Incarto n.
60.2004.362

 

Lugano

18 novembre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo (recte: ricorso) 28/29.10.2004 presentato da

 

 

 

RI 1, c/o PCT “La Stampa”, Cadro,

patr. da: PA 1, ,

 

 

contro

 

 

 

la decisione 18.10.2004 emanata dal giudice dell'istruzione e dell'arresto Ursula Züblin in materia di libertà provvisoria;

 

 

preso atto dello scritto 2/3.11.2004 del giudice dell’istruzione e dell’arresto, che si limita a trasmettere l’incarto ed a rimettersi alla decisione di questa Camera;

 

preso atto delle osservazioni 3.11.2004 del procuratore pubblico Moreno Capella, che chiede di respingere l’istanza per i motivi che, se del caso, saranno ripresi in questa decisione;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto

 

                                   a.   L’istante è stato arrestato il 25.8.2004 con le accuse di tratta di esseri umani (art. 196 CP) e promovimento della prostituzione (art. 195 CP). L’arresto è stato confermato il giorno seguente da parte dell'allora giudice dell'istruzione e dell'arresto competente. Il ricorrente è accusato di aver condotto in Svizzera, unitamente ad altre due persone, una cittadina __________ costringendola a prostituirsi, approfittandosi del rapporto di dipendenza e minacciando l’incolumità della vittima e della sua famiglia. L’accusa si estende anche ad una violazione della LDDS.

 

 

                                   b.   Con istanza del 12/13.9.10.2004 il ricorrente ha chiesto di essere messo in libertà provvisoria, contestando l’esistenza di seri indizi di colpevolezza, di bisogni dell’inchiesta, di pericolo di fuga e di pericolo di collusione.

 

 

                                   c.   Il giudice dell'istruzione e dell'arresto, con la decisione 18.10.2004 qui impugnata (inc. GIAR __________), ha respinto l’istanza del ricorrente, ritenendo che esistano a suo carico seri indizi di colpevolezza per aver “acquistato” una cittadina __________, averla trasportata in Svizzera, ed averla costretta a prostituirsi in vari locali, in una camera appositamente locata, sorvegliandola e minacciandola nella sua incolumità ed in quella dei suoi famigliari rimasti in patria. Il giudice dell'istruzione e dell'arresto ha pure ammesso l’esistenza di un pericolo di fuga e di collusione nei confronti della moglie, visto le minacce già proferite. Contro tale decisione il ricorrente si aggrava a questa Camera.

 

 

                                   d.   Nel proprio ricorso, il ricorrente contesta che la cittadina __________ sia stata costretta a prostituirsi, anche perché la stessa era già venuta in Ticino a prostituirsi. Inoltre il fatto sarebbe avvenuto in __________, per cui le autorità penali del nostro paese non sarebbero competenti. Inoltre, la cittadina __________ non avrebbe nulla da eccepire contro il qui ricorrente, ma eventualmente contro un altro cittadino __________, tale __________ __________. Il ricorrente contesta inoltre che parte del provento dell’attività gli sia pervenuto, così come esclude che sia dato un pericolo di fuga e di collusione: mancano seri indizi di colpevolezza e possono entrare in linea di conto altre e meno incisive misure.

 

 

                                   e.   Nelle proprie osservazioni del 3.11.2004, il procuratore pubblico rinvia al suo precedente preavviso negativo inviato al giudice dell'istruzione e dell'arresto, e osserva che l’inchiesta è ormai agli sgoccioli, in quanto è in corso il deposito atti. Per il magistrato inquirente gli indizi di colpevolezza a carico del ricorrente sono schiaccianti, avendo questi “acquistato” e costretto la cittadina __________ a prostituirsi, facendosi consegnare quanto da lei guadagnato, lucrando vergognosamente su di lei. La competenza territoriale è chiara e incontestabile, e ciò anche in riferimento alla genesi dell’art. 196 CP, legato a diversi accordi internazionali tesi a combattere il fenomeno denominato “la tratta delle bianche”. Per il procuratore pubblico sono pacificamente dati sia il pericolo di fuga, anche con riferimento ad episodi passati, sia il pericolo di collusione.

 

 

in diritto

 

                                   1.   Secondo gli art. 95 ss. CPP e la giurisprudenza di questa Camera che li interpreta nel solco di quella del Tribunale federale in tema di libertà personale, arresto e mantenimento rispettivamente proroga del carcere preventivo esigono da un lato l'esistenza di gravi indizi di colpabilità a carico dell'arrestato e dall'altro la giustificazione di bisogni dell'istruzione, di garanzia contro i rischi di collusione e dell'inquinamento delle prove, della protezione dell'ordine pubblico, del pericolo di fuga e di recidiva, con contemporaneo rispetto del principio della proporzionalità (REP. 1998 n. 105, 1988 p. 413, 1986 p. 158 e 1980 p. 40; DTF 115 Ia 293; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 7 ss. ad art. 95 CPP; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 68 n. 8 ss.). Il diritto fondamentale alla libertà personale può soffrire eccezione per quanto sopra riassunto e cioè quando la sua cautelare privazione si fonda su una base legale chiara (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 c. 3), è presa per ragioni di preminente interesse pubblico ed è rispettosa di proporzionalità: questa Camera decide con libero esame del fatto e del diritto (art. 286 cpv. 4 CPP; DTF 125 I 361 e 123 I 268; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 ss. ad art. 95 CPP; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 2329 ss.).

 

 

                                   2.   Sono date, nel presente caso, la legittimazione ricorsuale (art. 107 cpv. 1 CPP), la tempestività del gravame e la competenza della Camera adita (CRP) (art. 284 cpv. 1 lett. a e 285 cpv. 1 CPP).

 

 

                                   3.   Va ancora ed in particolare ribadito che, per quanto riguarda l’esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza, non spetta alla CRP esprimersi in termini definitivi, trattandosi di questione che rientra nella competenza del giudice di merito. Ciò significa che la CRP deve sì effettuare un esame, ma non deve trattarsi di un’analisi troppo approfondita e tale da pregiudicare le future valutazioni del giudice di merito.

 

 

                                   4.   Preliminarmente all’esame dei seri indizi, due parole sull’imputazione di tratta di esseri umani. Giusta l’art. 196 cpv. 1 CP è punito con la reclusione o con la detenzione non inferiore ai sei mesi chiunque, per favorire l’altrui libidine, esercita la tratta di esseri umani. L’art. 196 cpv. 2 CP rende punibili anche gli atti preparatori di una tratta di esseri umani.

                                         Si tratta di un’imputazione derivata da una serie di trattati internazionali risalenti ai primi decenni del secolo scorso: in particolare si tratta dell’Accordo internazionale teso a garantire una protezione efficace contro il traffico criminale conosciuto sotto il nome di tratta delle bianche (Parigi, 18.5.1904, RS 0.311.31), della Convenzione internazionale per la repressione della tratta delle bianche (Parigi, 4.5.1910, RS 0.311.32), della Convenzione internazionale per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli (Ginevra, 30.9.1921, RS 0.311.33) e della Convenzione concernente la repressione della tratta delle donne maggiorenni (Ginevra, 11.10.1933, RS 0.311.34). Questo fenomeno, che nella seconda parte del secolo scorso era progressivamente scemato, è ridivenuto d’attualità, per un verso a seguito della caduta del muro di Berlino ed al divario delle situazioni economiche tra paesi dell’Europa occidentale e paesi dell’Europa orientale, e per altro verso a motivo di una mentalità sempre più mercificante nei confronti della donna. La situazione caratteristica che il legislatore intravedeva è quella di una donna, inesperta ed in situazione precaria, portata lontano dal suo paese, con pretesti più o meno fallaci, per essere posta in condizioni tali che si ritrova costretta a prostituirsi per conto di un protettore. L’aspetto essenziale è che l’essere umano sia trattato come una merce, in vista della prostituzione (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, p. 799).

                                         Per il TF, l’art. 196 CP concretizza i dettami contenuti in particolare nella convenzione dell’11.10.1933, e conferisce una portata più vasta di quella convenzionale poiché estesa a tutti gli esseri umani. I presupposti dell’art. 196 CP sono adempiuti allorquando viene pregiudicato il diritto all’autodeterminazione nel campo sessuale delle persone interessate. E ciò avviene esclusivamente quando un essere umano è sfruttato come vera e propria mercanzia, in particolare se tenuto all’oscuro di ciò che l’attende, se poco informato o se, per altre ragioni, incapace di difendersi (DTF 128 IV 123, 126 IV 225).

                                         Più in generale, per questa Camera in gioco non è solo l’autodeter-minazione della persona nel campo sessuale, ma la dignità stessa della persona ad essere considerata come tale e non come merce, dignità della persona espressamente tutelata dall’art. 7 Cost. e dall’art. 6 cpv. 2 Cost. TI. Come ricorda la dottrina (J. F. AUBERT / P. MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurigo 2003, n. 5 ad art. 7, p. 70), il contenuto della garanzia, difficile da definire, è essenzialmente negativo: è il diritto di non essere trattato come un oggetto, ma come un soggetto, una persona, unica e differente.

                                         Il TF ha annotato come le prostitute che soggiornano illegalmente in Svizzera sono le più esposte a questo genere d’infrazione. La questione se la libertà sessuale e quindi l’art. 196 CP siano lesi o meno deve essere decisa in funzione delle circostanze concrete: il consenso formale della vittima non basta, ed è imperativo accertare se tale consenso sia effettivamente libero da costrizioni o se derivi da una situazione di vulnerabilità, derivante da condizioni economiche o sociali difficili, o da rapporti di dipendenza personali o finanziari costrittivi. Nel caso di persone che si recano all’estero per prostituirsi, il consenso effettivo deve essere ammesso con estrema prudenza poiché il rischio di sfruttamento di una situazione di povertà è particolarmente acuto (DTF 128 IV 123 e 126, 126 IV 225).

 

 

                                   5.   Nel presente caso, è pacifico che sono dati seri indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, come risulta dalle deposizioni convergenti, sugli elementi essenziali dell’imputazione, sia della vittima, __________ __________ (verbali 25.8.2004 – all. 7 al rapporto di polizia – e 28.9.2004 – all. 14 al rapporto di polizia), sia dei correi __________ __________ (verbale del 22.9.2004, all. 39 al rapporto di polizia) e __________ __________ (verbale del 14.9.2004, all. 19 al rapporto di polizia), sia di __________ __________ (verbale 14.9.2004, all. 46 rapporto di polizia). Il ricorrente ha “acquistato” la vittima per farla prostituire, mettendo in pegno la propria autovettura: l’ha portata nel nostro paese, determinando i locali presso cui dovesse svolgere l’attività, incassando il guadagno dalla ragazza, offrendo i servizi della ragazza quale merce di ricompensa a __________ __________ per i favori fattigli. La vittima era tenuta in una situazione di dipendenza finanziaria e psicologica, nonché minacciata. Come correttamente annotato dal giudice dell'istruzione e dell'arresto, il ricorrente medesimo, pur professandosi innocente e vittima dei suoi sentimenti nei confronti di __________ __________, ha pure fatto parziali ammissioni, che alimentano ulteriormente i seri indizi a suo carico. Nel proprio ricorso, il ricorrente non si confronta con le circostanze che il giudice dell'istruzione e dell'arresto ha menzionato.

 

 

                                   6.   La carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di preminenti motivi di interesse pubblico.

                                         Nel presente caso è dato certamente un pericolo di fuga (cfr., al proposito, decisione TF 1P.289/2004 del 4.6.2004), ritenuto che uno degli scopi principali della carcerazione preventiva è quello di assicurare la presenza dell'imputato per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all'esecuzione della pena che potrà essergli inflitta. L’accusato, cittadino straniero (__________e __________), non ha legami con il nostro territorio, se non per commettervi dei reati. Per il che, esso non ha evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità, nella prospettiva - in caso di condanna - di una sanzione penale di una certa consistenza, ritenuta l’obiettiva gravità del reato addebitatogli. Tanto più visto che l’inchiesta è praticamente conclusa, e l'imminenza del giudizio di merito (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 13 ad art. 95 CPP). La tentazione di riparare all'estero per sottrarsi al procedimento o all'esecuzione della sentenza è quindi sorretta da sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga - che non esiste solo astrattamente, bensì appare probabile in modo del tutto concreto - non può neppure essere evitato con misure meno incisive.

 

 

                                   7.   La carcerazione preventiva cui è astretto il ricorrente è pertanto giustificata da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico, in particolare da un concreto pericolo di fuga (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 22 in fine e 28 ss. ad art. 95 CPP).

 

 

                                   8.   La durata del carcere preventivo é inoltre rispettosa del principio di proporzionalità, considerato che il reato dell’art. 196 CP, tecnicamente un crimine, prevede un minimo di pena di sei mesi di detenzione e che l’inchiesta, svolta in modo celere, volge al termine.

 

 

                                   9.   Considerato l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, che le ha occasionate.

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge e la LTG,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 200.--, per complessivi CHF 700.-- (settecento), sono poste a carico di __________ RI 1, __________

 

 

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

 

terzi implicati

PI 1

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             La segretaria