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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Daniela Rüegg, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 17/20.9.2004 presentata dalla
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IS 1 ,
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tendente ad ottenere l’autorizzazione a conoscere gli eventuali procedimenti penali pendenti o precedenti penali a carico di __________ PI 1, __________, e ad accedere agli stessi; |
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__________
preso atto dello scritto 28.9.2004 del sostituto procuratore pubblico __________ PI 2 che comunica di non aver particolari osservazioni, rimettendosi al prudente giudizio di questa Camera;
ritenuto che __________ PI 1 non ha presentato osservazioni nel termine impartitogli;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. L’istanza della IS 1 con sede a __________ è formulata in relazione ad una procedura pendente presso questa autorità concernente l’affidamento della minorenne __________, la cui madre convive attualmente con __________ PI 1. La richiesta di accedere alle informazioni relative ad eventuali procedimenti penali pendenti o ad eventuali precedenti penali a carico di __________ PI 1 è formulata in vista della decisione di affidamento della minorenne, dopo che è già stata presa, in data 16.9.2004, una misura supercautelare.
2. L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione."
3. Nella fattispecie sono chiaramente realizzati i presupposti di legge, stante il chiaro e legittimo interesse della IS 1 istante, che con l'adozione della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (LOPTC) dell'8.3.1999, entrata in vigore l'1.1.2001, ha assunto le competenze in materia di tutela e curatela precedentemente spettanti alle Delegazioni tutorie comunali. Trattasi infatti dell'autorità competente, giusta gli art. 275, 311 e 315 CC e 2 LOPTC, ad adottare provvedimenti a tutela dei figli, segnatamente in materia di autorità e di custodia parentale, e a regolare le loro relazioni personali con i genitori. Considerata la legittimità puntuale dell'istanza, il suo accoglimento nemmeno necessita di particolare motivazione. Le informazioni relative agli eventuali incarti a carico del convivente della madre della minorenne, e l’eventuale accesso a tali incarti, appaiono infatti necessari per permettere alla IS 1 il corretto svolgimento del suo delicato compito e l'adozione delle decisioni che tengano conto al meglio degli interessi dei figli e dei genitori.
4. L'istanza va pertanto accolta. Il Ministero pubblico è incaricato di comunicare gli incarti penali pendenti ed i precedenti che risultano dall’estratto del casellario giudiziario di __________ PI 1, permettendo, se richiesto, l’accesso agli atti all’autorità richiedente, che evidentemente è tenuta al segreto d’ufficio.
5. Considerato che l’istante è un’autorità, si giustifica di prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l'art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
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terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria