Incarto n.
60.2004.350

 

Lugano

25 novembre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 12/14.10.2004 presentata dall’

 

 

 

IS 1, ,

 

 

tendente ad ottenere copia della perizia psichiatrica allestita nell’ambito del procedimento penale promosso nei confronti di __________ PI 2, Zurigo;

 

 

 

 

premesso che la richiesta è stata inviata al Tribunale penale cantonale, che l’ha poi correttamente trasmessa per competenza a questa Camera;

 

preso atto dello scritto 25/26.10.2004 del procuratore pubblico Mario Branda, che aderisce alla richiesta;

 

rilevato che __________ PI 2 non ha presentato osservazioni;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   A seguito della sentenza del 21.8.2002 della Corte delle assise correzionali, __________ PI 2 è stato sottoposto al patronato penale. Considerato come egli si sia trasferito nel Canton __________, l’IS 1 chiede di ricevere copia della perizia psichiatrica allestita nel quadro del procedimento penale, per poterla accludere agli atti in vista del trasferimento dell’incarto alle autorità competenti del Canton __________, per la continuazione della misura decretata dalla Corte.                                     

 

 

                                   2.   L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione."

 

 

                                   3.   Nella fattispecie è chiaramente dato un legittimo interesse da parte dell’IS 1 a poter disporre della perizia, al fine di trasmettere un incarto completo alle corrispondenti autorità del Canton __________ e di garantire la continuazione della misura decretata dalla Corte di merito con riferimento all’art. 47 CP.

 

 

                                   4.   L'istanza va pertanto accolta; copia della perizia è trasmessa all’IS 1 in allegato alla presente decisione. Data la particolarità del caso, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

 

 

 

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

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Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             La segretaria