Incarto n.
60.2004.175

 

Lugano

5 ottobre 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Raffaele Guffi, vicepresidente,

Ivano Ranzanici, Matteo Cassina (in sostituzione di Mauro Mini, esclusosi)

 

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire sull’istanza 5/6.5.2004 presentata da

 

 

 

IS 1

patr. da: PA 1

 

 

 

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 5.4.2004 del procuratore pubblico Moreno Capella (ABB __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;

 

 

 

 

richiamate le osservazioni 14.5.2004 del magistrato inquirente, che conclude rimettendosi al prudente giudizio di questa Camera;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che nell’ambito di un’inchiesta relativa ad un presunto furto di __________ __________ di __________ avvenuto presso la banca __________ __________ di __________, venivano sentite in qualità di testimoni, tra gli altri, IS 1 e __________ __________, allora dipendenti dell’istituto bancario;

 

 

                                         che dalle loro stesse deposizioni emergeva in particolare che nel corso del periodo __________ /__________ avrebbero sottratto dalla cassa della banca, in più occasioni e per importi diversi, una somma complessiva di CHF 14'000.-- poi restituita (l’ammanco di cassa constatato ad inizio __________ __________ ammontava invece a CHF 20'000.--);

 

 

                                         che con decisione 5.4.2004 – per insufficienza di mezzi probatori e per difetto dell’elemento soggettivo, ritenuti esistenti all’epoca dei fatti i presupposti della “Ersatzbereitschaft” – il procuratore pubblico ha decretato l’abbandono del procedimento penale promosso nei confronti di IS 1 per titolo di appropriazione indebita in relazione ai citati prelevamenti (ABB __________);

 

 

                                         che con l'istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle l'importo di CHF 9'112.90, di cui CHF 5'112.90 per spese di patrocinio e CHF 4'000.-- a titolo di torto morale, oltre interessi al 5% a far data dal 5.4.2004;

 

 

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

 

 

                                         che, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

 

 

                                         che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

 

 

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

 

 

                                         che - per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

 

 

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

 

 

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

 

 

                                         che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

 

 

                                         che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PA 1, di complessivi CHF 5'112.90 [di cui CHF 4'500.-- (18 ore a CHF 250.--/ora) a titolo di onorario, CHF 251.80 di spese e CHF 361.10 di IVA, doc. 2];

 

 

                                         che la tariffa applicata appare conforme ai predetti principi, rientrando nei parametri indicati;

 

 

                                         che, esaminato l’incarto, il dispendio orario esposto appare invece oggettivamente sproporzionato per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale, segnatamente con riferimento ai colloqui (anche telefonici) con l’istante ed agli scritti;

 

 

                                         che del resto la pratica – pur riconoscendo la voluminosità della documentazione bancaria sequestrata ed in particolare degli inventari giornalieri di cassa (AI 11) – ha richiesto un impegno relativamente ridotto e non ha comportato difficoltà particolari;

 

 

                                         che si giustifica anzitutto ridurre il dispendio orario medio per ogni scritto a 10 minuti, ritenuto in particolare che quelli agli atti sono di poche righe;

 

 

                                         che vengono inoltre stralciate le prestazioni “lettera a cliente” di data 22.7.2003, 11.8.2003, 1.12.2003, 22.12.2003, 31.12.2003, 19.1.2004, 1.3.2004, 10.3.2004, 22.3.2004 e 31.3.2004, non essendo sufficientemente motivate in relazione alla fattispecie e le cui utilità e necessità non emergono nemmeno dagli atti;

 

 

                                         che viene conseguentemente ammesso un dispendio orario pari a 11 ore e 10 minuti a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 2'792.--, di cui 120 minuti inerenti i colloqui (anche telefonici) con l’istante, 10 minuti inerenti i colloqui telefonici di data 27.6.2003 e 12.2.2004 (in media 5 minuti/telefonata), 120 minuti inerenti i vari scritti (in media 5 minuti/scritto), 180 minuti inerenti l’interrogatorio di data 26.6.2003, 210 minuti inerenti l’interrogatorio e l’esame atti di data 2.9.2003, 15 minuti inerenti l’esame della domanda di assistenza giudiziaria intercantonale di data 24.9.2003 ed infine 15 minuti inerenti l’esame del decreto di abbandono di data 6.4.2004;

 

 

                                         che a detta somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 192.50, stralciate in particolare quelle riferite agli scritti inviati all’istante sopra menzionati;

 

 

 

                                         che l’IVA viene ammessa limitatamente a CHF 226.85;

 

 

                                         che a all’istante va quindi rifuso, a titolo di spese legali, l’importo di CHF 3'211.35;

 

 

                                         che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 5.5.2004 della presente istanza;

 

 

                                         che l'indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;

 

 

                                         che la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

 

 

che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

 

 

                                         che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

 

 

che l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della sua personalità;

 

 

                                         che l’istante domanda al proposito la somma di CHF 4'000.--, sostenendo in particolare che il procedimento penale l’ha costretta a rassegnare le proprie dimissioni dalla banca ed a ricorrere ad un’attività di ripiego (gerente di un piccolo esercizio pubblico), ciò che le ha causato “(…) profondi turbamenti e finanche uno stato di depressione”, rilevando inoltre che “(…) il fatto di essere perseguita penalmente fece nascere in lei un sentimento di profonda vergogna impedendole di conseguenza di continuare a frequentare le proprie amicizie” e che la notizia del procedimento penale è subito circolata nel paese di __________ (istanza 5/6.5.2004, p. 6);

 

 

                                         che l’istante non dimostra, come gli incombeva, che gli asseriti pregiudizi in ambito professionale dipendono – in nesso di causalità adeguato – dal procedimento penale;

 

 

                                         che del resto – come osservato dal procuratore pubblico (cfr. osservazioni 14.5.2004) – il __________ __________ non ha mai sporto denuncia nei suoi confronti e si è espressamente dichiarato “disinteressato al procedimento” (AI 18);

 

 

                                         che inoltre non ha prodotto alcun certificato attestante una specifica sofferenza fisica o psichica e che lo Stato non è tenuto al versamento di un'indennità a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);

 

 

                                         che questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dal decreto di abbandono 5.4.2004 del procuratore pubblico Moreno Capella e dalla presente decisione;

 

 

                                         che la pretesa non può quindi essere ammessa;

 

 

                                         che l’istante protesta infine la rifusione delle ripetibili di questa sede, che quantifica in CHF 1'161.-- (istanza 5/6.5.2004, p. 7);

 

 

                                         che nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

 

 

                                         che la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

 

 

                                         che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;

 

 

                                         che va quindi riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza – un importo di CHF 200.--, comprendente onorario, spese e IVA;

 

 

che, visto quanto sopra esposto, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 3'411.35, di cui CHF 3'211.35 per spese di patrocinio e CHF 200.-- per indennità dipendente dal presente procedimento, oltre interessi al 5% dal 5.5.2004 su CHF 3'211.35;

 

 

                                         che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

 

 

 

 

pronuncia

 

                                   1.   L'istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al decreto di abbandono 5.4.2004 del procuratore pubblico Moreno Capella (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 3'411.35, oltre interessi al 5% dal 5.5.2004 su CHF 3'211.35.

 

 

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

 

                                         per conoscenza:

                                     -   Dipartimento delle Istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona.

 

 

 

terzi implicati

PI 1

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             Il segretario