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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza di promozione dell'accusa 7/8.9.2004 presentata da
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IS 1, , |
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contro |
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il decreto di non luogo a procedere 23.8.2004 emanato dal sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli (NLP __________); |
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decisione 23.8.2004 il sostituto procuratore pubblico - in assenza di "(…) elementi di rilevanza penale" (decreto di non luogo a procedere 23.8.2004, p. 1) - ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia/querela penale presentata l'11.8.2004 da __________ IS 1 per diversi titoli di reato;
che con scritto 7/8.9.2004, peraltro non firmato in originale, l'istante chiede - in relazione alle fattispecie di cui al suddetto decreto - la promozione dell'accusa;
che giusta l'art. 186 cpv. 1 CPP la parte civile può, entro dieci giorni dalla ricevuta del decreto di non luogo a procedere, presentare alla Camera dei ricorsi penali istanza motivata di promozione dell'accusa;
che il decreto di non luogo a procedere è stato intimato a mezzo raccomandata il 23.8.2004 ed è stato recapitato all'istante il 27.8.2004 ["(…) con la presente inoltro ricorso alla decisione del 23.8.04 ritirata il 27.8.04", istanza di promozione dell'accusa 7/8.9.2004, p. 1; cfr. anche ricerca postale "Track and Trace"];
che __________ IS 1 ha inoltrato l'istanza il 7.9.2004 (cfr. busta agli atti);
che pertanto - ritenuto che il termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere (art. 20 cpv. 1 CPP) - il termine, perentorio (art. 19 cpv. 1 CPP), di dieci giorni di cui all'art. 186 cpv. 1 CPP veniva a scadere lunedì 6.9.2004;
che quindi - considerato che quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della mezzanotte del termine di scadenza (art. 20 cpv. 4 CPP) - il gravame è irricevibile siccome tardivo (R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 43 n. 23 s.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 1442);
che la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell'istante, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 184 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr. 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di __________ IS 1, __________.
3. Intimazione:
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terzi implicati |
PI 1
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria