Incarto n.
60.2004.327

 

Lugano

13 settembre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Matteo Cassina (in sostituzione di Ivano Ranzanici, esclusosi)

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul ricorso 11/13.9.2004 presentato da

 

 

 

RI 1, ,

 

 

contro

 

 

 

la decisione 3.9.2004 del giudice della Pretura penale Giovanni Celio;

 

 

ritenuto che stante la manifesta infondatezza del gravame non sono state chieste osservazioni;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che nei confronti di __________ RI 1 sono pendenti davanti alla Pretura penale i procedimenti per titolo di diffamazione ed ingiuria di cui ai decreti di accusa 19.10.1999 (DAP __________), 28.7.2000 (DAP __________), 19.9.2001 (DAP __________) e 17.3.2003 (DA __________);

 

 

                                         che il dibattimento - posto come avesse chiesto il rifacimento del processo di data 16.6.2003 in applicazione dell'art. 277 cpv. 3 CPP - è stato aggiornato il 22.6.2004 per il 16.9.2004;

 

 

                                         che con decisione 4.8.2004 questa Camera ha respinto, in quanto ricevibile, il ricorso 27/28.6.2004 contro la decisione 22.6.2004 del giudice della Pretura penale inerente la riunione dei suddetti procedimenti e la citazione al dibattimento, non sussistendo ragioni per giudicare separatamente le fattispecie (inc. 60.2004.242);

 

 

                                         che, nell'immediata imminenza del dibattimento, con istanza 30/31.8.2004 il ricorrente - con riferimento alle difficoltà finanziarie e di trasporto che gli impedirebbero di raggiungere la Pretura penale ed alla necessità di nominare un perito per accertare la sua processabilità - ha chiesto il rinvio del processo;

 

 

                                         che con decisione 3.9.2004 il giudice della Pretura penale ha respinto detta istanza, osservando che giusta l'art. 237 cpv. 2 lit. a CPP il rinvio poteva essere accordato solo per un tempo determinato e per malattia o grave impedimento dell'accusato, che la prova della malattia o del grave impedimento spettava a chi voleva avvalersene, che quindi la nomina di un perito non poteva trovare riscontro e che "(…) per quanto attiene alle altre problematiche sollevate l'incarto dà atto che l'accusato, al beneficio del gratuito patrocinio, è patrocinato da un legale con studio a __________, dal quale, quindi, all'occorrenza, potrà farsi accompagnare in autovettura sino a Bellinzona" (decisione 3.9.2004, p. 1);

 

 

                                         che con tempestivo gravame __________ RI 1 chiede - postulando altresì l'effetto sospensivo - di annullare il predetto giudizio e di rinviare gli atti alla Pretura penale "(…) per una nuova decisione un po' più logica, un po' più legale ed un po' più sensata ed onesta" (ricorso 11/13.9.2004, p. 2);

 

 

                                         che l'omessa indicazione del rimedio di diritto appare irrilevante, il ricorrente avendo impugnato la decisione pretorile con riferimento all'art. 284 cpv. 1 lit. c CPP, secondo cui la Camera dei ricorsi penali è autorità di ricorso contro tutti i provvedimenti e le omissioni del presidente del Tribunale competente anteriori al pubblico dibattimento, salvo contraria disposizione di legge (cfr., al proposito, decisione 14.8.2003 di questa Camera, inc. 60.2003.204/223, nota ad __________ RI 1);

 

 

                                         che - come esposto nella decisione 3.9.2004 - il rinvio e la sospensione del dibattimento possono essere accordati solo per un tempo determinato e, per quanto concerne l'accusato, per sua malattia o per suo grave impedimento (art. 237 cpv. 2 lit. a CPP);

 

 

                                         che con giudizio 14.8.2003 questa Camera - chiamata a statuire, tra l'altro, in merito al ricorso 4/7.7.2003 inerente il rinvio del dibattimento concernente i medesimi procedimenti penali di cui alla presente impugnativa - aveva considerato il gravame, oltre che irricevibile, infondato nel merito (inc. 60.2003.204/223);

 

 

                                         che il ricorrente aveva infatti sostenuto che "(…) è in grado di vivere correttamente, ma mette in pericolo la propria salute ogni qualvolta egli è sottoposto a uno stress di particolare intensità" (ricorso 4/7.7.2003, p. 3 e 4);

 

 

                                         che era quindi verosimile ritenere che un eventuale rinvio non avrebbe eliminato l'impedimento a parteciparvi e che nel caso di duraturo impedimento dell'accusato si poteva procedere al giudizio secondo le norme previste per la procedura contro gli assenti (art. 237 cpv. 3 CPP);

 

 

                                         che pertanto la domanda tendente alla nomina di un perito che, "(…) senza essere svincolato dal segreto professionale per quanto riguarda le "magagne", dica se il sottoscritto è in grado, e se si quando e in che misura, di partecipare a questa "riunione" " (istanza 30/31.8.2004, allegato 1) è ampiamente intempestiva, la problematica inerente il suo stato di salute - e quindi l'eventuale necessità di accertamento da parte di terzi - essendogli già nota da tempo;

 

 

                                         che tale richiesta - presentata nell'imminenza del pubblico dibattimento - appare invero strumentale e contraria al principio della buona fede (cfr., al proposito, R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 57 n. 1);

 

 

                                         che tale conclusione si impone anche con riferimento alle presunte difficoltà che incontrerebbe per raggiungere il luogo del dibattimento, il suo patrocinatore - con Studio legale a Lugano - potendo se del caso accompagnarlo a Bellinzona, come ha correttamente rilevato il giudice della Pretura penale;

 

 

                                         che del resto non sussistono ragioni fondate per cui il ricorrente non possa far capo al suo legale;

 

 

                                         che - considerata la celerità di questa decisione e l’esito della stessa - la richiesta di effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto;

 

 

                                         che il gravame è respinto, senza prelevamento di tassa di giustizia e spese.

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 284 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             La segretaria