Incarto n.
60.2004.288

 

Lugano

20 settembre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Raffaele Guffi, vicepresidente,

Alessandro Soldini, Matteo Cassina (in sostituzione di Mauro Mini ed Ivano Ranzanici, esclusisi)

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 6/9.8.2004 presentata dal

 

 

 

IS 1, ,

 

 

con la quale chiede l'autorizzazione a consultare gli atti del procedimento penale promosso nei confronti di __________ PI 1, __________ (patr. da: avv. ti __________ PA 1, __________, e __________ PA 2, __________);

 

 

 

 

richiamati i preavvisi favorevoli 25/26.8.2004 del procuratore pubblico Arturo Garzoni e 30/31.8.2004 di __________ PI 1;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che con istanza 6/9.8.2004 - trasmessa d'ufficio a questa Camera dal Tribunale penale cantonale - il IS 1 chiede - ritenuto che "(…) la decisione di mancata revoca della sospensione dell'attività medica oggetto di ricorso dinanzi al Consiglio di Stato si fonda anche sulle risultanze dell'inchiesta penale" - la facoltà di ispezionare gli atti del procedimento penale promosso nei confronti del ricorrente __________ PI 1;

 

 

                                         che giusta l’art. 27 CPP - in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) - "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione";

 

 

                                         che i presupposti di legge appaiono dati, in particolare con riferimento agli art. 55 ss. Lpamm;

 

 

                                         che con decisione 10.9.2003 questa Camera aveva peraltro riconosciuto il legittimo interesse del __________ all'ispezione degli atti (inc. 60.2003.269; cfr. anche scritto 21.9.2000, con il quale l'allora procuratore pubblico __________ __________ - seppur in dispregio della procedura di cui all'art. 27 CPP - aveva concesso all'allora __________, con l'accordo dell'accusato, l'esame dell'incarto);

 

 

                                         che - a tutela dei diritti di terzi (e segnatamente dei pazienti) e del segreto medico - si giustifica nondimeno escludere dalla presente autorizzazione i documenti attinenti ai pazienti (cartelle cliniche, ecc.);

 

 

                                         che - posto come il procedimento penale sia attualmente pendente davanti alla Corte delle assise criminali di Lugano, davanti alla quale __________ PI 1 è stato deferito - il suo presidente determinerà i tempi e le modalità di compulsazione degli atti, compresa la concessione della facoltà di estrarne copie, tenendo conto delle necessità di preparazione del dibattimento e dei diritti di terzi;

 

 

                                         che l'istanza è accolta, senza prelevamento di tassa di giustizia e spese.

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamato l'art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

1 patrocinato da: PA 1

2. PI 2

1 patrocinato da: PA 2

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il vicepresidente                                                      La segretaria