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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretario: |
Rocco Filippini, vicecancelliere |
sedente per statuire sull’istanza 16/19.7.2004 presentata da
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IS 1
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tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 30.3.2004 del giudice della Pretura penale (inc. __________ e __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP |
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premesso che con decreto 20.1.2004 il giudice della Pretura penale ha riunito il procedimento qui in esame con quello a carico del coaccusato __________ __________, che pure ha presentato istanza di indennità per ingiusto procedimento a questa Camera in relazione alla citata sentenza 30.3.2004 (inc. __________);
richiamate le osservazioni 22/23.7.2004 del procuratore pubblico Nicola Respini, che evidenzia come la nota d’onorario per il patrocinio degli accusati sia decisamente eccessiva e chiede conseguentemente di esaminare attentamente le loro pretese;
rilevato che con scritto 2/5.12.2005 l’avv. PA 1, patrocinatore di entrambi gli accusati, su espressa richiesta di questa Camera ha comunicato di non avere ricevuto alcun rimborso spese dalla __________, __________ __________ __________ __________ __________ SA;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto 24.11.2003 il magistrato inquirente Nicola Respini ha posto in stato di accusa davanti alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 700.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di infrazione alla legge federale sulla navigazione aerea “per avere, a __________ in data __________ __________ __________, verso le ore __________.__________, durante un volo commerciale come assistente di volo dell’aeromobile __________ __________ __________ __________ __________, modello __________, immatricolato __________ -__________, di proprietà della __________ __________ SA di __________, violato per negligenza le prescrizioni legali o le norme riconosciute della circolazione, mettendo in tal modo in pericolo persone o beni di terzi a terra, e meglio per avere, durante il trasporto di una carcassa di mucca, di proprietà di __________ __________, dall’alpe __________, in territorio di __________, al macello di __________, perso la stessa che, a causa dell’errata imbracatura, precipitava a terra sulla carreggiata e sul marciapiede di Via __________, sfracellandosi, causando danni alla facciata dell’abitazione di __________ __________” (DA __________);
che con decreto di medesima data il procuratore pubblico ha pure proposto la condanna del pilota __________ __________ alla multa di CHF 700.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese per lo stesso titolo di reato ed in relazione ai medesimi fatti (DA __________);
che con giudizio 30.3.2004 il giudice della Pretura penale ha assolto entrambi i coaccusati dall’imputazione (inc. __________ e __________);
che con l'istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l'importo di CHF 3'386.90 oltre interessi, di cui CHF 2'957.90 per spese di patrocinio e CHF 429.-- per danni materiali;
che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che – per i patrocini di fiducia – il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;
che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che l'istante postula la rifusione della nota professionale 16.7.2004 del suo patrocinatore di fiducia, avv. PA 1, di complessivi CHF 5'915.80 (di cui CHF 4'833.-- a titolo di onorario, CHF 665.-- di spese e CHF 417.80 di IVA), ridotta in ragione di un mezzo “(…) tenendo conto del patrocinio del pilota __________ __________ pure prosciolto che inoltra contestualmente analoga istanza di indennità” (istanza 16/19.7.2004, p. 2);
che la tariffa applicata, pari a CHF 250.--/ora (cfr. istanza 16/19.7.2004, p. 2), è conforme ai predetti principi, rientrando nei parametri indicati;
che il dispendio orario esposto (che non viene precisato in relazione ad ogni singola operazione) appare invece oggettivamente eccessivo per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale;
che la pratica – pur riconoscendo la particolarità del reato imputato ai coaccusati – ha richiesto nel suo insieme un impegno relativamente ridotto;
che del resto il patrocinio di entrambi i coaccusati non ha comportato un rilevante aumento del volume di lavoro, circostanza che peraltro l’istante non sostiene;
che il sopralluogo di data 30.1.2004 non può essere considerato necessario ed utile per il procedimento in esame, ritenuto che il luogo di impatto con il suolo della carcassa di mucca emerge chiaramente dal rapporto di polizia 6.11.2003 e dalla relativa documentazione fotografica (AI 1) mentre l’esatta distanza dal macello si evince direttamente dalla planimetria che il Comune di __________ ha trasmesso all’avv. PA 1 in risposta al suo scritto 29.1.2004 e che questi ha conseguentemente prodotto agli atti in sede di dibattimento (cfr. verbale del dibattimento 30.3.2004);
che inoltre le prestazioni dipendenti dai contatti intrattenuti con la __________ – alla luce dello scritto 2/5.12.2005 dell’avv. PA 1 – non appaiono sufficientemente motivate;
che viene conseguentemente approvato un onorario pari a 9 ore e 20 minuti a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 2'333.--, di cui 45 minuti inerenti i colloqui telefonici (in media 5 minuti/telefonata, comprese le conferenze telefoniche con la segretaria di __________ __________), 15 minuti inerenti gli scritti di data 24.12.2003 (due) e 14.5.2004 (in media 5 minuti/scritto, trattandosi di semplici comunicazioni alla Pretura penale), 50 minuti inerenti gli ulteriori scritti di data 27.11.2003, 22.12.2003, 29.1.2004, 11.2.2004 e 21.5.2004 (in media 10 minuti/scritto), 60 minuti inerenti l’esame degli incarti (poco voluminosi), 60 minuti inerenti i colloqui con l’istante e __________ __________, 150 minuti inerenti la preparazione al dibattimento, 120 minuti inerenti l’accesso alla Pretura penale di Bellinzona ed il dibattimento (che si è protratto dalle ore 14.30 alle ore 16.05 circa) e 60 minuti inerenti la stesura delle due istanze di indennità (come postulato), stralciate in particolare le prestazioni di “ricezione documenti/atti”, “ritiro/restituzione atti”, “intimazione” e “fotocopie”, trattandosi di mansioni che vengono di solito effettuate dal personale di cancelleria, i cui onorari sono a carico del datore di lavoro;
che a detta somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 526.60, ridotte a CHF 6.75 quelle telefoniche (CHF 0.15/minuti, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B. C., inc. 19.2004.6), stralciate invece quelle inerenti la trasferta a __________ del 2.2.2004 per il sopralluogo e quelle dipendenti dai contatti intrattenuti con la __________;
che l’IVA ammonta a CHF 217.40;
che a titolo di spese legali all’istante va pertanto risarcito – “(…) tenendo conto del patrocinio del pilota __________ __________ pure prosciolto che inoltra contestualmente analoga istanza di indennità” (istanza 16/19.7.2004, p. 3) – l’importo complessivo di CHF 1'538.50 (½ di CHF 3'077.--), oltre interessi al 5% dal 16.7.2004 così come postulato;
che – con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (cfr. REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (cfr. REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);
che l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione;
che per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI, K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che al proposito l'istante chiede il risarcimento dell’importo di CHF 429.-- “(…) per il tempo impiegato negli interrogatori, nel dibattimento processuale e per i costi di trasferta” (istanza 16/19.7.2004, p. 2);
che vi è evidentemente un nesso di causalità adeguato (cfr., al proposito, decisione TF 23.2.2004 in re F. B., inc. 1P.602/2003) tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e le citate pretese;
che in merito alla perdita di guadagno ha prodotto agli atti lo scritto 14.7.2004 della datrice di lavoro __________ __________ SA, di cui il coaccusato __________ __________ era all’epoca delegato con firma collettiva a due ed è attualmente amministratore unico con firma individuale (cfr. estratto registro di commercio di __________);
che IS 1 – a cui spetta l’onere della prova (cfr. N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506) – avrebbe dovuto e potuto dimostrare l’asserito danno producendo perlomeno il contratto di lavoro e/o la dichiarazione fiscale (cfr., in relazione agli elementi necessari per procedere eventualmente alle stime previste dall’art. 42 cpv. 2 CO, decisione TF 4C.355/1997 dell’8.3.2005 in re H. N. Z.);
che è inoltre verosimile ritenere che la sua attività professionale (assistente di volo) gli avrebbe permesso una certa flessibilità nell’organizzazione del lavoro e quindi una certa coordinazione con gli impegni dipendenti dal procedimento penale, in applicazione dell’art. 44 CO;
che in merito ai costi di trasferta riconducibili agli interrogatori 18.9.2003 e 3.11.2003 presso il Commissariato di Lugano ed al dibattimento 30.3.2004 presso la Pretura penale di Bellinzona, viene ammessa la somma di CHF 54.-- oltre interessi al 5% dal 16.7.2004 così come richiesto;
che a IS 1 va quindi riconosciuto l’importo complessivo di CHF 1'592.50, di cui CHF 1'538.50 a titolo di spese di patrocinio e CHF 54.-- a titolo di risarcimento dei danni materiali, oltre interessi al 5% dal 16.7.2004;
che le ripetibili, protestate, sono state considerate nella nota professionale;
che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla sentenza 30.3.2004 della Pretura penale (inc. 10.2003.680 e 10.2003.682), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 1'592.50 oltre interessi al 5% dal 16.7.2004.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
per conoscenza:
- Dipartimento delle Istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona;
- Pretura Penale, Bellinzona (con l’inc. __________ di ritorno).
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terzi implicati |
PI 1
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il segretario