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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 19/25.10.2004 presentata da
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IS 1, patr. da: PA 1 ,
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tendente ad ottenere l’accesso agli atti dell’incarto penale aperto a suo carico ed a carico di altre persone presso il Ministero pubblico (inc. MP __________); |
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premesso che la richiesta di accesso agli atti è stata spedita al Ministero pubblico, e da questi trasmessa per competenza a questa Camera;
preso atto del preavviso favorevole dell’allora procuratore pubblico Claudia Solcà, espresso con scritto 3/4.11.2004;
rilevato che le società denuncianti non hanno presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il Ministero pubblico del Canton Ticino ha aperto un’inchiesta preliminare (inc. MP __________) a carico dell’istante e di altre due persone a seguito di un esposto scritto del 22.3.2004 presentato da due società del gruppo __________.
Con decisione del 30.4.2004 (NLP __________), comunicata solo al rappresentate legale delle denuncianti, ma non ai denunciati, l’allora procuratore pubblico aveva decretato il non luogo a procedere. Contro lo stesso è stata presentata a questa Camera una tempestiva istanza di promozione dell’accusa in data 14.5.2004, evasa con sentenza 3.9.2004 (inc. __________), intimata anche ai denunciati. A seguito di questa comunicazione, saputo del procedimento, l’istante ha chiesto, per il tramite del suo rappresentante legale, l’accesso agli atti.
2. Il diritto di esaminare gli atti, sancito dall'art. 29 cpv. 2 CF, si estende anche oltre la litispendenza. In effetti è possibile che una parte o un terzo possano fare valere in modo conveniente i loro diritti solo prendendo conoscenza degli atti di una procedura ormai conclusa. In questo caso il richiedente deve far valere un interesse degno di protezione. Questo diritto può essere ristretto o soppresso nella misura in cui l'interesse pubblico, o l'interesse di terzi, esiga che tutto o parte del documento sia tenuto segreto. In virtù del principio della proporzionalità, l'autorità deve autorizzare l'accesso agli atti dei quali la consultazione non comprometta gli interessi in gioco (DTF 126 I 7, 122 I 153, 118 Ia 488, 113 Ia 1, 113 Ia 257, 112 Ia 97, 110 Ia 83 e 95 I 103; RDAT n. 56/II-1996; decisione TF del 18.9.1991 pubblicata in ZBl 93 (1992), p. 362; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 55 n. 17; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 788 e 2489). In generale, chi è stato parte in un procedimento può far valere un tale interesse; tuttavia occorre considerare anche l'interesse del terzo (DTF 110 Ia 83).
I criteri giurisprudenziali appena evocati trovano la loro applicazione anche nell'ambito della procedura penale, dove la portata e l'estensione del diritto di essere sentito - e pertanto di quello di consultare gli atti - si determinano in base agli interessi presenti e alle circostanze del caso (DTF 111 Ia 273; RDAT n. 29/1989). L'autorità chiamata ad evadere un'istanza volta all'esame degli atti di un procedimento già concluso deve pertanto procedere ad un'attenta e coscienziosa ponderazione degli interessi contrapposti ed anche in presenza di un interesse pubblico o privato preponderante, che prevalga cioè su quello del richiedente, deve comunque determinarsi conformemente al principio della proporzionalità (DTF 122 I 153, 118 Ia 488 e 113 Ia 257; RDAT II-1994 n. 19).
3. Nel Cantone Ticino, in campo penale, il diritto di consultare gli atti è previsto dall'art. 27 CPP, in vigore dall' 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 103). Esso stabilisce che:
"Oltre
ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può
permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti.
La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione."
Contrariamente all'art. 8 vCPP, che prevedeva solo l'obbligo dell'autorizzazione di questa Camera, il nuovo testo precisa le condizioni alle quali l'ispezione può essere permessa: l'esistenza di un interesse giuridico legittimo del richiedente e la prevalenza di detto interesse su quelli personali delle persone implicate nel processo (cfr. Messaggio n. 3163 M dell'11.3.1987 concernente la revisione totale del Codice di procedura penale del 10.7.1941).
4. Per le parti al procedimento penale, dopo la conclusione dello stesso, l'interesse giuridico è in certi casi presunto.
Ciò vale ad esempio quando il condannato vuole esaminare gli atti del procedimento per presentare una domanda di revisione (cfr. Rapporto n. 3163 R dell'8.11.1994 della Commissione speciale per l'esame del Codice di procedura penale sul messaggio 11.3.1987 e sul messaggio aggiuntivo bis 9.7.1992 concernenti la revisione totale del Codice di procedura penale del 10.7.1941).
In alcune decisioni relative a delle richieste di parti civili (decisione della CRP del 2.12.2002, inc. 60.2003.149, decisione del 2.12.2002, inc. 60.2003.291), la Camera dei ricorsi penali è stata piuttosto restrittiva, partendo dalla premessa che alla parte lesa, che si è costituita parte civile, il CPP concede, in ispecie dopo la promozione dell’accusa, uno specifico accesso agli atti del procedimento penale (art. 79 cpv. 2 CPP).
Per questo, gli atti di procedimenti penali conclusi possono essere ispezionati solo nella misura in cui sono integrati in un procedimento penale ancora aperto nel quale il richiedente figuri quale parte.
Di principio, pertanto, alla parte civile, che ha avuto accesso ad un incarto penale nell’ambito di un procedimento penale, non può più essere riconosciuto successivamente un interesse giuridico prevalente sui diritti personali delle altre parti implicate dopo la conclusione del procedimento penale. La necessità della tutela degli interessi delle altre parti implicate nel procedimento penale, che queste si possono attendere con la conclusione del procedimento penale, consistente in particolare nella tutela della loro sfera personale privata, ma anche nella cessazione della pubblicità correlata al procedimento e nella maggior accessibilità agli atti dello stesso, appare preminente rispetto alla perpetuazione di un diritto di cui non si è fatto tempestivamente e debitamente uso.
Ci si può chiedere in che misura gli stessi principi si applichino o meno anche alla richiesta dell’accusato, non tesa ad una domanda di revisione.
5. Nel presente caso occorre considerare che il decreto di non luogo a procedere è stato emanato senza che l’istante fosse sentito e senza che avesse accesso agli atti. Egli ha quindi un interesse giuridico e legittimo a conoscere quelle che sono le accuse mosse contro di lui. Non esiste un interesse particolare a nascondere l’identità dei denuncianti, in quanto già nota.
6. All’interesse legittimo dell’istante non si oppongono altri contrari e prevalenti interessi. L’istanza è quindi accolta, con carico di tasse di giustizia e spese alla parte che le ha occasionate. L’accesso agli atti potrà avvenire presso il Ministero pubblico.
pronuncia
1. L’istanza è accolta.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 130.-- (centotrenta), sono a carico di __________ IS 1, __________.
3. Intimazione:
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terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria