Incarto n.
60.2004.325

 

Lugano

18 ottobre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 8.9.2004 presentata da

 

 

 

IS 1 ,

rappresentato dalla madre PA 1, ,

 

 

 

in relazione

 

 

 

al decreto di non luogo a procedere 7.9.2004 emanato dal procuratore pubblico __________ nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla querela 29.6.2004 nei confronti di __________ PI 1, __________, per titolo di truffa;

 

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

che il manoscritto 8.9.2004 è stato presentato dalla madre dell’istante, in rappresentanza del figlio;

 

 

che con lettera 10.9.2004 questa Camera chiedeva alla madre dell’istante se agisse quale rappresentante legale del figlio o in altra veste;

 

 

che con manoscritto ricevuto da questa Camera il 21.9.2004, la madre informava che il figlio è ricoverato in un ospedale fuori cantone;

 

 

che in assenza di una decisione di istituzione di un rappresentante legale, la madre __________ PA 1 non è legittimata a rappresentare il figlio __________ IS 1, ritenuto che i genitori non possono sostituirsi ai figli nell'esercizio dei diritti di parte quando questi siano maggiorenni (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di Procedura Penale ticinese, Lugano 1997, n. 5 ad art. 69 CPP; Rep. 1989, p. 598), e che pertanto l’istanza dovrebbe essere dichiarata irricevibile;

 

 

che l’istanza manoscritta non ossequia le esigenze poste dalla giurisprudenza di questa Camera in tema di istanza di promozione dell’accusa, e quindi dovrebbe essere dichiarata irricevibile anche per questo motivo;

 

 

che anche nel merito, il decreto di non luogo a procedere dev’essere confermato, ritenuto l’assenza di documenti scritti o di altre prove o indizi sufficienti per ritenere che ci siano elementi di un’infrazione penale, in una fattispecie di connotazione tipicamente civile;

 

 

che data la particolarità del caso, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e di spese;

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 184 ss. CPP, 146 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è irricevibile.

 

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

 

 

 

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                         - 

 

 

 

terzi implicati

PI 1

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             La segretaria