Incarto n.
60.2004.365

 

Lugano

12 novembre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Alessandro Soldini (in sostituzione di Ivano Ranzanici, assente)

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 2/3.11.2004 presentata dal

 

 

 

presidente della Corte delle assise criminali di, giudice IS 1, Lugano,

 

 

tendente ad ottenere la proroga del carcere preventivo cui è astretto __________ PI 2, __________ - __________ (patr. da: avv. __________ PA 1, __________), in vista del pubblico dibattimento;

 

 

 

 

visto il preavviso favorevole 11/12.11.2004 del procuratore pubblico Marco Villa;

 

preso atto che l'interessato si oppone alla proroga, come comunicato con lettera 9/10.11.2004;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                   1.   Nei confronti di __________ r PI 2, in detenzione preventiva dal 16.7.2003, il procuratore pubblico ha emanato il 29.9.2004 l’atto d’accusa (ACC __________), ritenendolo colpevole di infrazione aggravata alla LStup, sequestro di persona e rapimento, ripetuta falsità in certificati, lesioni semplici e contravvenzione alla LStup.

 

                                         Il pubblico dibattimento é stato aggiornato il 20.10.2004 al giorno di mercoledì 22.12.2004, con continuazione fino al giorno successivo.

 

 

                                   2.   Con la presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise criminali di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui è astretto l'imputato fino al 23.12.2004, data della presumibile conclusione del pubblico dibattimento.

 

 

                                   3.   L'art. 230 CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è prolungato sino a sessanta giorni.

                                         Entro questo lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato é prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103 cpv. 1 lett. b CPP).

 

                                         Le istanze di proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP): per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito é che la durata della proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce della durata della proroga.

 

                                         Queste due prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di recidiva o di collusione), visto che la carcerazione é già in atto al momento dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché, quando vi é contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di regola ben prima dell’atto d’accusa ed é di conseguenza già stata risolta dal giudice dell'istruzione e dell'arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto é eventualmente avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito della proporzionalità.

 

 

                                   4.   Nel caso in esame sono dati tutti i presupposti per l’accoglimento dell'istanza, ritenuta l’attuale situazione di sovraccarico del Tribunale penale cantonale in generale, e del presidente istante in particolare. Come esposto nell’istanza, il presidente è reduce da quattro processi alle correzionali ed uno alle criminali nel corso del mese di ottobre, e deve adempiere ai relativi obblighi di motivazione delle sentenze. Nel corso del mese di novembre, il medesimo presidente ha aggiornato quattro processi alle correzionali, ed all’inizio di dicembre dovrà partecipare agli esami d’avvocatura nonché presiedere, a metà mese, un’altra Corte delle assise criminali a Lugano.

 

 

                                   5.   Nel presente caso è pacifica l'esistenza di seri indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 95 CPP, che risultano dalle ammissioni di __________ PI 2 in relazione al procedimento inc. MP __________relative alla LStup (verbale 26.11.2003 avanti al procuratore pubblico Antonio Perugini). Medesimo discorso vale anche in relazione all’altro procedimento, inc. MP __________, benché l’accusato contesti i reati, ad eccezione della falsità in certificati. I seri indizi di colpevolezza sui fatti avvenuti nei giorni 17/18.6.2003 e relativi a __________ __________ risultano dalle deposizioni delle altre persone coinvolte in questo episodio, e dagli atti del copioso incarto. Per economia di giudizio si rimanda a quanto già deciso ed argomentato da questa Camera il 17.6.2004 (inc. CRP __________, in particolare a pagina 5 della sentenza).

                                         Inoltre, in presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell'istruzione e dell'arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. 1997.26802; cfr. anche M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).

 

 

                                   6.   Il mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di preminenti motivi di interesse pubblico.

                                         Nel presente caso è dato certamente un pericolo di fuga (cfr., al proposito, decisione TF 1P.289/2004 del 4.6.2004), ritenuto che uno degli scopi principali della carcerazione preventiva è quello di assicurare la presenza dell'imputato per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all'esecuzione della pena che potrà essergli inflitta. L’accusato ha pochi legami con il nostro territorio. Per il che, esso non ha evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità, nella prospettiva - in caso di condanna - di una sanzione penale di una certa consistenza, ritenuta la gravità degli addebiti mossi ed il rinvio avanti ad una Corte delle assise criminali. Tanto più vista l'imminenza del giudizio di merito (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 13 ad art. 95 CPP). La tentazione di riparare all'estero per sottrarsi al procedimento o all'esecuzione della sentenza è quindi sorretta da sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga - che non esiste solo astrattamente, bensì appare probabile in modo del tutto concreto - non può neppure essere evitato con misure meno incisive.

 

 

                                   7.   La carcerazione preventiva cui è astretto __________ PI 2 è pertanto giustificata da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico, in particolare da un concreto pericolo di fuga (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 22 in fine e 28 ss. ad art. 95 CPP).

 

 

                                   8.   La limitata durata della proroga del carcere preventivo, di una ventina di giorni, é ancora rispettosa del principio di proporzionalità, malgrado la carcerazione di una certa durata già subita. Occorre però considerare i reati oggetto dell’atto d’accusa, di certa gravità, e la probabile pena, ciò che permette di concludere che anche con la breve proroga qui concessa, la carcerazione preventiva è contenuta entro limiti rispettosi del principio della proporzionalità.

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L'istanza è accolta.

 

                                         §  Di conseguenza il carcere preventivo cui è astretto __________ PI 2 è prorogato fino al 23.12.2004, rispettivamente fino alla conclusione del processo.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

 

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

-;

-

-;

-;

 

-

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

patrocinato da: PA 1

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             La segretaria