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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 12/14.10.2004 presentata dall’
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IS 1, ,
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tendente ad ottenere copia della perizia psichiatrica allestita nell’ambito del procedimento penale promosso nei confronti di __________ PI 2, Zurigo; |
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premesso che la richiesta è stata inviata al Tribunale penale cantonale, che l’ha poi correttamente trasmessa per competenza a questa Camera;
preso atto dello scritto 25/26.10.2004 del procuratore pubblico Mario Branda, che aderisce alla richiesta;
rilevato che __________ PI 2 non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito della sentenza del 21.8.2002 della Corte delle assise correzionali, __________ PI 2 è stato sottoposto al patronato penale. Considerato come egli si sia trasferito nel Canton __________, l’IS 1 chiede di ricevere copia della perizia psichiatrica allestita nel quadro del procedimento penale, per poterla accludere agli atti in vista del trasferimento dell’incarto alle autorità competenti del Canton __________, per la continuazione della misura decretata dalla Corte.
2. L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione."
3. Nella fattispecie è chiaramente dato un legittimo interesse da parte dell’IS 1 a poter disporre della perizia, al fine di trasmettere un incarto completo alle corrispondenti autorità del Canton __________ e di garantire la continuazione della misura decretata dalla Corte di merito con riferimento all’art. 47 CP.
4. L'istanza va pertanto accolta; copia della perizia è trasmessa all’IS 1 in allegato alla presente decisione. Data la particolarità del caso, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria