Incarto n.
60.2004.330

 

Lugano

5 ottobre 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire sull’istanza 13/14.9.2004 presentata da

 

 

 

IS 1

patr. da: PA 1

 

 

 

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere 28.1.2004 emanato dall’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer (NLP __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;

 

 

 

 

richiamate le osservazioni del procuratore pubblico Maria Galliani, che si rimette al giudizio di questa Camera;

 

 

rilevato che con scritti 20.9.2004 e 29.9.2004 PI 1, __________ e __________, si oppone ad un eventuale regresso dello Stato nei suoi confronti a’ sensi dell’art. 322 CPP;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che con decreto di accusa 19.1.1999 l’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer ha posto in stato di accusa davanti all’allora competente Corte delle assise correzionali di __________ IS 1 e ha proposto la sua condanna alla pena di due mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di appropriazione e sottrazione di cose date in pegno o soggette a ritenzione “per avere, a __________ e __________, il __________ __________ __________, con l’intenzione di nuocere al proprio creditore, ossia la __________ __________, svalutato un bene di sua proprietà su cui gravava un diritto di pegno a favore della predetta __________ __________, e meglio, per avere, sapendo che era in corso un’esecuzione in via di realizzazione di un pegno immobiliare, stipulato un contratto di affitto con la società __________ __________ __________, società di cui era stato direttore e proprietario fino a pochi giorni prima, pattuendo una pigione annua di frs. 24'000.--, importo di molto inferiore all’affitto teorico potenziale che si poteva esigere in quel periodo, nonché fissando la prima scadenza del contratto al __________, danneggiando in quel modo il creditore pignoratizio” (DAC __________);

 

 

                                         che nel corso del pubblico dibattimento del 16.5.2002, il presidente della Corte delle assise correzionali di __________ ha ordinato il rinvio del citato decreto di accusa a’ sensi dell’art. 250 cpv. 2 e 4 CPP, per permettere all’allora magistrato inquirente di istruire le nuove ipotesi accusatorie da lui avanzate a seguito della testimonianza di __________ __________ ed eventualmente procedere ad un nuovo rinvio a giudizio (cfr. verbale del dibattimento 16.5.2002, p. 5, inc. __________);

 

 

                                         che con decisione 28.1.2004, l’allora procuratore pubblico ha posto fine al procedimento penale, ritenuto che “(…) quanto emerso in sede di dibattimento consente di escludere la sussistenza di reati a carico di IS 1” (NLP __________);

 

 

                                         che con l'istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l'importo di CHF 10'122.05, di cui CHF 9'762.20 per spese di patrocinio e CHF 359.85 per danni materiali, oltre interessi al 5% dal 13.9.2004;

 

 

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

 

 

                                         che, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

 

 

                                         che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

 

 

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

 

 

                                         che – per i patrocini di fiducia – il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

 

 

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

 

 

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

 

 

                                         che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

 

 

                                         che l’istante – patrocinato dallo Studio legale __________ e __________ prima e dall’avv. PA 1 poi (cfr. istanza 13/14.9.2004, p. 2) – postula la rifusione delle relative note professionali di data 7.6.1999 e 13.9.2004 nonché il rimborso della tassa di giustizia, delle spese e delle ripetibili assegnategli da questa Camera con decisione 17.2.1999 (inc. __________) per complessivi CHF 9'762.20 (compresi gli interessi maturati sino all’introduzione della presente istanza);

 

 

                                         che la nota professionale 7.6.1999 dello Studio legale __________ e __________ ammonta a CHF 2'279.20 (di cui CHF 1'800.-- a titolo di onorario, CHF 344.20 di spese e CHF 135.-- di IVA);

 

 

                                         che l’istante – a cui spetta sostanziare le proprie pretese di indennità – non ha provveduto a presentare la nota d’onorario dettagliata esplicitamente richiestagli da questa Camera con ordinanza 14.9.2004;

 

 

                                         che la stessa verrà quindi rifusa unicamente per quanto ricostruibile dall’incarto;

 

 

                                         che dagli atti risulta anzitutto che il patrocinio è stato concretamente prestato dal lic. iur. __________ __________, per cui viene ammessa una tariffa di CHF 100.--/ora, come da prassi all’epoca del mandato (cfr. decisione 22.10.2002 del Consiglio di moderazione in re P. R. Z., inc. 19.2002.21 e riferimenti);

 

 

                                         che il legale è intervenuto presentando ricorso contro il decreto di accusa 19.1.1999 a questa Camera (AI 4), inoltrando opposizione contro il medesimo decreto di accusa (doc. A) e notificando istanza di assunzione di nuove prove al presidente della Corte delle assise correzionali (doc. 2 TPC);

 

 

                                         che il ricorso 1.2.1999 contro il decreto di accusa per intervenuta prescrizione dell’azione penale – alla luce della decisione 17.2.1999 di questa Camera (inc. __________) e ritenuto in particolare che per consolidata giurisprudenza relativa all’art. 201 cpv. 1 lit. c CPP il fondamento delle eccezioni sollevate nella fase predibattimentale deve apparire già di primo acchito certo e liquido, così da far ritenere inutile il pubblico dibattimento – non può essere considerato necessario ed utile per il procedimento in esame;

 

 

                                         che viene conseguentemente ammesso – ricordato inoltre che per la retribuzione di un praticante non valgono gli stessi criteri applicati ad avvocati patentati, poiché non ha le loro medesime conoscenze e pertanto, ai fini della rimunerazione, si deve tenere conto del fatto che, per inesperienza, può dedicare all’esame della pratica ed alle ricerche un tempo mediamente più lungo (cfr. decisione 22.10.2002 del Consiglio di moderazione in re P. R. Z., inc. 19.2002.21) – un onorario pari a 2 ore e 40 minuti a CHF 100.--/ora, per complessivi CHF 267.--, di cui 1 ora per l’esame dell’incarto, 1 ora per i colloqui con l’istante, 10 minuti per la stesura dell’opposizione 21.1.1999 e 30 minuti per l’istanza di assunzione di nuove prove del 26.3.1999;

 

 

                                         che le spese vengono riconosciute in CHF 80.--, di cui CHF 50.-- per la formazione dell’incarto e CHF 30.-- per gli scritti (CHF 5.--/raccomandata e CHF 5.-- per ogni pagina originale, compresa la copia per l’incarto), mentre l’IVA al 7.5% ammonta a CHF 26.10;

 

 

                                         che la richiesta di rimborso della tassa di giustizia, delle spese e delle ripetibili assegnate da questa Camera con decisione 17.2.1999 (inc. __________) – visto quanto sopra esposto – non può invece essere accolta;

 

 

                                         che la nota professionale 13.9.2004 dell’avv. PA 1 – che ha assunto il mandato a partire dal 26.5.1999 – ammonta a CHF 6'119.20 [di cui CHF 5'000.-- a titolo di onorario (20 ore a CHF 250.--/ora), CHF 687.70 di spese e CHF 431.50 di IVA];

 

                                         che va preliminarmente rilevato che nel caso in cui un accusato conferisce il proprio mandato a più patrocinatori – sia congiuntamente sia in caso di avvicendamento – vengono risarcite soltanto quelle spese che sarebbero sorte per un unico patrocinio (R. WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 106);

 

 

                                         che del resto l’istante non ha addotto alcuna giustificazione oggettiva al cambio del proprio patrocinatore in corso di procedura, per cui i costi supplementari che ne derivano non possono essere riconosciuti;

 

 

                                         che dall’onorario si giustifica pertanto dedurre il tempo dedicato ai primi colloqui con il cliente, alla presa di contatto con il presidente del TPC, ai colloqui ed alla corrispondenza con il lic. iur. __________ __________ nonché al primo esame dell’incarto;

 

 

                                         che il dispendio orario esposto (che non viene precisato in relazione ad ogni singola operazione) appare inoltre oggettivamente eccessivo per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale;

 

 

                                         che la pratica – a prescindere da alcune problematiche giuridiche legate in particolare alla prescrizione dell’azione penale ed agli effetti del doppio turno d’asta a’ sensi dell’art. 142 LEF – non ha comportato difficoltà di rilievo e ha richiesto nel suo insieme un impegno relativamente ridotto, benché protratto fino al 13.9.2004;

 

 

                                         che viene conseguentemente ammesso un onorario pari a 10 ore e 30 minuti, di cui 150 minuti per i colloqui con l’istante, 60 minuti inerenti le telefonate (il numero indicato nella nota professionale appare eccessivo in relazione alla fattispecie), 60 minuti inerenti l’esame dell’incarto penale di data 24.4.2002, 30 minuti inerenti l’esame dell’incarto presso l’UEF di __________ di data 14.5.2002, 60 minuti inerenti gli scritti di data 25.4.2002, 6.5.2002, 8.5.2002, 6.6.2002, 1.3.2004 e 4.3.2004 (in media 10 minuti/scritto), 60 minuti inerenti la preparazione al dibattimento, 210 minuti inerenti la trasferta ed il dibattimento di data 16.5.2002 (che si è protratto dalle ore 9.00 alle ore 11.30) e 60 minuti inerenti la stesura della presente istanza, il cui onere lavorativo può essere considerato limitato dal momento che il legale conosceva la fattispecie, stralciate in particolare le prestazioni “accesso all’UEF” di data 24.6.1999 e “accesso all’UR” di data 3.5.2002, siccome si tratta di mansioni che vengono di solito effettuate dal personale di cancelleria i cui onorari sono a carico del datore di lavoro, nonché la prestazione di data 4.6.2002 “Trasf. al Ministero Pubblico di Lugano e conf. Con il PP Stauffer” in quanto non sufficientemente motivata e la cui necessità non emerge nemmeno dagli atti;

 

 

                                         che applicando alle prestazioni fino al 23.8.1999 (pari a 30 minuti) la tariffa di CHF 220.--/ora ed a quelle successive (pari a 10 ore) la tariffa di CHF 250.--/ora, come da prassi all’epoca del mandato, l’onorario da risarcire ammonta a CHF 2'610.--;

 

 

                                         che a detta somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 406.80, ridotte in particolare a CHF 9.-- quelle inerenti le telefonate (CHF 0.15/minuti, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B. P., inc. 19.2004.6) ed a CHF 54.-- quelle inerenti la trasferta di data 16.5.2002 (27 km/tratta a CHF 1.--/km, art. 3 TOA), stralciate invece – come sopra indicato – quelle derivanti dal cambio di patrocinatore (spese per formazione dell’incarto, telefoniche e di corrispondenza con cliente e con lic. iur. __________ __________, scritto 23.6.1999 al TPC) e quelle inerenti le fotocopie e la trasferta di data 4.6.2002, in quanto non sufficientemente motivate;

 

 

                                         che l’IVA ammonta a CHF 229.20 [al 7.5% su CHF 122.50 (per le prestazioni fino al 23.8.1999, di cui CHF 110.-- di onorario e CHF 12.50 di spese) e al 7.6% su CHF 2'894.30 (per le prestazioni successive, di cui CHF 2'500.-- di onorario e CHF 394.30 di spese)] e gli esborsi a CHF 10.--;

 

 

                                         che a IS 1 va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo complessivo di CHF 3'619.10 (di cui CHF 373.10 per le prestazioni del lic. iur. __________ __________ e CHF 3'246.-- per le prestazioni dell’avv. PA 1);

 

 

                                         che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 13.9.2004 della presente istanza;

 

 

                                         che – con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (cfr. REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (cfr. REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);

 

 

                                         che l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione;

 

 

                                         che per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI, K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

 

 

                                         che l'istante chiede il risarcimento della perdita finanziaria subita durante i giorni dell’interrogatorio dinanzi all’allora procuratore pubblico (19.1.1999) e del pubblico dibattimento (16.5.2002), che quantifica – affermando di non essere in grado di provarla – in CHF 300.-- oltre interessi, ovvero in “(…) fr. 150.-- al giorno, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte (Rep. 1996 pag. 335)” (istanza 13/14.9.2004, p. 2);

 

 

                                         che la giurisprudenza alla quale l’istante rinvia (REP. 1996 p. 335) presuppone che il procedimento penale abbia determinato – in nesso di causalità adeguato – un danno e che agli atti non vi sia alcun dato preciso in merito al reddito, da attività dipendente, conseguito dall’accusato prosciolto (cfr. decisione 10.6.1996 in re G. C., inc. 60.1994.194);

 

 

                                         che in concreto l’istante non tenta neppure di dimostrare - documentando, come gli incombeva (cfr. N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506) - l’esistenza di un danno, omettendo perfino di indicare l’attività svolta;

 

 

                                         che non può quindi esigere il risarcimento di un danno materiale solo dichiarato e non provato (cfr., in relazione al presupposto del nesso di causalità adeguato, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004 in re F. B., inc.);

 

 

                                         che le ripetibili, protestate, sono state considerate nella nota professionale;

 

 

                                         che giusta l'art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte l'indennità allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o negligenza grave;

 

 

                                         che nella fattispecie non sono tuttavia dati i citati presupposti, il procedimento penale – come si evince dagli atti – non apparendo del tutto ingiustificato;

 

 

                                         che pertanto si prescinde dall'applicazione di detta disposizione;

 

 

                                         che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

 

 

 

 

pronuncia

 

                                   1.   L'istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al decreto di non luogo a procedere 28.1.2004 dell’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer (inc. NLP __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 3'619.10 oltre interessi al 5% dal 13.9.2004.

 

 

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

 

                                         per conoscenza:

                                     -   Dipartimento delle Istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona.

 

 

 

terzi implicati

PI 1

patrocinata da: PA 2

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             Il segretario