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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sul ricorso 11/12.10.2004 presentato da
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RI 1, , |
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contro |
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la decisione 29.9.2004 del giudice della Pretura penale __________ __________ in merito al riconoscimento della qualità di parte civile al PI 2 nel procedimento penale DAC __________; |
preso atto delle osservazioni 21.10.2004 del procuratore pubblico __________, che conclude al rigetto del ricorso;
preso atto delle osservazioni 22/25.10.2004 di PI 2, che conclude chiedendo il rigetto del ricorso;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Il procedimento penale aperto a carico del ricorrente (inc. MP __________), ex impiegato presso il PI 2 di __________, è sfociato il 13.2.2002 in un decreto d’accusa, DA __________. Contro il medesimo, il qui ricorrente ha interposto opposizione in data 28.3.2002. L’incarto è stato trasmesso al Tribunale penale cantonale prima (inc. __________), alla Pretura penale poi (inc. __________). Il dibattimento, previsto in un primo momento per il 30.9.2004, è stato posticipato, a richiesta del procuratore pubblico, al 2.12.2004.
b. Con scritto 3.9.2004 (doc. 10 incarto Pretura), l’avv. Luca PA 2 comunicava di aver assunto il patrocinio del PI 2, che contestualmente si costituiva parte civile. Con scritto 14.9.2004 (allegato al doc. 17 incarto Pretura), il patrocinatore del qui ricorrente contestava la costituzione di parte civile della banca. Il procuratore pubblico si rimetteva al giudizio del pretore, mentre il patrocinatore della banca presentava delle osservazioni con scritto 27.9.2004 (doc. 19 incarto Pretura). In data 29.9.2004, il pretore riconosceva alla banca la qualità di parte civile (doc. 20 incarto Pretura), precisando però che un’eventuale domanda di risarcimento al dibattimento esulerebbe dal quadro del giudizio penale presso la Pretura, limitato all’opposizione dell’accusato. Contro questa decisione insorge il qui ricorrente.
c. Nel proprio gravame egli sostiene che in presenza di un decreto d’accusa, contrariamente a quanto stabilito dall’art. 70 CPP, la costituzione di parte civile deve avvenire o prima del decreto d’accusa medesimo, o al più tardi contestualmente ad un’eventuale opposizione. Egli contesta alla parte che non ha fatto opposizione al decreto d’accusa di poter intervenire successivamente, nel caso in cui solo l’accusato ha fatto opposizione. Questo vale a maggior ragione se, con riferimento a quanto scritto dal pretore nella decisione impugnata, la parte civile non può presentare delle pretese risarcitorie in aula, avendo omesso di fare opposizione al decreto d’accusa. La costituzione di parte civile va pure negata in considerazione del fatto che il PI 2 non ha minimamente quantificato un danno, anche perché i danneggiati sono i clienti, e non la banca. Considerato come le posizioni dei clienti siano già state risarcite, e ritenuto che gli altri eventuali danni addotti (danno d’immagine, danno derivato dalle risorse impiegate dalla banca nell’accertamento e nella definizione del caso) non sono danni diretti o non sono neppure un danno. Il ricorrente fa riferimento anche al principio della buona fede processuale, ed evidenzia il precedente comportamento processuale della banca, di totale disinteresse, ciò che contrasta con la qui impugnata costituzione di parte civile. Per il ricorrente la banca non vuole ottenere il risarcimento di un danno, ma vuole esercitare non meglio precisate pressioni. Il ricorrente entra poi nel merito dei rapporti intercorsi con la banca in relazione al ripristino delle posizioni dei clienti, avvenuto integralmente. L’assenza di ulteriori precisazioni e quantificazioni del danno fanno concludere, in base alla buona fede, che la banca non ha più ritenuto di aver subito un danno.
d. Il procuratore pubblico, nelle proprie osservazioni, rileva come l’ultimo termine per la costituzione di parte civile sia la conclusione dell’istruttoria dibattimentale, con riferimento ai combinati disposti degli art. 70 e 251 CPP. Queste disposizioni si applicano anche in caso di decreto d’accusa non cresciuto in giudicato. In caso di opposizione, indipendentemente da chi l’abbia interposta, il procedimento segue il suo corso e gli atti sono trasmessi al giudice competente, che procederà giusta gli art. 211 ss. CPP. La non ancora avvenuta quantificazione del danno da parte della banca non ha rilevanza alcuna: la partecipazione al dibattimento anteriormente alle arringhe, con espressa intenzione di chiedere un risarcimento o di pronunciarsi sulla colpevolezza, è sufficiente. La quantificazione deve avvenire prima della conclusione dell’istruttoria dibattimentale: la possibilità di contestare le pretese della banca andrà semmai esercitata al dibattimento. Così pure in questa sede sarà stabilito se danneggiati sono i clienti o la banca.
e. La banca, nelle osservazioni presentate dal proprio patrocinatore, osserva anzitutto che quanto riferito nella decisione del pretore, sulla possibilità o meno per la banca di presentare una richiesta di risarcimento al dibattimento, è il frutto di una mera verosimiglianza e che non condivide le conclusioni del pretore. Osserva che il decreto d’accusa, contro il quale è stata interposta opposizione, costituisce di fatto un rinvio a giudizio, di carattere analogo all’atto d’accusa. Anche per questo motivo, la costituzione di parte civile e la formulazione della pretesa risarcitoria può avvenire fino alla chiusura dell’istruttoria dibattimentale. Per la banca, la tesi del ricorrente circa il momento della costituzione di parte civile in caso di decreto d’accusa si urta al chiaro testo dell’art. 70 cpv. 1 CPP. Con riferimento agli art. 207a e 69 cpv. 3 CPP, la banca osserva che addirittura il procuratore pubblico potrebbe emanare un decreto d’accusa senza che la parte civile venga informata del suo diritto di costituirsi parte civile. Inoltre, seguendo la tesi del ricorrente, si arriverebbe alla paradossale situazione in cui le parti lese dovrebbero sempre presentare opposizione contro i decreti d’accusa, per garantirsi, a titolo cautelativo, la veste di parte nel caso in cui l’accusato facesse opposizione. Per quanto riguarda il danno, la banca fa riferimento al suo precedente scritto del 27.9.2004, ribadendo di aver patito dei danni morali e materiali a causa dell’operato del ricorrente, in particolare con riferimento alla pubblicità negativa ed all’impiego di risorse per le indagini interne. La costituzione di parte civile è fatta per mantenere un ruolo attivo nel procedimento, non per esercitare “pressioni”, ma i propri diritti. La corrispondenza allegata al ricorso dimostra che la banca è stata reintegrata degli importi versati ai clienti, ma non si è mai giunti ad una liquidazione totale e omnicomprensiva del danno subito dalla banca.
in diritto
1. Con riferimento al CPP ed alla giurisprudenza di questa Camera in tema di promozione dell’accusa, è parte civile la persona danneggiata moralmente o materialmente dal reato (art. 69 cpv. 1 CPP). Secondo dottrina e giurisprudenza può tuttavia costituirsi parte civile solo la persona fisica o giuridica attualmente, direttamente e personalmente lesa nel suo bene giuridico (M. RUSCA /SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 1 ad art. 69 CPP e riferimenti ivi citati).
Per determinare se il danno è diretto o meno, occorre far riferimento al bene giuridico tutelato dalla legge. Se è di natura individuale (vita e integrità personale, patrimonio, onore e libertà personale), il leso legittimato a costituirsi parte civile è colui che subisce l'illecito, ovvero il titolare del bene giuridico protetto dalla norma (decisione TF 1P.448/2004 del 4.10.2004). In caso di violazione di norme penali che proteggono interessi collettivi, sono da considerare danneggiati e legittimati a costituirsi parte civile coloro che sono stati effettivamente lesi nei loro diritti da tali reati, sempre che il pregiudizio patito sia conseguenza diretta dell'azione delittuosa (DTF 119 Ia 342).
Il danno è personale se la parte civile ha un interesse personale, e non un semplice interesse generale o un interesse di un terzo. Il danno dev’essere attuale, al momento della costituzione di parte civile. E successivamente al momento del giudizio.
Per quanto riguarda la costituzione di parte civile, non è necessaria una forma particolare oltre quella scritta, in particolare non occorre che la parte lesa dichiari formalmente di costituirsi parte civile: basta che tale volontà emerga con chiarezza, ad esempio attraverso un'istanza di promozione dell'accusa, una richiesta di risarcimento del danno, una presa di posizione sulla colpevolezza dell'accusato (REP. 1997 n. 96; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 ad art. 70 CPP). Neppure è richiesto che, al momento della costituzione, la parte civile già precisi e quantifichi il danno di cui intende chiedere il risarcimento.
2. Nell’esame dei presupposti per la costituzione di parte civile in un caso quale il presente, ovvero prima del dibattimento, questa Camera dev’essere meno esigente di quanto lo sia nell’esame delle istanze di promozione dell’accusa. Per due ragioni: anzitutto per non usurpare le competenze del giudice del merito, cui solo spetta, in caso di rinvio a giudizio, esprimersi sulla proponibilità, sul fondamento e sull’estensione delle pretese di parte civile, che possono ancora essere presentate e precisate fino alla fine dell’istruttoria dibattimentale e che possono essere ulteriormente chiarite dalla parte civile nel suo intervento nella discussione dibattimentale. Inoltre, nei casi di promozione dell’accusa, la valutazione della qualità di parte civile è più rigorosa perché dall’accoglimento o meno della sua istanza dipende la continuazione o meno del procedimento, mentre che nel presente caso lo stesso sfocerà in un dibattimento, per espressa volontà dell’accusato che ha interposto opposizione.
Per queste ragioni, il giudizio di questa Camera sarà limitato ad esaminare se esistano motivi che a priori escludano la costituzione di parte civile, mentre che sulle altre condizioni sarà un mero giudizio di verosimiglianza, nel senso di ammettere la costituzione di parte civile solo se la stessa non appare a priori esclusa in modo chiaro e incontrovertibile, rinviando per il resto al giudizio del giudice del merito.
3. Il ricorrente sostiene che in caso di decreto d’accusa la costituzione deve intervenire prima del decreto d’accusa o al più tardi nel termine di opposizione. A torto. L’argomento del ricorrente si urta al chiaro testo dell’art. 70 cpv. 1 CPP. Giusta l’art. 207 CPP, il decreto d’accusa formalizza il deferimento dell’accusato al giudice della Pretura penale. Se è vero che, in caso di non opposizione, interviene una semplificazione della procedura (come previsto dall’art. 208 cpv. 1 lett. e CPP), in tutti gli altri casi il decreto ha le medesime funzioni di rinvio a giudizio dell’atto d’accusa. Non ci sono motivi che giustifichino un regime giuridico diverso del decreto d’accusa rispetto all’atto d’accusa. Per questo motivo, e con riferimento agli art. 69, 70 e 251 CPP, la costituzione di parte civile può avvenire fino alla conclusione dell’istruzione dibattimentale. Nel caso concreto quindi, la costituzione non è tardiva o esclusa dal CPP.
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4. Neppure la non quantificazione del danno a questo stadio della procedura costituisce un motivo per rifiutare la costituzione di parte civile, ritenuto che la stessa, come la costituzione, può avvenire fino alla fine dell’istruttoria dibattimentale. Questo in quanto le emergenze dell’istruttoria dibattimentale potrebbero influenzare la pretesa fatta valere dalla parte civile.
5. Né il momento della costituzione, né la non ancora avvenuta quantificazione delle pretese di parte civile, né altre circostanze, quale l’eventuale disinteresse della banca al procedimento sostenuto dal ricorrente, permettono di concludere ad una violazione del principio della buona fede processuale. Del momento e della quantificazione già si è detto. Il presunto disinteresse da parte della banca rispetto al procedimento non appare a priori chiaro e manifesto, si da poter qualificare la costituzione contraria alla buona fede processuale. In particolare occorre osservare che il procedimento penale in questione ha preso avvio da un esposto datato 5.9.2000 abbastanza preciso e dettagliato. Un funzionario del servizio legale è stato sentito in qualità di teste. Per queste ragioni non si può concludere ad una costituzione di parte civile contraria alla buona fede (cfr., al proposito, R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 57 n. 1 ss.). Il caso in esame è ben diverso rispetto a quello giudicato da questa Camera con sentenza 9.4.2001 (in re __________, inc. __________), relativo ad un’istanza di promozione dell’accusa giudicata strumentale al fine di assumere dei mezzi di prova utili soprattutto per il procedimento pendente presso una Pretura del nostro Cantone.
6. Resta da esaminare l’esistenza di un danno diretto, personale e attuale subito dalla banca. Ciò riservando la competenza piena del giudice del merito, e quindi la necessità di un giudizio da parte di questa Camera di mera apparenza e sommario. In quest’ottica non è a priori esclusa l’esistenza del danno diretto, personale e attuale della banca. Sui primi due requisiti si può osservare che la norma violata tutela un bene giuridico individuale, e la banca invoca un interesse personale e non generale. Più difficile è pronunciarsi sull’attualità del danno, ritenuto come la procedura permetta di precisare e quantificare il danno fino alla fine dell’istruttoria dibattimentale. Certo è che non è stato concluso tra le parti un accordo di liquidazione totale ed omnicomprensivo, ciò che permette pertanto di ritenere la sussistenza di eventuali danni. Spetterà al giudice di merito eventualmente esaminare, a dipendenza delle pretese avanzate dalla parte civile, alcune argomentazioni sollevate nel gravame dal ricorrente, ovvero a sapere se il danneggiato diretto sia la banca o i clienti reintegrati nei loro conti, se c’è stata o meno una cessione delle pretese risarcitorie tra clienti e banca, anche se questi argomenti sembrano superati dai risarcimenti già operati dal ricorrente. Spetterà sempre al giudice di merito, a dipendenza delle pretese fatte valere, determinare se il danno d’immagine sia diretto o indiretto, se l’impiego di risorse per le indagini interne possa assurgere a danno o meno.
7. Per tutti questi motivi, il ricorso va respinto. Tassa di giustizia e spese sono a carico del ricorrente, che rifonderà congrue ripetibili alla banca.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 284 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500. -- (cinquecento), sono poste a carico di __________ RI 1, __________, che rifonderà a PI 2, __________, CHF 250.-- (duecentocinquanta) a titolo di ripetibili.
3. Intimazione:
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terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria