Incarto n.
60.2004.220

 

Lugano

29 ottobre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 7/8.6.2004 presentata dal

 

 

 

IS 1 ,

 

 

 

 

 

 

tendente ad ottenere l’autorizzazione a consultare gli atti dell’incarto MP __________;

 

 

viste le osservazioni 9/11.6.2004 del procuratore pubblico Nicola Respini, che comunica di non avere obiezioni alla consultazione dell’incarto da parte dell’istituto bancario istante;

 

preso atto delle osservazioni 21/22.6.2004 del patrocinatore di __________ PI 2, che si oppone all’accoglimento dell’istanza, in quanto la parte istante non avrebbe sostanziato anzitutto le eventuali affermazioni dei clienti che vorrebbero eventualmente avanzare delle pretese contro l'istituto, ed inoltre quali sarebbero le implicazioni negative per la banca. L’osservante sottolinea inoltre trattarsi di pretese di solo natura civile. Farebbe difetto di conseguenza il legittimo interesse previsto dall’art. 27 CPP;

 

preso atto delle osservazioni 21/23.6.2004 del rappresentante di __________ PI 3 e __________ PI 1, che ritiene irrita la richiesta avanzata dall’istituto bancario, che non si è costituito parte civile. I suoi patrocinati avevano a suo tempo fornito alla banca le dichiarazioni di scarico di tutti i clienti che avevano conti presso la medesima. Concedere l’autorizzazione in simili circostanze vorrebbe dire ammettere la facoltà di indagine privata nell’ambito di un procedimento pubblico, contrario al principio della segretezza. Per questi motivi la parte osservante conclude chiedendo di respingere l’istanza;

 

rilevato che l’avv. __________ PI 5 e l’avv. __________ PI 6 non hanno presentato osservazioni;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   A seguito di una denuncia di anonimi clienti a carico di due cittadini italiani, che hanno agito quali operatori finanziari, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________), attualmente ancora allo stadio delle informazioni preliminari. In questo contesto il procuratore pubblico ha proceduto all’audizione di alcuni clienti e all’audizione, in due occasioni, di un ex funzionario dell’istituto bancario. In relazione a questa procedura si colloca la richiesta dell’istituto bancario istante.

 

 

                                   2.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

 

 

                                   3.   L’istituto bancario istante legittima la sua richiesta in relazione ad eventuali addebiti di carattere penale che sarebbero stati mossi a carico di un suo ex dipendente, e ciò in relazione a quanto riferitole da asserite vittime.

                                         Nel presente caso, ed allo stadio attuale della procedura, non si deve riconoscere all’istituto istante un interesse legittimo, ma neanche fattuale, tale da giustificare l’accesso agli atti. Si consideri che il procedimento è tuttora allo stadio delle informazioni preliminari e che nessuna promozione dell’accusa è stata fatta. In questo contesto, ed anche in relazione alla posizione del suo ex funzionario, l’istituto bancario non può vantare un interesse legittimo e giuridico tale da prevalere rispetto a quello delle parti coinvolte.

 

 

                                   4.   L’istanza va respinta. Tassa di giustizia, spese e ripetibili sono a carico dell’istante, soccombente.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è respinta.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 700.-- e le spese di CHF 200.--, per complessivi CHF 900.-- (novecento), sono a carico del IS 1, __________, che rifonderà a __________ PI 2, __________ __________, CHF 150.-- (centocinquanta), rispettivamente complessivamente a __________ PI 1, __________ e a __________ PI 3, __________, CHF 150.-- (centocinquanta) a titolo di ripetibili di questa sede.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                        

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

1 patrocinato da: PA 1

2. PI 2

2 patrocinato da: PA 2

3. PI 3

3 patrocinato da: PA 1

4. PI 4

5. PI 5

6. PI 6

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             La segretaria