.2004 in re F. B., inc. 1P.602/2003) tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e le citate pretese;
che – in applicazione del principio secondo cui il danneggiato è tenuto a ridurre il danno (art. 44 CO) – va invece rimborsato solo il costo del biglietto di seconda classe dei mezzi pubblici, pari – oggi – a CHF 17.20 per la tratta __________ -__________ -__________, CHF 39.20 per la tratta __________ -__________ -__________ e CHF 18.40 per la tratta __________ -__________ -__________;
che inoltre – come sopra esposto – un unico colloquio con il patrocinatore era in concreto più che sufficiente, per cui va stralciata la seconda trasferta a __________;
che l’importo da risarcire a titolo di danni materiali ammonta pertanto a CHF 74.80;
che a IS 1 va quindi riconosciuto l’importo complessivo di CHF 973.95, di cui CHF 899.15 a titolo di spese di patrocinio e CHF 74.80 a titolo di risarcimento dei danni materiali;
che interessi di mora e ripetibili di questa sede non sono pretesi;
che la procedura di indennità è gratuita.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla sentenza 8.3.2004 della Pretura penale (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 973.95.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
per conoscenza:
- Dipartimento delle Istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona;
- Pretura Penale, Bellinzona (con l’inc. __________ di ritorno).
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il segretario