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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 29.10/3.11.2004 presentata dal
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IS 1, ,
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tendente ad ottenere l’autorizzazione a consultare e ricevere copia di un verbale d’interrogatorio e di un rapporto dell’Équipe finanziaria del Ministero pubblico (inc. MP __________); |
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preso atto dell’avviso favorevole espresso dal procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti con lo scritto 4.11.2004, con il quale trasmetteva la richiesta dell’istante a questa Camera;
preso atto del preavviso favorevole del 9/11.11.2004 espresso dalla PI 2;
preso atto delle osservazioni 11/12.11.2004 di __________ PI 1, che si rimette al giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il IS 1, per il tramite del proprio cancelliere, ha richiesto copia di due documenti (un verbale d’interroga-torio di __________ PI 1 del 13.6.2002 ed il rapporto dell’Équipe finanziaria del Ministero pubblico del 12.9.2003) in relazione ad un processo pendente tra __________ e __________ presso il tribunale richiedente.
2. Le parti interpellate hanno dato il loro assenso o si sono rimesse al giudizio di questa Camera: nessuno si è opposto alla trasmissione degli atti.
3. Giusta l’art. 27 CPP - in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) - "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
- si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
- è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
- è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
L’interesse legittimo appare in questi casi pacifico e l’autorità richiedente, che pure è vincolata dal segreto d’ufficio, è senz’altro in grado di valutare la preminenza del proprio interesse rispetto a quello di eventuali terze persone implicate nel processo penale, limitando se del caso di proprio moto l’accesso dell’atto richiesto dalle parti.
5. Nel presente caso sono adempiute le condizioni surriferite e di conseguenza i due documenti richiesti (il verbale di __________ PI 1 del 13.6.2002 ed il rapporto dell’Équipe finanziaria del Ministero pubblico del 12.9.2003, entrambi estratti dall’incarto MP __________) sono trasmessi al tribunale richiedente dal Ministero Pubblico e per esso dal procuratore pubblico competente.
6. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell’istante che le ha generate, ritenuto che può recuperarle a carico delle parti.
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 70.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 100.-- (cento), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
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terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria