Incarto n.
60.2004.326

 

Lugano

20 settembre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza di promozione dell'accusa 7/8.9.2004 presentata da

 

 

 

IS 1, ,

 

 

contro

 

 

 

il decreto di non luogo a procedere 23.8.2004 emanato dal sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli (NLP __________);

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che con decisione 23.8.2004 il sostituto procuratore pubblico - in assenza di "(…) elementi di rilevanza penale" (decreto di non luogo a procedere 23.8.2004, p. 1) - ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia/querela penale presentata l'11.8.2004 da __________ IS 1 per diversi titoli di reato;

 

 

                                         che con scritto 7/8.9.2004, peraltro non firmato in originale, l'istante chiede - in relazione alle fattispecie di cui al suddetto decreto - la promozione dell'accusa;

 

 

                                         che giusta l'art. 186 cpv. 1 CPP la parte civile può, entro dieci giorni dalla ricevuta del decreto di non luogo a procedere, presentare alla Camera dei ricorsi penali istanza motivata di promozione dell'accusa;

 

 

                                          che il decreto di non luogo a procedere è stato intimato a mezzo raccomandata il 23.8.2004 ed è stato recapitato all'istante il 27.8.2004 ["(…) con la presente inoltro ricorso alla decisione del 23.8.04 ritirata il 27.8.04", istanza di promozione dell'accusa 7/8.9.2004, p. 1; cfr. anche ricerca postale "Track and Trace"];

 

 

                                         che __________ IS 1 ha inoltrato l'istanza il 7.9.2004 (cfr. busta agli atti);

 

 

                                         che pertanto - ritenuto che il termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere (art. 20 cpv. 1 CPP) - il termine, perentorio (art. 19 cpv. 1 CPP), di dieci giorni di cui all'art. 186 cpv. 1 CPP veniva a scadere lunedì 6.9.2004;

 

 

                                         che quindi - considerato che quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della mezzanotte del termine di scadenza (art. 20 cpv. 4 CPP) - il gravame è irricevibile siccome tardivo (R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 43 n. 23 s.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 1442);

 

 

                                         che la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell'istante, soccombente.

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 184 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,

 

 

 

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L'istanza è irricevibile.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 100.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr. 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di __________ IS 1, __________.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

terzi implicati

PI 1

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             La segretaria