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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 21.10.2004 presentata da
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IS 1, , |
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tendente ad ottenere l'autorizzazione a compulsare gli atti relativi al procedimento penale promosso nei suoi confronti di cui all'inc. MP __________; |
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richiamato lo scritto 25.10.2004 del procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, che - comunicando di non avere osservazioni particolari - si rimette al giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con esposto 7.12.1994 la __________ ha inoltrato denuncia penale nei confronti, tra l'altro, di IS 1 __________ per titolo di appropriazione indebita, truffa, sub. amministrazione infedele e falsità in documenti, reati che avrebbe commesso quale presidente del Consiglio di amministrazione di __________, già in __________ (ora in liquidazione), società che gestiva a titolo fiduciario parte del patrimonio della __________;
che il procedimento penale è sfociato nel decreto di abbandono 4.11.1999 (ABB __________), decisione confermata da questa Camera con giudizio 21.11.2000 (inc. __________);
che con istanza 21.10.2004 IS 1 __________ - che, quale denunciato nel predetto procedimento, avrebbe un interesse legittimo presunto - chiede, in via d'urgenza, "(…) l'ispezione e estrazione in fotocopia degli atti (decisioni del MP/PP, invii di assegni, atti contabili e bancari) relativi alla costituzione e destinazione degli importi da lui fatti depositare a complemento poi in sostituzione di sequestri nell'inc. __________ (…)" e, in via normale, "(…) l'ispezione e estrazione in fotocopia di prodotti e di verbali d'interrogatori e d'altri accertamenti nell'inc. __________ (recte: 94) PP Edy Meli e inc. __________ CRP, (…)" (istanza 21.10.2004, p. 1);
che al proposito afferma - per quanto concerne la domanda in via d'urgenza - che l'Autorità fiscale esige dal suo fiscalista, entro il 15.11.2004, "(…) documentazione relativa a diversi bienni fiscali arretrati, nell'ambito di reclami, segnatamente contro l'imposizione (quale dividendo mascherato) di importi che nel __________ furono contabilizzati a suo carico nei conti della __________ (già __________) quali "prestiti all'azionista": (…)" (istanza 21.10.2004, p. 2), atti che figurano nell'incarto penale;
che - per quanto concerne la domanda in via normale - è pendente presso la Pretura del distretto di __________ una causa civile promossa, con petizione 11.10.1999, dalla __________ nei suoi confronti per i medesimi fatti di cui alla denuncia penale 7.12.1994 e che pertanto avrebbe "(…) uno specifico interesse a conoscere ed estrarre in fotocopia gli atti del procedimento che lo riguarda, destinati ad essere dati al terzo patrocinatore cui ha affidato il relativo patrocinio, in sostituzione dell'avv. __________ __________ che più non esercita" e che "tale estrazione potrebbe evitare di acquisire agli atti (in via di edizione), nell'udienza preliminare della causa civile, l'intero incartamento penale, limitando così la massa cartacea dell'inc. civile" (istanza 21.10.2004, p. 3);
che i motivi addotti per legittimare le due richieste di accesso agli atti riguardano due diverse procedure (una di carattere fiscale, che giustifica l’urgenza, l’altra di carattere civile), e che per motivi d’urgenza, di discrezione e procedurali appare opportuno distinguere le due richieste, ed in un primo tempo entrare nel merito ed evadere quella urgente, invitando la parte istante a presentare un’ulteriore specifica richiesta relativa all’accesso agli atti in relazione alla causa civile, che verrà intimata per osservazioni al procuratore pubblico ed alla parte civile nel procedimento penale, che al contrario non deve essere consultata in relazione alla richiesta relativa alla procedura fiscale, oppure a ricorrere alla procedura di edizione prevista dalla procedura civile;
che giusta l’art. 27 CPP - in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) - "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione";
che il diritto di esaminare gli atti, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., si estende anche oltre la litispendenza;
che in effetti è possibile che una parte o un terzo possano fare valere in modo conveniente i loro diritti solo prendendo conoscenza degli atti di una procedura ormai conclusa;
che in questo caso il richiedente deve far valere un interesse degno di protezione;
che questo diritto può essere ristretto o soppresso nella misura in cui l'interesse pubblico, o l'interesse di terzi, esiga che tutto o parte del documento sia tenuto segreto;
che in virtù del principio della proporzionalità l'autorità deve autorizzare l'accesso agli atti dei quali la consultazione non comprometta gli interessi in gioco (DTF 126 I 7, 122 I 153, 118 Ia 488, 113 Ia 1, 113 Ia 257, 112 Ia 97, 110 Ia 83 e 95 I 103; RDAT n. 56/II-1996; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 55 n. 17; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 788 e 2489);
che, in generale, chi è stato parte in un procedimento può far valere un tale interesse;
che tuttavia occorre considerare anche l'interesse del terzo (DTF 110 Ia 83);
che i criteri giurisprudenziali appena evocati trovano la loro applicazione anche nell'ambito della procedura penale, dove la portata e l'estensione del diritto di essere sentito - e pertanto di quello di consultare gli atti - si determinano in base agli interessi presenti e alle circostanze del caso (DTF 111 Ia 273; RDAT n. 29/1989);
che l'autorità chiamata ad evadere un'istanza volta all'esame degli atti di un procedimento già concluso deve pertanto procedere ad un'attenta e coscienziosa ponderazione degli interessi contrapposti e - anche in presenza di un interesse pubblico o privato preponderante, che prevalga cioè su quello del richiedente - deve comunque determinarsi conformemente al principio della proporzionalità (DTF 122 I 153, 118 Ia 488 e 113 Ia 257; RDAT II-1994 n. 19);
che nella fattispecie - ritenute le ragioni a fondamento della domanda in via d'urgenza, relativa a documenti pertinenti trasferimento e depositi di fondi connessi con il procedimento penale e concordati con il Ministero pubblico, allo scopo di produrli in una procedura di carattere fiscale relativa all’istante - si giustifica riconoscere un suo interesse legittimo all'ispezione dell'incarto in questione, rispettivamente all'estrazione di fotocopie, limitatamente ai documenti sui versamenti e depositi fatti a suo tempo nel contesto del procedimento penale;
che l'istante ed il Ministero pubblico concorderanno le modalità di consultazione;
che l'istanza è accolta, ai sensi dei considerandi, con tassa di giustizia e spese a carico di IS 1 __________.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 27 CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1 __________, __________.
3. Intimazione:
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terzi implicati |
PI 1
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria