Incarto n.
60.2004.355

 

Lugano

5 dicembre 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire sull’istanza 21/22.10.2004 presentata da

 

 

 

IS 1

patr. da: PA 1

 

 

 

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 17.9.2004 del procuratore pubblico Nicola Respini (ABB __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;

 

 

 

 

richiamate le osservazioni 26/27.10.2004 del magistrato inquirente, che si rimette al prudente giudizio di questa Camera;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato

 

 

 

 

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che IS 1 è stata arrestata il 20.11.2003 al valico doganale di __________ __________ a bordo dell’autovettura marca __________ __________, targata __________ __________, condotta da __________ __________ __________, cugina di suo padre;

 

 

                                         che al momento dell’arresto sono stati rinvenuti, occultati nel serbatoio del gasolio dell’autovettura, 23 kg e 842 grammi di eroina;

 

 

                                         che l’istante, in detenzione preventiva dal 20.11.2003 al 27.11.2003, ha sempre respinto ogni addebito;

 

 

                                         che con decisione 17.9.2004 – sulla base degli atti istruttori esperiti nell’ambito del procedimento penale a carico di __________ __________ __________ – il procuratore pubblico ha decretato l’abbandono del procedimento penale promosso nei suoi confronti per titolo di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, non essendo “(…) emersi concreti indizi per concludere che IS 1 fosse in qualche modo coinvolta nell’illecita attività messa in atto dalla prima” (ABB __________);

 

 

                                         che con l'istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle l'importo di CHF 10'449.15, di cui CHF 5'449.15 per spese di patrocinio e CHF 5'000.-- a titolo di torto morale;

 

 

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

 

 

                                         che, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

 

 

                                         che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

 

 

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

 

 

                                         che – per i patrocini di fiducia – il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

 

 

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

 

 

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

 

 

                                         che con decisione 21.11.2003 il giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli ha nominato l’avv. PA 1 difensore d’ufficio dell’istante (AI 4);

 

 

                                         che questi postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di complessivi CHF 5'449.15 [di cui CHF 4'800.-- a titolo di onorario, CHF 208.50 di spese e CHF 380.65 di IVA (doc. A)];

 

 

                                         che la tariffa applicata, pari a CHF 225.--/ora (doc. A), appare conforme ai predetti principi, rientrando nei parametri indicati;

 

 

                                         che il dispendio orario esposto (21 ore e 27 minuti circa) appare invece – per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – oggettivamente sproporzionato alla fattispecie, che non presentava difficoltà particolari di fatto o di diritto, circostanza che peraltro l’istante non sostiene;

 

 

                                         che inoltre non si giustifica riconoscere le prestazioni connesse con l’istanza 21.11.2003 di ammissione al gratuito patrocinio, la stessa essendo stata ritirata in data 14.9.2004 senza che l’istante abbia mai prodotto la documentazione necessaria (AI 17);

 

 

                                         che viene conseguentemente ammesso un onorario pari a 8 ore e 30 minuti a CHF 225.--/ora, per complessivi CHF 1'912.50, di cui 75 minuti inerenti i vari colloqui telefonici (in media 5 minuti/telefonata, ritenuto che il tempo complessivo indicato appare eccessivo in relazione alla fattispecie), 40 minuti inerenti gli scritti di data 21.11.2003, 4.12.2003, 2.1.2004 e 20.9.2004 (in media 10 minuti/scritto), 15 minuti inerenti lo scritto di data 26.11.2003 (AI 9), 75 minuti inerenti il colloquio con l’istante di data 24.11.2003, 10 minuti inerenti l’esame fax di data 25.11.2003, 60 minuti inerenti i colloqui con i genitori dell’istante (sufficienti per una corretta difesa dell’istante), 105 minuti inerenti l’interrogatorio di data 27.11.2003 (che si è protratto dalle ore 15.00 alle ore 16.45), 60 minuti inerenti l’esame atti di data 5.7.2004, 10 minuti inerenti l’esame del decreto di abbandono 17.9.2004 e 60 minuti inerenti la stesura della presente istanza (compreso l’esame del certificato medico di data 5.10.2004), stralciate in particolare le prestazioni “esame fax MP” di data 21.11.2003 e 26.11.2003 (AI 6 e 10) nonché “esame lett. MP” di data 17.9.2004 (AI 18), in quanto tali scritti non necessitavano alcun approfondimento;

 

 

                                         che a questa somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 174.95, ridotte a CHF 11.25 quelle telefoniche (CHF 0.15/minuti, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B. P., inc. 19.2004.6), stralciate invece quelle inerenti l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio e le prestazioni ivi connesse;

 

 

                                         che l’IVA ammonta a CHF 158.65;

 

 

                                         che all’istante va pertanto risarcito – a titolo di spese legali – l’importo di CHF 2'246.10;

 

 

                                         che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;

 

 

                                         che la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

 

 

                                         che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

 

 

                                         che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

 

 

                                         che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (cfr. DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

 

 

                                         che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (cfr. HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

 

 

                                         che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;

 

 

                                         che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (cfr. REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

 

 

                                         che la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (cfr. decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (cfr. decisione 25.4.2002 in re S. R., inc. n. 60.2001.111);

 

 

                                         che nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;

 

 

                                         che benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica;

 

 

                                         che al proposito l’istante postula la rifusione di CHF 5'000.--, sottolineando in particolare la sua giovane età, la gravità dell’accusa e l’eco che la vicenda ha avuto sulla stampa ed in televisione, rilevando quindi che “il periodo di detenzione nelle note, difficili condizioni logistiche delle celle pretoriali senza alcuna cognizione della lingua italiana e il forzato distacco dai suoi genitori hanno causato (…) un trauma psichico di cui porta tuttora le conseguenze” (istanza di indennità 21/22.10.2004, p. 3);

 

 

                                         che in merito alle asserite sofferenze psichiche rinvia al rapporto medico 1.10.2004 rilasciato dalla dott. __________ __________ __________, “Spezialaerzte f. Kinder und Jugendliche FMH” (doc. B);

 

 

                                         che – come sopra esposto – IS 1 è stata arrestata la mattina del 20.11.2003 al valico doganale di __________ __________ (AI 1, rapporto d’arresto 20.11.2003);

 

 

                                         che l’arresto è stato confermato il giorno successivo dal giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli, considerata l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico, segnatamente i bisogni dell’istruzione (AI 3, verbale di notifica di arresto e di decisione 21.11.2003);

 

 

                                         che è infine stata scarcerata il 27.11.2003 (AI 12);

 

 

                                         che – in applicazione della prassi in materia – per gli otto giorni di detenzione preventiva ingiustamente sofferta viene assegnato all’istante l’importo base di CHF 1'600.-- (CHF 200.--/giorno);

 

 

                                         che occorre ora verificare se nel caso di specie sussistono gli estremi per ammettere una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un aumento di quest’importo;

 

 

                                         che il rapporto medico 1.10.2004 agli atti – rilasciato da un medico specializzato in pediatria e da cui emerge sostanzialmente una raccolta dell’anamnesi dell’istante (cfr. doc. B) – non appare sufficiente a provare che i disturbi riscontrati sono la conseguenza diretta del suo arresto;

 

 

                                         che l’istante non dimostra nemmeno di avere subito un pregiudizio alla sua reputazione, limitandosi ad affermare che la vicenda ha avuto un ampio eco sui mass media;

 

 

                                         che la sua giovane età non è infine sufficiente per ammettere una grave lesione della personalità che abbia oltrepassato gli inevitabili inconvenienti derivanti dal procedimento penale;

 

 

                                         che in concreto non si giustifica pertanto un aumento dell’importo base di CHF 1'600.--;

 

 

                                         che questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale, l’arresto ed il carcere preventivo erano ingiustificati, come avvalorato dal decreto di abbandono 17.9.2004 e da questo stesso giudizio;

 

 

                                         che, alla luce delle considerazioni sopra esposte, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 3'846.10, di cui CHF 2'246.10 per spese di patrocinio e CHF 1'600.-- per torto morale;

 

 

                                         che interessi di mora non sono pretesi;

 

 

                                         che le ripetibili, protestate, sono già state considerate nella nota professionale;

 

 

                                         che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L'istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al decreto di abbandono 17.9.2004 emanato dal procuratore pubblico Nicola Respini (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 3'846.10.

 

 

 

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

 

 

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             Il segretario