Incarto n.
60.2004.352

 

Lugano

18 ottobre 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul ricorso 20/21.10.2004 presentato da

 

 

 

RI 1

patr. da: PA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione di chiusura 13.9.2004 emanata dal sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli in materia di assistenza giudiziaria internazionale penale;

 

 

richiamato lo scritto 28.10/3.11.2004 dell’Ufficio federale di giustizia, che rinuncia a formulare delle osservazioni;

 

 

richiamate le osservazioni 11.11.2004 del sostituto procuratore pubblico, che chiede di respingere il ricorso;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato

 

 

 

in fatto

 

                                   a.   Con commissione rogatoria 4.9.2003, completata il 10 e 21.10.2003 e il 5, 7 e 10.11.2003, la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di __________ ha inoltrato una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito del procedimento penale aperto contro __________ ed altri, tra cui RI 1 e __________, per titolo di associazione a delinquere, ricettazione, omessa denuncia di reperti archeologici ed esportazione illecita e fraudolenta di reperti archeologici. La rogatoria è volta tra l'altro ad ottenere la ricerca di materiale archeologico esportato dal suolo __________, di documentazione bancaria concernente il medesimo, nonché la perquisizione ed il sequestro di quanto presente presso la Galleria __________ ad __________ e l'interrogatorio del ricorrente.

 

 

                                   b.   Con decisione di entrata in materia ed esecuzione 6.11.2003 (AI 3) il sostituto procuratore pubblico ha dichiarato la domanda formalmente e materialmente ammissibile e ha tra l'altro ordinato la perquisizione ed il sequestro di tutti i reperti archeologici di provenienza __________ che siano sprovvisti di documentazione di importazione, di trasporto e di acquisto o che abbiano documentazione solo di comodo o fittizia presso la Galleria __________, di __________, di cui il ricorrente è titolare. In particolare il sostituto procuratore pubblico ha evidenziato che gli atti richiesti sono previsti dalla procedura applicabile in materia e che i principi della proporzionalità e della doppia punibilità sono rispettati.

 

 

c.Avverso la suddetta decisione il qui ricorrente è insorto presso questa Camera, che ha respinto il gravame con decisione 17.12.2003 (inc. __________).

 

 

d.      Il sequestro è stato eseguito in tre date, 6.11.2003, 13.11.2003 e 14.11.2003 (rapporto AI 27). Dopo esame da parte del perito e valutazione del sostituto procuratore pubblico, sono rimasti sotto sequestro quattro oggetti, designati con i numeri 32 e 124 tra quelli sequestrati in data 6.11.2003 e con i numeri 4 e 26 tra quelli sequestrati il 14.11.2003.

 

 

e.      Con decisione di chiusura del 13.9.2004 (AI 114), il sostituto procuratore pubblico ha accolto la domanda di assistenza, ha disposto la trasmissione degli atti indicati al punto A della sua decisione, ha mantenuto il sequestro sui quattro oggetti surriferiti, ha dissequestrato gli altri oggetti reperiti presso la galleria del ricorrente. Con riferimento ai punti A e B, la trasmissione degli atti si riferisce al rapporto di esecuzione della polizia del 24.11.2003 (AI 27), ai verbali del ricorrente del 24.2.2004 (solo parzialmente, AI 66) e del 9.3.2004 (AI 74), al rapporto di esecuzione 21.1.2004, limitatamente alla documentazione fotografica relativa agli oggetti 32 e 124, 4 e 26, ad un complemento di perizia relativo a questi oggetti, nonché a della documentazione cartacea sequestrata il 6.11.2003 presso la Galleria __________ di __________.

 

 

f.        Con gravame 20/21.10.2004 il qui ricorrente insorge contro la decisione di chiusura, chiedendo di modificare il dispositivo della decisione di chiusura del 13.9.2004 nel senso di escludere dalla trasmissione i documenti relativi agli oggetti n. 32 e n. 124, chiedendo di revocare il sequestro limitatamente agli stessi. Al gravame sono allegate due dichiarazioni notarili relative ai due oggetti (una dichiarazione di __________ del 5.10.2004 relativa all’oggetto n. 32, una dichiarazione di __________ del 17.9.2004 relativa all’oggetto n. 124). Nel ricorso si fa anche riferimento a documentazione precedentemente prodotta in relazione a questi due oggetti: si tratta in particolare dei doc. 98 e 138 contenuti nel classatore AI 100. Questa documentazione dimostrerebbe per il ricorrente l’estraneità degli oggetti 32 e 124 rispetto agli atti illeciti oggetto del procedimento penale nel paese rogante. Nel ricorso viene pure eccepito che il verbale di __________ del 5.7.2004 (inviato in data 19.7.2004, AI 104) non è firmato né dall’interrogato ne dall’interrogante. Conclude chiedendo di non inviare documentazione relativa agli oggetti n. 32 e n. 124, postulandone il dissequestro.

 

 

g.      Nelle proprie osservazioni 11.11.2004 il sostituto procuratore pubblico ritiene che per l’oggetto n. 32 il ricorrente non abbia saputo apportare prove liquide ed inoppugnabili atte a dimostrare l’acquisto lecito del medesimo in un periodo antecedente a quello dell’inchiesta. Dichiarazioni, anche giurate (quale quella allegata in relazione a questo oggetto) non permettono all’autorità rogata di pronunciarsi sulla necessità degli oggetti sequestrati e della relativa documentazione rispetto all’inchiesta condotta nel paese rogante. La dichiarazione allegata non sarebbe, a suo giudizio, atta a dimostrare l’estraneità dell’oggetto n. 32. Riguardo all’oggetto n. 124 fa riferimento alle dichiarazioni di __________, facendo rilevare che si tratta di una trascrizione ammessa dall’art. 268 cpv. 7 CPPI. Nella sua deposizione, __________ fa riferimento ad una coppa rossa del pittore __________, che corrisponderebbe all’oggetto n. 124. La dichiarazione giurata allegata, così come la pubblicazione dell’oggetto su di un catalogo del 1997 non sarebbero sufficienti a dimostrare l’estraneità di questo oggetto n. 124. Più in generale il sostituto procuratore pubblico considera che “sia un fatto notorio l’interposizione di persone fisiche o giuridiche per celare la provenienza illecita di reperti trafugati”. Esclude poi che si possa applicare in questo ambito il principio “in dubio pro reo” e ritiene che con la propria decisione abbia trasmesso qualcosa di non inutile o di non estraneo alla rogatoria.

 

 

in diritto

 

1.Secondo l'art. 80h lit. b AIMP ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura di assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa. RI 1 impugna la decisione di chiusura che prevede, tra l'altro, la trasmissione di alcuni verbali di interrogatorio e della documentazione rispetto ad oggetti di sua proprietà o in suo possesso. La legittimazione di RI 1 è certamente data. Il ricorso essendo tempestivo, è perciò ricevibile in ordine.

 

 

2.Il ricorrente eccepisce l’estraneità degli oggetti n. 32 e n. 124 (e della relativa documentazioni probatoria) rispetto ai fatti oggetto dell’inchiesta e rispetto ad una possibile provenienza illecita.

 

 

3.L’art. 63 cpv. 1 AIMP prevede che l’autorità richiesta trasmetta le informazioni ed i documenti nella misura in cui sembrino necessari all’estero per il procedimento penale. La rilevanza delle informazioni per il procedimento straniero è infatti questione che concerne in primo luogo il magistrato straniero, poiché soltanto questi conosce dettagliatamente il caso ed è quindi meglio in grado d’apprezzare la pertinenza di una prova. Il magistrato svizzero non può quindi sostituirsi al collega straniero nel valutare l’opportunità di un determinato mezzo di prova: deve pertanto essere trasmessa tutta la documentazione che non appaia certamente inutile già di primo acchito. In quest’ottica, compito dell’autorità rogata è quello  di verificare l’esistenza di un nesso oggettivo tra le misure d’assistenza richieste e la procedura nello Stato rogante (R. ZIMMERMANN, La coopération judiciarie internazionale en matière pénale, Berna 2004, p. 514).

 

 

4.Per costante giurisprudenza, spetta al ricorrente dimostrare, in maniera chiara e precisa, i motivi per i quali determinata documentazione non presenti alcun interesse per il procedimento estero: il giudice dello Stato rogato non è peraltro tenuto ad esaminare d'ufficio quali singoli documenti siano palesemente inutili per l'inchiesta all'estero (decisione TF 25.3.2003 in re E. S. P., E. S. e T. W., inc. 1A.20/2003; 1.7.2003 in re E. L. e E. I., inc. 1A.93/2003; 18.7.2003 in re T., inc. 1A.87/2003; DTF 122 II 367 cons. 2d e 122 II 134 consid. 7b).

 

 

5.Nel gravame qui in esame, il ricorrente non pone un problema di cernita di documenti, non solleva un’opposizione generalizzata alla concessione dell’assistenza, ma si oppone unicamente alla trasmissione di atti istruttori (documenti, verbali, rapporti) in quanto pertinenti agli oggetti n. 32 e n. 124, e ciò in quanto le dichiarazioni giurate allegate al ricorso, come pure altre dichiarazioni precedentemente prodotte, ne escluderebbero la provenienza illecita e la pertinenza con il procedimento nel paese rogante. Per il ricorrente si tratterebbe perciò di documenti e mezzi di prova inutili già di primo acchito per l’inchiesta __________.

 

 

6.Nel concreto caso, in relazione ai reperti oggetto del ricorso (n. 32 e n. 124) il ricorrente ha prodotto o richiamato: la dichiarazione dei coniugi __________ (all. A al ricorso) che attesta una presenza dell’oggetto n. 32 ad __________ già nel 1983, una loro proprietà ininterrotta del medesimo ed un loro possesso fino al 2003, momento nel quale l’oggetto è stato dato in commissione a RI 1, come il doc. 98 dell’AI 100 che pure conclude in tal senso; la dichiarazione di __________ __________ (all. B al ricorso) che attesta di una sua proprietà dell’oggetto n. 124 dagli anni ottanta, già attestata in un precedente scritto (AI 100 doc. 138). L’oggetto n. 124 figura inoltre su di una pubblicazione del 1997 (alcune fotocopie sono allegate all’AI 113) a cui fa pure riferimento il perito nel suo reperto del 20.2.2004 (AI 61A p. 10).

 

 

7.A fronte di questi elementi, da parte delle autorità roganti è pervenuto, nel corso dell’espletamento della rogatoria, il verbale di __________ __________, che fa un riferimento ad “…una coppa a figure rosse, molto bella, si, attribuita a __________ …” (AI 104 p. 5) che potrebbe riferirsi all’oggetto n. 124, di modo che la trasmissione della documentazione all’autorità rogante potrebbe eventualmente permettere l’identificazione dell’oggetto.

                                         Più in generale il Ministero pubblico considera che il ricorrente non ha saputo apportare prove liquide ed inoppugnabili atte a dimostrare di aver acquistato gli oggetti in modo lecito ed in periodo precedente ai fatti oggetto d’inchiesta nel paese rogante. Per il Ministero pubblico semplici dichiarazioni rese da terzi, siano esse giurate o meno, non permettono all’autorità rogata di esaminare se le informazioni richieste siano necessarie e utili alla procedura in corso nel paese rogante.

 

 

8.A mente di questa Camera, occorre distinguere la prova dell’estraneità degli oggetti dalla valutazione della necessità e dall’utilità di certe informazioni per le autorità roganti. La prima cosa esclude la seconda: se un oggetto è estraneo, acquisito lecitamente ed in tempi precedenti i fatti oggetti dell’inchiesta, non si pone il problema della sua necessità e della sua utilità: manca il nesso oggettivo con l’oggetto del procedimento nello Stato estero.

 

 

9.Nel presente caso, il ricorrente ha prodotto degli scritti e delle dichiarazioni  notarili a sostegno di un acquisto lecito ed in tempi non sospetti degli oggetti n. 32 e n. 124. Il contenuto di queste dichiarazioni non è preso in considerazione dal Ministero pubblico, ma scartato.

                                         In primo luogo adducendo che non sarebbe suo compito verificare la necessità e l’utilità dei mezzi di prova. Ma qui è in discussione l’estraneità, non l’utilità.

                                         In secondo luogo, l’utilità e la portata delle dichiarazioni è praticamente azzerata dal “fatto notorio” dell’interposizione di persone fisiche o giuridiche per celare la provenienza illecita di reperti, con riferimento al Messaggio sulla Convenzione dell’Unesco.

                                         In terzo luogo, si menziona un allegato 3 all’AI 24 (recte AI 25, che fa riferimento alla telefonata 150 allegata alla rogatoria del 5.10.2005 AI 2) con riferimento alla pubblicazione dell’oggetto n. 124 su di un catalogo.

 

 

10.  Se si dovessero portare alle estreme conseguenze queste considerazioni, sintetizzandole in norma procedurale, oltre al principio legittimo che incombe al ricorrente dimostrare l’estraneità di un oggetto (ricordato al punto 4 della presente decisione), occorrerebbe aggiungere la regola secondo la quale ogni dichiarazione prodotta riguardo l’acquisto di reperti debba essere considerata non attendibile. Ciò rischia di rendere estremamente difficile, se non impossibile, provare l’acquisizione lecita di un bene da parte di qualsiasi persona in buona fede.

 

 

11.  Invero occorre considerare che le dichiarazioni giurate sono state prodotte solo in sede di ricorso, di modo che il Ministero pubblico non ha potuto considerarle compiutamente al momento della sua decisione di chiusura.

                                         Considerato lo sforzo positivamente intrapreso dal Ministero pubblico per evadere la richiesta di rogatoria, considerato anche che una parte della decisione di chiusura non è contestata (e quindi eseguibile), per completare gli accertamenti, si giustifica di rinviare l’incarto al Ministero pubblico, limitatamente agli oggetti n. 32 e n. 124, perché approfondisca l’argomento dell’estraneità, in particolare citando e verbalizzando gli autori delle dichiarazioni, con le comminatorie del caso, e facendo loro tutte le opportune contestazioni.

 

 

12.  Per questi motivi, il ricorso è parzialmente accolto. Gli oggetti n. 32 e n. 124 permangono sequestrati e l’incarto è ritornato al Ministero pubblico per completare gli accertamenti.

 

 

13.  In considerazione della particolarità del caso, non si prelevano tassa di giustizia e spese. RI 1 non ha diritto alla rifusione di ripetibili, non essendo state protestate nel ricorso 20/21.10.2004.

 

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili,

 

 

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                   §.   Di conseguenza l’incarto è ritornato al Ministero pubblico che si pronuncerà ai sensi dei considerandi.

                                         §.   Di conseguenza, gli oggetti n. 32 e n. 124 rimangono sotto sequestro.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                        

 

 

terzi implicati

PI 1

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             La segretaria