Incarto n.
60.2004.197

 

Lugano

15 dicembre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul ricorso 24.5.2004 presentato dalla

 

 

 

RI 1 ,

patr. da: PA 1 ,

 

 

contro

 

 

 

la decisione 12.5.2004 emanata dall’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto Franco Lardelli in materia di sequestro;

 

 

preso atto dello scritto 27/28.5.2004 del procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, che comunica di non aver particolari osservazioni da sottoporre a questa Camera;

 

 

preso atto dello scritto 27/28.5.2004 dell’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto, che si rimette al giudizio di questa Camera;

 

 

preso atto delle osservazioni 11.6.2004 presentate dal patrocinatore delle cinque fondazioni denuncianti, che chiede di respingere il ricorso;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato

in fatto

 

                                   a.   A seguito di una denuncia 14.4.1998 presentata da cinque fondazioni, il Ministero pubblico apriva un procedimento a carico di __________ PI 2 e gli promuoveva l’accusa per appropriazione indebita qualificata e truffa già all’inizio del primo verbale d’interrogatorio del 5.5.1998.

                                         L’accusato, persona di una certa età, ammetteva sin da subito le proprie responsabilità, ricostruendo i fatti per quanto possibile. Egli ammetteva di aver operato a danno delle cinque fondazioni ed a favore proprio o di società a lui riconducibili.

                                         Tra i diversi atti di malversazione ammessi, ci sono sia dei prelevamenti, sia dei bonifici, sia delle messe a pegno dei fondi delle fondazioni a favore proprio o di sue società.

                                         Il procuratore pubblico ha proceduto a diverse audizioni dell’accusato e all’assunzione di alcuni testi. Ha pure fatto esperire una perizia, tendente a ricostruire quanto malversato a danno delle fondazioni e a scoprire la destinazione dei fondi sottratti.

 

 

                                   b.   Tra le malversazioni emerse, alcune sono relative alla relazione __________ presso la Banca __________ intestata alla qui ricorrente. Su questa relazione, ed in particolare sul conto dollari americani, l’accusato ha incassato due assegni: il primo in data 27.8.1996, di US$ 25'216.44, corrispondenti a CHF 30'000.-- (vedi all. 1 al ricorso); il secondo in data 27.9.1996, di US$ 4'007.21, corrispondenti a CHF 5'000.-- (all. 3 al ricorso). Nella contabilità queste due operazioni sono state contabilizzate quali anticipazioni, con degli importi in franchi svizzeri diversi (CHF 34'092.62 e CHF 5'417.74), ma con l’indicazione degli importi in dollari americani corrispondenti, nelle fiches contabili del mese di agosto e settembre 1996 (all. 2 e 4 al ricorso). Nel mese di dicembre 1996, l’accusato emise un primo assegno tratto sul suo conto __________ ed a favore della qui ricorrente. Nella contabilità l’accusato registrò nella fiche del mese di dicembre, come “Rimborso __________”, un importo di CHF 39'505.27, indicando anche l’importo corrispondente in US$, ovvero 29'219.88. L’assegno, di US$ 29'223.65 messo all’incasso il 20.12.1996 e contestualmente accreditato sul conto dollari americani 250.721.020 presso la __________, è poi stato riaddebitato sul medesimo conto in data 3.1.1994, per mancanza di copertura, con l’aggiunta di US$ 127.-- per spese della banca e US$ 37.45 quali spese di ritorno. Un secondo assegno dell’accusato, per US$ 29’388.10, è stato accreditato sul conto della ricorrente in data 17.1.1997, ed è stato addebitato al conto dell’accusato __________ in data 23.1.1997. Come emerso dalla ricostruzione operata (AI 107 e 116) nel corso dell’inchiesta, il conto __________ era stato accreditato con fondi provenienti da malversazioni operate dall’accusato sui conti delle fondazioni denuncianti. Un altro episodio coinvolge ancora le parti, ma non è oggetto del presente gravame. Si tratta di un pagamento effettuato dall’accusato in data 19.9.1997 alla __________ per CHF 5'000.--, per conto della qui ricorrente, attingendo dal medesimo conto presso __________, alimentato con i fondi malversati alle fondazioni denuncianti.

 

 

                                   c.   La relazione __________ della qui ricorrente presso la Banca __________ era stata posta sotto sequestro in data 5.5.1998 dal procuratore pubblico allora competente per questa procedura. Il sequestro sul conto è poi stato progressivamente ridotto una prima volta a CHF 42'524.60 (in data 23.1.2003), una seconda volta a CHF 5'000.-- (in data 24.3.2004). Contro questa decisione del procuratore pubblico hanno ricorso le fondazioni denuncianti in data 2.4.2004. Con decisione 12.5.2004, l’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto Franco Lardelli ha accolto il ricorso ed ha annullato la decisione di parziale dissequestro del 24.3.2004 del procuratore pubblico poiché un attento esame della documentazione non permette di concludere che l’incasso dell’assegno del gennaio 1997 costituisca il riequilibrio delle “anticipazioni” operate dall’accusato a debito della ricorrente in due occasioni nel corso del 1996. Egli fa in particolare riferimento alle divergenze tra gli importi degli assegni incassati dall’accusato a debito della ricorrente e gli importi in franchi svizzeri registrati quali “anticipazioni” in contabilità dallo stesso accusato. Per gli importi in dollari iscritti nella contabilità da parte dell’accusato, non esclude che gli stessi possano essere stati iscritti a posteriori  per giustificare la connessione. A titolo abbondanziale osserva come l’accusato era organo della ricorrente, e ha fatto beneficiare la società da lui rappresentata di proventi di reato: quindi non è applicabile il concetto di terzi ai sensi dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CP.

 

 

                                   d.   Contro la decisione del giudice dell’istruzione e dell’arresto la ricorrente si è aggravata presso questa Camera. Nel proprio gravame, la ricorrente opera una minuziosa ricostruzione dei fatti, che a suo dire prova, oltre ogni possibile ragionevole dubbio, che l’incasso dell’assegno nel gennaio 1997 corrisponde al riequilibrio delle anticipazioni del 1996 operate sempre dall’accusato sui suoi conti. La ricorrente sottolinea come l’incasso dell’assegno in gennaio del 1997 sia avvenuto sul conto nel __________ e non sul conto sequestrato. La ricorrente spiega la differenza degli importi in franchi svizzeri con il diverso cambio tra il momento dell’addebito sul suo conto e quello della contabilizzazione, sottolineando comunque che tutta l’operazione è avvenuta su di un conto dollari e che il rimborso, pure operato in dollari, corrisponde al centesimo nella valuta americana, compresa la maggiorazione delle spese derivanti dalla mancata copertura del primo assegno di “riequilibrio”. Per questo la ricorrente conclude chiedendo di annullare la decisione dell’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto e di confermare quella precedentemente presa dal procuratore pubblico.

 

 

                                   e.   Le fondazioni denuncianti, nelle proprie osservazioni, contestano la ricostruzione dei fatti operata nel ricorso, che qualificano di “usum delphini”, in particolare con riferimento alle differenze degli importi in franchi svizzeri. Dalla posizione di organo della ricorrente che l’accusato rivestiva all’epoca dei fatti le osservanti escludono che si possa parlare di buona fede in relazione all’incasso dell’assegno nel gennaio 1997. Il procuratore pubblico e l’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto si sono rimessi al giudizio di questa Camera.

 

 

in diritto

                                        

                                   1.   L'art. 161 CPP impone al procuratore pubblico di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere qualche importanza per l'istruzione del processo, sia come mezzi di prova, sia perché soggetti a confisca o a devoluzione allo Stato.

                                         Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e quindi per le necessità dell'istruzione formale, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e della decisione di confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 58 ss. CP e 165, 270-271 CPP (sequestro confiscatorio).

                                         Come in tutti gli istituti procedurali, che intaccano eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse pubblico, il sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l'oggetto che così occorre salvaguardare per gli incombenti processuali di istruttoria e di giudizio, tenuto conto altresì del principio di proporzionalità (REP. 1999, n. 131, 1998, n. 117 e 1996, n. 107).

                                         Il venir meno di questi presupposti toglie legittimità al sequestro, che deve essere revocato.

 

                                        

                                   2.   Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ristabilirne i diritti (art. 59 cifra 1 cpv. 1 CP).

 

                                         Sono considerati valori patrimoniali a' sensi dell'art. 59 cifra 1 CP tutti i vantaggi economici illeciti con un proprio determinabile valore economico; pertanto non solo le cose materiali, come i biglietti di banca, le pietre preziose ed i beni immobili, ma anche i diritti reali limitati, i crediti, le cartevalori ed i diritti immateriali (decisione TF 1P.239/2002 del 9.8.2002; N. SCHMID, Einziehung, Organisiertes Verbrechen,

                                         Geldwäscherei, Kommentar, Band I, Zurigo 1998, n. 17 ad art. 59 CP).

                                         I valori patrimoniali sequestrati giusta l'art. 59 cifra 1 CP devono pervenire dal reato dei quali sono il risultato; deve dunque sussistere, tra il reato e l'ottenimento di questi valori, un nesso di causalità (decisione TF 1P.239/2002 del 9.8.2002; N. SCHMID, op. cit., n. 30 ss. ad art. 59 CP). Anche i valori sostitutivi, propri ed impropri, sottostanno alla confisca giusta l'art. 59 cifra 1 CP: beni sostitutivi impropri ("unechte Surrogate") possono essere sequestrati solo in presenza di una traccia cartacea ("paper trail") riconducibile all'originario provento di reato; beni sostitutivi propri ("echte Surrogate") possono invece essere sequestrati solo se è dimostrato che essi hanno sostituito il bene originale. In entrambi i casi, il valore patrimoniale da confiscare deve essere facilmente identificabile nel patrimonio dell'autore, rispettivamente del terzo beneficiario (DTF 126 I 97).

 

 

                                   3.   La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o se la confisca costituisce nei suoi confronti una misura eccessivamente severa (art. 59 cifra 1 cpv. 2 CP).

 

                                         Il diritto di proprietà o un altro diritto reale acquisiti da un terzo contemporaneamente o dopo la commissione del reato saranno quindi rispettati soltanto alle condizioni cumulative previste da questa disposizione (S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 16 e 17 ad art. 59 CP).

                                         La confisca sarà allora pronunciata quando l'acquirente si é reso colpevole di ricettazione, oppure quando, benché non colpevole di ricettazione, l'acquirente ha agito sapendo che i valori patrimoniali acquistati erano il prodotto o la ricompensa di un reato o che avrebbe dovuto, viste le circostanze, presumere l'origine delittuosa dei valori patrimoniali acquistati; ossia quando l'acquirente ha agito in mala fede. Il dolo eventuale è sufficiente (Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare del 30.6.1993 in FF 1993 III 219; N. SCHMID, op. cit., n. 84 ad art. 59 CP). Il terzo è da considerarsi in mala fede anche quando non ha applicato la dovuta diligenza nelle verifiche che gli incombevano ["l'ignorance de faits qui justifiaient la confiscation (…) doit être non fautive", D. PIOTET, Les effets civils de la confiscation pénale, Berna 1995, n. 187; contra: N. SCHMID, op. cit., n. 84 ad art. 59 CP].

                                         La confisca non sarà invece ordinata se l'acquirente, ignorando i fatti che giustificherebbero la misura, ha fornito una controprestazione adeguata, ad esempio acquistando l'oggetto al prezzo usuale; prestazione e controprestazione devono essere economicamente equivalenti (N. SCHMID, op. cit., n. 90 ad art. 59 CP). Al terzo di buona fede possono quindi essere confiscate prestazioni a titolo gratuito come donazioni e commissioni non pattuite (N. SCHMID, op. cit., n. 87 ad art. 59 CP). Il valore della controprestazione deve essere stimato in base a criteri oggettivi e con riferimento al momento dell'acquisizione dei beni (ex tunc, N. SCHMID, op. cit., n. 92 ad art. 59 CP).

                                         Inoltre, mancando una tale controprestazione, si rinuncerebbe alla confisca se dovesse risultare di un rigore eccessivo.

 

 

                                   4.   Nel presente caso sono certamente dati i seri indizi di reato di appropriazione indebita aggravata a carico dell’accusato, cosa peraltro non contestata dalle parti.

 

 

                                   5.   Problematica è la connessione tra l’oggetto del sequestro e l’atto di disposizione penalmente rilevante. La relazione bancaria della ricorrente __________ presso la Banca __________ posta sotto sequestro non è stata beneficiata da atti penalmente rilevanti. Al contrario, potrebbe essere stata oggetto di malversazioni dell’accusato, in relazione alle due “anticipazioni” del 28.8.1996 e del 27.9.1996. Beneficiata dall’incasso di un assegno tratto dall’accusato è un’altra relazione bancaria della qui ricorrente, ovvero la relazione __________ presso la __________, non posta sotto sequestro. L’unica connessione esistente tra le due relazioni è la medesima titolarità, in capo alla ricorrente. Questo punto non va comunque ulteriormente approfondito, in considerazione dell’esito del ricorso.

 

 

                                   6.   In relazione all’art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CP, occorre anzitutto esaminare se vi è stata o meno una controprestazione all’accredito dell’assegno incassato in gennaio del 1997. Concretamente si tratta di determinare se l’operazione del gennaio 1997 “riequilibrava” o meno le due anticipazioni fattesi dall’accusato nel 1996 sul conto della qui ricorrente. Su questo punto questa Camera non può seguire le argomentazioni e le conclusioni alle quali è giunto il giudice dell’istruzione e dell’arresto. Vero è che, come evidenziato dall’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto, l’accusato non è mai stato sentito sui documenti prodotti dalla ricorrente (AI 206), e viste le sue condizioni, nemmeno si potrà procedere in futuro a tale audizione. Occorre esaminare la fattispecie unicamente alla luce della documentazione.

 

 

                                   7.   L’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto ha messo in evidenza la differenza degli importi in franchi tra gli importi prelevati in due occasioni nel corso del 1996 e le due contabilizzazioni nelle fiches del mese di agosto e settembre 1996. In relazione agli importi in dollari iscritti nella contabilità, non ha escluso che detti importi possano essere stati inscritti a posteriori per giustificare la connessione con il successivo incasso dell’assegno. Queste argomentazioni non sono fondate su nessun concreto indizio, in particolare per quanto riguarda l’eventuale iscrizione in tempi successivi degli importi in dollari: le stesse si scontrano addirittura con documenti bancari agli atti inequivocabili da questo punto di vista.

                                         Primo: forza è di constatare che i giustificativi bancari relativi alle due operazioni di incasso assegni del 28.8.1996 e del 27.9.1996 (all. 1 e 3 del ricorso) indicano non solo l’importo in CHF (ovvero 30'000.-- e 5'000.--), ma anche i corrispettivi importi in dollari addebitati al conto della ricorrente, vale a dire 25'216.44 e 4'007.21.

                                         Secondo: questi due dati certi corrispondono anche agli importi in US$ indicati nella contabilizzazione nelle fiches del mese di agosto e settembre 1996 (all. 2 e 4 del ricorso).

                                         Terzo: il primo assegno emesso dall’accusato, datato 19.12.1996, accreditato in data 17.12.1996 e successivamente addebitato, per mancanza di copertura, in data 3.1.1997, riporta l’importo di US$ 29'223.64, corrispondente alla somma esatta degli importi in dollari delle due “anticipazioni” del 1996, ovvero US$ 25'216.44 e 4'007.21. Quarto: l’importo del primo assegno corrisponde all’importo in US$ iscritto nella contabilità nella fiche di dicembre 1996 quale rimborso.

                                         Quinto: il secondo assegno emesso dall’accusato, datato 15.1.1997, accreditato sulla relazione della ricorrente il 16.1.1997 ed addebitato sulla relazione __________ dell’accusato in data 23.1.1997, riporta l’importo di US$ 29'388.10, corrispondente alla somma esatta degli importi in dollari delle due “anticipazioni” del 1996, ovvero US$ 25'216.44 e 4'007.21, aumentati dalle spese relative al mancato incasso del primo assegno, ovvero US$ 127.-- e 37.45 (all. 7 del ricorso). Sesto: i due importi in CHF indicati nella contabilità nei mesi di agosto e settembre 1996 divergono dagli importi in CHF effettivamente prelevati. Se si calcola il cambio applicato nella contabilità, si ottengono praticamente due importi praticamente uguali (1,352000 e 1,351998). Esaminando il cambio ufficiale riportato sui due documenti giustificativi bancari (all. 1 e 3 del ricorso) risulta che il cambio applicato dalla banca era diverso, ma addirittura differente di molto (1,1897 e 1,24775). Queste constatazioni oggettive permettono di concludere con certezza che anzitutto, anche se fossero stati iscritti successivamente, gli importi in dollari della contabilità sono esatti, e quindi non possono certo essere stati manipolati per creare la connessione, che matematicamente è pacifica. Queste constatazioni spiegano anche come la contabilizzazione in CHF sia stata fatta ad un cambio fisso, diverso da quelli esistenti al momento dei due prelievi per “anticipazioni”. Forza è quindi di accertare l’esistenza della connessione tra le due “anticipazioni” del 1996 e l’incasso dell’assegno del gennaio 1997. Con riferimento all’art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CP, si deve concludere che all’operazione del gennaio 1997 si contrappone una controprestazione praticamente sinallagmatica con le due “anticipazioni” del 1996.

.                                    

 

                                   8.   Resta da esaminare infine la posizione della ricorrente quale terzo beneficiario dell’atto di disposizione censurato, in particolare con attenzione alla buona fede o meno, in considerazione del fatto che l’accusato era organo della ricorrente al momento dei fatti. A questo proposito occorre considerare come l’accusato era anche amministratore delle fondazioni denuncianti, oltre che gestore patrimoniale dei loro conti, e che in un caso (quello dei denuncianti) come nell’altro (quello della ricorrente) egli abbia contravvenuto ai chiari obblighi derivatigli sia dal contratto di mandato, sia dalla funzione di amministratore. Come emerge chiaramente dallo scritto 26.5.2002 del patrocinatore della ricorrente al Ministero pubblico (AI 206), il versamento del gennaio 1997 altro non era che “il rimborso di un “prestito”, ricorrendo l’accusato a prelevamenti sui conti societari. Circostanza rimasta incontestata, e peraltro riferita a comportamenti illeciti simili a quelli messi in atto a danno delle denuncianti. Il concedersi prestiti personali o per proprie società, a danno di una società amministrata, rappresenta certamente un atto illecito, di rilevanza penale, d’azione pubblica, che solo in ragione delle gravi condizioni di salute dell’accusato non ha potuto essere ulteriormente approfondito. L’organo è al tempo stesso autore di comportamenti illeciti: occorre distinguere in questi casi tra organo ed azionista o avente diritto, per valutare unicamente la buona fede. Nel presente caso non ci sono elementi oggettivi e soggettivi per escludere la buona fede della ricorrente e del suo azionista / avente diritto: la società ricorrente è lesa, come le denuncianti, dalla scapestrata gestione dell’accusato.

                                         Da evidenziare, in un’ottica di buona fede, il fatto che il “riequilibrio” è avvenuto per l’importo esatto delle due “anticipazioni”, senza quindi che alla ricorrente venisse neppure riconosciuto un saggio d’interessi o un’eventuale differenza di cambio.

 

 

 

 

 

 

                                   9.   Il ricorso è accolto, e la decisione dell’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto annullata. Alla crescita in giudicato della presente decisione, la relazione __________ presso la Banca __________ rimarrà sotto sequestro limitatamente all’importo di CHF 5'000.-- con i relativi interessi maturati.

                                         Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente adeguate ripetibili.

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 157 ss. e 284 ss. CPP e 39 lit. f LTG, come ogni altra norma applicabile,

 

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

 

 

2.Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RI 1, __________,

      CHF 500.-- (cinquecento) a titolo di ripetibili di questa sede.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Il presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione (art. 272 PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss. PPF.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   4.   Intimazione:

                                        

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

2 patrocinato da: PA 2

3. PI 3

4. PI 4

5. PI 5

6. PI 6

7. PI 7

3, 4, 5, 6, 7 patrocinate da: PA 3

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             La segretaria