Incarto n.
60.2004.351

 

Lugano

6 dicembre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul ricorso 20/21.10.2004 presentato da

 

 

 

RI 1 ,

patr. da: PA 1 ,

 

 

 

contro

 

 

 

la decisione 6.10.2004 del magistrato inquirente Monica Casalinuovo che ha promosso l’accusa nei suoi confronti per titolo di lesioni colpose gravi (inc. MP __________);

 

 

preso atto dello scritto 22/25.10.2004 del patrocinatore della parte civile, che si associa alle motivazioni del magistrato inquirente, e chiede la reiezione del gravame;

 

 

richiamate le osservazioni 29.10/2.11.2004 del magistrato inquirente, che chiede di respingere il ricorso;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato

 

 

in fatto

 

                                   a.   In data 28.10.2003 il Ministero pubblico ha avviato d’ufficio un procedimento contro il ricorrente per lesioni colpose gravi (inc. MP __________), con riferimento ad un intervento chirurgico del 18.5.2001 presso la Clinica __________ di __________. Il procedimento è stato aperto a seguito di una querela del ricorrente contro il precedente patrocinatore della parte civile. Dopo l’audizione di diversi testi e l’allestimento di una perizia, notificata - dopo un reclamo accolto dal giudice dell’istruzione e dell’arresto - al ricorrente in data 5.10.2004, il procuratore pubblico ha notificato la promozione dell’accusa in data 6.10.2004. Contro la stessa si aggrava ora il qui ricorrente.

 

 

                                   b.   Nel proprio allegato ricorsuale, con riferimento all’intervento del 18.5.2001, ed al contenuto della perizia, egli ritiene che le informazioni preliminari hanno permesso di accertare che l’azione incriminata non costituisca reato, perché l’intervento è stato eseguito secondo le regole dell’arte. A questo primo argomento di merito, il ricorrente ne aggiunge altri di carattere procedurale. Con riferimento all’art. 188 lit. b CPP, il ricorrente richiama l’obbligo di motivazione della promozione dell’accusa. Se la promozione dell’accusa si riferisse anche ad altri fatti rispetto all’intervento del 18.5.2001, violerebbe questa disposizione. Sempre in un’ottica procedurale, il ricorrente constata come la promozione dell’accusa sia intervenuta il giorno successivo l’intimazione alle parti della perizia, con un termine di venti giorni per prendere posizione sulla stessa, ciò che il ricorrente considera contraddittorio e scorretto. Ciò a maggior ragione ritenuto che il ricorrente intende postulare l’esecuzione di una nuova perizia in virtù dell’art. 148 cpv. 2 CPP, ritenuto che il referto agli atti presenta una serie importante di limiti.

 

 

                                   c.   Nelle proprie osservazioni, il magistrato inquirente espone una ricostruzione dei fatti, con particolare riferimento all’intervento del 18.5.2001. In relazione alla promozione dell’accusa e alle censure sulla motivazione, fa riferimento ai lavori preparatori alla revisione del CPP ed alla giurisprudenza di questa Camera. Ricorda come le eccezioni sollevabili con il ricorso previsto dall’art. 191 CPP debbano essere processuali e liquide, così da ritenere inutile l’istruzione formale. Nel caso concreto, non sono dati gli estremi per l’accoglimento del ricorso. Con riferimento al testo della perizia agli atti, contesta che la stessa dimostri che non sarebbero dati gli estremi del reato: al contrario, il referto peritale mette in evidenza come nel mese di maggio del 2001, sulla base delle informazioni in possesso del ricorrente e sulla base delle condizioni di salute della parte civile, un intervento non era indicato, stante un rischio sproporzionato tra l’intervento ed il tipo di patologia. Concludendo, il magistrato inquirente osserva come, sulla base del referto peritale, fosse necessaria la promozione dell’accusa, che la legge esige sia sollecita. Con riferimento alla giurisprudenza del giudice dell’istruzione e dell’arresto, evidenzia come le informazioni preliminari non debbano essere protratte oltre lo stretto necessario. Conclude chiedendo di respingere il ricorso. Nel medesimo senso conclude anche il patrocinatore della parte civile.

 

 

in diritto

 

                                   1.   L’art. 191 CPP consente all’accusato di presentare ricorso alla Camera dei ricorsi penali contro la promozione dell’accusa per opporre le eccezioni che sospendono od escludono la persecuzione del reato, oppure che escludono il carattere di reato nell’azione od omissione incriminata. Le censure sollevate contro la promozione dell’accusa devono consistere in eccezioni di natura processuale che impediscono l’esercizio dell’azione penale, quali ad esempio la competenza territoriale o l’inesistenza di una valida querela, oppure in eccezioni di diritto sostanziale che escludono il carattere di reato dell’azione incriminata.

                                         Condizione irrinunciabile é in ogni caso che il fondamento fattuale dell’eccezione appaia già di primo acchito certo e liquido, così da far ritenere inutile l’istruzione formale; per contro, se la situazione di fatto alla base dell’eccezione é controversa, il relativo giudizio sfugge alla cognizione di questa Camera e dovrà essere sottoposto ad un esame più approfondito, mediante istruzione formale.

 

 

                                   2.   La prima censura sollevata nel gravame del ricorrente è riferito al contenuto della perizia, in virtù della quale l’azione incriminata non costituirebbe reato.

                                         Tale eccezione è nondimeno irricevibile, il fondamento fattuale della censura non essendo già di primo acchito certo e liquido, come presuppone la predetta giurisprudenza. Al contrario, i passaggi del referto peritale citati dal procuratore pubblico contraddicono le conclusioni tratte dal ricorrente sulla base del referto peritale. Emerge anche un approccio diverso delle parti ai fatti ed ai risultati del referto: se il ricorrente si sofferma sullo svolgimento dell’intervento chirurgico secondo le regole dell’arte, l’autorità inquirente mette l’accento sull’inopportunità del medesimo alla luce delle indicazioni mediche precedenti l’intervento medesimo. L’istruzione formale permetterà quindi ad entrambe le parti di approfondire le rispettive tesi.

 

 

                                   3.   La seconda censura sollevata nel gravame concerne la motivazione della promozione dell’accusa.

                                         L’art. 188 CPP prescrive che la promozione dell’accusa deve indicare le generalità dell’accusato (lit. a), la succinta descrizione dei fatti o delle omissioni costituenti reato e la corrispondente qualifica giuridica (lit. b), l’autorità che l’ha emanata (lit. c), eventualmente il querelante, la parte lesa o la parte civile (lit. d).

                                         Contestata, nel presente caso, è solo l’indicazione dei fatti.

 

                                         Per “succinta descrizione dei fatti o delle omissioni costituenti reato” (lit. b prima frase) é da intendere una breve descrizione di massima e indicativa dei fatti imputati, riassunti anche in una riga o anche facendo riferimento ai verbali di interrogatorio, allo scopo di garantire il diritto di ricorso dell’accusato contro la promozione dell’accusa, alla quale deve seguire la corrispondente qualifica giuridica (Messaggio aggiuntivo

                                         n. 3163A del 20.3.1991 concernente la revisione totale del CPP del 10.7.1941, p. 143; Rapporto 3163A R del 22.7.1992 della Commissione speciale per l’esame del CPP sul messaggio aggiuntivo 20.3.1991 del Consiglio di Stato concernente la revisione totale del CPP del 10.7.1941, p. 64).

                                         Secondo la giurisprudenza di questa Camera, il requisito dell’indica-zione dei fatti o omissioni costituenti reato era soddisfatto quando l’accusato era in grado di riconoscerli: non era dunque necessaria una loro descrizione, ma bastava un semplice rinvio, in particolare se l’accusato aveva avuto modo di consultare la querela, o se era stato interrogato in proposito oppure se aveva già avuto precise rimostranze dal querelante (decisioni CRP 7.3.1995 in re R. P., 20.6.1996 in re F. F., 18.9.1996 in re S. P. e 25.5.1998 in re W. W.).

                                         Il Tribunale federale, nemmeno chiamato ad esprimersi sulla questione, ha rilevato che i diritti riconosciuti all'imputato devono essere garantiti effettivamente e che quindi l'obbligo previsto dall'art. 188 lit. b CPP, di "succintamente" indicare i fatti o le omissioni costituenti reato e la corrispondente qualifica giuridica, assume una notevole importanza. Ha quindi ritenuto che, "contrariamente a quanto sembra sostenere la CRP, queste indicazioni non devono essere dedotte da atti di parte o altrimenti carpite, bensì fornite dall'autorità competente per l'azione penale, la quale deve ispirarsi al contenuto dell'atto di accusa, ancorché una certa semplificazione rispetto a quest'ultimo sia lecita" (DTF 17.7.1998 in re W. W., p. 6, pubblicata in REP. 1998 n. 14).

                                        

                                         La decisione di promozione dell'accusa, che non è emanata nell'ambito di un verbale di interrogatorio del procuratore pubblico (sempre ritenuto che in questo caso l'accusato sa per cosa è stato interrogato e quindi per quali titoli è stata promossa l'accusa), deve quindi almeno contenere una breve descrizione dei fatti imputati.

                                         Un semplice rinvio non può pertanto essere considerato sufficiente.

 

 

                                   4.   Nella presente fattispecie, la promozione dell’accusa impugnata contiene le diverse indicazioni richieste per questo atto procedurale.

                                         In particolare, conformemente a quanto prevedono l'art. 188 lit. b CPP e la giurisprudenza cantonale e federale citata, il magistrato inquirente ha indicato i fatti costituenti il reato rimproverato al ricorrente. Se quanto osservato al punto 2 della presente decisione, riguardo al diverso approccio delle parti ai fatti, può spiegare la censura sollevata, la stessa va chiaramente respinta, in quanto appare manifestamente riconoscibile al ricorrente il rimprovero fattogli, ovvero quello di essere intervenuto chirurgicamente in presenza di indicazioni mediche contrarie.

 

 

                                   5.   La terza ed ultima censura riguarda il momento scelto per la promozione dell’accusa, in relazione al quasi contestuale invio del testo della perizia con un congruo termine alle parti per presentare delle osservazioni. La censura sollevata dal ricorrente appare infondata. La promozione dell’accusa va messa in atto sollecitamente, tosto che il magistrato ritenga siano dati motivi sufficienti (art. 184 cpv. 1 CPP). Ciò che il magistrato inquirente ha ritenuto di dover fare alla luce del risultato del reperto peritale. La sua quasi coincidenza temporale con l’invio del referto e l’assegnazione di un congruo termine per la presentazione delle osservazioni non rappresenta una scorrettezza o un’incongruenza. Al contrario, indica chiaramente all’accusato qui ricorrente come il referto sia rilevante nella decisione di promozione dell’accusa.

 

 

6.Con la promozione dell'accusa il magistrato inquirente ha del resto

soltanto formalizzato l'accusa nei confronti del ricorrente, ciò che non costituisce ancora una decisione di condanna; scopo di questa decisione è infatti unicamente quello di comunicare all'accusato la sua situazione, in particolare di precisare quali siano le violazioni rimproverategli e consentirgli quindi di esercitare i suoi diritti di difesa riconosciuti a questo stadio della procedura.

 

 

                                   7.   Il ricorso, per quanto ricevibile, è respinto; tassa di giustizia e spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 188 e 191 CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso, per quanto ricevibile, è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 600.-- e le spese di CHF 150.--, per complessivi CHF 750.- (settecentocinquanta), sono poste a carico del

                                         dr. med. __________ RI 1, __________.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                        

 

 

 

terzi implicati

PI 1

patrocinato da: PA 2

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             La segretaria