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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza di promozione dell'accusa 3/6.5.2002 presentata da
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IS 1, , |
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contro |
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il decreto di non luogo a procedere 22.4.2002 emanato dal procuratore pubblico Antonio Perugini nell'ambito del procedimento penale dipendente da sua querela 30/31.1.2002 nei confronti di __________ PI 1, __________, __________ PI 2, __________, e __________ PI 3, __________ (tutti già patr. da: avv. __________ __________, __________), per titolo di vie di fatto, lesioni semplici, furto, danneggiamento, diffamazione, calunnia ed ingiuria; |
richiamate le osservazioni 7/8.5.2002 del magistrato inquirente e 17/21.5.2002 di __________ PI 1, __________ PI 2 e __________ PI 3 - di cui si dirà, se necessario, in diritto -, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con esposto 30/31.1.2002 __________ IS 1 ha inoltrato querela penale nei confronti del cognato __________ PI 1 e delle sorelle __________ PI 2 e __________ PI 3 per titolo di vie di fatto, lesioni semplici, furto, danneggiamento, diffamazione, calunnia ed ingiuria in relazione al litigio avvenuto il 29.1.2002 all'esterno della casa per anziani __________ di __________, nel corso del quale "(…) gli si sono avventati contro proditoriamente colpendolo con calci, pugni e schiaffi" (querela penale 30/31.1.2002, p. 2, AI 1), "(…) __________ PI 1 riuscì a strappargli il telefono di mano - senza più riconsegnarglielo (…)" e "(…) hanno continuato (…) a bersagliar(lo) (…) dei (purtroppo) soliti insulti: in particolare "ladro", "ladro tu e tua moglie" (deceduta), "i tuoi figli", "quella ladra di tua moglie", "la casa di __________ l'hai rubata" " (querela penale 30/31.1.2002, p. 3, AI 1).
b. Con decisione 22.4.2002 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla querela penale, ritenuto che "le versioni rese dalle parti nell'ambito dell'assunzione delle informazioni preliminari risultano essere contrastanti e non si è riusciti a stabilire il reale svolgimento dei fatti, in particolare chi per primo abbia iniziato la contesa", che "anche la versione resa dal testimone interrogato non aiuta a meglio chiarire i fatti in quanto non è stato in grado di dire chi abbia iniziato la disputa" (decreto di non luogo a procedere 22.4.2002, p. 1) e che "la necessità di fondare qualsiasi esame di sorta su testimonianze neutre ed affidabili è tanto più indispensabile se si pon mente al fatto che l'episodio denunciato si inserisce in un preoccupante panorama di rapporti tra famigliari, ormai tesi e compromessi, nei quali qualsiasi inopportuno intervento sanzionatorio rischierebbe di scatenare ulteriori odii e ricerche di vendetta" (decreto di non luogo a procedere 22.4.2002, p. 2).
c. Con tempestiva istanza __________ IS 1 chiede di promuovere l'accusa nei confronti di __________ PI 1, __________ PI 1 e __________ PI 3 per i suddetti reati, affermando al proposito che le conclusioni di cui al decreto impugnato sarebbero insostenibili ed in palese contrasto con le risultanze, che la sua deposizione troverebbe riscontro agli atti, che le dichiarazioni dei querelati sarebbero in contraddizione con gli esiti istruttori e - anche se concordate - discordanti tra loro e che ulteriori prove - che propone - permetterebbero l'approfondimento della fattispecie.
d. Con decisione 28.1.2004 questa Camera ha dichiarato irricevibile l'istanza - confermando nondimeno nel merito, a titolo abbondanziale, il decreto impugnato - siccome non conforme ai requisiti a' sensi dell'art. 186 CPP. Il Tribunale federale - con giudizio 27.9.2004 - ha di seguito accolto, in quanto ammissibile, il ricorso di diritto pubblico 3.3.2004 presentato contro la predetta decisione, considerato che "ritenendo quest'ultima (istanza) irricevibile per carenze formali, senza che fossero realizzati i presupposti per dichiararla tale, i giudici cantonali hanno pertanto emanato una decisione manifestamente insostenibile e come tale lesiva della Costituzione" (decisione 27.9.2004, p. 4 s.), che - in relazione ai certificati medici prodotti in sede di istanza di promozione dell'accusa - "ritenendoli irrilevanti sulla base di un loro apprezzamento anticipato e rifiutandosi quindi di assumerli, la Corte cantonale, cui spettava un libero esame dei fatti e del diritto (…), ha pertanto violato il divieto dell'arbitrio" (decisione 27.9.2004, p. 6) e che "rifiutandosi di principio di tenere conto della (…) deposizione (del teste), senza esporre fondati e pertinenti motivi che giustificavano una simile conclusione, le autorità cantonali hanno manifestamente disatteso la rilevanza di tale mezzo probatorio, idoneo a influire sulla causa: esse sono quindi incorse nell'arbitrio (…)" (decisione 27.9.2004, p. 7).
in diritto
1. 1.1.
In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.
Il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.
In questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.
1.2.
Giusta l'art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla promozione dell'accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al procuratore pubblico la completazione delle informazioni preliminari.
La completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza, oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (REP. 1998 n. 110).
2. 2.1.
Giusta l'art. 123 cifra 1 CP è punito, a querela di parte, per lesioni semplici chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo - rispetto ai reati di cui agli art. 122 e 126 CP - al corpo o alla salute di una persona (BSK StGB II - A. ROTH, Basilea 2003, n. 1 ss. ad art. 123 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003, p. 37 ss.; G. STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6. ed., Berna 2003, § 3 n. 2 ss.; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, Berna 2002, n. 1 ss. ad art. 123 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 1 ss. ad art. 123 CP), ritenuto che in caso di contusioni, lividi o escoriazioni - al fine di determinare se si tratti di lesioni semplici o di vie di fatto - occorre esaminare se hanno provocato dolori considerevoli o pregiudicato l'aspetto della vittima per qualche tempo; in questo ambito la giurisprudenza riconosce un margine di apprezzamento del giudice (BSK StGB II - A. ROTH, op. cit., n. 14 ad art. 122 ss. CP, n. 4 e 8 ad art. 123 CP e 5 ad art. 126 CP).
2.2.
Come esposto, __________ IS 1 ha accusato i querelati di averlo colpito "(…) con calci, pugni e schiaffi" (querela penale 30/31.1.2002, p. 2, AI 1; cfr. anche verbale di interrogatorio 4.3.2002, allegato al rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria 29.3.2002, AI 4); al proposito ha quindi prodotto il certificato medico di data 29.1.2002 ("allo status clinico constatiamo alcune escoriazioni sul viso e su entrambe le mani. Non rileviamo altre lesioni, clinicamente non vi è sospetto per fratture o lesioni gravi", allegato alla querela penale 30/31.1.2002, AI 1) e - di seguito, in questa sede - gli ulteriori attestati di data 22.4.2002 e 30.4.2002 [che certificano in sostanza il "(…) distacco del corpo vitreo a sinistra (di probabile origine post-traumatica)", scritto 30.4.2002].
L'Alta Corte ha ritenuto - con riferimento segnatamente alla mancata considerazione dei suddetti certificati presentati a questa Camera - che "risulta (…) dal rapporto d'inchiesta della polizia giudiziaria che, il 29 gennaio 2002, dinanzi agli agenti, il ricorrente presentava lievi graffi sulla guancia sinistra. Anche il testimone, che aveva assistito al litigio, ha riferito in sede di interrogatorio di avere visto l'interessato ricevere due violenti pugni e presentare tracce di sangue sul viso. Certo, il ricorrente, inizialmente, sulla scorta di un primo certificato medico, aveva lamentato solo delle escoriazioni sul volto e sulle mani. Tuttavia, in assenza di altri elementi, i certificati presentati in seguito, di per sé, non consentono di escludere un'eventuale manifestazione degli ulteriori disturbi già prima della data dagli stessi indicata. Né il solo limitato intervallo di tempo, intercorso tra il reato e la presentazione degli atti medici in discussione, permette di negare un'eventuale connessione delle lesioni con i fatti incriminati" (decisione 27.9.2004, p. 5 s.). Si impone pertanto - considerato che il teste __________ __________, che ha assistito ai fatti "(…) ad una distanza di ca. due metri, (…)" (verbale di interrogatorio 6.3.2002, p. 2, allegato al rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria 29.3.2002, AI 4), ha riferito che "potevo vedere benissimo che le due donne tenevano per le braccia un uomo, mentre l'altra persona di sesso maschile, con violenza sferrava due pugni sul viso del malcapitato (…)" e che "in seguito avevo poi potuto notare che l'uomo colpito presentava dei segni (sangue) sul viso" (verbale di interrogatorio 6.3.2002, p. 1 s., allegato al rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria 29.3.2002, AI 4; cfr. anche considerazioni al proposito del Tribunale federale, decisione 27.9.2004, p. 6 s.) - di ordinare la completazione delle informazioni preliminari (segnatamente con l'interrogatorio dei medici curanti dell'istante) per determinare l'eventuale rapporto di causalità naturale ed adeguato tra il comportamento che si rimprovera ai presunti autori [che contestano la versione di __________ IS 1, affermando che sarebbe stato questi ad aggredirli, fatto che implica - se del caso - anche l'esame dell'art. 33 cpv. 2 CP (legittima difesa; BSK StGB I - K. SEELMANN, Basilea 2003, n. 1 ss. ad art. 33 CP) e le conseguenze subite dalla vittima, rispettivamente la gravità delle lesioni (ciò che - come ha osservato il Tribunale federale - influisce sulla qualifica del reato e quindi sulla questione inerente la prescrizione del medesimo).
Il fatto che "le versioni rese dalle parti nell'ambito dell'assunzione delle informazioni preliminari risultano essere contrastanti e non si è riusciti a stabilire il reale svolgimento dei fatti, in particolare chi per primo abbia iniziato la contesa" e "anche la versione resa dal testimone interrogato non aiuta a meglio chiarire i fatti in quanto non è stato in grado di dire chi abbia iniziato la disputa" (decreto di non luogo a procedere 22.4.2002, p. 1) appare peraltro irrilevante ai fini della suddetta ipotesi accusatoria: determinante al proposito è infatti l'esistenza di vie di fatto, rispettivamente di lesioni semplici e di un rapporto di causalità naturale ed adeguato tra il comportamento che si rimprovera all'autore - atto a causare delle lesioni - e le conseguenze subite dalla vittima (B. CORBOZ, op. cit., n. 2 ss. e 16 ad art. 123 CP).
3. 3.1.
L'istante postula inoltre - con riferimento alla sottrazione del telefonino - la promozione dell'accusa nei confronti dei querelati a' sensi dell'art. 139 CP [secondo cui è punito per furto chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui (BSK StGB II - M. A. NIGGLI / C. RIEDO, op. cit., n. 7 ss. ad art. 139 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 120 ss.; G. STRATENWERTH / G. JENNY, op. cit., § 13 n. 66 ss.; B. CORBOZ, op. cit., n. 1 ss. ad art. 139 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 1 ss. ad art. 139 CP)], rispettivamente dell'art. 144 CP [secondo cui è punito, a querela di parte, per danneggiamento chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri (BSK StGB II - P. WEISSENBERGER, op. cit., n. 3 ss. ad art. 144 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 166 ss.; G. STRATENWERTH / G. JENNY, op. cit., § 14 n. 41 ss.; B. CORBOZ, op. cit., n. 1 ss. ad art. 144 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 1 ss. ad art. 144 CP).
3.2.
__________ IS 1 ha affermato al proposito che "(…) ho inviato la chiamata al 117 programmata in precedenza, ma non ho avuto praticamente il tempo di sentire se vi era risposta alla mia chiamata d'aiuto, in quanto le mie sorelle mi tenevano le mani con le unghie, mentre mio cognato mi pestava con pugni e calci (vedi certificati). Ad un certo punto sono riuscito a dire che avevo chiamato la Polizia e che stava arrivando. A questo punto la sorella __________ disse a suo marito di portare via il telefono cellulare, cosa che fece. (…) Nonostante che il sottoscritto ha reclamato per il telefonino, non mi è stato restituito" (verbale di interrogatorio 4.3.2002, p. 2 s., allegato al rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria 29.3.2002, AI 4).
Ora, dagli atti risulta che effettivamente il 29.1.2002, alle ore 18.13, il qui istante ha chiamato, tramite il suo telefonino, il 117 (cfr. allegati al rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria 29.3.2002, AI 4); __________ __________ ha inoltre detto di aver "(…) potuto sentire che il signore che era stato picchiato (IS 1 __________) chiedeva di restituirgli il suo telefonino" (verbale di interrogatorio 6.3.2002, p. 2, allegato al rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria 29.3.2002, AI 4). Tali circostanze fondano quindi seri indizi di colpevolezza in relazione alla sottrazione, rispettivamente al danneggiamento dell'oggetto in questione; nondimeno - come esposto - l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa presuppone, cumulativamente, l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti e la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, requisito che nella fattispecie non appare adempiuto: __________ __________ ha infatti asserito che "per questo fatto non posso dire nulla. Non ho visto alcun telefonino in quel momento" (verbale di interrogatorio 6.3.2002, p. 2, allegato al rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria 29.3.2002, AI 4), per cui - in assenza di tali prove - si impone di confermare il decreto impugnato in relazione a questo episodio (cfr., in merito all'apprezzamento anticipato delle prove, decisione TF 6P.73/2004 dell'11.10.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP). Un ulteriore interrogatorio delle parti - che verosimilmente si confermerebbero nelle loro deposizioni - non appare infatti idoneo a chiarire la fattispecie; anche l'audizione degli "(…) ospiti della __________ le cui camere danno sul luogo dell'aggressione, come pure degli abitanti degli appartamenti che danno sul cortile" (istanza di promozione dell'accusa 3/6.5.2002, p. 8) appare inutile (cfr. rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria 29.3.2002, AI 4, p. 3: "Altri testi non si sono annunciati, malgrado i nostri accertamenti e lo scritto del 20.03.2002 presso la Direzione della casa per anziani di __________ "); infine - con riferimento alla chiamata al 117 - si osserva che essa, della durata di 15 secondi, è stata rilevata con apparecchio Phone Stat, che l'apparecchio Prolog (che registra il testo della comunicazione) non ha indicato nulla in relazione a questa telefonata e che una chiamata di 20 secondi pervenuta nel medesimo lasso di tempo (che pertanto potrebbe eventualmente entrare in considerazione) non è comunque comprensibile (scritto 7.3.2002, allegato al rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria 29.3.2004, AI 4).
4. 4.1.
L'istante chiede infine la promozione dell'accusa nei confronti di __________ PI 1, __________ PI 2 e __________ IS 1 per titolo di diffamazione (secondo cui è punito, a querela di parte, chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei, o divulga una tale incolpazione o un tale sospetto, art. 173 CP), calunnia (secondo cui è punito, a querela di parte, chiunque comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei o, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto, art. 174 CP) e ingiuria (secondo cui è punito, a querela di parte, chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l'onore di una persona, art. 177 CP; cfr., al proposito di detti reati, J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 317 ss.).
4.2.
Al proposito __________ IS 1 asserisce che i querelati "(…) hanno continuato (…) a bersagliar(lo) (…) dei (purtroppo) soliti insulti: in particolare "ladro", "ladro tu e tua moglie" (deceduta), "i tuoi figli", "quella ladra di tua moglie", "la casa di __________ l'hai rubata" " (querela penale 30/31.1.2002, p. 3, AI 1).
__________ PI 2 - interrogata in merito alla fattispecie il 14.3.2002 - ha ammesso "(…) di aver trattato mio fratello di ladro. L'epiteto è giustificato dalle vicende civili che pendono in Pretura e di cui richiamo sin d'ora gli atti" (verbale di interrogatorio 14.3.2002, p. 2, allegato al rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria 29.3.2002, AI 4), circostanza che - posto come accusare qualcuno di aver commesso un reato può, secondo le circostanze, costituire una lesione dell'onore (BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 18 ad art. 173 ss. CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 6 ad art. 173 CP) - fonda un serio indizio di colpevolezza a suo carico. Nondimeno, l'art. 173 cifre 2 e 3 CP - applicabile pure con riferimento al reato di ingiuria (J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 337) - prevede la possibilità per il colpevole di opporre, a determinate condizioni, la prova liberatoria della verità oppure della buona fede.
Si impone dunque di ordinare la completazione delle informazioni preliminari al proposito con riferimento segnatamente all'art. 177 CP [applicabile anche se le affermazioni lesive dell'onore sono state udite da terzi senza che l'autore ne abbia avuto l'intenzione (G. STRATENWERTH / G. JENNY, op. cit., § 11 n. 69)]; l'audizione di __________ __________ - che non è stato interrogato in merito ad eventuali scambi di epiteti tra le parti - permetterà inoltre di chiarire la fattispecie in relazione agli altri querelati.
5. Il gravame è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi. Non si prelevano tassa di giustizia e spese; non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 184 ss. CPP, 123, 126, 139, 144 e 173 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza è parzialmente accolta.
§ Il decreto di non luogo a procedere 22.4.2002 (NLP __________) è parzialmente annullato ai sensi dei considerandi.
§§ Il procuratore pubblico completerà le informazioni preliminari e si pronuncerà sul seguito dell'azione penale.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese; non si assegnano ripetibili.
3. Rimedio di diritto:
Il presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 272 PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss. PPF.
4. Intimazione:
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terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria