|
|
|
|
|
||
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
|
segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sul ricorso 20/23.8.2004 presentato da
|
|
RI 1, , |
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione 12.8.2004 emanata dal giudice dell'istruzione e dell'arresto Ursula Züblin in materia di libertà provvisoria; |
preso atto delle osservazioni del procuratore pubblico Rosa Item del 6.9.2004, con le quali postula la reiezione del ricorso;
preso atto delle osservazioni del giudice dell'istruzione e dell'arresto del 25/26.8.2004, con le quali si rimette al giudizio di questa Camera;
preso atto delle ulteriori osservazioni, in replica, del ricorrente, in data 6/7.9.2004;
preso atto della duplica del procuratore pubblico del 13.9.2004, che conclude nuovamente per la reiezione integrale del ricorso;
preso atto della rinuncia alla duplica del giudice dell'istruzione e dell'arresto, in quanto i fatti oggetto della replica sono successivi alla sua decisione ed a lui sconosciuti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il ricorrente è stato arrestato in data 21.7.2004, nell’ambito dell'inchiesta __________. L’arresto è stato confermato dal giudice dell'istruzione e dell'arresto il giorno successivo, dati i gravi indizi di colpevolezza e le necessità istruttorie (decisione del 12.8.2004, inc. Giar n. __________).
Con istanza del 5/6.8.2004, egli ha chiesto la libertà provvisoria. Dopo il preavviso negativo del procuratore pubblico del 9.8.2004, con decisione del 12.8.2004 (inc. Giar __________) il giudice dell'istruzione e dell'arresto ha respinto l’istanza. Contro quest’ultima decisione il ricorrente ha presentato tempestivo gravame a questa Camera.
2. Dall’inoltro del ricorso, l’inchiesta è continuata, ed anche il giudice dell'istruzione e dell'arresto ha prolato un’ulteriore decisione, in data 30.8.2004 (inc. Giar n. __________) relativo all’accesso agli atti.
3. Il ricorrente, verbalizzato una prima volta il 12.7.2004 (all. 3 dell’AI 1 dell’incarto MP __________), in occasione dell’arresto di __________ __________ e __________ __________, è stato successivamente arrestato il 21.7.2004, sulla base delle dichiarazioni fatte da __________ __________, in particolare nel suo verbale del 20.7.2004 (all. 2 all’AI 1). In questo verbale quest’ultimo ha indicato il ricorrente quale persona che per conto suo era andato in più occasioni a __________, a procacciarsi eroina, contro un compenso di fr. 250.-- ogni volta (verbale del 20.7.2004, p. 3).
4. Nel corso dell’inchiesta, il ricorrente è stato interrogato in diverse occasioni, sia dalla polizia (verbali del 12.7.2004, 21.7.2004, 27.7.2004, 24.8.2004 - in due occasioni -), sia dal procuratore pubblico (verbali del 4.8.2004, del 3.8.2004 e del 7.9.2004), sia ovviamente dal giudice dell'istruzione e dell'arresto, in occasione della conferma (in data 22.7.2004). Anche __________ __________ è stato sentito più volte, in particolare in polizia (in data 15.7.2004, 20.7.2004, 29.7.2004, 30.7.2004, 11.8.2004, 24.8.2004, 6.9.2004 e 10.9.2004).
In questi giorni sono previsti due confronti, tra il ricorrente e __________ __________ e tra il ricorrente e __________ __________ (duplica del procuratore pubblico).
5. Preliminarmente occorre considerare che questa Camera, chiamata a decidere un ricorso in tema di detenzione preventiva, vista l’importanza del diritto costituzionale in gioco, ovvero la libertà personale, tutelata dall'art. 10 cpv. 2 Cost e dall’art. 8 cpv. 2 lett. a Cost. TI, deve valutate il fondamento del ricorso e la fattispecie sottoposta a giudizio non ex tunc (al momento della presentazione della richiesta di libertà personale, al momento del preavviso negativo, o al momento della decisione del giudice dell'istruzione e dell'arresto), ma ex nunc, tenendo quindi conto di circostanze emerse successivamente (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 12 e soprattutto 24 ad art. 100 CPP). Per questa ragione, il presente giudizio tiene conto anche di quanto emerso dall’inchiesta dopo il 12.8.2004, data della decisione del giudice dell'istruzione e dell'arresto qui impugnata.
6. In tema di libertà questa Camera decide con pieno potere di cognizione (art. 286 cpv. 4 CPP), con libero esame del fatto e del diritto. Giusto il disposto dell’art. 101 CPP, questa Camera deve decidere entro brevi termini. Nel presente caso, l’avvenuto inoltro da parte del ricorrente di un ulteriore allegato scritto di osservazioni, di fatto una replica, con la conseguente necessità di concedere alle parti un termine per prendere posizione sul medesimo, ha certamente allungato i tempi rispetto a quelli usuali ossequiati da questa Camera per evadere i gravami in materia di libertà personale.
7. Secondo gli art. 95 ss. CPP e la giurisprudenza di questa Camera che li interpreta nel solco di quella del Tribunale federale in tema di libertà personale, arresto e mantenimento rispettivamente proroga del carcere preventivo esigono da un lato l'esistenza di gravi indizi di colpabilità a carico dell'arrestato e dall'altro la giustificazione di bisogni dell'istruzione, di garanzia contro i rischi di collusione e dell'inquinamento delle prove, della protezione dell'ordine pubblico, del pericolo di fuga e di recidiva, con contemporaneo rispetto del principio della proporzionalità (REP. 1998 n. 105, 1988 p. 413, 1986 p. 158 e 1980 p. 40; DTF 115 Ia 293; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 7 ss. ad art. 95 CPP; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 68 n. 8 ss.).
Il diritto fondamentale alla libertà personale può soffrire eccezione per quanto sopra riassunto e cioè quando la sua cautelare privazione si fonda su una base legale chiara (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 c. 3), è presa per ragioni di preminente interesse pubblico ed è rispettosa di proporzionalità: questa Camera decide con libero esame del fatto e del diritto (art. 286 cpv. 4 CPP; DTF 125 I 361 e 123 I 268; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 ss. ad art. 95 CPP; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 2329 ss.).
La detenzione preventiva è misura straordinaria (cfr. art. 95 cpv. 1 CPP) e deve perciò essere quanto più possibile limitata nel tempo. Conformemente al principio di proporzionalità (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 10 ad art. 95 CPP e 1 ss. ad art. 96 CPP), se delle misure sostitutive permettono ragionevolmente di raggiungere lo stesso obiettivo d'interesse pubblico, in particolare a garantire che l'accusato si presenterà in qualsiasi tempo all'autorità competente per il compimento degli atti processuali o per scontare la pena o per l'esecuzione di una misura di sicurezza (art. 107 cpv. 2 CPP), queste vengono applicate, non solo in sostituzione dell'arresto (art. 96 CPP), ma anche di una carcerazione preventiva già iniziata (art. 107 CPP).
Il criterio di proporzionalità impone inoltre che venga scelta la misura sostitutiva meno afflittiva tra quelle che consentono di raggiungere lo scopo prefisso. L'importo cauzionale, ad esempio, deve essere adeguato all'effettivo pericolo di fuga, non al limite teorico delle possibilità economiche dell'accusato. Parimenti, le misure sostitutive devono perciò cessare - o devono essere adattate all'emergere di nuove circostanze - se e quando venga meno la ragione che le giustifica (R. HAUSER / E. SCHWERI, op. cit., § 68 n. 45 e rif.; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 2438 ss. e rif.).
Tra le misure sostitutive all'arresto, l'art. 96 CPP elenca, in modo non esaustivo, la prestazione di una cauzione (cfr. art. 110 CPP: deposito di adeguate garanzie patrimoniali), il deposito dei documenti di legittimazione, la regolare comparizione davanti a un ufficio, la residenza in un luogo determinato o "altri provvedimenti idonei". Con quest'ultima espressione, il legislatore ha lasciato al magistrato competente ampia facoltà nell'adeguare e scegliere il provvedimento sostitutivo alle circostanze del singolo caso, tenendo in considerazione eventuali proposte dell'accusato (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 1 ss. ad art. 96 CPP). Entrano pure in considerazione provvedimenti quali il divieto di svolgere una certa attività o di frequentare luoghi specifici, di contattare determinate persone, come pure l'obbligo di segnalare la propria presenza all'autorità di polizia (G. PIQUEREZ, op. cit., n. 2458 ss.). Tutte queste misure possono venire prese singolarmente o cumulativamente (art. 96 CPP; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 ad art. 96 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 2466).
8. Il primo presupposto per il mantenimento del carcere preventivo, segnatamente l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza per un crimine o un delitto, è nella fattispecie pacifico. Nei propri verbali, il ricorrente ha ammesso un certo numero di viaggi (almeno cinque, nei verbali dopo la ritrattazione - verbali del 3.9.2004 e del 7.9.2004 -, circa il doppio in precedenza - verbale del 4.8.2004), nonché la consapevolezza dello scopo di detti viaggi. Si deve quindi concludere all’esistenza di seri indizi di colpevolezza a carico del ricorrente per un suo coinvolgimento nel traffico di stupefacenti.
9. I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già sentiti o ancora da sentire - o i correi e i complici non arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. La possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente e in maniera astratta (DTF 117 Ia 257; decisione TF 23.3.2000 in re A. e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI, op. cit., § 68 n. 13; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 2344 ss.).
10. Nel presente caso, i rischi di collusione e di inquinamento di prove erano certamente dati, sia al momento dell’arresto, sia al momento della conferma, sia al momento della successiva decisione del 12.8.2004 del giudice dell'istruzione e dell'arresto. In particolare, quest’ultimo correttamente osservava nella propria decisione anzitutto la reticenza del ricorrente, sia sui fatti, sia sul proprio consumo di stupefacenti. La successiva ritrattazione delle proprie dichiarazioni da parte del ricorrente ha evidentemente confermato questa reticenza, ma soprattutto ha richiesto ulteriori atti d’inchiesta ed ha certamente allungato i tempi. Questa situazione ha richiesto diverse audizioni del ricorrente, nonché l’audizione delle altre persone coinvolte, alle quali dovevano essere contestate le diverse versioni del ricorrente.
L’esistenza di rischi di collusione e di inquinamento di prove, evidenziati dal procuratore pubblico ed ammessi dal giudice dell'istruzione e dell'arresto, non erano solo teorici, ma concreti, al punto che si sono addirittura concretizzati, malgrado lo stato di detenzione del ricorrente e di __________ __________, a seguito dei contatti avvenuti tra di loro al __________. Con le inevitabili ripercussioni negative sull’inchiesta.
11. I bisogni dell’istruttoria, concretamente i rischi di collusione e di inquinamento di prove, sono dati certamente fino al momento in cui saranno operati i confronti tra il ricorrente e __________ __________ per una verso, tra il ricorrente e __________ __________ per l’altro verso.
Questi due confronti sono programmati in questi giorni, ed in considerazione del tempo trascorso non possono essere ulteriormente procrastinati.
12. Accanto alla necessità di esperire i due surriferiti confronti, avanti al procuratore pubblico, dall’incarto emergono altri bisogni d’inchiesta.
In particolare si fa riferimento alla necessità anzitutto di identificare due persone, i cui dati anagrafici non sono noti, denominati dagli accusati __________ e __________, poi sentirli e contestare al ricorrente ed a __________ __________ le loro eventuali dichiarazioni.
Questi bisogni d’inchiesta, con il corollario del relativo pericolo di collusione e di inquinamento delle prove in caso di messa in libertà del ricorrente, sono effettivi, ma non tali, in una ponderazione degli interessi in gioco, da giustificare la protrazione della detenzione preventiva del qui ricorrente. Ciò in particolare in considerazione del fatto che agli atti dell’incarto, per quanto noto a questa Camera, ci sono poche indicazioni ed elementi per arrivare in tempi brevi all’identificazione di __________ e di __________, alla loro audizione, per evitare il pericolo di collusione e di inquinamento, per poi procedere agli eventuali confronti.
13. Per concludere, esistono sufficienti motivi d’interesse pubblico, ed in particolare bisogni d’inchiesta, pericolo di collusione e di inquinamento di prove, per giustificare la detenzione preventiva fino all’avvenuto confronto tra il ricorrente e __________ __________ e fra il ricorrente e __________ __________, ritenuto che gli stessi non debbono essere procrastinati rispetto alle date già fissate. Dopo di che il ricorrente va messo in libertà provvisoria alle condizioni - tese a scongiurare o a contenere il pericolo residuo di collusione e d’inquinamento di prove - di evitare qualsiasi contatto con le altre persone coinvolte nell'inchiesta (sotto comminatoria dell'eventuale estensione del procedimento al reato di favoreggiamento giusta l'art. 305 CP), di rimanere costantemente a disposizione degli inquirenti per qualsiasi ulteriore necessità e di rendersi reperibile attraverso il patrocinatore. Questa soluzione s’impone anche in ossequio al principio della proporzionalità.
14. Circa la durata del carcere preventivo, il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia, 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105 Ia 32 consid. 4b; Rep. 1980, p. 46 consid. 3b).
Il protrarsi del carcere preventivo deve comunque obbedire al principio della proporzionalità, stando al quale la durata dipende anche dalle circostanze concrete, in particolare, dalla vastità e complessità dell’inchiesta e dal comportamento dell’arrestato (DTF 107 Ia 259 consid. 3b, 105 Ia 33 consid. 4b).
15. La necessità di ossequiare il principio della proporzionalità prevale sui bisogni dell’inchiesta residui, in relazione al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove. Dopo i confronti previsti, non appare più proporzionata la continuazione della detenzione anche alla luce del principio della proporzionalità.
16. Il ricorso viene quindi accolto, in particolare con riferimento anche a quanto fatto (dal procuratore pubblico e dalla polizia) e da quanto emerso prevalentemente dopo la decisione del giudice dell'istruzione e dell'arresto, ed in considerazione del tempo da allora trascorso. Non si prelevano tasse di giustizia e spese; al ricorrente vengono assegnate le ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 95 ss. e 284 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza __________ RI 1 viene messo in libertà provvisoria - esperiti i confronti con __________ __________ e __________ __________ - alle seguenti cumulative condizioni:
- evitare qualsiasi contatto con le altre persone coinvolte nell'inchiesta sotto comminatoria dell'eventuale estensione del procedimento al reato di favoreggiamento (art. 305 CP);
- rimanere costantemente a disposizione degli inquirenti per qualsiasi ulteriore necessità;
- rendersi reperibile attraverso il patrocinatore.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato del Canton Ticino rifonderà ad __________ RI 1, __________, fr. 300.-- (trecento) a titolo di ripetibili.
3. Intimazione:
|
terzi implicati |
PI 1
|
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria